L’interpello n. 191/2025 stabilisce che per beneficiare della “dividend exemption” occorre superare il test di fiscalità privilegiata sia nell’anno di maturazione degli utili sia in quello di distribuzione, con possibilità di recupero tramite la “seconda esimente” che considera anche le ritenute sui dividendi.
La tassazione dei dividendi provenienti da Stati a fiscalità privilegiata continua a rappresentare una delle questioni più complesse per le holding che detengono partecipazioni estere. L’interpello n. 191/E/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla corretta applicazione dell’art. 89, comma 3, del TUIR, definendo un doppio test temporale per l’accesso alla “dividend exemption” e confermando la rilevanza delle ritenute sui dividendi nel calcolo della congruità fiscale complessiva.
Il caso esaminato riguarda una holding italiana che detiene una partecipazione di controllo in una società estera operante nel settore turistico, la quale realizzerà nel 2025 una plusvalenza dalla cessione di un resort, successivamente distribuita come dividendo con applicazione di una ritenuta del 10%.
Indice degli argomenti
- Il quadro normativo di riferimento: art. 47-bis del TUIR
- Il doppio test temporale: maturazione e distribuzione
- La seconda esimente: congruità del carico fiscale complessivo
- Aspetti operativi e applicazione pratica
- Differenze rispetto al regime transitorio
- Valutazione dell’ambito temporale della seconda esimente
- Raccomandazioni operative
- Consulenza fiscale online
Il quadro normativo di riferimento: art. 47-bis del TUIR
L’art. 47-bis del TUIR, introdotto dal D.Lgs. n. 142/2018 in attuazione della Direttiva ATAD, stabilisce i criteri per individuare gli Stati a fiscalità privilegiata. Per le partecipazioni di controllo, come nel caso dell’interpello, uno Stato si considera a fiscalità privilegiata quando il livello di tassazione effettiva (ETR) della partecipata è inferiore al 50% di quello virtuale italiano (VTR).
Questa soglia rappresenta un elemento cruciale per determinare se i dividendi percepiti possano beneficiare dell’esenzione del 95% prevista dall’art. 89, comma 3, del TUIR o se debbano essere assoggettati a tassazione integrale in Italia.
Il test dell’ETR deve essere condotto considerando la totalità del carico fiscale gravante sulla società partecipata, includendo sia le imposte dirette sia quelle indirette che incidono effettivamente sul reddito prodotto.
Il doppio test temporale: maturazione e distribuzione
L’aspetto più innovativo dell’interpello n. 191/2025 riguarda la definizione del momento temporale in cui deve essere effettuata la verifica della fiscalità privilegiata. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il test deve essere superato in due momenti distinti:
- Al momento della percezione dei dividendi da parte del socio italiano;
- Al momento della formazione dell’utile che viene distribuito.
Questa interpretazione si basa sui chiarimenti già forniti dalla Circolare n. 35/E/2016, che aveva evidenziato come la natura privilegiata dello Stato estero debba essere verificata prima al momento della percezione e, se questo test è superato, anche al momento della formazione degli utili.
Nel caso specifico, la società partecipata ha superato l’ETR test negli anni di gestione operativa, ma non nell’anno 2025 in cui si realizzerà la plusvalenza da distribuire. Questa situazione comporterebbe normalmente la tassazione integrale dei dividendi in Italia.
La seconda esimente: congruità del carico fiscale complessivo
Quando il test dell’ETR non viene superato, rimane comunque la possibilità di dimostrare la “seconda esimente“ prevista dall’art. 47-bis, comma 2, lettera b), del TUIR. Questa disposizione consente di evitare la tassazione integrale dimostrando che dalla partecipazione non consegue l’effetto di localizzare i redditi nello Stato a regime fiscale privilegiato.
L’interpello conferma l’orientamento già espresso nella risposta n. 254/E/2019, secondo cui nella valutazione del livello di tassazione complessivamente gravante sugli utili distribuiti vanno considerate anche le ritenute in uscita che gravano sui soci non residenti.
Nel caso esaminato, l’inclusione della ritenuta del 10% applicata sui dividendi in uscita dal Paese consentirebbe di superare la soglia del 50% del VTR domestico, permettendo così di beneficiare dell’esenzione anche per l’anno problematico.
