Tassazione delle plusvalenze da criptovalute

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Regime amministrato e transferimenti wallet: le nuove regole fiscali per le crypto.

La tassazione delle criptovalute ha subito importanti modifiche con la Legge di Bilancio 2023, che ha introdotto una disciplina fiscale più dettagliata per le cripto-attività. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 135/E/25, ha fornito chiarimenti fondamentali sul regime del risparmio amministrato per le criptovalute, affrontando questioni pratiche come i transferimenti tra wallet, la determinazione del costo di acquisto e gli obblighi degli intermediari. La normativa prevede una tassazione al 26% sulle plusvalenze, equiparando le criptovalute agli strumenti finanziari tradizionali.

Il nuovo quadro normativo delle criptovalute

La disciplina fiscale delle criptovalute si basa sull’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 e modificato dalla Legge di Bilancio 2025. La normativa definisce le cripto-attività come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga“.

Le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni su criptovalute sono tassati come redditi diversi con aliquota del 26% (ex art. 1, co. 23 Legge n. 207/24), applicabile a persone fisiche che non operano nell’esercizio di attività d’impresa, enti non commerciali, società semplici e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Il decreto legislativo n. 461 del 1997 è stato modificato per permettere l’applicazione dell’imposta sostitutiva anche da parte degli operatori non finanziari iscritti nel Registro OAM, introducendo la possibilità per i contribuenti di optare per il regime del risparmio amministrato o gestito.

Ulteriore novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 riguarda l’eliminazione della soglia di esenzione di 2.000 euro, prevista in precedenza per la tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in criptovalute.

Rideterminazione del costo delle cripto-attività al 1° gennaio 2025

La stessa Legge di Bilancio ha disposto la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle criptovalute possedute al 1° gennaio 2025, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%, da applicarsi sul valore normale alla predetta data delle stesse, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR (valore normale).

L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 novembre 2025, con possibilità di rateazione fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla stessa data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Aliquota di tassazione delle plusvalenze per l’anno 2026

La Legge di bilancio 2025 prevede l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui agli art. 5, 6 e7 del D.Lgs. n. 461/97 al 33% sulle plusvalenze e gli altri proventi indicati dalla lettera c-sexies) dell’art. 67, co. 1 del TUIR.

Tabella di riepilogo aliquote imposta sostitutiva sulle cripto-attività

Le aliquote dell’imposta sostitutiva sui redditi e gli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività, sono di seguito riassunte.

AliquotaAnno
26%2025
33%2026 e successivi

Regime del risparmio amministrato per le criptovalute

Il regime amministrato rappresenta una novità significativa per il settore crypto. Gli intermediari autorizzati possono applicare direttamente l’imposta sostitutiva del 26% su ogni plusvalenza realizzata dal contribuente, sollevandolo dagli obblighi dichiarativi.

Per l’applicazione del regime amministrato, l’intermediario deve essere in possesso di tutti i dati necessari per il calcolo dell’imposta. A differenza di altri strumenti finanziari, per le criptovalute non è ammessa la dichiarazione sostitutiva del contribuente in caso di mancanza della documentazione necessaria.

Il sistema prevede la compensazione automatica delle minusvalenze con le plusvalenze successive, nell’ambito dello stesso rapporto, per un periodo massimo di quattro anni. Il calcolo delle plusvalenze avviene utilizzando il criterio del costo medio ponderato per criptovalute della stessa denominazione.

Digital art e NFT

La scelta del legislatore è stata quella di assoggettare ad imposizione tutti i proventi derivanti da cripto-attività. Rientrano in questa casistica anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di opere d’arte digitali incorporate in un NFT. Di fatto, quindi, la cessione di un’opera d’arte digitale presenta una disciplina fiscale diversa e peculiare rispetto alla cessione fisica di un’opera. Per gli asset digitali rileva la forma scelta per la transazione (NFT) e non l’oggetto della transazione stessa. Questo, prescindendo totalmente dall’intento collezionistico o speculativo di chi ha effettuato la compravendita.

Transferimenti tra wallet: regole e obblighi fiscali

Una delle questioni più complesse riguarda i transferimenti di criptovalute tra diversi wallet. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il trasferimento verso soggetti diversi dall’intestatario del rapporto costituisce cessione a titolo oneroso, generando quindi una plusvalenza tassabile.

