Accertamento per omessa dichiarazione di partecipazioni estere

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L’accertamento per omessa dichiarazione di partecipazioni estere è la procedura con cui l’Agenzia delle Entrate contesta la mancata compilazione del Quadro RW (ex art. 4, D.L. n. 167/1990). Comporta una sanzione dal 3% al 15% del valore della quota societaria (dal 6% al 30% per i Paesi Black List), oltre al recupero delle imposte sui presunti dividendi esteri.

L’accertamento per omessa dichiarazione di partecipazioni estere è la procedura formale con cui l’Agenzia delle Entrate contesta la mancata compilazione del Quadro RW in relazione al possesso di quote societarie oltre confine. L’obbligo di monitoraggio fiscale, disciplinato dall’art. 4 del D.L. n. 167/1990, impone alle persone fisiche residenti in Italia di dichiarare la titolarità giuridica o effettiva di tali asset, pena l’applicazione di sanzioni amministrative commisurate al valore della partecipazione occultata.

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Cos’è e come parte il controllo dell’Agenzia delle Entrate su partecipazioni estere

Il controllo sistematico sui capitali detenuti all’estero non è più un’attività manuale o basata su segnalazioni episodiche, ma un processo massivo gestito da algoritmi. L’azione dell’Amministrazione Finanziaria si articola tipicamente in due fasi. In prima battuta, il contribuente riceve una lettera di compliance, una comunicazione bonaria che segnala un’anomalia tra i dati in possesso dell’Anagrafe Tributaria e la dichiarazione dei redditi presentata. Se il contribuente ignora questa comunicazione o non fornisce giustificazioni documentali idonee, l’Ufficio notifica l’avviso di accertamento per attività estere non dichiarate (preceduto dal c.d. “schema di atto” per l’invito al contraddittorio).

L’obiettivo del Fisco, quando contesta l’omissione di una quota societaria estera, è duplice. Da un lato, mira a recuperare le sanzioni pure sul monitoraggio fiscale evaso. Dall’altro, e qui risiede il rischio maggiore per i contribuenti, l’Ufficio utilizza la mancata dichiarazione della partecipazione come presupposto per innescare un controllo sostanziale sui redditi. Il sospetto investigativo è che la società estera abbia distribuito dividendi o che la partecipazione abbia generato plusvalenze (capital gain) sottratte a tassazione in Italia.

Il ruolo dello scambio automatico di informazioni (CRS) sulle quote societarie

Il motore che alimenta l’emissione di questi accertamenti è lo scambio automatico di informazioni finanziarie a livello globale. Molti contribuenti credono erroneamente che la titolarità di una quota in una società estera (come una LLC americana, una LTD inglese o una s.a.r.l. lussemburghese) garantisca l’anonimato se la società non opera direttamente in Italia. Questa è una grave distorsione percettiva.

Attraverso il Common Reporting Standard (CRS) sviluppato dall’OCSE e le direttive europee DAC (Directive on Administrative Cooperation), le autorità fiscali estere trasmettono automaticamente all’Italia i dati finanziari collegati ai residenti italiani. L’anello debole che fa scattare la segnalazione non è il registro delle imprese estero, ma il conto corrente della società. Le banche internazionali sono obbligate per legge a compiere procedure di adeguata verifica dell’antiriciclaggio e a identificare il Titolare Effettivo (Beneficial Owner) della persona giuridica. Se un residente italiano detiene, direttamente o indirettamente, una percentuale rilevante (generalmente superiore al 25%) della società estera, l’istituto di credito segnala il suo codice fiscale italiano all’autorità locale, la quale riversa il dato all’Agenzia delle Entrate.

Caso pratico 1

Marco, un imprenditore digitale residente a Milano, costituisce una Private Limited Company (LTD) nel Regno Unito per gestire alcuni software SaaS, detenendo il 100% delle quote con un capitale sociale versato di 20.000 sterline. Non compila il Quadro RW per l’anno di imposta 2022. La banca londinese della LTD, identificando Marco come titolare effettivo sul conto corporate, trasmette i suoi dati all’HMRC britannico, che li inoltra in Italia tramite circuito CRS. A ottobre 2025, Marco riceve un avviso di accertamento in cui l’Agenzia contesta l’omissione del monitoraggio sul valore della partecipazione (convertito in circa 23.500 euro), applicando la sanzione base del 3%, oltre a chiedere chiarimenti sugli eventuali utili societari generati nell’anno.

