Accertamento fiscale trading: guida alla difesa per trader

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Un avviso di accertamento per trading online è l’atto formale con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica la dichiarazione dei redditi di un trader (o ne contesta l’omissione), richiedendo imposte aggiuntive, interessi e sanzioni per operazioni finanziarie non dichiarate correttamente.

L’intensificazione dei controlli fiscali sul trading online ha portato migliaia di investitori a ricevere avvisi di accertamento dall’Agenzia delle Entrate. La crescente digitalizzazione e lo scambio automatico di informazioni finanziarie internazionali hanno reso praticamente impossibile sfuggire all’occhio del fisco, anche per operazioni condotte su piattaforme estere.

La buona notizia è che non tutti gli accertamenti sono fondati e esistono strategie difensive efficaci per ridurre significativamente l’impatto economico delle contestazioni. Che si tratti di plusvalenze su azioni, guadagni da criptovalute o trading su forex e derivati, ogni situazione richiede un approccio tecnico specifico basato sulla corretta interpretazione della normativa tributaria.

Perché l’Agenzia delle Entrate controlla i trader: gli strumenti a disposizione

Il trading online è finito nel mirino dell’Amministrazione finanziaria, negli ultimi anni, per diversi motivi strutturali che hanno trasformato questa attività da “zona grigia” a settore sotto stretta sorveglianza. Le motivazioni che possiamo individuare sono:

Il Common Reporting Standard (CRS) rappresenta il principale strumento di controllo: dal 2017, oltre 100 Paesi scambiano automaticamente informazioni sui conti finanziari dei residenti fiscali. Questo significa che ogni movimento su broker esteri, exchange di criptovalute o conti trading viene comunicato direttamente all’Agenzia delle Entrate italiana. Questo strumento di controllo è legato alle informazioni sulla residenza richieste al momento della registrazione dalle varie piattaforme di investimento.

L’Anagrafe dei Rapporti Finanziari consente al fisco di monitorare tutti i conti e le operazioni presso intermediari italiani, incrociando i dati con le dichiarazioni dei redditi presentate. Quando emergono discrepanze tra i movimenti finanziari e quanto dichiarato, scatta automaticamente un approfondimento. Si tratta di controlli che avvengono in automatico, incrociando dati di diverse banche dati, permettendo di individuare situazioni anomale in modo diretto.

La presunzione di reddito sui movimenti bancari rappresenta un’arma potente: secondo l’articolo 32 del DPR n. 600/73, ogni accredito su conto corrente non giustificato viene considerato reddito imponibile fino a prova contraria. Se prelevi 50.000 euro da un broker estero senza aver dichiarato l’origine, il fisco presume che siano guadagni tassabili.

Tassazione del trading online: regole e obblighi dichiarativi

La corretta qualificazione fiscale dell’attività di trading determina l’applicazione di regimi tributari profondamente diversi. Questi variano a seconda del soggetto che percepisce i proventi.

Trading da privato: redditi diversi tassati al 26%

Per i trader privati che operano con capitali propri, i guadagni vengono qualificati come redditi diversi di natura finanziaria, soggetti a imposta sostitutiva del 26%. Questa qualificazione si applica indipendentemente dal numero di operazioni effettuate, purché non si configuri un’attività d’impresa.

Le plusvalenze sono tassate al momento della realizzazione (vendita), mentre le minusvalenze possono essere compensate con future plusvalenze entro 4 anni successivi. Il regime del risparmio amministrato presso intermediari residenti consente di automatizzare il calcolo e il versamento delle imposte.

Per conti e piattaforme estere, vige il regime dichiarativo: il contribuente deve calcolare autonomamente i redditi nel quadro RT della dichiarazione e indicare le attività estere nel quadro RW per il monitoraggio fiscale (e la relativa imposta patrimoniale IVAFE).

Quando il trading diventa impresa

L’Agenzia delle Entrate può tentare di riqualificare l’attività di trading come reddito d’impresa quando emergono elementi di professionalità e abitualità. I criteri di valutazione includono:

  • Volume e frequenza delle operazioni;
  • Utilizzo di strumenti professionali di analisi;
  • Organizzazione strutturata dell’attività;
  • Presenza di collaboratori o consulenti.

La riqualificazione comporta l’applicazione dell’IRPEF progressiva (fino al 43%), dell’IRAP (3,9%) e l’obbligo di apertura partita IVA con relativi adempimenti contributivi presso l’INPS. Nella pratica non si tratta di ipotesi che si verifica frequentemente ma è, comunque, opportuno essere a conoscenza della casistica e degli elementi che la possono determinare.