Tuttavia, quando il contribuente trasferisce le proprie criptovalute verso un self-custodial wallet di sua proprietà o verso un wallet presso un altro exchange di sua proprietà, l’intermediario è esonerato dal calcolare la plusvalenza solo se il contribuente può dimostrare attraverso documentazione certa la proprietà del wallet di destinazione.

La semplice dichiarazione del contribuente non è sufficiente. È necessaria documentazione probatoria che attesti inequivocabilmente la titolarità del wallet di destinazione. In assenza di tale documentazione, l’operazione viene considerata una cessione verso terzi, con conseguente tassazione della plusvalenza.

Determinazione del costo di acquisto

Il calcolo del costo di acquisto delle criptovalute segue regole precise. Nel regime amministrato, gli intermediari utilizzano il metodo del costo medio ponderato per criptovalute aventi la medesima denominazione, aggiornando il valore medio in presenza di acquisti successivi.

Quando un contribuente deposita criptovalute provenienti da altri wallet o exchange, l’intermediario deve verificare il valore fiscale di carico attraverso documentazione certa. La documentazione può includere contabili bancarie relative all’acquisto, certificazioni rilasciate da altri intermediari o qualsiasi altra documentazione che attesti il costo di acquisto.

In caso di impossibilità di fornire documentazione adeguata, l’intermediario deve assumere come costo un valore pari a zero, con evidenti conseguenze fiscali negative per il contribuente. Per le criptovalute acquisite per successione, si assume il valore definito o dichiarato agli effetti dell’imposta di successione; per quelle ricevute per donazione, si considera il costo sostenuto dal donante.

Revoca del regime amministrato

La revoca dell’opzione per il regime amministrato comporta il passaggio al regime dichiarativo. L’intermediario mantiene gli obblighi di sostituto d’imposta fino al 31 dicembre dell’anno della revoca, comunicando al cliente i valori di carico delle criptovalute detenute e le eventuali minusvalenze residue.

Le minusvalenze non compensate possono essere portate in diminuzione esclusivamente di plusvalenze da altre criptovalute, sia quelle realizzate in altri rapporti amministrati sia quelle indicate nella dichiarazione dei redditi del contribuente. La compensazione è possibile nel medesimo periodo d’imposta o nei quattro successivi.

È fondamentale comprendere che le minusvalenze da criptovalute non possono essere compensate con redditi diversi di natura finanziaria tradizionale (come plusvalenze su azioni, obbligazioni o fondi comuni). Le criptovalute costituiscono una categoria separata all’interno dei redditi diversi, motivo per cui è necessario mantenere rapporti dedicati esclusivamente alle cripto-attività per evitare commistioni tra diverse tipologie di investimenti.

Operazioni non costituenti realizzo

Non tutte le operazioni con criptovalute generano eventi fiscalmente rilevanti. La normativa stabilisce che non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra criptoattività aventi eguali caratteristiche e funzioni. Questo principio è fondamentale per comprendere quando si realizza effettivamente una plusvalenza tassabile.

Il concetto di “eguali caratteristiche e funzioni” deve essere interpretato in senso stretto. Si tratta tipicamente di operazioni di conversione tra token che rappresentano la stessa sottostante o aggiornamenti tecnologici che non modificano la sostanza economica dell’investimento. Al contrario, il trading tra diverse criptovalute costituisce sempre realizzo fiscale.

Staking e rendimenti da criptovalute

Le attività di staking e i rendimenti derivanti dalla detenzione di criptovalute rappresentano un’area di crescente interesse. Questi proventi sono generalmente qualificati come redditi diversi e soggetti alla medesima tassazione del 26%. Nel regime amministrato, l’intermediario deve applicare l’imposta sostitutiva anche su questi rendimenti.

La documentazione dei rendimenti da staking è particolarmente importante, poiché determina il costo fiscale delle nuove criptovalute ricevute. Gli intermediari devono fornire certificazioni dettagliate che distinguano tra il capitale originario e i rendimenti maturati, facilitando la corretta applicazione della disciplina fiscale.

Mining e creazione di criptovalute

L’attività di mining presenta caratteristiche fiscali specifiche. I proventi derivanti dal mining sono generalmente qualificati come redditi diversi se svolti occasionalmente, o come redditi d’impresa se costituiscono attività abituale e organizzata. La distinzione è fondamentale per determinare il regime fiscale applicabile.