In questo scenario, il possesso della partecipazione diventa un faro che illumina l’intera posizione fiscale estera del contribuente, costringendolo a difendersi non solo sulla violazione formale del Quadro RW, ma sull’intera gestione reddituale della struttura societaria.

Quali sono le sanzioni per il Quadro RW omesso sulle quote societarie?

Cos’è la sanzione per quadro RW omesso? La sanzione amministrativa per l’omessa compilazione del Quadro RW sulle partecipazioni estere varia dal 3% al 15% del valore della quota per i Paesi White List, e raddoppia dal 6% al 30% per le giurisdizioni Black List. La base normativa di riferimento è l’art. 5 del D.L. n. 167/1990, e si applica sull’intero ammontare non dichiarato alla fine del periodo d’imposta.

Le sanzioni base per le partecipazioni in paesi White List (le novità del 2024)

Quando un contribuente omette di dichiarare una partecipazione societaria situata in un Paese collaborativo (White List), l’Agenzia delle Entrate applica una sanzione proporzionale che colpisce direttamente il valore patrimoniale dell’asset. La peculiarità del monitoraggio fiscale è che l’illecito si perfeziona per il semplice fatto di non aver compilato il modulo, indipendentemente dal fatto che la società estera abbia distribuito o meno degli utili. L’Ufficio calcola la sanzione base prendendo come riferimento il costo di acquisto della partecipazione o, in mancanza, il valore nominale o di mercato al 31 dicembre dell’anno accertato.

Il recente D.Lgs. n. 87/2024, che ha ridisegnato il sistema sanzionatorio tributario riducendo drasticamente le sanzioni per le violazioni reddituali (ad esempio, portando la dichiarazione infedele al 70%), non ha modificato le percentuali del D.L. n. 167/1990 relative al Quadro RW. Questo genera un pericoloso cortocircuito tecnico: oggi l’omissione formale del monitoraggio fiscale rischia di essere punita in modo molto più severo rispetto all’effettiva evasione delle imposte sui dividendi, rendendo la fase difensiva estremamente delicata.

Il raddoppio delle sanzioni per i paesi Black List e l’impatto sul capitale

La situazione precipita se la società estera ha sede in uno dei paradisi fiscali o territori a fiscalità privilegiata individuati dal D.M. 4 maggio 1999 (e successive integrazioni). Per queste giurisdizioni, il legislatore presume un intento elusivo intrinseco, prevedendo il raddoppio automatico delle sanzioni, che schizzano a un minimo del 6% fino a un massimo del 30% del valore non dichiarato. L’impatto sul capitale del contribuente è devastante, specialmente se l’accertamento copre più annualità arretrate.

Tipo di giurisdizioneSanzione minimaSanzione massimaPresunzione di redditività
White List3% del valore dell’asset15% del valore dell’assetOrdinaria (onere prova al Fisco)
Black List6% del valore dell’asset30% del valore dell’assetInversa (onere prova al contribuente)

Il rischio del cumulo giuridico: violazioni RW e imposte sui redditi evase

Il vero nodo critico in fase di accertamento riguarda l’interazione tra la violazione del Quadro RW e l’eventuale omessa dichiarazione dei dividendi esteri (che andavano inseriti nel Quadro RM o RL). Storicamente, l’Agenzia delle Entrate tende ad applicare il cumulo materiale, sommando la sanzione del 3% (o 6%) per il monitoraggio a quella per l’evasione dell’Irpef o dell’imposta sostitutiva.

La difesa tributaria più avanzata punta invece a invocare l’applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997. Sebbene la Cassazione abbia avuto posizioni altalenanti, sostenere che l’omissione del RW sia una violazione “progressione” rispetto all’evasione del reddito sottostante permette di chiedere l’applicazione della sanzione più grave aumentata da un quarto alla metà, invece della mera somma aritmetica delle due penalità. Questo dettaglio tecnico fa la differenza tra la salvezza e il tracollo finanziario del contribuente.

