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Digital service tax: cos’รจ e a quali servizi digitali si applica?

Fisco NazionaleDigital service tax: cos'รจ e a quali servizi digitali si applica?

Imposta sui servizi digitali in Italia: guida con tutte le informazioni utili.

La Digital service tax (imposta sui servizi digitali) si applica nella misura del 3% dei ricavi di societร  di servizi digitali, i cui ricavi non siano inferiori a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni derivanti da attivitร  di servizi digitali in Italia.

La Digital service Tax รจ un’imposta nata con l’intento di colpire i colossi del Web come Facebook, Google, Amazon che producono reddito nel territorio dello Stato.

La Legge di Bilancio 2020, ha disposto l’entrata in vigore dell’ “imposta sui servizi digitali“.

Essa era stata introdotta dall’art. 1 co. 35-50 della Legge di Bilancio 2019, tuttavia, non รจ mai entrata in vigore, in quanto rinviava la sua decorrenza all’emanazione di un apposito decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze il quale non รจ mai stato emanato.

Digital service tax
Digital service tax

La Digital service tax si applica al 3% dei ricavi derivanti dai servizi digitali effettuati in favore di utenti localizzati in Italia effettuate da imprese o gruppi di imprese che sviluppano un volume complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni derivanti da servizi digitali realizzati in Italia.

Vediamo, in questo articolo, tutte le informazioni utili in merito all’applicazione dell’imposta sui servizi digitali in Italia.

Cominciamo!

Imposta sui servizi digitali e progetto BEPS

Lโ€™art. 1 co. 678 lett. n) della legge di bilancio 2020 ha introdotto nellโ€™art. 1 della L. 145/2018 il nuovo co. 49-bis, ai sensi del quale

โ€œi commi da 35 a 49 dellโ€™articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati alla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dellโ€™economia digitaleโ€

Con questa norma, il legislatore ha voluto enfatizzare e codificare la ratio politica con cui Governo e Parlamento italiano compiono la scelta di introdurre una โ€œimposta sui servizi digitaliโ€ di respiro meramente nazionale.

La scelta di istituire una โ€œimposta sui servizi digitaliโ€ si colloca infatti nel filone dellโ€™ormai annoso dibattito sulla opportunitร  di introdurre una โ€œweb taxโ€ con la quale โ€œintercettareโ€ i redditi prodotti dalle imprese multinazionali che operano nel settore digitale, nelle more di una piรน organica riforma, a livello mondiale, dei criteri che sanciscono la localizzazione territoriale dei redditi derivanti da attivitร  digitali.

Non vi รจ infatti dubbio che la strada per risolvere la questione della territorialitร  dei redditi derivanti da attivitร  digitali, resa sempre piรน pressante dall’esponenziale crescita del peso della c.d. โ€œdigital economyโ€ rispetto a quello dellโ€™economia tradizionale, rimanga quello di individuare criteri condivisi per una definizione di โ€œstabile organizzazione digitaleโ€ che non puรฒ chiaramente fondarsi sugli stessi criteri utilizzati per definire la โ€œstabile organizzazione fisicaโ€.

Progetto BEPS e web tax

Nellโ€™ambito del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), lโ€™OCSE ha dedicato al tema della digital economy la prima delle 15 azioni in cui esso si รจ articolato.

Il fatto stesso che a questa tematica sia stata riservata la prima delle Azioni messe a punto in seno al pacchetto BEPS testimonia come vi sia piena consapevolezza generale e come sia pacificamente condiviso il fatto che la ricomposizione di unโ€™equa tassazione delle imprese hi-tech costituisca uno snodo fondamentale in materia di fiscalitร  internazionale, seppure ovviamente non lโ€™unico.

Questa generale consapevolezza e pacifica condivisione non ha tuttavia impedito che proprio su questo ambito si consumasse uno scontro politico che vede fortemente contrapposti in particolare gli Stati Uniti da una parte (in quanto Paese di residenza della quasi totalitร  delle principali multinazionali della digital economy) e la maggioranza dei Paesi membri dellโ€™Unione europea dallโ€™altra (in quanto Paesi nei cui mercati le multinazionali della digital economy conseguono rilevanti profitti senza perรฒ che i relativi profitti siano ivi assoggettati a un livello di tassazione effettiva anche solo vagamente adeguato).

