Check list forfettario 2025: requisiti, limiti e cause di esclusione

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La corretta applicazione del regime forfetario richiede una verifica puntuale di tutti i requisiti di accesso e l’assenza delle cause di esclusione, specialmente alla luce delle novità introdotte per il 2025.

L’applicazione del regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54-89 della L. n. 190/2014 non è automatica e richiede una verifica annuale rigorosa. Molti contribuenti commettono l’errore di considerare il regime forfetario come un diritto acquisito, quando invece si tratta di un beneficio fiscale subordinato al mantenimento di specifiche condizioni.

La prassi professionale dimostra che gli errori più frequenti derivano da una valutazione superficiale delle cause ostative o da un calcolo errato dei limiti di ricavi. Le novità introdotte per il 2025, in particolare la deroga per i contratti misti lavoro autonomo/subordinato (art. 17 della Legge n. 203/2024) e l’innalzamento temporaneo della soglia per i redditi da lavoro dipendente, richiedono un’attenzione particolare.

Requisiti di accesso

Di seguito vediamo i requisiti di accesso al regime agevolato per le partite IVA individuali e successivamente le cause di esclusione.

Verifica del limite di ricavi e compensi

Il primo controllo riguarda il rispetto del limite di 85.000 euro di ricavi e compensi conseguiti nell’anno precedente. Questo elemento richiede particolare attenzione nella sua applicazione pratica.

Per i soggetti che applicano il criterio di cassa, il calcolo deve considerare esclusivamente gli incassi effettivamente percepiti nel 2025, indipendentemente dall’anno di emissione della fattura. Un esempio emblematico è quello dell’avvocato che ha emesso fatture per 90.000 euro nel 2025 ma ne ha incassati solo 80.000: può mantenere il regime forfetario per il 2026.

Nel caso di attività iniziate in corso d’anno, i ricavi devono essere ragguagliati all’anno. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che questo ragguaglio deve considerare l’effettiva operatività dell’attività, non il mero decorso temporale dall’apertura della partita IVA.

Per chi svolge più attività d’impresa o di lavoro autonomo, occorre sommare tutti i ricavi e compensi, anche se riferiti a codici ATECO diversi. Questa regola spesso genera confusione nei contribuenti che gestiscono attività distinte.

Controllo del limite delle spese per lavoro

Il limite di 20.000 euro lordi per le spese di lavoro deve essere calcolato considerando tutte le tipologie di collaborazioni: lavoro dipendente, collaborazioni coordinate e continuative, lavoro accessorio, utili erogati agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore stesso o dai suoi familiari. Anche se non comportano un esborso monetario, queste prestazioni concorrono al calcolo del limite se valorizzate contabilmente.

Leggi anche: Cause di esclusione dal forfettario.

Cause di esclusione

Una volta analizzati i requisiti di accesso occorre analizzare le cause di esclusione. Vediamole di seguito.

Verifica dell’utilizzo di regimi speciali

La coesistenza con regimi speciali IVA o di determinazione forfetaria del reddito rappresenta una causa di esclusione automatica. Tuttavia, la Circolare n. 10/E/2016 ha chiarito che l’esercizio di attività agricola produttiva di reddito agrario non preclude l’applicazione del regime forfetario.

L’opzione per il regime ordinario IVA, anche se esercitata per una sola operazione, comporta l’esclusione dal regime forfetario (Circolare 9/2019, paragrafo 2.3.1).

Controllo della residenza fiscale

Per i soggetti residenti all’estero, il regime forfetario è precluso, salvo che si tratti di residenti in Stati UE o SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. La valutazione di questa percentuale deve essere effettuata considerando tutti i redditi prodotti nel mondo.

Verifica delle attività escluse

Il compimento in via esclusiva o prevalente di cessioni di fabbricati, terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8 del DPR n. 633/72 o mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1 del DL 331/93 comporta l’esclusione dal regime.

La prevalenza deve essere valutata in termini di ricavi, non di numero di operazioni. La giurisprudenza ha precisato che anche un singolo immobile di elevato valore può determinare la prevalenza dell’attività immobiliare.

Controllo delle partecipazioni societarie

La partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 TUIR rappresenta una causa di esclusione quando si verifica contemporaneamente all’esercizio dell’attività in regime agevolato.

Particolare attenzione deve essere prestata alle società semplici: la Circolare n. 9/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non costituiscono causa di esclusione, salvo che producano redditi di lavoro autonomo o, di fatto, d’impresa.

L’effetto preclusivo si verifica anche quando la partecipazione sia posseduta a titolo di nuda proprietà, aspetto spesso trascurato nella prassi.

Verifica del controllo di SRL

Il controllo, diretto o indiretto, di SRL che esercitano attività riconducibili a quelle del forfetario costituisce causa di esclusione. Il controllo deve essere valutato secondo i criteri dell’art. 2359 c.c., considerando anche i familiari di cui all’art. 5, comma 5 TUIR. Leggi anche: Regime forfettario e socio di SRL sono compatibili?