Caso pratico 2

Lorenzo, un consulente di Roma, detiene dal 2020 il 50% delle quote di una Sociedad Anónima (S.A.) a Panama, con un capitale versato di 150.000 euro. Non avendo mai compilato il Quadro RW, nel 2026 riceve un accertamento per gli anni 2020 e 2021. Poiché Panama è un Paese Black List, l’Ufficio applica la sanzione minima del 6% sul valore della quota per ogni anno. Solo per la violazione formale del monitoraggio, Lorenzo si vede irrogare una sanzione di 9.000 euro per il 2020 e 9.000 euro per il 2021, per un totale di 18.000 euro, a cui l’Agenzia tenta di sommare le sanzioni per presunti dividendi mai dichiarati.

Quando va in prescrizione l’accertamento sul Quadro RW? I termini di decadenza

Quando va in prescrizione l’accertamento sul Quadro RW? I termini di decadenza ordinari per l’omessa compilazione del monitoraggio fiscale scadono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata. Se invece la dichiarazione dei redditi è stata totalmente omessa, il termine si allunga al 31 dicembre del settimo anno successivo, secondo le disposizioni dell’art. 43 del DPR n. 600/1973.

I termini ordinari per il controllo sulle partecipazioni estere (5 o 7 anni?)

Nel diritto tributario l’espressione corretta non è “prescrizione” dell’imposta, bensì decadenza del potere di controllo dell’Amministrazione Finanziaria. La regola generale per i Paesi collaborativi (White List) segue esattamente le tempistiche previste per l’accertamento sui redditi.

Se un contribuente ha regolarmente inviato il Modello Redditi dichiarando i propri redditi italiani, ma ha dimenticato di compilare esclusivamente il Quadro RW per le quote di una LTD britannica, l’Agenzia delle Entrate ha 5 anni di tempo per notificare l’atto contestativo. Il conteggio inizia dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza della presentazione telematica.

Un errore tecnico ricorrente, spesso sottovalutato, consiste nel confondere l’omissione del singolo quadro con l’omissione dell’intera dichiarazione. Se un soggetto (ad esempio un lavoratore dipendente esonerato dalla presentazione perché in possesso della sola Certificazione Unica) detiene partecipazioni estere e non presenta alcun Modello Redditi, l’assenza del Quadro RW fa scattare l’applicazione del termine lungo di 7 anni. L’intero impianto difensivo cambia radicalmente in base al comportamento dichiarativo generale del contribuente.

Come si calcola il raddoppio dei termini per i paradisi fiscali

L’architettura temporale subisce uno stravolgimento netto se la partecipazione societaria è localizzata in un Paese Black List (ad esempio Isole Vergini Britanniche, Bahamas o Panama). In virtù dell’art. 12, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2009, i termini di decadenza per l’accertamento subiscono un raddoppio automatico.

Questo perimetro normativo consente all’Agenzia delle Entrate di spingersi a ritroso fino a 10 anni (in caso di dichiarazione presentata ma infedele) o persino 14 anni (in caso di dichiarazione omessa). La logica del legislatore si fonda sulla difficoltà oggettiva per il Fisco italiano di reperire informazioni bancarie e societarie in giurisdizioni storicamente opache.

Il dettaglio tecnico fondamentale per la difesa in sede contenziosa riguarda l’ambito di applicazione di questo raddoppio. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha progressivamente chiarito che il raddoppio dei termini non scatta indiscriminatamente per la sola violazione formale del monitoraggio fiscale. L’estensione temporale è legittima unicamente se correlata alla presunzione di redditi illecitamente sottratti a tassazione. Se la difesa riesce a smontare la presunzione di fruttuosità della quota estera (dimostrando ad esempio l’inattività della società offshore), decade anche il presupposto per il raddoppio dei termini sulle sanzioni RW.

Leggi anche: Attività in paradisi fiscali non dichiarate: presunzioni del Fisco.

Perché l’Agenzia presume la distribuzione di dividendi esteri non dichiarati?

L’Agenzia delle Entrate presume la distribuzione di dividendi esteri non dichiarati applicando il principio della presunzione di fruttuosità degli investimenti occulti. In base all’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009 (per i Paesi Black List) e alle presunzioni semplici ex art. 38 del DPR n. 600/1973, l’Ufficio considera le partecipazioni omesse non solo costituite con capitali sottratti a tassazione, ma anche fisiologicamente produttive di reddito non dichiarato in Italia, ribaltando sul contribuente l’onere della prova contraria.