Quali sono i servizi digitali a cui si applica la Digital service Tax?

L’imposta sui servizi digitali trova applicazione sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi individuati dal co. 37 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018:

a) la veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicitร  mirata agli utenti della medesima interfaccia;

b) la messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;

c) la trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Co. 37 dell’art. 1 della Legge n. 145 del 2018

L’ambito applicativo รจ legato, quindi, alla generalitร  dei servizi digitali, con esclusione del commercio elettronico indiretto, ossia quello in cui i mezzi elettronici servono solo ai fini dell’ordine, ma l’oggetto del contratto รจ un bene fisico.

Ferme restando le esclusioni previste dal comma 37 dell’art. 1 della Legge n. 145 del 2018, per una puntuale cognizione dei servizi che si considerano prestati con mezzi elettronici e di quelli che non si considerano invece tali, un utile riferimento รจ dato dall’art. 7 del regolamento n. 282/2011 in materia di IVA.

Il presupposto necessario ai fini dell’applicazione dell’imposta รจ la collocazione dell’utente, nel territorio nazionale.

La localizzazione avviene facendo riferimento all’indirizzo di protocollo internet (lP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geo-localizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.

Quali servizi restano esclusi dalla Digital service tax?

Ai sensi del “nuovoart. 1 co. 37-bis della Legge n. 145/2018, sono esclusi dal novero dei servizi sui cui ricavi si applica la Digital service tax:

  • La fornitura diretta di beni e servizi nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
  • La fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
  • Messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale รจ quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
  • Messa a disposizione di un’ interfaccia digitale utilizzata per gestire: i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico di cui al DLgs. n. 385/93 o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari; le piattaforme di negoziazione degli internalizzatori sistematici; le attivitร  di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo; le sedi di negoziazione all’ingrosso; le controparti centrali; i depositari centrali; gli altri sistemi di collegamento la cui attivitร  รจ soggetta ad autorizzazione e l’esecuzione delle prestazioni di servizi soggetta alla sorveglianza di unโ€™autoritร  di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualitร  e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attivitร  finanziarie; la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati nel punto precedente;
  • Svolgimento delle attivitร  di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dellโ€™energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonchรฉ la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attivitร  connessa;
  • Servizi infragruppo.

Requisiti soggettivi della web tax

La Digital service tax si applica ai soggetti passivi che nel corso dell’anno solare precedente rispetto a quello di applicazione della stessa hanno realizzato, singolarmente o a livello di gruppo, congiuntamente:

  • Un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 euro;
  • Un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia non inferiore a 5.500.000 euro.

Qualora, il prestatore del servizio, abbia i requisiti per rientrare all’interno dell’ambito applicativo oggettivo e soggettivo, tuttavia sia un soggetto non residente, privo di stabile organizzazione in Italia e di un numero identificativo ai fini IVA, il co. 43 primo e secondo periodo dell’art. 1 della Legge n. 145/2018 stabilisce che esso debba fare richiesta all’Agenzia delle Entrate di un numero identificativo ai fini dell’imposta sui servizi digitali.

Le modalitร  saranno stabilite da un apposito provvedimento del Direttore dellโ€™Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui il soggetto non residente e privo di una stabile organizzazione in Italia, sia stabilito uno Stato diverso da uno Stato membro dell’UE o dello Spazio economico europeo, con il quale l’Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per la lotta contro l’evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, tale soggetto non residente deve nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell’imposta sui servizi digitali.

Gli utenti del servizio

La Digital service tax trova applicazione nel caso in cui l’utente del servizio sia localizzato in italia nell’anno d’imposta in cui il servizio risulta tassabile.

