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Istanza di rimborso imposte: come si compila

Fisco NazionaleIstanza di rimborso imposte: come si compila

Il contribuente che ha versato imposte, non dovute o in eccesso, ha la possibilità di presentare istanza di rimborso all'ufficio dell'Agenzia competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento in cui è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata la dichiarazione dei redditi da cui si genera il rimborso, entro determinati termini. Il rimborso delle imposte effettuate in eccedenza avviene sul conto corrente del contribuente.

Una delle situazioni più annose nelle quali può trovarsi un contribuente è sicuramente quella di aver pagato un’imposta, che in realtà si è rivelata poi non dovuta. Poco importa, in questi casi, se l’errore da cui è scaturito il pagamento indebito è stato proprio o dell’Amministrazione finanziaria. La regola è che chi ha pagato un’imposta non dovuta o superiore a quella richiesta ha diritto ad ottenere il rimborso. Relativamente al rimborso di imposte versate eccedenti a quanto effettivamente dovuto, in caso di:

  • Errore materiale;
  • Duplicazione;
  • Inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.

La normativa fiscale nazionale prevede, per le imposte sui redditi, la possibilità di presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso. Molte sono le ipotesi che possono legittimare un successivo rimborso di quanto versato, non potendosi mai escludere un diverso orientamento interpretativo della giurisprudenza e/o dell’amministrazione finanziaria, alla luce del quale quel versamento risulti non più dovuto. In questo articolo puoi trovare tutte le informazioni utili per predisporre e presentare un’istanza di rimborso all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Istanza di rimborso di imposte scaturite da dichiarazione

Quando dalla dichiarazione dei redditi risulta un credito e nella compilazione del quadro RX del modello Redditi Persone Fisiche il contribuente ha indicato di voler avere il rimborso. Ricordo che la scelta alternativa è quella del riporto del credito all’anno successivo o la compensazione del credito con altri tributi da versare. Una volta scelto il rimborso del credito, l’Agenzia delle Entrate, eseguiti i normali controlli, rimborsa la somma spettante. Se il contribuente non ha effettuato alcuna scelta, il credito viene considerato come eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione. L’importo delle imposte versate in eccesso può essere rimborsato solo su apposita richiesta del contribuente e dopo che l’Ufficio abbia verificato che lo stesso credito non è stato utilizzato in compensazione con il modello F24 o nelle dichiarazioni successive.

I contribuenti che utilizzano il modello 730 possono ottenere il rimborso direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, con la busta paga o la rata di pensione. Se, per qualunque motivo, il rimborso non è effettuato, si può presentare istanza di rimborso all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo in cui si risiede. In tal caso, occorre allegare alla richiesta la certificazione con la quale il datore di lavoro, o l’ente pensionistico, attesta di non aver eseguito il conguaglio e di non aver quindi rimborsato le imposte.

E’ opportuno ricordare, a questo proposito che l’Agenzia delle Entrate, entro sei mesi dalla data della trasmissione del modello, effettua dei controlli preventivi. Si tratta di controlli documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro. Credito scaturito anche da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate.

Istanza di rimborso imposte non scaturite da dichiarazione

Per tutte le altre ipotesi di pagamenti non dovuti o eseguiti in eccesso rispetto a quanto dovuto, è necessaria, di regola, una domanda del contribuente.

A chi deve essere presentata l’istanza di rimborso?

L’istanza di rimborso relativa a imposte dirette può essere presentata all’ufficio dell’Agenzia competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento in cui è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata la dichiarazione dei redditi da cui si genera il rimborso.

L’istanza di rimborso per versamenti eccedenti o non dovuti relativi all’imposta di registro e alle altre imposte indirette diverse dall’IVA è presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia dove è stato registrato l’atto o la successione a cui è collegato il versamento di cui si chiede il rimborso oppure, in mancanza di un atto registrato, all’Ufficio territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente. 

Resta fermo che laddove il contribuente dovesse inoltrare l’istanza di rimborso ad un ufficio non competente a riceverla, sarà cura di quest’ultimo provvedere alla trasmissione della richiesta alla struttura competente.

Cosa deve contenere?

La presente istanza deve inoltre essere redatta su carta semplice e deve contenere i seguenti elementi essenziali:

  1. Indicazione dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate destinatario dell’istanza con relativo indirizzo;
  2. Informazioni anagrafiche del soggetto istante;
  3. Breve premessa dei fatti per i quali si è dato origine al credito di imposta. Indicazioni in merito alla data, alla natura (saldo o acconti) e all’anno di imposta dei versamenti di cui si chiede il rimborso. Aggiungere gli allegati relativi ai versamenti effettuati anche in copia;
  4. Richiesta di rimborso degli importi;
  5. Motivazioni a sostegno della domanda;
  6. Formula di chiusura e saluti;
  7. Luogo, data e firma leggibile di chi invia l’istanza;

Per eventuali comunicazioni è utile indicare nell’istanza il proprio recapito telefonico e/o l’indirizzo e-mail/PEC.