La riconducibilità tra attività richiede due condizioni cumulative: appartenenza alla stessa sezione ATECO e esistenza di rapporti economici tra il forfetario e la SRL controllata, con deduzione del relativo costo da parte della società.

Controllo dell’attività prevalente verso ex datori di lavoro

L’esercizio dell’attività prevalentemente (oltre il 50%) nei confronti di ex datori di lavoro rappresenta una delle cause di esclusione più complesse da verificare. La percentuale deve essere calcolata sui ricavi complessivi.

Per il 2025, l’art. 17 della L. 203/2024 ha introdotto una significativa deroga per i professionisti iscritti in albi che intrattengono contratti misti lavoro autonomo/subordinato. La deroga richiede il rispetto di condizioni stringenti: datore di lavoro con oltre 250 dipendenti, contratto part-time tra il 40% e il 50% del tempo pieno, stipula contestuale dei contratti, certificazione presso le commissioni ex art. 76 del D.Lgs. 276/2003.

Verifica dei redditi da lavoro dipendente

Per il 2025, il limite dei redditi da lavoro dipendente e assimilati è stato temporaneamente innalzato da 30.000 a 35.000 euro (art. 1, comma 12 della L. 207/2024). Questo limite deve essere verificato sui redditi percepiti nel 2024.

La soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato. La cessazione per pensionamento obbligatorio non comporta l’applicazione della causa di esclusione per l’attività successivamente svolta nei confronti del precedente datore di lavoro.

Adempimenti per l’accesso al regime

Per le nuove attività, la scelta del regime forfetario deve essere comunicata mediante l’indicazione del codice 2 nel quadro B del modello AA9/12, da presentare entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.

Per le attività in corso, l’accesso non richiede comunicazioni specifiche, salvo la compilazione del rigo VA14 della dichiarazione IVA per segnalare l’ultima dichiarazione prima dell’applicazione del regime.

L’art. 1, comma 1 del DPR n. 442/97 prevede che il comportamento concludente del contribuente sia determinante per l’applicazione del regime, anche in caso di omesse o tardive comunicazioni.

Per approfondire: Passaggio al regime forfettario con rettifica della detrazione Iva.

Check list verifica requisiti forfettario: verifica pratica

Di seguito proponiamo una check list pratica per verificare l’accesso al regime agevolato per le partite IVA individuali. Naturalmente, tale schema non può in alcun modo sostituire la consulenza con un professionista esperto.

Requisiti di accesso

Requisito di accessoVerifica (Sì/No)Note
Ricavi/Compensi 2024 ≤ 85.000 euro (con criterio di cassa o competenza applicato)Sì/NoIl limite si riferisce ai ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente. Se l’attività è iniziata in corso d’anno, i ricavi vanno ragguagliati.
Spese per lavoro 2024 ≤ 20.000 euro lordiSì/NoQuesto limite si riferisce alle spese sostenute per lavoro dipendente o assimilato. Se superato, si perde il requisito per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario.
Sommatoria per attività multipleSì/NoSe si svolgono più attività d’impresa o di lavoro autonomo, anche con codici ATECO diversi, è necessario sommare tutti i ricavi e compensi per verificare il rispetto del limite di 85.000 euro.

Cause di esclusione dal regime forfettario

Causa di esclusioneVerifica (Sì/No)Note
Assenza di regimi speciali IVA o forfetariSì/NoNon è possibile applicare il regime forfettario se si applicano già regimi speciali IVA (es. agricoltura, agenzie di viaggio) o altri regimi forfetari di determinazione del reddito.
Residenza fiscale in Italia (o deroga UE/SEE)Sì/NoIl contribuente deve essere residente in Italia. È prevista una deroga per i soggetti non residenti che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo e non dispongono di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’UE o in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE) con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un adeguato scambio di informazioni.
Nessuna attività prevalente esclusaSì/NoNon si deve esercitare attività d’impresa, arte o professione in prevalenza nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta (ad eccezione di alcune casistiche specifiche).
Assenza di partecipazioni vietateSì/NoIl contribuente non deve possedere, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipazioni in società di persone (snc, sas), associazioni professionali o imprese familiari.
Nessun controllo di SRL riconducibiliSì/NoIl soggetto non deve controllare direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili all’attività svolta con il regime forfettario.
Attività verso ex datori di lavoro ≤ 50% (salvo deroghe)Sì/NoI ricavi o compensi derivanti da rapporti con datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due precedenti periodi d’imposta non devono superare il 50% del totale dei ricavi o compensi conseguiti nell’anno. Ci sono specifiche deroghe per chi inizia un’attività dopo un periodo di disoccupazione, ad esempio.
Redditi lavoro dipendente 2024 ≤ 35.000 euroSì/NoSe il contribuente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (es. pensione) nell’anno precedente superiori a 35.000 euro, non può accedere o permanere nel regime forfettario.

