Il luogo della vendita a distanza: la Direttiva 2006/112/CE stabilisce che l’Iva è dovuta nello Stato membro in cui avviene la cessione, e nel caso di cessione imponibile, ai beni ceduti si applicano le aliquote Iva dello Stato membro.
La normativa sulle vendite a distanza intra-UE ha subito importanti modifiche con l’introduzione del pacchetto e-commerce e del sistema One Stop Shop (OSS). Queste riforme, in vigore dal 1° luglio 2021, hanno trasformato radicalmente le regole di territorialità Iva per le cessioni B2C transfrontaliere, semplificando gli adempimenti ma introducendo nuovi meccanismi che le imprese devono conoscere approfonditamente. Il presente articolo analizza in dettaglio gli aspetti cruciali per determinare correttamente il luogo della cessione nelle vendite a distanza all’interno dell’Unione Europea.
Indice degli Argomenti
- Le vendite a distanza intra-UE
- La riforma del 2021: il nuovo criterio di territorialitÃ
- Determinazione del luogo della cessione: regole operative
- Il regime OSS (One Stop Shop) per semplificare gli adempimenti
- Casi particolari e fattispecie complesse
- Obblighi documentali e di conservazione
- Impatti operativi sulle imprese
- Consulenza fiscale online
Le vendite a distanza intra-UE
Le vendite a distanza intra-UE si configurano quando un soggetto passivo cede beni a consumatori finali (B2C) localizzati in un altro Stato membro, con spedizione o trasporto a cura del cedente o per suo conto. Questa definizione include:
- Cessioni da parte di soggetti passivi Iva verso privati consumatori;
- Trasporto o spedizione organizzati direttamente dal venditore o tramite terzi per suo conto;
- Transazioni dove il trasporto inizia in uno Stato membro e termina in un altro.
La caratteristica distintiva è l’assenza di movimentazione fisica della merce da parte dell’acquirente, che riceve i beni presso il proprio domicilio o altro luogo designato.
La riforma del 2021: il nuovo criterio di territorialitÃ
Prima della riforma del 2021, la territorialità delle vendite a distanza seguiva regole basate sul superamento di specifiche soglie nazionali, diverse per ogni Stato membro (generalmente tra 35.000 e 100.000 euro). La nuova normativa ha introdotto:
- Una soglia unica europea di 10.000 euro (riferita al complesso delle vendite verso tutti gli Stati membri UE);
- L’applicazione dell’Iva nel Paese di destinazione al superamento di tale soglia;
- La possibilità di optare per l’applicazione dell’Iva nel Paese di destinazione anche sotto soglia.
La soglia di 10.000 euro deve essere calcolata considerando sia le vendite a distanza intra-UE sia le prestazioni di servizi TTE (telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici) rese a consumatori finali di altri Stati membri.
Le regole sulla territorialità delle vendite a distanza intra-UE rappresentano un equilibrio tra l’esigenza di garantire la tassazione nel Paese di consumo e quella di semplificare gli adempimenti per le imprese.
Determinazione del luogo della cessione: regole operative
Il luogo della cessione nelle vendite a distanza intra-UE è determinato secondo questi criteri:
Vendite sotto soglia (10.000 euro)
Se l’ammontare delle vendite a distanza intra-UE non supera i 10.000 euro nell’anno solare precedente e nell’anno in corso, il luogo della cessione è lo Stato membro di partenza dei beni, salvo opzione per l’applicazione dell’Iva nel Paese di destinazione.
Vendite sopra soglia
Quando le vendite superano la soglia di 10.000 euro, il luogo della cessione si sposta automaticamente nello Stato membro di arrivo dei beni, dove si considera effettuata l’operazione ai fini Iva.
Regime opzionale
Il venditore può optare per l’applicazione dell’IVA nel Paese di destinazione anche quando non ha superato la soglia. Tale opzione ha effetto per almeno due anni solari.
