La categoria dei redditi diversi è una categoria residuale, rispetto a quelle individuate dall’art. 6 del TUIR, in quanto comprende le tipologie reddituali che non trovano collocazione nelle altre categoria. In particolare, l’art. 67 del TUIR elenca, in dettaglio, tutte le fattispecie che rientrano in questa categoria.

Il quadro D del Modello 730 deve essere utilizzato dal contribuente per dichiarare alcune specifiche tipologie di redditi. Mi riferisco, in particolare ai seguenti:

  • I redditi di capitale;
  • I redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67 del DPR n 917/86 (TUIR) e
  • Infine, i redditi soggetti a tassazione separata.

Di particolare importanza per la compilazione del quadro D del modello 730 è la Certificazione Unica (modello CU). Infatti, tale modello, oltre a riportare i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensioni, certifica anche dei dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1, del DPR n. 917/86 (TUIR).

Pertanto, alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi (ad esempio i compensi per attività di lavoro autonomo occasionale) da indicare nel quadro D possono essere ricavati dalla Certificazione Unica. Il modello CU, deve essere obbligatoriamente rilasciato dal sostituto di imposta nei termini di legge. Andiamo ad analizzare, quindi, quali sono le principali modalità di compilazione del quadro D del modello 730 in relazione alla tassazione dei redditi diversi.

Quali sono i redditi diversi IRPEF? art. 67 del TUIR

L’art. 67 del TUIR contiene l’elencazione tassativa dei redditi rientranti nella categoria dei redditi diversi. Si tratta di una categoria residuale dei redditi imponibili IRPEF, prevista dall’art. 6 del TUIR. L’elencazione dei redditi contenuti in questa categoria è individuata dall’art. 67 del TUIR che contiene le seguenti tipologie:

  • Plusvalenze da cessioni immobiliari;
  • Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate;
  • Plusvalenze da cessione di titoli non partecipativi, valute, metalli preziosi;
  • Plusvalenze da cessione di contratti a termine;
  • Plusvalenze da cessione di contratti produttivi di redditi di capitale;
  • Premi, vincite ed indennità;
  • Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente;
  • Redditi da terreni dati in affitto per usi non agricoli;
  • Redditi di beni immobili situati all’estero;
  • Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, brevetti industria, processi, formule;
  • Redditi derivanti da usufrutto e sublocazione di beni immobili;
  • Redditi derivanti dall’affitto, locazione e noleggio di beni mobili;
  • Redditi derivanti dall’affitto e usufrutto di aziende;
  • Plusvalenze realizzate dalla vendita delle aziende acquisite per causa di morte o per atto gratuito;
  • Redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente;
  • Redditi da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Questi redditi sono soggetti a ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 20%;
  • Redditi dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
  • Indennità e rimborsi derivanti da attività sportive dilettantistiche;
  • Plusvalenza a seguito di trasformazione eterogenea.

I redditi ai fini IRPEF possono essere imputati seguendo il criterio di cassa (presi cioè in considerazione nel periodo d’imposta in cui sono stati percepiti) o il criterio di competenza (prendendoli in considerazione nel periodo d’imposta in cui sono maturati, indipendentemente dal momento della loro riscossione). I redditi precedentemente indicati devono essere dichiarati seguendo il criterio di cassa.

Altri redditi diversi di capitale

Rientrano in questa categoria gli altri redditi di capitale (articolo 44, comma 1, DPR n. 917/86 esclusa la lettera e), percepiti al lordo delle eventuali ritenute d’acconto. In particolare si tratta delle seguenti tipologie di reddito.

  • Interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti  – Sono considerati redditi di capitale:
    • Gli interessi la cui determinazione è lasciata all’autonomia pattizia, ovvero, in mancanza di quantificazione, fissati al saggio legale di riferimento;
    • Gli interessi derivanti dai depositi, intesi come il contratto con il quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura;
    • Oppure, gli interessi derivanti da contratti di conto corrente, contratto mediante il quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto;

Gli interessi, in deroga al principio generale di cassa che regola i redditi di capitale, si presumono percepiti:

  • Alla scadenza stabilita per iscritto ovvero, in assenza, per l’ammontare maturato, giorno per giorno, nel peri odo d’imposta;
  • Nella misura pattuita, ovvero, in assenza, calcolati applicando il tasso legale.

In base a quanto previsto dall’articolo 26 DPR n. 600/1973, la ritenuta è sempre a titolo d’imposta per le persone fisiche diverse dagli imprenditori. Pertanto, ad esempio, non vanno riportate in dichiarazione gli interessi che la banca eroga, sui conti correnti attivi stipulati con persone fisiche non imprenditori, in quanto essi scontano la ritenuta a titolo di imposta. Invece, non rientrano nell’esclusione, e, quindi, vanno dichiarati, gli interessi da mutui, depositi e conti correnti stipulati tra privati o con soggetti esteri.