La pericolosa “presunzione di fruttuosità” delle quote in LTD, LLC o SA

Quando l’Amministrazione Finanziaria intercetta una partecipazione societaria non indicata nel Quadro RW, non si limita a contestare la violazione formale del monitoraggio. Il vero salto di qualità dell’accertamento avviene sul fronte reddituale. L’Ufficio ipotizza che la società estera – che sia una Limited Company inglese, una LLC americana o una SA svizzera – abbia generato utili nel corso dell’anno e che questi utili siano stati distribuiti al socio italiano sotto forma di dividendi esteri (che andrebbero assoggettati all’imposta sostitutiva del 26% nel Quadro RM).

Questa dinamica assume connotati draconiani se la società risiede in un Paese Black List. In questo caso opera una presunzione legale relativa: la legge impone all’Agenzia di dare per scontato che la partecipazione abbia prodotto un reddito, calcolato spesso in via presuntiva applicando il tasso di interesse legale o induttivamente in base al settore di attività. Spetta esclusivamente al contribuente smontare questa tesi. Anche per i Paesi White List, sebbene l’Ufficio debba fornire indizi più gravi, precisi e concordanti (come ad esempio la presenza di bonifici esteri non giustificati), la prassi degli accertatori è quella di emettere questionari chiedendo di dimostrare analiticamente la natura infruttifera della partecipazione.

Particolarmente critico è il caso delle LLC statunitensi. Il Fisco americano le considera spesso entità fiscalmente trasparenti (tassando il socio), ma l’Agenzia delle Entrate italiana tende a qualificarle come soggetti opachi (equiparabili alle nostre S.r.l.). Questo disallineamento genera accertamenti feroci in cui l’Ufficio pretende di tassare in capo al socio italiano gli interi utili societari statunitensi, presumendone la distribuzione anche quando i capitali non hanno mai lasciato gli USA.

Come fornire la prova contraria: l’importanza cruciale dei bilanci esteri

La chiave di volta per neutralizzare le riprese a tassazione sui presunti dividendi non è appellarsi genericamente alla propria buonafede, ma produrre una prova documentale inoppugnabile. L’elemento differenziante di una difesa tributaria vincente risiede nell’utilizzo strategico della documentazione contabile ed extra-contabile della società estera.

Per dimostrare che la partecipazione non ha generato reddito tassabile in Italia, è necessario fornire i bilanci d’esercizio esteri (Financial Statements) relativi alle annualità accertate. Se la società ha chiuso in perdita, il bilancio dimostra matematicamente l’impossibilità di distribuire dividendi. Se invece la società ha prodotto utili, è vitale esibire i verbali delle assemblee dei soci (Resolutions of the Board) che attestino la decisione formale di non distribuire tali utili, ma di destinarli ad accantonamento a riserva (Retained Earnings) per il reinvestimento nell’attività aziendale.

In sede di contraddittorio o di ricorso, questa documentazione deve essere preferibilmente tradotta con perizia asseverata e, ove possibile, munita di Apostille. L’integrazione di questi documenti societari con gli estratti conto personali del socio italiano (che dimostrano l’assenza di bonifici in entrata) costituisce la prova contraria definitiva per far decadere la pretesa impositiva sui dividendi.

Caso pratico: accertamento su una LLC americana non dichiarata

Come si svolge un accertamento su una LLC americana non dichiarata? La procedura dell’Amministrazione finanziaria, una volta individuata l’irregolarità è legata alla notifica di un avviso di accertamento per omesso Quadro RW e presunti dividendi esteri, secondo le disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

La contestazione tipica non si ferma alla mera omissione formale. L’Agenzia inquadra la LLC americana come un soggetto giuridico opaco (equiparabile a una società di capitali italiana, come una S.r.l.), ignorando spesso la qualificazione di disregarded entity (soggetto trasparente) che questa potrebbe avere ai fini fiscali statunitensi. Di conseguenza, l’accertatore presume che ogni incremento di ricchezza transitato sul conto corrente aziendale americano costituisca un utile prodotto e, in assenza di dichiarazioni italiane, presuntivamente distribuito al socio residente sotto forma di dividendo (qualora non vi sia traccia di accredito sui conti personali del socio).

Il calcolo delle sanzioni applicate e del presunto reddito da dividendi

Il calcolo delle pretese erariali in questi scenari genera importi sproporzionati rispetto all’effettiva capacità contributiva del soggetto. L’Ufficio procede su due binari paralleli: la sanzione sul valore patrimoniale della partecipazione (Quadro RW) e il recupero a tassazione del reddito presunto (Quadro RM).