La localizzazione non corrisponde alla residenza fiscale in quanto un soggetto fiscalmente non residente in Italia, puรฒ essere localizzato in Italia, quando ricorrano le condizioni previste dal terzo periodo del co. 40:

  • Servizi di veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicitร  mirata agli utenti della medesima interfaccia, l’utente risulta localizzato in Italia se la pubblicitร  figura sul dispositivo dell’utente nel momento in cui รจ utilizzato nel territorio dello Stato, per accedere ad un’interfaccia digitale;
  • Servizi di messa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi: se il servizio comporta un’interfaccia digitale che facilita le cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l’utente risulta localizzato in Italia se utilizza un dispositivo in Italia per accedere all’interfaccia digitale e conclude un’operazione corrispondente su tale interfaccia, mentre se il servizio comporta un’interfaccia digitale multilaterale di un tipo diverso da quella di cui al punto precedente, l’utente si considera localizzato in Italia se dispone di un conto per la totalitร  o una parte del periodo di imposta che gli consente di accedere all’interfaccia digitale e tale conto รจ stato aperto utilizzando un dispositivo in Italia.
  • Infine, servizi di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo dell’interfaccia digitale, l’utente si considera localizzato in Italia se i dati generati dall’utente che ha utilizzato il dispositivo in Italia per accedere una interfaccia digitale, nel corso di tale periodo di imposta o di un periodo di imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo di imposta.

A quanto ammonta l’imposta sulla Digital service tax?

Ai sensi dell’art. 1 co. 41 della Legge n. 145/2018, come modificato dall’art. 1 co. 678 lett. f) della Legge di bilancio 2020, l’imposta ammonta al 3% e si applica sull’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dellโ€™anno solare.

Il co. 44 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018 stabilisce che, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione della Digital tax, nonchรฉ per il relativo contenzioso, sono le disposizioni previste in materia di IVA ad applicarsi in quanto compatibili.

L’introduzione del nuovo co. 35-bis nell’art. 1 della Legge n. 145/2018, a cura dell’art. 1 co. 678 lett. a) della Legge di bilancio 2020, ai sensi del quale l’imposta si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi “realizzati (โ€ฆ) nel corso dellโ€™anno solare” sembra indurre a ritenere applicabile il principio di competenza economica.

Sul punto, sono comunque attesi dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Calcolo della base imponibile

I ricavi tassabili, ossia la base imponibile su cui si applica lโ€™imposta sui servizi digitali di cui allโ€™art. 1 co. 35 ss. della L. 145/2018, vanno assunti al lordo dei costi e al netto dellโ€™IVA e di altre imposte indirette (co. 39). Il loro ammontare รจ dato dal prodotto dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la โ€œpercentuale rappresentativaโ€ della parte di tali servizi collegata al territorio italiano (co. 40-ter primo periodo).

Ai sensi dei co. 39-bis e 39-ter dellโ€™art. 1 della L. 145/2018:

  • I corrispettivi versati per la prestazione dei servizi di โ€œmessa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e serviziโ€ comprendono lโ€™insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dellโ€™interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dallโ€™accesso e dallโ€™utilizzazione del servizio imponibile;
  • Non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite.

Percentuale rappresentativa

Ai sensi del secondo periodo dellโ€™art. 1 co. 40-ter della L. 145/201821, la โ€œpercentuale rappresentativaโ€ รจ riconducibile alle seguenti proporzioni:

  • Nel caso di ricavi derivanti da un servizio di โ€œveicolazione su una interfaccia digitale di pubblicitร  mirata agli utenti della medesima interfacciaโ€, alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su unโ€™interfaccia digitale in funzione di dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre รจ localizzato nel territorio italiano;
  • Nel caso di ricavi derivanti da un servizio di โ€œmessa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e serviziโ€:
    • Se il servizio comporta una interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, alla proporzione delle operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le quali uno degli utenti dellโ€™interfaccia digitale รจ localizzato nel territorio italiano;
    • Se il servizio comporta una interfaccia digitale multilaterale di un tipo diverso da quella di cui al punto precedente, alla proporzione degli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio italiano che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dellโ€™interfaccia e che hanno utilizzato tale interfaccia durante lโ€™anno solare in questione;
  • Infine, nel caso di un servizio di โ€œtrasmissione di dati raccolti da utenti e generati dallโ€™utilizzo dellโ€™interfaccia digitaleโ€, alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione, quando erano localizzati nel territorio italiano, di unโ€™interfaccia digitale.