Rendite perpetue

Costituiscono redditi di capitali le somme percepite a titolo di rendita perpetua. Ossia in forza di un contratto mediante il quale una parte conferisce all’altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della cessione di un capitale (art. 1861 c.c.). Parimenti sono considerati redditi di capitale i proventi derivanti da qualsiasi altra prestazione annua perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà (art. 1869 c.c.).

Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo

La legge prevede altre attività di lavoro autonomo c.d. “assimilate” in quanto non presentano tutte le caratteristiche tipiche del lavoro autonomo. In particolare, si tratta delle seguenti tipologie reddituali che rientrano tra i redditi diversi ai fini IRPEF:

Diritto di autore

I redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (articolo 53, comma 2, lett. b), TUIR).

Rientrano in questa categoria i redditi derivanti dall’utilizzazione economica (cessione o cessione dei diritti) di beni immateriali tutelati dalle norme del diritto d’autore da parte dell’autore o inventore, e non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali. Rientrano in tale categoria anche i compensi conseguiti in via occasionale. Il reddito imponibile è dato dall’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25% a titolo di deduzione forfetaria delle spese sostenute, ovvero, del 40% se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni.

Contratti di associazione in partecipazione di solo lavoro

Gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l’apporto dell’associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (articolo 53, comma 2, lett. c), TUIR).

Nel caso di apporto di lavoro, la prestazione lavorativa dell’associato non è fiscalmente equiparabile a quella di lavoro dipendente in quanto manca, nell’associazione in partecipazione, sia il vincolo di subordinazione che la garanzia di una retribuzione da parte dell’associato. Pertanto, le partecipazioni agli utili, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, sono considerate come redditi di lavoro autonomo quando l’apporto è costituito esclusivamente da prestazione di lavoro. Tali partecipazioni, dunque, costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta. I redditi dell’associato sono tassati in base al principio di cassa.

Utili a promotori e fondatori di società

Gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata (articolo 53, comma 2, lett. d), TUIR).

Le partecipazioni agli utili spettanti ai soci promotori e fondatori di società soggetta ad IRES sono considerate come proventi assimilati a quelli di lavoro autonomo.

Levata di protesti

I redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali (articolo 53, comma 2, lett. f), TUIR).

La loro assimilazione al reddito di lavoro autonomo non comporta il medesimo trattamento tributario, in quanto tali redditi sono determinati in misura forfetaria e quindi non sono prescritti obblighi contabili.

Detrazione d’imposta

Per queste tipologie di reddito è prevista una detrazione d’imposta pari a €. 1.104 se il reddito percepito non supera i 4.800 euro. Se il reddito è compreso tra i 4.801 euro e i 55.000 euro la detrazione è pari al risultato della seguente formula:

1.104 x (55.000 – reddito complessivo) / 50.200.

Infine, per i redditi superiori ai 55.000 euro la detrazione è nulla.

Altri redditi diversi

Vi sono, inoltre, alcune particolari tipologie di redditi diversi, tra le quali riportiamo le principali.

Plusvalenze da cessione di immobili detenuti da meno di 5 anni

Devono essere riportati i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni. Esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all’atto della cessione, l’imposta sostitutiva articolo 67, comma 1, lettera b) TUIR. Inoltre, qui devono essere riportate anche le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Usufrutto o sublocazione di immobili

Devono essere indicati i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili articolo 67, comma 1, lettera h) TUIR.

Redditi diversi di natura fondiaria non determinabili catastalmente

Si tratta, per lo più, di censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli articolo 67, comma 1, lett. e) TUIR.

Altri redditi diversi

Altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta. Ad esempio vincite conseguite all’estero per effetto della partecipazione a giochi on line articolo 67, comma 1, lett. d) TUIR. Sono classificati come redditi diversi anche:

  • Le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico;
  • I premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte e quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali.

Essi costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione. Inoltre, rientrano tra le vincite tassabili anche quelle conseguite per effetto della partecipazione a giochi on line.

Beni immobili situati all’estero

I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero sono tassati con diverse modalità a seconda che si tratti di:

  • Immobili soggetti ad imposizione in base a criteri catastali nello Stato ove l’immobile è situato;
  • Immobili per i quali non è prevista una tassazione su base catastale (in tal caso, i presupposti per la tassazione sono generalmente costituiti dalla presenza di canoni di locazione).

Nel caso in cui lo Stato estero preveda, nella sua legislazione interna, la tassazione dell’immobile in base a criteri di tipo catastale o similari, l’art. 70, comma 2, del TUIR stabilisce che esso concorre alla formazione del reddito in Italia in base alla valutazione effettuata dallo Stato estero. In pratica, si assoggetta a tassazione la rendita catastale dell’immobile (o i criteri comunque assunti dallo Stato estero per la valutazione), al netto delle spese eventualmente riconosciute in detrazione.