Per gli Stati Uniti, considerati Paese White List, la sanzione base per l’omissione del monitoraggio è del 3% del valore della quota. A questa si somma l’imposta sostitutiva del 26% sui dividendi presunti, oltre alle nuove sanzioni per dichiarazione infedele, recentemente rimodulate al 70% dell’imposta evasa dal D.Lgs. n. 87/2024. Il Fisco applica in prima battuta il cumulo materiale, sommando le singole violazioni e generando un debito tributario che rischia di aggredire il patrimonio personale del socio.

La strategia difensiva adottata e la riduzione del carico fiscale

La difesa non può basarsi su mere argomentazioni teoriche, ma deve ancorarsi a solide prove documentali. La strategia vincente consiste nel separare le due violazioni: accettare l’errore formale sul monitoraggio (cercando di abbattere la sanzione tramite gli istituti deflattivi del contenzioso) e distruggere radicalmente la presunzione di percezione dei dividendi.

Per neutralizzare la pretesa reddituale, è fondamentale produrre in sede di accertamento con adesione gli estratti conto integrali della banca americana, dimostrando che i fondi non sono mai stati bonificati sui conti personali del socio in Italia o all’estero. Inoltre, la presentazione dell’Operating Agreement della LLC e delle dichiarazioni fiscali statunitensi (come il Form 1120 o 1040) certifica la reale destinazione degli utili, comprovando che le somme sono state trattenute dalla società per esigenze di liquidità operativa (retained earnings).

Come difendersi da un avviso di accertamento per partecipazioni estere omesse?

Come difendersi da un avviso di accertamento per partecipazioni estere omesse? La strategia difensiva si articola progressivamente in tre strumenti normativi: la regolarizzazione spontanea tramite ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), la negoziazione in fase pre-contenziosa attraverso l’accertamento con adesione (D.Lgs. n. 218/1997) per ridurre le sanzioni a un terzo, e l’instaurazione del contenzioso mediante ricorso in Corte di Giustizia Tributaria (D.Lgs. n. 546/1992) per l’annullamento totale dell’atto impositivo.

Il ruolo della compliance preventiva: il ravvedimento operoso

Se l’Agenzia delle Entrate non ha ancora notificato un atto formale, o ha inviato esclusivamente una lettera di compliance (comunicazione bonaria), il contribuente possiede il vantaggio tattico della mossa anticipata. Inviando una dichiarazione integrativa e versando spontaneamente le imposte e le sanzioni ridotte, si perfeziona il ravvedimento operoso.

Il vantaggio normativo risiede nell’abbattimento drastico della sanzione base del Quadro RW (il 3% o il 6%). A seconda del ritardo, la sanzione viene ridotta a un nono, un ottavo, un settimo, un sesto o un quinto del minimo edittale. L’elemento tecnico di assoluta rilevanza, confermato dalla recente riforma del sistema sanzionatorio (D.Lgs. n. 87/2024), è l’esplicita ammissione del cumulo giuridico anche in sede di ravvedimento operoso. Questo significa che, qualora si debbano sanare più anni di omissione del Quadro RW, il contribuente non è più costretto a sommare matematicamente le sanzioni per ogni singola annualità, ma può applicare la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto alla metà, per poi applicare la riduzione del ravvedimento.

L’accertamento con adesione per abbattere le sanzioni irrogate

Quando l’Avviso di Accertamento è già stato notificato, la via preventiva è preclusa. Il primo e più efficace scudo difensivo è l’istanza di accertamento con adesione. Sospendendo i termini per il ricorso per 90 giorni, questa procedura instaura un contraddittorio diretto con i funzionari dell’Ufficio.

In questa sede, il professionista incaricato esibisce le prove documentali (bilanci esteri, estratti conto corporate, delibere assembleari) per distruggere la presunzione di percezione dei dividendi. Se l’Ufficio accoglie parzialmente o totalmente le memorie difensive, ricalcola la pretesa. Il beneficio fiscale primario dell’adesione, oltre allo stralcio delle imposte non dovute, è la riduzione automatica delle sanzioni amministrative a un terzo del minimo previsto dalla legge.