Criptovalute e nuove normative

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una disciplina specifica per le criptovalute, eliminando dal 2025 la soglia di esenzione di 2.000 euro precedentemente prevista.

Regime transitorio: Per i guadagni realizzati prima del 2023, molti contribuenti non avevano dichiarato le plusvalenze ritenendo applicabile la soglia delle valute estere (51.645 euro). In sede di accertamento, si può invocare l’obiettiva incertezza normativa per ottenere l’annullamento delle sanzioni. Il monitoraggio fiscale per criptovalute detenute su wallet privati rimane controverso. La prassi più prudente suggerisce di dichiarare tutte le consistenze rilevanti per evitare contestazioni.

Principali contestazioni negli avvisi di accertamento

Per la nostra esperienza un accertamento su un trader deriva, principalmente, dall’individuazione di una delle fattispecie seguenti. Ogni situazione personale è diversa dall’altra ma è comunque possibile ricondurre alle seguenti.

Omessa dichiarazione di plusvalenze estere

La contestazione più frequente riguarda la mancata dichiarazione di redditi da trading, specialmente per operazioni condotte su piattaforme estere. L’Agenzia delle Entrate ricostruisce i guadagni basandosi sui dati CRS o su indagini finanziarie. Con questo tipo di informazioni l’Amministrazione finanziaria è in grado di ricostruire i redditi omessi (plusvalenze finanziarie), applicando l’imposta dovuta (imposta del 26% sulle plusvalenze non dichiarate), con sanzioni amministrative da:

  • Infedele dichiarazione: 70% della maggiore imposta dovuta e non versata;
  • Omessa dichiarazione: 120% della maggiore imposta dovuta i non versata.

Il tutto, con l’aggiunta di interessi da ritardato pagamento, al tasso di interesse legale.

Violazione del Quadro RW

Il monitoraggio fiscale delle attività estere è obbligatorio indipendentemente dalla presenza di redditi tassabili. L’omessa compilazione del quadro RW comporta sanzioni dal 3% al 15% del valore non dichiarato per ogni anno. Le sanzioni sono raddoppiate (dal 6% al 30%) nel momento in cui l’investimento estero è detenuto in paesi non collaborativi (c.d. “black list“).

Esistono soglie di esenzione limitate: i conti correnti esteri sotto 15.000 euro di giacenza massima sono esonerati dal monitoraggio, ma gli investimenti in strumenti finanziari devono essere sempre dichiarati, indipendentemente dall’importo. In buona sostanza, il conto trading estero o portafoglio titoli, deve essere dichiarato nel suo valore, senza soglie di esenzione.

Contestazione di esterovestizione personale

Per i trader che hanno trasferito la residenza all’estero, l’Agenzia delle Entrate può contestare la fittizia residenza fiscale basandosi su diversi elementi:

  • Permanenza in Italia superiore a 183 giorni (considerando anche le frazioni di giorno)
  • Centro degli interessi familiari ed economici in Italia;
  • Mancata iscrizione all’AIRE (comunque presunzione relativa);
  • Evidenze di vita quotidiana in Italia (carte di credito, utenze, social network, etc.).

Tra le tante casistiche questa è, sicuramente, quella maggiormente problematica. Riportare in Italia la residenza fiscale significa vedersi contestare tutti i redditi percepiti, compresi quelli esteri, ed anche il patrimonio detenuto all’estero, con le sanzioni connesse al monitoraggio fiscale.

Aspetti penali e soglie di rilevanza

L’evasione fiscale da trading può configurare reati quando superano specifiche soglie:

  • Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000): imposta evasa superiore a 100.000 euro con elementi sottratti superiori al 10% del dichiarato;
  • Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000): imposta evasa superiore a 50.000 euro.

Il dolo specifico richiesto per la configurazione del reato consente difese basate sull’errore scusabile o sull’incertezza normativa, specialmente per operazioni su criptovalute in anni precedenti al 2023.

Come avviene un accertamento fiscale per trading online

La procedura di accertamento per trading online segue un percorso graduale che offre al contribuente diverse opportunità di regolarizzazione prima dell’emissione dell’avviso definitivo. Ecco le varie modalità con cui può avvenire.

Lettere di compliance

La prima possibilità di avviare e far conoscere un controllo è l’emissione di una lettera di compliance. Si tratta di un documento di “preavviso” dell’irregolarità riscontrata. L’invio avviene quando il contribuente ha correttamente presentato la dichiarazione dei redditi nei termini, ma con delle irregolarità. Queste comunicazioni:

  • Non costituiscono ancora accertamenti formali;
  • Invitano a regolarizzare spontaneamente la posizione;
  • Permettono di utilizzare il ravvedimento operoso (sanzione ridotta ad 1/6);
  • Sono inviate quando emergono incongruenze dai dati ricevuti da broker ed exchange.