Se, invece, lo Stato estero non assoggetta a tassazione sui redditi l’immobile, il contribuente residente in Italia è tenuto a dichiarare il reddito percepito (es. canoni di locazione), potendo usufruire al contempo di una riduzione forfetaria del 15% (articolo 70, comma 2, TUIR). Tale norma deve essere interpretata nel senso che:

  • Se il reddito derivante dalla locazione è soggetto a imposte sui redditi nello Stato estero, occorre indicare nella dichiarazione italiana l’ammontare dichiarato nello Stato ove è situato l’immobile; in questo caso spetta il credito per le imposte estere, e non la deduzione forfetaria del 15%;
  • Se, invece, lo Stato estero non prevede l’imposizione diretta sui canoni di locazione, concorre alla formazione del reddito italiano il canone ridotto del 15%, senza potere fruire del credito per le imposte estere.

Se desideri approfondire: “Immobili detenuti all’estero: tassazione“.

Sportivi dilettanti

Le indennità di trasferta, e i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Si tratta di redditi percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica. Questi redditi sono assoggettati ad imposizione secondo le seguenti modalità (Circolare n. 21/E/2003, paragrafo 5.2, Agenzia delle Entrate):

  • I primi €. 10.000,00 complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito;
  • Sulla parte che eccede i €. 10.000,00 fino a €. 28.158,28 viene operata una ritenuta a titolo di imposta, con un’aliquota del primo scaglione di reddito (23%), maggiorato delle addizionali IRPEF;
  • Sulle somme eccedenti i e. 28.158,28 viene operata una ritenuta a titolo d’acconto, sempre con un’aliquota del primo scaglione di reddito, maggiorato delle addizionali IRPEF.

Sono esclusi dall’imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Questa modalità di imposizione è estesa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolta da soggetti con funzioni amministrative e gestionali di natura non professionale.

Redditi diversi da lavoro occasionale

Si tratta, principalmente di redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente articolo 67, comma 1, lett. i) TUIR. Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere articolo 67, comma 1, lett. l) del TUIR.

Lavoro autonomo occasionale

I redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale sono costituiti dall’ammontare percepito nel periodo d’imposta al netto delle spese inerenti sostenute. Le spese, per poter essere dedotte, devono essere validamente documentate. I redditi sopra indicati sono soggetti a ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 20%. Tali redditi devono essere indicati dal committente nella Certificazione Unica – Lavoro autonomo e contraddistinti, nel punto 1 “Causale”, con il Codice “M” o “O”.

La Certificazione Unica deve essere rilasciata al prestatore d’opera entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello in cui si è svolta la prestazione di lavoro.

Redditi diversi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere

I redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere sono costituiti dall’ammontare percepito nel periodo d’imposta al netto delle spese inerenti sostenute. Si tratta ad esempio, della c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della Legge 2 aprile 1968, n. 482. Tali redditi sono riportati nella Certificazione Unica – Lavoro autonomo e contraddistinti, nel punto 1 “Causale“, con il Codice “M1” o “O1“.

Categoria residuale per redditi che non trovano altra collocazione

Come anticipato, questa categoria reddituale, assume natura residuale andando a comprendere tutti quei redditi che non trovano adeguata collocazione nelle altre categoria reddituali (ex art. 6 del TUIR). Pertanto, a titolo di esempio, devono considerarsi ricompresi in questa categoria i proventi percepiti in modo illecito (non classificabili in altre categorie). Allo stesso modo trovano collocazione in questa categoria anche le vincite ottenute dal cittadino residente in Italia percepite in casinò situati in Paesi extra UE o non aderenti allo SEE (sentenza  sentenza n. 24589, depositata il 31 agosto 2020, della Cassazione). Sul punto è utile evidenziare che, diversamente, le vincite ottenute in Italia (o Stati SEE) sono esenti da tassazione.

Il quadro D del modello 730: tassazione dei redditi diversi

Il quadro D del modello 730 è strutturato per accogliere le seguenti tipologie di redditi diversi:

I – Redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi – Suddivisi nelle seguenti categorie:

  • D1 Utili e altri proventi equiparati;
  • D2 Altri redditi di capitale;
  • D3 Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo;
  • D4 Redditi diversi;
  • D5 Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere.

II – Redditi soggetti a tassazione separata – Suddivisi nelle seguenti categorie:

  • D6 Redditi percepiti da eredi e legatari;
  • D7 Imposte e oneri rimborsati e altri redditi a tassazione separata

Andiamo ad analizzare, adesso, queste categorie di reddito con maggiore dettaglio.

Tabella di raccordo tra informazioni del modello CU e quadro D del modello 730

CAUSALE CURIGO QUADRO DRIGO QUADRO RLTIPOLOGIA DI REDDITO
BD3 codice 1RL25Proventi che derivano dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali da parte dell’autore o inventore
CD3 codice 3RL27Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
DD3 codice 3RL27Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
ED3 codice 2RL26 codice 1Redditi che derivano dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
FRL26 codice 2Redditi derivanti da indennità in denaro o in natura corrisposti ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari
LD4 codice 6RL13Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1D4 codice 6RL13Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
MD5 codice 2RL15Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1D5 codice 3RL16Redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
M2D5 codice 2RL15Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo nonesercitate abitualmente per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
ND4 codice 7RL21Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali che perseguono finalità dilettantistiche
OD5 codice 2RL15Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata
O1D5 codice 3RL16Redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata
V1D5 codice 1R14Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate
abitualmente
Tabella di raccordo tra informazioni del modello CU e quadro D del modello 730

