Split payment: società quotate fuori dal regime dal 1° luglio 2025

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Dal 1° luglio 2025 le società dell’indice FTSE MIB escono dal meccanismo dello split payment: l’IVA torna nella liquidazione dei fornitori con nuovi adempimenti e possibili sanzioni.

Una svolta importante attende il mondo IVA: dal 1° luglio 2025 le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa non saranno più soggette al regime dello split payment. Questo cambiamento, conseguenza della scadenza dell’autorizzazione europea, comporta il ritorno all’IVA ordinaria per tutte le operazioni verso questi soggetti, con implicazioni significative per fornitori e committenti.

La modifica richiede un immediato aggiornamento dei sistemi di fatturazione e una particolare attenzione agli aspetti procedurali per evitare errori che potrebbero generare conseguenze sanzionatorie. Analizziamo nel dettaglio questa trasformazione normativa e le sue ricadute operative.

La situazione normativa in vigore

Il meccanismo dello split payment, introdotto dall’articolo 17-ter del DPR n. 633/1972 a partire dal 1° gennaio 2015, ha rappresentato uno strumento fondamentale nella lotta all’evasione IVA. Il sistema prevede che il cessionario/committente non paghi l’IVA al fornitore ma la trattenga e la riversi direttamente all’Erario, eliminando così il rischio di mancato versamento dell’imposta.

L’ambito di applicazione dello split payment si estende attualmente a diversi soggetti: enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per almeno il 70% del fondo di dotazione, società controllate dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri, società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, società partecipate per almeno il 70% da enti pubblici e, fino al 30 giugno 2025, le società quotate incluse nell’indice FTSE MIB.

La base giuridica di questo regime speciale trova fondamento nell’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea, originariamente concessa con la Decisione COM(2015) 289 e successivamente prorogata. La Decisione di esecuzione 2023/1552 del Consiglio UE ha esteso l’autorizzazione fino al 30 giugno 2026, ma con una limitazione significativa: per le società quotate FTSE MIB, la proroga è stata concessa solo fino al 30 giugno 2025.

I cambiamenti dal 1° luglio 2025

La decadenza dell’autorizzazione europea per le società quotate comporta modifiche sostanziali nel trattamento IVA delle operazioni. Dal 1° luglio 2025, tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle società incluse nell’indice FTSE MIB dovranno essere fatturate in regime IVA ordinario.

Questo significa che i fornitori dovranno nuovamente liquidare e versare l’IVA relativa a queste operazioni, mentre le società quotate committenti potranno detrarre l’imposta senza più essere soggette agli obblighi di doppia registrazione previsti dal regime scissorio. Il cambiamento non richiede un intervento normativo nazionale, poiché l’articolo 17-ter, comma 1-ter del Decreto IVA stabilisce chiaramente che le disposizioni si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dall’Unione Europea.

È fondamentale sottolineare che questo cambiamento riguarda esclusivamente le società quotate FTSE MIB. Il regime dello split payment continuerà ad applicarsi regolarmente per tutti gli altri soggetti elencati nell’articolo 17-ter fino al 30 giugno 2026, salvo ulteriori proroghe europee.

La transizione avrà effetti immediati sulla gestione amministrativa e finanziaria delle aziende fornitrici. L’IVA che prima veniva incassata direttamente dall’Erario tramite il committente dovrà ora essere anticipata dal fornitore e successivamente recuperata attraverso i normali meccanismi di liquidazione periodica. Questo comporta un maggiore impegno di cassa e la necessità di riorganizzare i flussi finanziari aziendali.

Attenzione agli errori di fatturazione

La fase di transizione presenta insidie significative per quanto riguarda la corretta fatturazione. I fornitori devono prestare particolare attenzione al momento di effettuazione dell’operazione, che determina il regime IVA applicabile. La regola generale prevede che sia la data di effettuazione dell’operazione, non quella di emissione della fattura, a determinare il trattamento fiscale.

Un esempio pratico chiarisce la questione: un contratto di servizi con fatturazione mensile verso una società quotata FTSE MIB prevede normalmente l’emissione della fattura entro il quinto giorno del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione. Per i servizi relativi a giugno 2025, la fattura dovrà essere emessa entro il 5 luglio 2025 ma senza l’applicazione del regime scissorio, poiché l’operazione si considera effettuata in regime ordinario dal 1° luglio.

Gli automatismi informatici di fatturazione richiedono un aggiornamento immediato per evitare l’emissione di documenti errati. È consigliabile implementare controlli specifici che distinguano le operazioni in base alla data di effettuazione e al soggetto destinatario.

Operazioni in reverse charge

Particolare attenzione deve essere prestata alle operazioni che rimangono escluse dal regime scissorio anche dopo il 1° luglio. Continuano ad applicarsi le normali regole per le fatture soggette a reverse charge ex articolo 17, comma 6 del DPR n. 633/1972, le fatture dei professionisti soggette a ritenuta alla fonte, le operazioni in regime monofase, del margine e dei regimi speciali per agenzie di viaggio e attività di intrattenimento.

Quando una società quotata riceve erroneamente una fattura post 30 giugno 2025 ancora emessa con il regime split payment, non può sostituirsi al fornitore nel pagamento dell’IVA. In questo caso, deve necessariamente richiedere al fornitore l’emissione di una nota di variazione in accredito ex articolo 26 del DPR n. 633/1972 e la riemissione del documento corretto. La società quotata non ha titolo per operare la detrazione dell’IVA stante l’erroneità del documento ricevuto, come chiarito dalla Circolare n. 15/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate.

Il sistema sanzionatorio e i rischi operativi

L’errata applicazione del regime split payment dopo il 1° luglio 2025 espone i soggetti coinvolti a significative conseguenze sanzionatorie. Il sistema punitivo dell’IVA non ammette interpretazioni benevole quando si tratta di errori nell’applicazione dei regimi speciali.

Per i fornitori che emettessero fatture con il regime scissorio verso società quotate FTSE MIB dopo il 30 giugno 2025, si configura una violazione degli obblighi di fatturazione che può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/1997. La sanzione è del 70% dell’imposta, con possibilità di riduzione in caso di versamento spontaneo con ravvedimento operoso.

Società quotate che ricevono fatture errate

Più complessa la situazione per le società quotate che ricevessero fatture errate. Pur non essendo direttamente responsabili dell’errore, devono astenersi dal portare in detrazione l’IVA e richiedere la correzione del documento. L’eventuale detrazione di IVA da fattura errata potrebbe configurare un’indebita detrazione sanzionabile ex articolo 1 del D.Lgs. n. 471/1997.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in diverse pronunce che l’applicazione errata del regime scissorio costituisce violazione sostanziale degli obblighi tributari, non meramente formale. La giurisprudenza di legittimità ha confermato questo orientamento con la sentenza della Cassazione Sezione Tributaria n. 15324/2019, stabilendo che l’errata indicazione del regime IVA comporta nullità della fattura ai fini della detrazione.

Particolare attenzione deve essere prestata agli aspetti di liquidazione IVA. I fornitori che non adeguassero tempestivamente i propri sistemi potrebbero trovarsi con posizioni IVA non correttamente esposte nelle dichiarazioni periodiche, con conseguenti sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.

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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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