Esempi pratici di errori o situazioni critiche

Di seguito alcuni errori che vediamo nella pratica professionale su questo tipo di casistiche.

Rimborsi spese non fatturati come compensi

Un consulente presta attività per un’azienda e riceve dal cliente, oltre al compenso, un rimborso di spese di viaggio e alloggio (ad es. treni, hotel, pasti). Il cliente rimborsa queste somme tramite bonifico, senza richiedere fattura e il contribuente non le contabilizza tra i compensi.

Nel regime forfettario si applica il principio di cassa “lordo”, quindi qualunque somma incassata, anche se a titolo di rimborso, va considerata nel calcolo del limite di 85.000 euro.
La Circolare AdE n. 10/E/2016, infatti, ha chiarito che non rileva la natura del pagamento, ma il flusso monetario percepito. Rischio: superamento inconsapevole del limite → fuoriuscita immediata se oltre i 100.000 euro, oppure dal periodo d’imposta successivo.


Compensi ricevuti su conto estero non contabilizzati

Una libera professionista svolge consulenze online a clienti stranieri e riceve parte dei pagamenti su un conto estero (es. Revolut, Wise, PayPal in valuta). Non include questi movimenti nel conteggio dei compensi, considerando che “non passano per il conto italiano”.

Il principio di cassa si applica a tutti gli importi effettivamente incassati, ovunque siano accreditati. Non ha alcuna rilevanza se l’importo è versato su conto italiano o estero: ciò che conta è la disponibilità giuridica e materiale della somma. Rischio: sottostima dei compensi, fuoriuscita non dichiarata dal regime e potenziale accertamento per infedele dichiarazione (con recupero imposta e sanzioni).


Svolgimento di attività e-commerce o vendita digitale (es. e-book)

Un contribuente in regime forfettario pubblica e vende e-book online tramite Amazon, Gumroad o simili, ricevendo mensilmente i proventi. Non emette fattura, convinto che basti la rendicontazione del marketplace.

L’attività di vendita digitale di prodotti propri è assimilata a vendita di beni o prestazione di servizi elettronici, e richiede apertura di partita IVA se abituale. I compensi devono essere tracciati e fatturati, anche se il marketplace emette autofattura o report. Nel regime forfettario si può includere anche questo tipo di attività estera, purché:

  • Si emettano regolari fatture anche verso estero (con dicitura “operazione non soggetta” art. 7-ter o simili),
  • Si rientri nei limiti dei ricavi e delle spese.

Si può applicare il regime forfettario anche a chi crea e vende e-book, software, corsi, licenze, purché non si superino le soglie e non si rientri in regimi speciali IVA (es. regime OSS/MOSS senza gestione corretta può creare problemi).


Lavoro prevalente verso ex datore di lavoro (anche sotto forma di P.IVA)

Dopo aver cessato il lavoro dipendente nel 2024, nel 2025 apro partita IVA per fare lo stesso lavoro in forma autonoma per lo stesso datore (o una società collegata).

Molti ignorano che non è possibile applicare il regime forfettario se si lavora prevalentemente (oltre il 50%) per un soggetto con cui si ha avuto un rapporto di lavoro nei due anni precedenti (art. 1, co. 57, lett. d-bis, L. 190/2014). Rientrano nel calcolo anche i rapporti indiretti o con soggetti collegati. Eccezioni valide:

  • Se il lavoro dipendente è cessato per pensionamento obbligatorio;
  • Se trattasi di pratica obbligatoria professionale (es. tirocinio da commercialista);
  • Se sei in rapporto dipendente part-time con azienda con oltre 250 dipendenti e hai contratto autonomo parallelo certificato (L. 203/2024).

Dimenticanza delle spese per collaboratori/familiari

Un piccolo artigiano, in regime forfettario, retribuisce saltuariamente il figlio con prestazioni occasionali o compensi non formalizzati, convinto che non serva dichiararli. Anche le spese per lavoro accessorio o familiare non dipendente concorrono al limite di 20.000 euro lordi. Se superato si verifica la causa di esclusione con fuoriuscita dal regime. Inoltre, si rischia il potenziale accertamento per impiego di lavoro non regolarizzato (soprattutto in caso di controlli incrociati INPS/INAIL).

Consulenza fiscale online

La verifica dei requisiti per il regime forfetario può presentare aspetti complessi, soprattutto quando si intrecciano diverse variabili come partecipazioni societarie, contratti misti o situazioni particolari non contemplate espressamente dalla norma.

Ogni caso richiede un’analisi specifica che tenga conto non solo della lettera della legge, ma anche dell’interpretazione giurisprudenziale e delle indicazioni della prassi amministrativa. Un errore nella valutazione può comportare conseguenze significative: dalla perdita del regime agevolato all’applicazione di sanzioni per violazioni degli obblighi fiscali.

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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