Tassazione degli utili e proventi equiparati

Nel rigo Rigo D1, devono essere indicati tutti gli utili e gli altri proventi ad essi equiparati corrisposti sia da società ed enti soggetti ad IRES che da società ed enti esteri di ogni tipo. In particolare, si tratta di utili e proventi equiparati percepiti nel periodo di imposta ma che si sono formati sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Infatti, per gli utili quelli formatisi dal 1° gennaio 2018, si applica la tassazione sostitutiva del 26%. Infatti, è stato previsto un periodo transitorio durante il quale agli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e la cui distribuzione è deliberata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Più precisamente si tratta di utili derivanti da:

  • Partecipazioni qualificate in società italiane ed estere;
  • Partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. “Paesi black list“) se i loro titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

A questo proposito è bene ricordare che una partecipazione si definisce qualificata se:

  • Supera il 2% dei diritti di voto oppure il 5% del capitale o patrimonio nel caso di società quotate in borsa;
  • Supera il 20% dei voti o il 25% del capitale o patrimonio per le altre società ed i restanti soggetti IRES;
  • Oppure, supera il 25% del patrimonio delle società.

Utili e proventi

Inoltre, vanno indicati nel Rigo D1 gli utili e i proventi:

  • Derivanti da contratti di associazione in partecipazione. Ad esclusione di quelli in cui l’apporto dell’associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
  • Derivanti dai contratti di cointeressenza (ossia dalla partecipazione, insieme ad altre persone o aziende a un’operazione economica, che implica la condivisione di utili/perdite);
  • Conseguiti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, deliberazione di riduzione del capitale l’inizio della liquidazione.

Non vanno, invece, dichiarati nel Rigo D1:

  • I redditi di capitale esenti, quelli soggetti ad imposta sostitutiva e i dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate, assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta in misura pari al 26%;
  • I redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (interessi su titoli obbligazionari, titoli di Stato, interessi su depositi e conti correnti bancari, proventi da fondi comuni di investimento mobiliare);

Utili e gli altri proventi di natura qualificata o non qualificata formatisi dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e pertanto non vanno indicati nel quadro D.


Conclusioni e consulenza fiscale online

In questo articolo ho cercato di riepilogarti, schematicamente, le modalità di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria. La tassazione di questi proventi, per lo più di natura finanziaria, dipende da diverse caratteristiche. In sostanza, in questo quadro reddituale vengono raccolte tutte quelle categorie reddituali che non hanno trovato altro adeguato spazio in dichiarazione.

Attenzione però!

La categoria è totalmente esaustiva, non è possibile ivi indicare redditi che non sono inclusi tra quelli sopra elencati. Se hai dubbi sulla compilazione del quadro lascia un commento o contattami in privato per una consulenza personalizzata.

70 COMMENTI

  1. Salve sono Ventura Vincenzo da Mazara del Vallo,
    volevo sapere se posso portare a mano nell’ufficio della agenzia delle entrate la Certificazione Unica 2015 ricevuta con posta certificata
    in data 10/03/2015 già compilata in tutte le voci.
    Preciso che nella Certificazione ho notato un addebito di 0,06€ che risulta essere stato già addebitato nel cedolino di pensione del 16 marzo 2015.

    Oppure devo avvalermi della consulenza del CAF
    e pagare inutilmente 30 euro ??

    Saluti da Ventura 3478869151 0923946465

  2. Salve, sono castellini Sergio da Brescia. Nel 2006 causa perdita della mamma ho ereditato una quota del 16,66% di alcuni terreni. Non li ho mai dichiarati perchè io sono un impiegato ed i terreni li lavora mio padre che è coltivatore diretto. Quest’anno il 730 on line me li ha inseriti. Io sono proprietario della sola nuda proprietà. Devo dichiararli?
    grazie

  3. Salve, se lei è il solo nudo proprietario dei terreni non deve dichiararli nel modello 730.

  4. Buongiorno,
    sono una persona fisica e ho percepito nel 2015 interessi certificati per finanzimento socio di una srl con applicazione della ritenuta fiscale del 26%.
    L’importo degli interessi deve essere dichiarato nel 730 oppure sono equiparati agli interessi di titoli di stato, c/c ecc. per i quali si applica la ritenuta a titolo definitivo e non vanno dichiarati ?
    Il mio commercialista li ha inseriti, nel caso avesse sbagliato cosa bisogna fare ?
    Grazie

  5. Salve Alberto, il suo commercialista ha fatto bene a inserire questi compensi nel modello 730. Infatti, i proventi che un socio ritrae dai finanziamenti concessi alla società costituiscono redditi di capitale, in quanto sono inquadrabili nell’ambito di un contratto di mutuo (articolo 44 DPR n. 917/86). Sugli interessi percepiti si applica una ritenuta a titolo di acconto del 26%. L’importo deve essere dichiarato nel rigo RL2 del modello Unico PF (o nel rigo D2 del 730) per essere assoggettato alla tassazione Irepf, con scomputo della ritenuta subita.