L’obiettivo della comunicazione è quello di invitare il contribuente ad effettuare la procedura di ravvedimento operoso con la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa.

Invito a comparire (art. 5 D.Lgs. n. 218/1997)

L’invito a comparire è il primo atto formale che precede l’accertamento. Si tratta di un documento con il quale l’Agenzia invita il contribuente a fornire spiegazioni su alcune incongruenze riscontrate sulla sua posizione. Questo documento deve obbligatoriamente contenere:

Elemento obbligatorioDescrizione
Periodi di impostaAnni fiscali oggetto di controllo
Data e luogoQuando e dove presentarsi per l’adesione
Importi dovutiMaggiori imposte, sanzioni e interessi
MotivazioniRagioni che hanno determinato le maggiori imposte

Chi non risponde all’invito a comparire perde definitivamente la possibilità di accedere all’accertamento con adesione per quegli elementi e periodi. L’aspetto da evidenziare è che, anche in questo caso è possibile usufruire dei vantaggi del ravvedimento operoso (con presentazione di dichiarazione integrativa), per sanare le eventuali violazioni prima della notifica dell’avviso di accertamento.

Schema di atto (art. 6-bis Statuto contribuente)

Dal 2024 è stato introdotto lo schema di atto come ulteriore strumento di contraddittorio preventivo. Questo documento:

  • È una “bozza” dell’avviso di accertamento;
  • Contiene la proposta di maggiore imposta e le motivazioni;
  • Offre due opzioni al contribuente:
    1. Presentare osservazioni difensive entro 60 giorni;
    2. Richiedere accertamento con adesione entro 30 giorni.

Strumenti di definizione agevolata

A fronte delle modalità con cui l’Amministrazione finanziaria mette a conoscenza il contribuente di una possibile irregolarità il contribuente ha a disposizione una serie di strumenti di definizione agevolata da sfruttare, a seconda della propria situazione specifica.

Ravvedimento operoso

Se l’accertamento non è ancora stato notificato ma il contribuente ha ricevuto comunicazioni preliminari, il ravvedimento operoso consente di regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte (fino a 1/6 del minimo). Questa procedura passa attraverso la presentazione di una dichiarazione dei redditi “corretta”, con il versamento di imposta, sanzioni ridotte ed interessi.

Accertamento con adesione

Nel caso in cui l’opzione del ravvedimento non sia praticabile, oppure, scarsamente conveniente entra in gioco l’accertamento con adesione. Questo strumento rappresenta spesso la soluzione più conveniente, permettendo di:

  • Ridurre le sanzioni a 1/3 del minimo;
  • Rateizzare il pagamento in 8 rate trimestrali;
  • Negoziare l’imponibile con l’ufficio;
  • Evitare il contenzioso giudiziario.

Il contribuente deve presentare istanza entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, sospendendo automaticamente i termini per il ricorso. Mentre, in caso di notifica dello schema di atto, il termine per la richiesta scende a 30 giorni dalla notifica.

Acquiescenza

Il pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento con riduzione automatica delle sanzioni a 1/3 conviene quando l’atto è sostanzialmente fondato e non ci sono margini significativi di difesa.

Valutazione strategica tra accertamento con adesione e contenzioso tributario

La scelta tra accertamento con adesione e contenzioso rappresenta uno dei momenti più delicati che riscontriamo nella nostra attività di assistenza in queste casistiche.

L’accertamento con adesione si presenta come l’opzione più pragmatica quando il contribuente si trova di fronte a contestazioni che, pur non condividendo pienamente, presentano un fondamento normativo difficilmente contestabile. In questi casi, la solidità giuridica delle pretese dell’Agenzia delle Entrate rende poco probabile un esito favorevole del contenzioso, rendendo più conveniente la strada della definizione consensuale.

Il calcolo della convenienza economica diventa cruciale quando l’importo richiesto appare proporzionato alla violazione contestata. Un accertamento che ridetermina correttamente il reddito imponibile, pur con l’aggravio di sanzioni e interessi, può risultare economicamente accettabile se confrontato con i costi e i rischi del giudizio tributario. La riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo edittale rappresenta spesso il fattore decisivo che fa propendere per l’adesione, specialmente quando le sanzioni originariamente irrogate sono particolarmente elevate.

