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Principal Purpose Test (PPT): la clausola anti-abuso nei trattati fiscali

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
12 min di lettura

Il Principal Purpose Test (PPT) è la clausola anti-abuso introdotta dall’art. 7 della Convenzione Multilaterale BEPS (MLI) nei trattati fiscali internazionali. Consente alle autorità fiscali di negare i benefici convenzionali quando uno scopo principale dell’operazione è ottenere un vantaggio fiscale.

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Che cos’è il Principal Purpose Test

Il Principal Purpose Test (PPT) è la clausola anti-abuso generale introdotta dall’art. 7 della Convenzione Multilaterale BEPS (MLI) nei trattati fiscali internazionali. Consente alle autorità fiscali di negare i benefici convenzionali — riduzioni di ritenuta, esenzioni, crediti d’imposta — quando uno degli scopi principali di un’operazione o di una struttura è ottenere un vantaggio fiscale contrario all’oggetto e allo scopo del trattato.

La norma di riferimento è l’art. 29, par. 9, del Modello OCSE 2017, che costituisce la base testuale da cui il PPT è stato trasposto nei trattati coperti dall’MLI. Il testo stabilisce che il beneficio convenzionale è negato se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze rilevanti, che il conseguimento di quel beneficio era uno degli scopi principali dell’accordo o dell’operazione.






La tua struttura è a rischio PPT?


La tua struttura internazionale è a rischio PPT?

Analisi basata sull’art. 7 MLI — BEPS Action 6

Domanda 1 di 5
La struttura prevede un’entità intermedia (holding, SPV, società IP) in uno Stato con trattato fiscale favorevole con l’Italia?


Il PPT si applica ai trattati coperti dal MLI. Se l’entità intermedia è in un Paese che ha ratificato l’MLI insieme all’Italia (es. Paesi Bassi, Lussemburgo, Cipro, Malta), il trattato è quasi certamente coperto.
Domanda 2 di 5
L’entità intermedia ha dipendenti propri, uffici operativi e funzioni decisionali reali nel Paese di residenza?


La sostanza economica è il principale strumento di difesa dal PPT. Un’entità senza dipendenti, uffici propri o funzioni operative reali è classificabile come conduit company priva di sostanza.
Domanda 3 di 5
Il principale beneficio atteso dalla struttura è la riduzione della ritenuta su dividendi, interessi o royalties verso l’Italia?


Il PPT si attiva quando “uno degli scopi principali” dell’operazione è ottenere un beneficio convenzionale. Non è necessario che sia l’unico scopo: è sufficiente che sia uno dei principali.
Domanda 4 di 5
Esistono ragioni commerciali documentate e preesistenti alla struttura (business case, verbali CDA, contratti operativi)?


La clausola di salvaguardia dell’art. 7 MLI consente di mantenere i benefici convenzionali se si dimostra che la concessione del beneficio è comunque conforme all’oggetto e allo scopo del trattato. La documentazione è la chiave.
Domanda 5 di 5
La struttura è stata analizzata da un consulente specializzato in fiscalità internazionale dopo il 2019 (entrata in vigore MLI)?


L’MLI ha modificato automaticamente oltre 100 trattati italiani a partire dal 1° gennaio 2019. Strutture pianificate prima di questa data possono non essere conformi all’attuale perimetro anti-abuso.

Questo strumento fornisce un’orientamento preliminare. La valutazione definitiva richiede l’analisi del trattato specifico, della struttura concreta e della documentazione disponibile.

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Strumento orientativo — non costituisce parere professionale. Fiscomania.com | art. 7 MLI — BEPS Action 6


La definizione nell’art. 7 MLI

L’art. 7, par. 1, dell’MLI riproduce il testo del PPT in forma vincolante per tutti gli Stati firmatari che non abbiano formulato riserva specifica. La disposizione si applica automaticamente ai trattati coperti (Covered Tax Agreements, CTA) senza necessità di rinegoziazione bilaterale. La formulazione chiave è: il beneficio è negato se «è ragionevole concludere» — criterio oggettivo — che «uno degli scopi principali» — criterio soggettivo parziale — dell’operazione era ottenere il beneficio. Il termine «uno degli» è determinante: non occorre che il risparmio fiscale sia il motivo esclusivo, né quello prevalente. È sufficiente che sia tra i principali.

I tre elementi costitutivi del test

Il PPT si articola in tre elementi che devono ricorrere congiuntamente perché l’autorità fiscale possa disconoscere il beneficio convenzionale.

Primo elemento — il beneficio convenzionale. Deve essere identificabile un vantaggio derivante dal trattato: tipicamente la riduzione o l’azzeramento della ritenuta alla fonte su dividendi, interessi o royalties, oppure l’esenzione da tassazione nello Stato della fonte. Rientrano in questa categoria anche i benefici indiretti, come quelli ottenuti attraverso strutture intermedie.

Secondo elemento — lo scopo principale. Deve essere ragionevole concludere che uno degli scopi principali dell’accordo, della struttura o dell’operazione era conseguire quel beneficio. La valutazione è fattuale e circostanziale: si analizzano i comportamenti delle parti, la sequenza temporale delle operazioni, la presenza o assenza di sostanza economica nell’entità che richiede il beneficio.

Terzo elemento — la contrarietà all’oggetto del trattato. Anche se i primi due elementi ricorrono, il beneficio può essere comunque concesso se la sua attribuzione è conforme all’oggetto e allo scopo delle disposizioni rilevanti del trattato. È la cosiddetta clausola di salvaguardia, che introduce un margine di equità nel meccanismo.

PPT e LOB clause: due approcci a confronto

Il Modello OCSE 2017 prevede due strumenti alternativi per contrastare il treaty shopping: il PPT e la Limitation on Benefits clause (LOB). La scelta tra i due riflette filosofie di contrasto all’abuso profondamente diverse.

La LOB clause opera per via oggettiva: stabilisce categorie predefinite di soggetti che hanno diritto ai benefici convenzionali (società quotate, entità governative, soggetti che superano determinati test di proprietà e attività). Chi non rientra in nessuna categoria è escluso dal trattato, indipendentemente dalle intenzioni. È l’approccio adottato dagli Stati Uniti, l’unico Paese del BEPS Inclusive Framework che ha rifiutato il PPT.

Il PPT opera invece per via soggettiva e circostanziale: non fissa categorie rigide ma valuta caso per caso lo scopo dell’operazione. Offre maggiore flessibilità applicativa ma minore certezza per il contribuente, poiché la valutazione dell’autorità fiscale è per natura discrezionale.

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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