  6. Salve sono in possesso di stock di una Azienda americana. le ho ottenute nel 2016 ma non le ho ancora vendute. Devo dichiararle nel 730 2017 anche se non le ho vendute? Se le vendo nel 2017 devo dichiarare la plusvalenza su 730 2018?

    grazie

  7. Deve compilare il quadro RW di Unico per il monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere. La plusvalenza è tassata nell’anno di incasso.

  8. Salve, volevo sapere per quanto riguarda le entrate derivanti da siti PTC tipo clixsense se vanno dichiarati e in che modo. Alcuni sostengono su redditi diversi ed altri sul rigo RW. Sono un po confusa. Grazie in anticipo per la risposta.

  9. I guadagni che derivano da siti PTC devono essere dichiarati. La dichiarazione riguarda sia i compensi percepiti, sia eventualmente per quanto riguarda la disciplina sul monitoraggio fiscale delle attività estere, se si detengono conti correnti in Paesi esteri. Ad esempio se lei dal PTC ha guadagnato su un conto a lei intestato su una piattaforma estera €. 1.000 dovrà dichiarare la somma in dichiarazione, e dichiarare nel quadro RW del modello redditi persone fisiche, la detenzione del conto estero. Se ha bisogno di maggiori info mi contatti in privato.

  10. Grazie mille. Secondo lei svolgendo un lavoro partime di 600 euro al mese mi conviene avere introiti da PTC o questi mi faranno solo pagare molte tasse in dichiarazione per cui non ne varrà la pena? Grazie ancora

  11. Se è un passatempo, lasci perdere, se invece vuole farla diventare una professione, allora prosegua.

  12. Buongiorno. Sono lavoratore dipendente; nel 2016 ho incassato dividendi e capital gain da etf quotati sulla borsa americana, quindi non armonizzati e non in territori a fiscalità privilegiata, tramite un intermediario italiano che ha trattenuto e versato le ritenute del 26% a titolo di acconto. Devo dichiararli nel 730, nel mod. REDDITI PF 2017, in entrambi o in nessuno?
    Se vanno indicati nel 730, vanno messi in D2 con codice 5? Va indicato il 49.72% di quanto percepito oppure il 100%? Trattandosi di etf, anche il capital gain va in D2 oppure va in D4, e con quale codice?
    Se vanno indicati nel mod. REDDITI PF, in quale quadro e rigo? RM3-7 con codice G, anche se l’etf non ha scadenza, indicando la ritenuta d’acconto nella colonna 4? e in quale misura, 100% o 49.72%? Oppure nella sezione V dove però non ho la possibilità di indicare le ritenute d’acconto pagate? Il capital gain va sempre nel quadro RM o nel RT sezione II, dove però non posso indicare la ritenuta d’acconto?
    Grazie

  13. Se la tassazione è avvenuta tramite risparmio gestito o amministrato, e quindi tramite l’intervento di un intermediario residente, non deve dichiarare i guadagni in dichiarazione dei redditi. Nel caso non andrebbero indicati nel 730, ma nel modello Redditi.

  14. Grazie.
    Sì, SIM italiana con conto trading in regime amministrato, ma essendo etf non armonizzati la ritenuta è stata applicata a titolo di acconto e non di imposta e la SIM mi ha rilasciato le relative certificazioni “relative agli utili e agli atri proventi equiparati”, con evidenziate le ritenute applicate.
    Quindi modello REDDITI, sezione II, RM3-RM7?

  15. Sono andato in pensione nel 2015 e dopo ho chiesto il riscatto della mia posizione nel fondo Cometa che mi è stata liquidata nel 2016. Ora ho ricevuto la CU2017 relativa a questi redditi:
    – una parte è indicata nella casella 801 con le ritenute indicate nella casella 804 ed è indicato che sarà soggetta a tassazione separata.
    – una parte è stata inserita nella casella 481 con le ritenute indicate nella casella 482. Questi redditi vanno inseriti nel 730 e se si dove?

  16. Le somme percepite a titolo di anticipazione e di riscatto sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Tale tassazione si applica nei seguenti casi: a. anticipazioni richieste dall’aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli; b. riscatto parziale in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c. riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; d. riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati, a causa della morte dell’aderente.
    In tutte le altre fattispecie di riscatto, di anticipazione per acquisto e ristrutturazione prima casa di abitazione per sé o per i figli e di anticipazione per ulteriori esigenze dell’aderente si applica una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 23 per cento.

  17. SALVE VORREI CHIEDERE:

    Io ho un reddito da lavoro dipendente, e una collaborazione come venditrice porta porta di prodotti avon (nella CU i redditi sono stati segnati con voce V2) volevo chiedere se posso metterli per recuperare la ritenuta nel modello 730 oppure mi conviene fare il modello UNICO PF per recuperarla l’anno prossimo?. se faccio il 730 lo faccio congiunto con mio marito.