Quando conviene presentare ricorso in Corte di Giustizia Tributaria

Qualora l’Agenzia delle Entrate assuma una posizione di chiusura, rigettando la documentazione estera prodotta (ad esempio, contestando la mancanza di traduzioni giurate o di Apostille sui bilanci), l’unica via percorribile è il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.

Questa scelta non deve essere automatica, poiché l’instaurazione del contenzioso comporta l’obbligo del pagamento provvisorio di un terzo delle maggiori imposte accertate in pendenza di giudizio (istituto della riscossione frazionata). La decisione deve basarsi su una rigorosa analisi costi-benefici.

Parametro di sceltaAccertamento con adesioneRicorso tributario
Costi della proceduraBassi (solo onorari consulenza)Alti (onorari, contributo unificato)
Riduzione sanzioniAutomatica a 1/3 del minimoNessuna riduzione (salvo soccombenza Fisco)
EsitoCerto e concordatoIncerto (decisione del Giudice)
Riscossione frazionataNon applicabile (si paga il concordato)Si paga 1/3 delle imposte in pendenza

Affrontare un accertamento per omessa dichiarazione di partecipazioni estere richiede molta lucidità e una preparazione tecnica impeccabile, poiché il Fisco dispone ormai di strumenti algoritmici avanzati e flussi di dati internazionali continui che rendono impossibile l’anonimato societario transfrontaliero. Il vero pericolo di questa procedura non risiede soltanto nell’irrogazione delle sanzioni percentuali sul valore della quota occultata, ma soprattutto nell’aggressiva presunzione di fruttuosità che l’Agenzia delle Entrate applica sistematicamente. L’Ufficio, infatti, tende a presumere che ogni società estera non dichiarata abbia generato utili e li abbia distribuiti al socio italiano, innescando richieste economiche spesso devastanti per il patrimonio personale. Tuttavia, come abbiamo visto, questa presunzione può essere neutralizzata in modo definitivo. La chiave per una difesa tributaria vincente e per l’abbattimento drastico delle pretese erariali è la tempestiva esibizione dei bilanci esteri, delle delibere assembleari e degli estratti conto aziendali. Intervenire nei tempi corretti, prima che i termini decadano, permette di trasformare una situazione apparentemente compromessa in un rischio calcolato e gestibile.

Consulenza fiscale online per accertamenti Quadro RW

Hai ricevuto una lettera di compliance o un avviso di accertamento per partecipazioni estere non dichiarate e temi le ripercussioni sul tuo patrimonio? Affrontare da soli l’Agenzia delle Entrate in ambito di fiscalità internazionale è estremamente rischioso. Affidati ai professionisti di Fiscomania per un’analisi approfondita del tuo caso. Studieremo la documentazione societaria estera e struttureremo la migliore strategia difensiva, dal ravvedimento operoso all’accertamento con adesione, per ridurre al minimo le sanzioni e annullare le pretese illegittime sui dividendi. Contattaci oggi stesso per una consulenza personalizzata.

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    Domande frequenti

    Cosa succede se non si dichiarano le partecipazioni estere?

    L’omissione fa scattare un controllo automatico grazie allo scambio internazionale di dati (CRS). L’Agenzia delle Entrate contesta la violazione formale del monitoraggio fiscale (Quadro RW) e, quasi sempre, presume che la società estera abbia distribuito dividendi non dichiarati in Italia, chiedendo il pagamento delle relative imposte e sanzioni reddituali.

    Come sanare l’omessa dichiarazione di azioni o quote estere?

    Se non si è ancora ricevuto un atto formale di accertamento, è possibile regolarizzare la posizione tramite il ravvedimento operoso, inviando una dichiarazione integrativa e versando le imposte e le sanzioni fortemente ridotte. Se l’accertamento è già stato notificato, la via migliore è l’accertamento con adesione per abbattere le sanzioni a un terzo.

    Si rischia il penale per l’omesso Quadro RW sulle partecipazioni?

    La semplice omissione del Quadro RW costituisce un illecito amministrativo, non penale. Tuttavia, se la mancata dichiarazione della partecipazione estera nasconde un’evasione fiscale sui dividendi che supera le soglie di punibilità previste dal D.Lgs. 74/2000 (es. oltre 100.000 euro di imposta evasa per dichiarazione infedele), può scattare la denuncia penale.

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    Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
    Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionalehttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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