La certezza del risultato costituisce un altro elemento determinante nella valutazione. L’adesione offre la garanzia di una definizione immediata del rapporto tributario, eliminando l’incertezza legata ai tempi processuali e agli esiti giudiziali. Questa certezza assume particolare valore per i trader che necessitano di chiarire rapidamente la propria posizione fiscale per pianificare le future operazioni di investimento.

Quando il contenzioso diventa preferibile

Il ricorso al contenzioso tributario si rivela invece la strategia più appropriata quando l’analisi tecnica dell’accertamento evidenzia vizi sostanziali o procedurali che compromettono la validità dell’atto impositivo. Contestazioni basate su interpretazioni normative discutibili, errori nella qualificazione giuridica delle operazioni di trading o violazioni del contraddittorio procedimentale rappresentano elementi che possono giustificare la scelta del contenzioso, nonostante i maggiori costi e tempi.

La solidità della documentazione probatoria a disposizione del contribuente costituisce un fattore determinante nella valutazione. Quando il trader dispone di documentazione completa e dettagliata delle proprie operazioni, contratti con i broker, evidenze della natura occasionale dell’attività o prove della corretta dichiarazione dei redditi, le possibilità di successo nel contenzioso aumentano significativamente, rendendo meno conveniente l’adesione.

Le considerazioni temporali giocano un ruolo non trascurabile nella scelta strategica. Se il contribuente non ha urgenze particolari nella definizione della controversia e può sostenere i costi dell’assistenza legale per tutto il periodo processuale, il contenzioso può rappresentare l’opzione più vantaggiosa, specialmente quando le pretese fiscali appaiono manifestamente eccessive o infondate.

La sintesi valutativa

La decisione finale richiede una valutazione complessiva che bilanci tutti questi elementi. Un accertamento che presenta contestazioni giuridicamente solide ma con importi sproporzionati potrebbe giustificare un tentativo di adesione parziale, negoziando con l’Agenzia una riduzione dell’imponibile. Al contrario, un accertamento economicamente contenuto ma viziato da errori procedurali potrebbe meritare il contenzioso per il valore del precedente e per la tutela dei principi di legalità.

La competenza tecnica del consulente diventa essenziale in questa fase, poiché solo un’analisi approfondita dell’atto, della normativa applicabile e della giurisprudenza di settore può fornire gli elementi necessari per una scelta consapevole. Questa valutazione deve necessariamente essere personalizzata sulle specifiche circostanze del caso, considerando sia gli aspetti tecnico-giuridici sia le esigenze pratiche del contribuente.

Consulenza online accertamento e contenzioso tributario

La complessità della materia e l’elevato rischio sanzionatorio rendono indispensabile l’assistenza di professionisti specializzati in diritto tributario e fiscalità degli investimenti.

Un commercialista esperto, assieme ad uno studio legale tributario, con cui collaboriamo, può:

  • Analizzare la fondatezza dell’accertamento;
  • Elaborare strategie difensive personalizzate;
  • Gestire le trattative con l’Agenzia delle Entrate;
  • Rappresentare il contribuente nei rapporti con il fisco;
  • Ottimizzare la compliance fiscale per il futuro.

La scelta tra difesa contenziosa e definizione agevolata deve essere valutata caso per caso, considerando l’entità delle somme, la solidità delle difese e la situazione patrimoniale del contribuente.

Hai ricevuto un avviso di accertamento per le tue attività di trading? Non affrontare da solo questa situazione complessa. La mia esperienza pluriennale in fiscalità degli investimenti mi permette di offrirti una valutazione professionale della tua posizione e di elaborare la strategia difensiva più efficace per il tuo caso specifico.

Contattami per una consulenza personalizzata: analizzeremo insieme l’atto ricevuto e individueremo il percorso ottimale per tutelare i tuoi interessi e ridurre al minimo l’impatto economico dell’accertamento.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR) – artt. 67-68 (redditi diversi), art. 55 (redditi d’impresa)
  • D.Lgs. 471/1997 – sanzioni per violazioni dichiarative
  • D.L. 167/1990 – monitoraggio fiscale attività estere
  • Legge 197/2022 – disciplina fiscale criptovalute
  • Cass. Sez. V, n. 7552/2025 – criteri di abitualità per attività d’impresa
  • Cass. Sez. V, n. 20065/2022 – requisiti stabilità temporale attività commerciale
  • Risoluzione AdE 102/E/2011 – trading forex come redditi diversi
  • Circolare AdE 38/E/2013 – monitoraggio attività finanziarie estere
  • Circolare AdE 30/E/2023 – chiarimenti fiscalità criptovalute
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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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