  18. Ripeto, senza poter vedere cosa è indicato nella certificazione è impossibile dare una risposta.

  19. Gentili esperti,
    ho un lavoro dipendente ed attività finanziare all’estero ovviamente in regime dichiarativo (un conto con portafoglio titoli – azioni ed obbligazioni). Questi titoli hanno prodotto cedole e dividenti nel 2016, inoltre sono stati comprati e venduti in maniera dinamica.
    Negli ultimi anni ho fatto l’unico non pensando che si potesse fare 730 + parti dell’unico esclusivamente per monitoraggio fiscale delle attività finanziare all’estero

    Visto che nel 2016 ho fatto ristrutturazione ed inoltre ho un credito fiscale da recuperare: è corretto pensare quest’anno di fare 730 recuperando ristrutturazione e poi compilare i moduli specifici dell’UNICO (RW, RT, RM mi pare) portando in compensazione il credito fiscale attivo?

    grazie a chiunque volesse darmi un suggerimento.
    saluti

  20. L’unico modulo che si può presentare spezzato dal 730 è il quadro RW, ma lei ha altri quadri del modello Redditi da presentare, quindi è obbligato a presentare tutto il modello Redditi e non il 730.

  21. grazie. ma allora come faccio a recuperare velocemente il credito fiscale pregresso e le detrazioni per la ristrutturazione? Rischio di aumentare a dismisura il mio credito nei confronti dell’erario…
    cosa mi consigliate di fare?

  22. Mi sa dire se e in quale rigo del 730 posso dichiarare i redditi e i proventi da ETF Non armonizzati. Esempio reddito 100 , ritenuta 26 ; poi proventi 10 e ritenuta 2,60 e imposta estera 1,50. Grazie

  23. Bisogna distinguere la quota differenziale derivante dalla discrepanza tra i prezzi di compravendita ed il valore effettivo delle quote, misurato tramite i NAV dei giorni in cui vengono effettuate le transazioni, nei redditi diversi, mentre i redditi di capitale, come i dividendi, vanno nel quadro RT. Nel suo coso non può compilare il modello 730, dovrà compilare il modello Redditi Persone Fisiche.

  24. Salve, sono un lavoratore dipendente nel settore trasporti e come attività non abituale vendo dipinti da me creati esclusivamente a privati, per un totale annuale indicativo comunque inferiore a euro 4800, volevo sapere
    se facendo io abitualmente il 730 per dedurmi spese sanitarie, interssi sul mutuo ecc, sono obbligato a dichiarare nel rigo D5 gli introiti da questa mia attività commerciale occasionale. In caso affermativo mi pare che ci sia la deetrazione d’importa per introiti sotto gli euro 4800 ma non se si applica nel mio caso avendo un reddito annuale lordo (solo con la mia attività principale come lavoratore dipendente) superiore ai 30000 euro.
    Le spese che si possono portare iin deduzione possono essere anche solo degli scontrini “non parlanti” oppure devo farmi rilasciare dal negozio (ad es di belle arti) una fattura anche se non ho la partita IVA ma da cui si evincono i prodotti necessari alla produzione dei dipinti (tele, pennelli, colori ecc)
    MI sembra di aver capito che comunque in ogni caso al privato devo fornire la ricevuta di vendita occasionale.
    Grazie e cordiali saluti

  25. Lei deve dichiarare anche i redditi da attività occasionali, nel quadro D. Nel suo caso avendo altri redditi non le spetta alcuna detrazione. In deduzione può portale solo spese inerenti documentate da fattura o ricevuta. Al privato a cui vende deve fare ricevuta.

  26. salve, l’anno scorso abbiamo acquistato un appartamento ove sul tetto insistono due antenne di telefonia mobile per le quali i gestori in forza ad un contratto di affitto del lastrico solare versano all’amministratore del condominio una somma che viene ripartita tra i condomini in base ai millesimi posseduti. per tale somma l’amministratore ha rilasciato la dichiarazione relativa ai compensi versati nel 2016. Orbene quest’anno devo inserire il compenso ricevuto nel modello 730, correggetemi se sbaglio, ALTRI REDDITI quadro D5 codice 3 oppure?, leggendo quà e la ed anche nelle istruzioni del 730 scopro che tali redditi vengono tassati al netto delle spese che servirono a formare il reddito e che devono essere riportate nella colonna 3. a quali spese si riferiscono nel mio caso? il condominio mette a disposizione dei gestori, a spese dei condomini, oltre al tetto, l’uso dell’ascensore e di tutti i servizi, secondo voi, si possono riportare alcune spese condominiali nella colonna 3? inoltre per querstioni legate ai contratti vengono fatte delle assemblee straordinarie e consulenze esterne, queste spese possono essere inserite nella colonna 3? Grazie

  27. La collocazione è corretta, ma in questo caso nessuna spesa può essere portata in deduzione a meno che non vi siano spese dirette ed inerenti a quel ricavo.

  28. Salve, ho già inviato il 730 online ma non ho messo un reddito per prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale con casuale A. Adesso vorrei fare l ‘unico ma non so dove inserire questo reddito perchè c’è solo il righo per lavoro occasionale mentre il mio è abituale, dove lo inserisco?
    grazie mille.