Il regime OSS (One Stop Shop) per semplificare gli adempimenti
Per evitare la necessità di identificazione ai fini Iva in ogni Stato membro di destinazione, il venditore può aderire al regime OSS (One Stop Shop), che consente di:
- Registrarsi una sola volta nel proprio Stato membro (Unione-OSS);
- Dichiarare e versare l’Iva dovuta in tutti gli Stati membri di destinazione tramite un’unica dichiarazione trimestrale;
- Applicare le aliquote Iva vigenti nei vari Paesi di destinazione.
L’adesione al regime OSS è facoltativa ma fortemente consigliata per evitare la moltiplicazione degli adempimenti fiscali in tutta l’Unione.
Casi particolari e fattispecie complesse
Di seguito vediamo come devono essere trattati alcuni casi particolari che presentano un maggiore grado di complessità guardando alla pratica quotidiana.
Vendite con installazione o montaggio
Le cessioni con installazione o montaggio non rientrano nella disciplina delle vendite a distanza ma seguono la regola specifica dell’art. 7-bis, comma 1, del DPR n. 633/72, secondo cui il luogo della cessione è quello dove il bene viene installato o montato.
Vendite tramite marketplace
I marketplace che facilitano le vendite a distanza intra-UE da parte di venditori terzi possono essere considerati, in determinate circostanze, come acquirenti e rivenditori dei beni (modello di vendita “buy-sell“). In tal caso, si configurano due operazioni distinte:
- Una cessione B2B dal fornitore originario al marketplace (generalmente non tassabile nel Paese di destinazione);
- Una vendita a distanza dal marketplace al consumatore finale (soggetta alle regole di territorialità delle vendite a distanza).
Beni soggetti ad accisa
Le vendite a distanza di beni soggetti ad accisa destinati a consumatori finali sono sempre localizzate nello Stato membro di destinazione, indipendentemente dal superamento o meno della soglia.
Obblighi documentali e di conservazione
I venditori che effettuano vendite a distanza intra-UE devono:
- Emettere fattura secondo le regole del Paese in cui l’operazione è territorialmente rilevante;
- Conservare la documentazione relativa alle spedizioni per dimostrare l’effettivo trasporto in altro Stato membro;
- Mantenere un registro delle operazioni se aderiscono al regime OSS;
- Conservare la documentazione per almeno 10 anni.
La corretta gestione documentale è fondamentale in caso di verifiche fiscali, soprattutto per provare l’effettiva movimentazione transfrontaliera dei beni.
Impatti operativi sulle imprese
L’applicazione concreta delle regole viste sono a questo momento comportano implicazioni pratiche per le aziende che operano con l’estero. In particolare, si pone la necessità di:
- Monitorare costantemente il volume delle vendite rispetto alla soglia dei 10.000 euro;
- Obbligo di conoscere e applicare correttamente le aliquote Iva dei vari Stati membri;
- Adeguamento dei sistemi di e-commerce per gestire automaticamente l’Iva in base alla destinazione;
- Valutazione dell’opportunità di aderire al regime OSS in base al volume e alla distribuzione geografica delle vendite.
Le imprese che operano con l’estero, pertanto, devono implementare processi interni di controllo per verificare periodicamente il superamento della soglia e adeguare tempestivamente il trattamento Iva delle operazioni.
Consulenza fiscale online
La corretta gestione delle vendite a distanza intra-UE richiede una pianificazione fiscale accurata. Ecco alcuni suggerimenti operativi:
- Valutare l’opportunità di aderire subito al regime OSS, anche prima del superamento della soglia, per semplificare la gestione amministrativa;
- Implementare sistemi di e-commerce che identifichino automaticamente il Paese di destinazione e applichino la corretta aliquota Iva;
- Predisporre un sistema di monitoraggio continuo del volume delle vendite per anticipare il superamento della soglia;
- Considerare l’impatto della diversa imposizione Iva sui prezzi di vendita nei vari mercati europei
- Verificare periodicamente eventuali modifiche normative o interpretative che possano influenzare il trattamento fiscale delle operazioni.
Una consulenza fiscale specializzata può aiutare a navigare la complessità della normativa e a minimizzare i rischi di errori o contestazioni. Contattaci attraverso il link sottostante per ricevere il preventivo per una consulenza personalizzata.
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