Obbligo di tenuta di apposita contabilitร  mensile

Ai sensi del co. 44-bis dellโ€™art. 1 della L. 145/2018, introdotto dallโ€™art. 1 co. 678 lett. i) della legge di bilancio 2020, i soggetti passivi di imposta devono tenere una apposita contabilitร  per rilevare, mensilmente, sia le informazioni sui ricavi derivanti dai servizi imponibili, sia le informazioni sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare, a seconda della tipologia dei servizi, le proporzioni da cui discendono i calcoli della c.d. โ€œpercentuale rappresentativaโ€ di cui al precedente co. 40-ter.

Quando va effettuato il versamento dell’imposta?

Ai sensi del co. 42 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018, come sostituito dalla lett. g) dell’art. 1 co. 678 della Legge di bilancio 2020, il versamento dell’imposta da parte dei soggetti passivi รจ dovuto entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello con riferimento al quale l’imposta dovuta รจ stata calcolata.

Ai sensi del co. 42 dellโ€™art. 1 della L. 145/2018, come sostituito dalla lett. g) dellโ€™art. 1 co. 678 della legge di bilancio 2020, il versamento dellโ€™imposta da parte dei soggetti passivi รจ dovuto entro il 16 febbraio dellโ€™anno solare successivo a quello con riferimento al quale lโ€™imposta dovuta รจ stata calcolata.

Inoltre, i soggetti passivi sono tenuti alla presentazione, entro il 31 marzo dellโ€™anno solare successivo a quello con riferimento al quale la dichiarazione viene presentata, della dichiarazione annuale dellโ€™ammontare dei servizi tassabili forniti.

Ulteriori prescrizioni di carattere attuativo ed applicativo potranno essere dettagliate dal decreto di attuazione e dai provvedimenti del Direttore dellโ€™Agenzia delle Entrate, che renderanno concretamente operativo il nuovo tributo Ai sensi del co. 42 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018, come sostituito dalla lett. g) dell’art. 1 co. 678 della Legge di bilancio 2020, il versamento dell’imposta da parte dei soggetti passivi รจ dovuto entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello con riferimento al quale l’imposta dovuta รจ stata calcolata.

Inoltre, i soggetti passivi sono tenuti alla presentazione, entro il 31 marzo dell’anno solare successivo a quello con riferimento al quale la dichiarazione viene presentata, della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi forniti.

Digital Service Tax: conclusioni

L’imposta sui servizi digitali, per come concepita dal Governo nel 2020 รจ destinata a compire i grandi operatori del mercato digitale. Si tratta, sostanzialmente, di una via interna scelta dall’Italia nel piรน ampio dibattito aperto nell’OCSE all’interno del progetto BEPS.

Sicuramente รจ un tentativo apprezzabile, ma potrebbe rivelarsi una soluzione difficilmente applicabile da parte di operatori digitali che, anche in passato, hanno dimostrato in vario modo “reticenza” nei confronti di interventi di singoli stati. Questo significa che, se non vi sarร  una scelta sovranazionale condivisa la tassazione dei servizi digitali rimarrร  solo teorica.

Oltre a questo deve essere sottolineato che questa disposizione va comunque a rafforzare un’altra disposizione interna particolarmente importante in questo ambito, ovvero la lettera f-bis) dell’articolo 162 del TUIR, relativa alla definizione di stabile organizzazione immateriale.

Se tutto questo non fosse sufficiente a chiarire i tuoi dubbi lascia un commento di seguito. Qualora si tratti di un commento in grado di aumentare il valore del testo per i lettori sarร  pubblicato ed avrai la nostra risposta.

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