  29. Lei ha bisogno di un commercialista, rischia seriamente di sbagliare, deve compilare una nuova dichiarazione, ma senza competenze in materia rischia seriamente di sbagliare. Se vuole siamo a disposizione.

  30. Un soggetto con partita Iva non ha solo un valore da indicare, ma una dichiarazione dei redditi coerente da redigere. Se non vuole avvalersi di un professionista, faccia pure.

  31. grazie, parlate di spese dirette, potete fare qualche esempio? ovvero : uno dei gestori, chiedendo una diminuizione del canone faceva presente di voler rescindere il contratto anticipatamente, a tal proposito veniva dato incarico ad un legale per seguire il caso, la spesa può essere considerata diretta? altra ipotesi, l’amministratore fa pagare una quota parte relative alla ripartizione e versamento del ricavo in questione, può essere che tale spesa sia diretta?

  32. La spesa diretta è quella correlata al ricavo. Si tratta di spese senza le quali non si sarebbe potuto produrre quel ricavo. Per una attività di agenzia occasionale l’agente sostiene delle spese di trasporto, senza le quali non avrebbe potuto incontrare il cliente e chiudere l’affare.

  33. Buongiorno, da un mesetto sto provando ad usare eToro per fare trading online, al momento non ho guadagnato nulla, anzi perdo. Però mi chiedevo, se dovessi quadagnare per esempio 100 euro, come li dichiaro? Io sono dipendente, uso sempre il 730 precompilato. Mi pare di capire che vada inserito nel quadro D1, dico bene? Ma in che termini, mi può cortesemente fare un esempio pratico?
    Per esempio nel rigo D1 alla voce “tipo di reddito” cosa metto? E nelle successive “redditi” e “ritenute”? Va compilato anche D2?
    e poi come funziona? I guadagni si sommano all’IRPEF? PErché oppure la tassazione al 26% si calcola a parte e in tal caso dove va segnata la cifra da pagare per questa tassazione? Perché in fondo mi pare ci sia solo il punto per segnare la quota IRPEF da pagare e non lo spazio per segnare questo 26%
    Chiedo scusa, ma sono molto confuso sul funzionamento. Grazie mille

  34. Buongiorno, sono una studentessa universitaria di 26 anni; nel tempo libero, sono riuscita a trovare alcuni siti di microlavoro e scrittura free-lance, quasi tutti stranieri, che mi hanno permesso di guadagnare 4750 euro l’anno negli ultimi due anni (non ho intenzione di aprire partita IVA ne` iscrivermi alla gestione separata INPS, percio` sono stata attenta a non superare tale soglia.) Poiche` negli anni scorsi avevo anche altri redditi (pensione di riversibilita` e cointestazione di due immobili), ho sempre compilato il 730. Su indicazione del CAF che mi ha aiutato, i redditi online sono stati classificati come redditi da lavoro occasionale. Le ditte estere mi pagano direttamente su Paypal in dollari, che poi Paypal stesso converte in euro e versa sul mio conto corrente. Sempre su indicazione del CAF, come documentazione relativa ho sempre presentato l’estratto conto di Paypal con tutti gli importi versatimi nel corso dell’anno.Tale procedura e` effettivamente corretta, considerando che le aziende non versano ritenuta d’acconto ne` altro allo stato italiano? Posso continuare a seguire questa procedura negli anni a venire (sempre sotto la soglia dei 4750 euro annui?)

  35. La prestazione di lavoro autonomo occasionale non ha alcun limite di reddito. Il limite dei €. 5.000 cui lei fa riferimento non ha alcun riscontro sulla normativa fiscale. Per questo il comportamento tenuto non è corretto. Se la prestazione lavorativa è continuativa nel tempo occorre operare obbligatoriamente con partita Iva. Dovrà essere verificata poi la disciplina sul monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere, visto che è titolare di un conto Paypall. A mio avviso è una situazione da modificare la sua. Se vuole possiamo sentirci in privato.

  36. Il CAF stesso mi ha detto che il conto Paypal non va tenuto in considerazione, visto che la giacenza media è ben inferiore a 5000 euro annui (verso sul conto corrente ogni volta che raggiungo 500 euro), e il ‘traffico totale’ di denaro annuo è ben al di sotto dei 15000 euro. Per quanto riguarda la continuità, il tipo di lavoro è del tutto saltuario. Magari lavoro per una settimana di fila per un’ora al giorno, poi più nulla per due settimane, poi un paio di giorni per la settimana successiva, poi più nulla anche per tre mesi… Dipende dalla mia disponibilità in termini di tempo, e da quella dei siti in termini di lavoro. Non c’è regolarità, nè obbligo.

  37. Buongiorno, sono un ricercatore (reddito annuo 50,000) e l’anno scorso ho guadagnato circa 8000 Euro scrivendo alcuni articoli tecnici per un sito web. Come devo dichiarare questo reddito nel 730, e quanto saranno le tasse da pagare su quel reddito? Grazie mille.