Nel caso di mining occasionale, i proventi sono tassati al momento della creazione delle criptovalute, assumendo come valore il fair value al momento del mining. Le criptovalute così acquisite avranno come costo fiscale il valore dichiarato al momento della creazione, rilevante per il calcolo di future plusvalenze.

Obblighi degli intermediari e controlli

Gli intermediari che operano nel settore delle criptovalute hanno specifici obblighi informativi e di controllo. Devono rilasciare certificazioni che attestino i valori delle criptovalute trasferite, le minusvalenze residue e tutti i dati necessari per la corretta applicazione della disciplina fiscale. La certificazione rappresenta il documento ufficiale che attesta l’operato dell’intermediario e lo status del portafoglio crypto dell’investitore.

L’Agenzia delle Entrate mantiene pieno potere di controllo per verificare la correttezza delle rappresentazioni fornite dagli intermediari e dai contribuenti, potendo riqualificare fiscalmente le operazioni in presenza di elementi non rappresentati o rappresentati in modo difforme dalla realtà.

Si può evitare il pagamento della plusvalenza sulle cripto-attività?

Sicuramente questa è la domanda che maggiormente mi viene posta durante le consulenze che svolgo sulla tematica valute virtuali. L’inasprirsi delle aliquote di tassazione porta, sempre più soggetti, a valutare possibili scenari alternativi alla tassazione che abbiamo delineato. L’unico modo esistente per evitare il pagamento sulle plusvalenze è il trasferimento di residenza all’estero. Infatti, se il contribuente trasferisce nel modo corretto la propria residenza fiscale all’estero, può evitare la tassazione in Italia. Questo, a condizione di non aver ancora liquidato il proprio portafoglio. Tuttavia, l’errore che spesso vedo commettere, è quello di effettuare un trasferimento spesso troppo poco duraturo e non supportato da elementi fattuali determinanti. In questi casi, il rischio è quello di vedersi notificare un accertamento che potrebbe avere conseguenze fiscali davvero spiacevoli. Soltanto, un trasferimento reale concreto e duraturo nel tempo può portare il contribuente ad ottenere la residenza fiscale estera ed a quel punto valutare il disinvestimento, con le aliquote previste nel Paese estero di trasferimento.

Nella mia esperienza di consulenza ho già visto contestazioni di questo tipo che, oggi, vedrebbero l’applicazione di sanzioni pari al 120% dell’imposta dovuta (sulla plusvalenza), oltre agli interessi, ed una sanzione per il monitoraggio fiscale che può arrivare fino al 30% del valore delle valute non dichiarate.

Per approfondire: Criptovalute: Paesi a tassazione zero.

Adempimenti dichiarativi e monitoraggio fiscale

I contribuenti che detengono criptovalute hanno specifici obblighi di monitoraggio fiscale. Il quadro RW della dichiarazione dei redditi deve riportare le criptovalute detenute, con indicazione del valore di fine periodo e della giacenza media. Sul punto, la Circolare n. 30/E/23 (§3.4) ha precisato che:

gli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia

Per le criptovalute detenute presso intermediari italiani in regime amministrato, gli obblighi dichiarativi sono semplificati, ma permane l’obbligo di monitoraggio per quelle detenute in self-custodial wallet o presso exchange esteri. La valutazione deve essere effettuata al cambio del 31 dicembre o, in mancanza, all’ultimo cambio disponibile.

Consulenza fiscale online

La complessità della normativa sulle criptovalute richiede un’attenta pianificazione fiscale. La scelta tra regime amministrato e dichiarativo deve considerare non solo la semplificazione amministrativa, ma anche l’impatto sulla gestione delle minusvalenze e sulla flessibilità operativa.

Per i contribuenti, la scelta tra regime amministrato e dichiarativo dipende dalle specifiche esigenze operative e dalla complessità del portafoglio crypto. Il regime amministrato offre semplificazione amministrativa ma richiede il mantenimento di rapporti documentati con intermediari qualificati.

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Come Dottore commercialista esperto di fiscalità internazionale posso aiutarti a valutare e risolvere i tuoi dubbi su questa materia.

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Federico Migliorini
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Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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