Si ha conflitto di interessi di un socio ogniqualvolta questi persegua un interesse esterno, proprio o di terzi, rispetto a quello della società, e quindi contrapposto a quello di quest'ultima. Generalmente il conflitto si realizza in seno all'assemblea dei soci, quando i normali conflitti interni vengono influenzati da fattori esterni. La situazione di conflitto di interessi del socio, nel contesto assembleare, si realizza ove egli esercita il diritto di voto per finalità personali, in senso divergente a quello che sarebbe l'interesse della società. In tal caso, la disciplina generale di suddetta fattispecie è contemplata all’art. 2373 c.c., tuttavia, è prevista una specifica normativa per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.

Conflitto di interesse del socio

La disciplina del conflitto di interessi del socio e sulla conseguente validità della deliberazione assunta con il voto determinante del socio in conflitto ha una particolare importanza sui rapporti tra i soci ma anche nei rapporti tra questi e la società.

Secondo quanto dispone l'art. 2373 c.c.:

“La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell’articolo 2377 c.c. qualora possa recarle danno”.

Da quanto si può desumere dall'articolo in commento, si realizza un conflitto di interessi di un socio quando questi persegua un interesse esterno rispetto a quello della società, e quindi contrapposto a quest’ultima, che sia esso proprio o di terzi. Generalmente questo si verifica in seno all'assemblea dei soci, laddove i normali conflitti interni vengono influenzati da fattori esterni. Un socio in conflitto di interessi cercherà di votare facendo prevalere il proprio personale interesse rispetto a quello della società. Per questa ragione, il voto di questo socio è potenzialmente dannoso per la società.

Non vi è un divieto di voto per il socio in conflitto di interessi, il socio può decidere se astenersi o meno dal voto. Il suo voto costituisce, tuttavia, una causa di annullabilità della deliberazione quando è stato determinante e ha contribuito all’approvazione di una delibera dannosa per la società.

La circostanza che il voto, esercitato da coloro che sono in conflitto di interessi, sia determinante ai fini della delibera assembleare costituisce elemento per la sua annullabilità/nullità. Determinante significa che tale volto ha permesso la formazione della maggioranza idonea ad approvare la delibera. Di conseguenza, se fosse stato possibile approvare la delibera assembleare senza il voto in conflitto di interessi, essa non sarebbe annullabile in quanto il voto viziato non sarebbe stato determinante. La verifica di tale accertamento, ovvero della validità o meno di un’assemblea nella quale partecipi il socio in conflitto d’interessi, avviene con la cos...

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