Dirigenti in società sportive: accesso al regime impatriati ordinario

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L'Amministrazione finanziaria chiarisce l'applicabilità dell'agevolazione fiscale impatriati (ex art. 16 D.Lgs. n. 147/15) per dirigenti sportivi assunti con CCNL industria.

L’Agenzia delle Entrate, con la recente risposta a interpello n. 138/E/25, ha fornito importanti chiarimenti sull’applicabilità del regime fiscale agevolato per lavoratori impatriati (ex art. 16 D.Lgs. n. 147/15) nel contesto delle società sportive. La risposta affronta il caso di un dirigente di nazionalità straniera assunto da una società calcistica con un contratto disciplinato dal CCNL “Dirigenti Industria” e non come lavoratore sportivo professionale. Il documento chiarisce quando è possibile accedere al regime fiscale ordinario degli impatriati (con tassazione al 30%) piuttosto che al regime speciale per lavoratori sportivi, offrendo una guida utile per professionisti e consulenti del settore.

Il caso oggetto dell’interpello

Il contribuente, di nazionalità straniera, ha stipulato il 20 settembre 2022 un contratto di lavoro a tempo determinato con una società calcistica professionistica, assumendo il ruolo di Chief Football Officer. L’elemento cruciale del caso è che il contratto non è stato regolato dalla normativa sportiva (articolo 27 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) ma dalla “disciplina civilistica comune” con inquadramento dirigenziale secondo il CCNL “Dirigenti Industria“.

L’istante ha acquisito la residenza fiscale italiana nel periodo d’imposta 2023, trasferendo la propria residenza anagrafica presso un comune italiano. Il trasferimento è stato motivato proprio dalla stipula del contratto di lavoro con il club, avvenuta nel settembre 2022. Inoltre, il contribuente dichiara di non essere stato fiscalmente residente in Italia nel 2021 e 2022, rispettando quindi il requisito di non residenza nel biennio precedente al trasferimento.

Nelle precisazioni integrative, il contribuente ha chiarito che nel suo ruolo di Chief Football Officer svolgeva funzioni di collegamento tra proprietà, consiglio di amministrazione e area sportiva, con un ruolo di coordinamento e supervisione dell’intera area tecnico-sportiva, senza tuttavia essere direttamente coinvolto nell’esercizio di attività sportiva in senso stretto.

La questione normativa

Il dubbio interpretativo riguardava quale regime fiscale applicare tra:

  1. Il regime ordinario degli impatriati (articolo 16, comma 1, D.Lgs. n. 147/15), che prevede una tassazione dei redditi limitata al 30% dell’ammontare;
  2. Il regime speciale per lavoratori sportivi (comma 5-quater dello stesso articolo), che prevede regole specifiche e generalmente meno favorevoli.

La distinzione è fondamentale perché il comma 5-quater ha introdotto limitazioni significative all’applicazione del regime agevolato per i lavoratori sportivi, subordinandola a specifici requisiti di reddito (superiore a 1 milione o 500.000 euro in base all’anzianità della federazione sportiva) e prevedendo una tassazione al 50% anziché al 30%.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Amministrazione finanziaria ha accolto la tesi del contribuente, confermando che nel caso specifico è applicabile il regime ordinario degli impatriati di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147/2015.

La risposta si basa su un principio chiaro: il “regime speciale per lavoratori sportivi” è destinato esclusivamente ai soggetti che hanno stipulato un “rapporto di lavoro sportivo” disciplinato dall’articolo 3 della legge n. 91/1981 (in vigore fino al 1° luglio 2023) o dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo n. 36/2021 (in vigore dal 1° gennaio 2023).

Nel caso in esame, poiché il contratto è stato stipulato ai sensi del CCNL “Dirigenti Industria” e non secondo la normativa sportiva, e il contribuente ha trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023, l’Agenzia conferma che può applicare il regime ordinario degli impatriati, più favorevole rispetto a quello speciale per lavoratori sportivi.

L’Agenzia precisa inoltre che, non avendo fatto istanza al datore di lavoro per l’applicazione del regime agevolato, il contribuente potrà fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi, purché sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.

Il quadro normativo di riferimento

È utile ricordare che dal 29 dicembre 2023, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 209/2023, il regime degli impatriati è stato oggetto di una riforma. Tuttavia, come specificato nella risposta dell’Agenzia, le disposizioni precedenti continuano ad applicarsi nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023, come nel caso dell’istante.

In particolare, si distinguono due regimi:

  • Il regime dell’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 147/2015 per chi ha trasferito la residenza entro il 31 dicembre 2023
  • Il nuovo regime dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 per chi ha trasferito la residenza dopo tale data.

Considerazioni pratiche

La risposta dell’Agenzia delle Entrate ha diverse implicazioni significative. Prima di tutto, emerge chiaramente come la natura del contratto di lavoro sia determinante per l’accesso al regime agevolativo. Un dirigente assunto con CCNL Industria, anche se opera in una società sportiva, non è considerato “lavoratore sportivo” ai fini del regime fiscale degli impatriati.

La risposta riconosce implicitamente che all’interno delle società sportive operano diverse figure professionali, alcune delle quali (come dirigenti amministrativi, commerciali, ecc.) non sono necessariamente inquadrate come “lavoratori sportivi” in senso stretto. L’Agenzia, inoltre, ha dato rilevanza al fatto che l’istante non fosse direttamente coinvolto nell’esercizio di attività sportiva in senso stretto, ma svolgesse piuttosto funzioni dirigenziali di coordinamento.

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