  38. Prima di tutto si deve partire dal verificare se per l’attività che ha svolto è necessaria o meno una posizione Iva e poi si può capire come tassare quel reddito. Se vuole mi contatti in privato.

  39. Buongiorno, ho una situazione un po’ particolare e per quanto mi sia documentata ho ancora le idee molto confuse. In riferimento al 2017 ho una CU di circa 21.000 e per un breve periodo di lavoro anche una certificazione di lavoro autonomo con un ammontare lordo corrisposto di c.ca 1.150 nella quale è riportata la causale V, quindi non prestazione occasionale. La ditta per cui ho lavorato mi ha detto chiaramente che essendo un importo inferiore a 4.800 non serve dichiararlo nel 730. Invece documentandomi ho saputo che se NON sono stati percepiti altri redditi non serve, in caso contrario si. Premetto che nel 730 precompilato dell’agenzia delle entrate questa certificazione non mi compare in automatico, e in tutte le istruzioni che ho letto citano altre causali per esempio V1 (attività commerciali non esercitate abitualmente). Della causale V nessuno parla, o meglio, ho trovato solamente che è un codice utilizzabile esclusivamente nel mod. Unico. Devo presentare ugualmente la dichiarazione per altre spese, perciò come devo comportarmi con questa certificazione?

  40. Salve Giada, la causale V della CU riguarda i venditori a domicilio. Quello che deve fare è capire assieme ad un consulente la sua situazione fiscale per capire se e come presentare la dichiarazione dei redditi. Se vuole sono a disposizione e nel caso mi contatti in privato.

  41. Buongiorno, ho percepito da una associazione dilettantistica sportiva euro 150 (redditi causale 1 codice N, codice 7 Altre somme non soggette a ritenute). Dove devo inserirla nel mio 730 essendo lavoratore a tempo indeterminato?

  42. buonasera,

    mi trovo ad affrontare un dilemma che non riesco a risolvere. Sono un lavoratore dipendente e sarei intenzionato ad inviare il 730 precompilato senza modifiche. Tuttavia mi sono ricordato che l’anno scorso ho guadagnato tramite Google Adsense (banner pubblicitari) la modica somma di 80 euro. Google mi ha rilasciato una ricevuta che non credo si possa definire tale (non è indicato numero progressivo, ritenuta, ecc…). Mi chiedo, come devo dichiarare questa cifra irrisoria per non evadere i 15-20 euro di tasse che dovrei pagare?
    Grazie

  43. grazie, della risposta, ma potrebbe suggerirmi anche quale tipo di reddito utilizzare? Io supporrei che si tratta del 9 (altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta).
    Inoltre mi chiedevo se nel campo a latere SPESE posso inserire i 70 euro di spese di hosting del sito web sul quale ho inserito i banner che hanno generato reddito (se sì va indicato il prezzo iva inclusa o esclusa).
    Grazie mille del supporto

  44. buongiorno. ho iniziato da un mese un’attività di vendita prodotti occasionele, oltre al mio lavoro da dipendente. mi è stato detto dal servizio legale dell’azienda che i redditi percepiti sotto i 5000 euro non devono essere dichiarati perchè essendo attività occasionale non sono comulabili. volevo sapere se è vero e come mi devo comportare visto che prendo anche il bonus di 80 euro del governo renzi.
    grazie
    simone

  45. Quello che le hanno detto non è corretto, a meno che non si tratti di vendita porta a porta. Le serve comunque un commercialista che le chiarisca la situazione e le indichi come comportarsi. Se vuole sono a disposizione per una consulenza.

  46. Salve sto compilando il 730 online e avendo lavorato come “prestazione occasionale per persone fisiche non soggette alla ritenuta” oltre ad altri lavori a tempo determinato…
    Questa voce (lavoro occasionale) mi pare di aver capito di doverla inserire nel rigo d5 ma nel quadro 4 “ritenute” non ho capito cosa dovrei inserire..
    Grazie.

  47. Nel rigo relativo alle ritenute deve inserire le eventuali ritenute trattenute per lei dal committente. Solo se ha avuto committenti con partita Iva.

  48. in quale sezione vanno indicati gli interessi maturati da un prestito personale? Che tipo di reddito devo indicare?
    Cristiano

  49. Ciao, ottimo articolo. In che campo devo inserire i guadagni dalle affiliazioni (amazon, adsense, e altri)? Grazie mille.
    Francesco

  50. I redditi derivanti dalle affiliazioni non sono redditi diversi, sono redditi di impresa, e come tali devono essere dichiarati, le serve una partita IVA se vuole essere in regola.

  51. Ho un bed and breakfast non imprenditoriale e dal 2018 non ho più un lavoro fisso, quindi configura la mia unica entrata economica. La mia domanda è: come faccio a compilare il 730 per il 2019 se ho solo entrate da inserire nel quadro “redditi diversi”? È ugualmente possibile? Grazie! Paolo

  52. Gentilissimi,
    nella compilazione certificazione automatico mi sono stati inseriti i rimborsi per delle spese sanitarie di circa 300 euro. Ma è giusto e quanto incide nel reddito? Saluti e grazie .
    Omar

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