Aspetti operativi e applicazione pratica
Dal punto di vista operativo, questa interpretazione richiede alle holding italiane di effettuare una verifica continuativa della fiscalità delle proprie partecipate estere, considerando sia l’anno di produzione degli utili sia quello della loro distribuzione.
È fondamentale mantenere una documentazione dettagliata del calcolo dell’ETR per ciascun esercizio, includendo:
- Le imposte dirette pagate dalla partecipata;
- Le eventuali imposte indirette che incidono sul reddito;
- Le ritenute applicate sui dividendi distribuiti;
- Il calcolo del VTR italiano di riferimento.
La dimostrazione della seconda esimente può avvenire in sede di controllo o di interpello probatorio, come precisato dall’Agenzia delle Entrate. Questa limitazione rende particolarmente importante una valutazione preventiva accurata della situazione fiscale.
Differenze rispetto al regime transitorio
L’interpello evidenzia una differenza significativa rispetto alle disposizioni transitorie previste dall’art. 1, comma 1007, della L. 205/2017. Mentre la norma transitoria tendeva a salvaguardare la natura di utile “ordinario” se al momento della produzione la normativa così prevedeva, l’attuale regime richiede il superamento del test in entrambi i momenti temporali.
Questa evoluzione normativa riflette un approccio più rigoroso nell’individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata, in linea con le raccomandazioni internazionali in materia di contrasto all’elusione fiscale.
Valutazione dell’ambito temporale della seconda esimente
Un aspetto che merita particolare attenzione riguarda l’ambito temporale cui riferire la seconda esimente. Mentre la Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 142/2018 e la risposta n. 254/E/2019 avevano chiarito che la dimostrazione doveva essere fornita con esclusivo riferimento ai periodi d’imposta in cui gli utili si considerano a fiscalità privilegiata, l’interpello n. 191/E/2025 sembra suggerire un approccio più ampio.
La risposta fa infatti riferimento a “tutti i periodi d’imposta in cui sono state detenute le partecipazioni anteriori al 2025“, lasciando aperta la questione se la seconda esimente debba considerare anche le annualità in cui la partecipata non era qualificabile come soggetta a fiscalità privilegiata.
Raccomandazioni operative
L’interpello n. 191/E/2025 fornisce importanti chiarimenti sulla gestione fiscale dei dividendi da Stati a fiscalità privilegiata, stabilendo un quadro interpretativo più definito per le operazioni future. Le holding italiane dovranno adeguare le proprie procedure di monitoraggio per garantire il rispetto del doppio test temporale.
È raccomandabile implementare un sistema di monitoraggio continuativo dell’ETR delle partecipate estere, mantenendo una documentazione completa che includa anche le ritenute sui dividendi distribuite. Nei casi dubbi, l’utilizzo dell’interpello probatorio rappresenta uno strumento prezioso per ottenere certezza interpretativa prima della distribuzione dei dividendi.
L’evoluzione della prassi amministrativa in questa materia conferma la necessità di un approccio prudenziale nella pianificazione fiscale internazionale, con particolare attenzione ai profili temporali e alla documentazione delle scelte adottate.
La complessità normativa e interpretativa di questa materia richiede un’analisi caso per caso delle specifiche situazioni aziendali. Le implicazioni fiscali dei dividendi esteri possono variare significativamente in base alla struttura partecipativa, alla localizzazione delle società e all’evoluzione dei regimi fiscali applicabili.
Consulenza fiscale online
Per una consulenza personalizzata sulla gestione fiscale dei vostri investimenti esteri e per valutare l’applicabilità delle esimenti previste dall’art. 47-bis del TUIR, è possibile richiedere una consulenza online di fiscalità internazionale. Possiamo assistervi nell’analisi delle vostre partecipazioni estere, nella predisposizione della documentazione necessaria per la dimostrazione delle esimenti e nella pianificazione fiscale delle distribuzioni di dividendi.
Contattaci per una valutazione della tua situazione e per ricevere il preventivo per una consulenza fiscale online in grado di risolvere i tuoi dubbi.
Consulenza fiscale online|Fiscomania.com
Se cerchi un commercialista preparato compila il form di contatto sottostante e sarai ricontattato nel più breve tempo per una consulenza fiscale online con il dott. Federico Migliorini.