Modalità di presentazione

Le richieste di rimborso di imposte dirette (se non sono state già effettuate nella dichiarazione) e indirette, debitamente sottoscritte, possono essere inviate tramite PEC, e-mail o posta ordinaria, i servizi telematici oppure presentate allo sportello, unitamente all’eventuale documentazione a supporto e copia del documento di identità in corso di validità. In caso di delega, è necessario presentare la copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato, entrambi in corso di validità. L’istanza può essere presentata anche attraverso il servizio “Cassetto fiscale” per telefono al numero 800.90.96.96. presso gli uffici dell’Agenzia.

Termini di decadenza

L’istanza che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un determinato termine dal versamento. I principali termini di decadenza per la presentazione dell’istanza sono riepilogati nella seguente tabella:

DOMANDA DI RIMBORSO PERTERMINE DI DECADENZA
Imposte sui redditi (Irpef, Ires e imp. sostitutive)48 mesi
Versamenti diretti48 mesi
Ritenute operate dal sostituto d’imposta48 mesi
Ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A.48 mesi
Imposte indirette (registro, successioni e donazioni, bollo, eccetera)36 mesi

Esito dell’istanza

Una volta presentata l’istanza di rimborso, con i termini e le modalità sopra indicate, non resta che attendere una possibile risposta, positiva negativa o assente, da parte dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, possono verificarsi tre ipotesi:

  • La domanda è accolta;
  • La domanda è respinta;
  • L’ufficio non risponde.

La domanda è accolta

Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale, il rimborso, qualunque sia l’importo, viene accreditato su quel conto. Tuttavia, in caso di conto corrente chiuso o di coordinate comunicate o acquisite in modo errato, l’accredito della somma non va a buon fine. La comunicazione delle coordinate bancarie o postali presso cui il contribuente desidera l’accredito dei rimborsi può essere effettuata in ogni momento, a prescindere dall’ammontare del rimborso atteso e senza che sia necessario alcun invito da parte dell’Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente bancario o postale, il rimborso viene erogato con modalità diverse a seconda della somma da riscuotere:

  • Per gli importi fino a €. 999,99, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale presso il quale, esibendo un documento d’identità, può riscuotere il rimborso in contanti;
  • Per gli importi oltre €. 999,99 e fino a €. 51.645,69, comprensivi di interessi, al contribuente arriva un invito a comunicare le coordinate del proprio conto corrente, unitamente a un modello da compilare e consegnare, entro il termine indicato, a un ufficio postale. Se il contribuente non consegna il modello e non fornisce le coordinate del proprio conto, il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia;
  • Per gli importi superiori a €. 51.645,69, comprensivi di interessi, e per i rimborsi di soli interessi di qualsiasi importo, la restituzione avviene, per ragioni di sicurezza, esclusivamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale.

La domanda è respinta

In questo caso vi è un’apposita comunicazione che vi sarà notificata dall’Agenzia e che vi spiegherà i motivi del mancato accoglimento della vostra istanza. In questo caso, il contribuente può presentare Istanza di reclamo/mediazione oppure il ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto.

L’ufficio non risponde

In questo caso siamo di fronte al c.d. “silenzio rifiuto“,  e la domanda di rimborso deve ritenersi respinta. Trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro il termine di prescrizione, ordinariamente decennale, l’interessato può ricorrere alla Corte di giustizia tributaria. Come potete immaginare se la riposta è negativa le vostre speranze di ottenere il rimborso non finisco qui, ma dovete tentare una via più articolata, che richiederà la consulenza di un dottore commercialista, o di un avvocato esperto in materia fiscale.

Il rimborso d’ufficio delle imposte

Come si è visto, il rimborso è generalmente subordinato alla presentazione dell’istanza da parte del contribuente. In alcune ipotesi, invece, il rimborso deve avvenire d’ufficio. Cioè l’Amministrazione finanziaria, non appena riscontra un credito del contribuente, è tenuta a rimborsarglielo di propria iniziativa. È il caso dei crediti risultanti durante il controllo formale o la liquidazione della dichiarazione dei redditi. Oppure delle somme indebitamente riscosse a causa di errori materiali e duplicazioni imputabili all’Agenzia delle Entrate.

In questo caso è la stessa Agenzia delle Entrate a comunicarvi l’importo del vostro credito. Lasciando a voi soltanto il compito di comunicare l’Iban del vostro conto corrente per ottenere l’accredito.

Rimborso di imposte pagate con ruolo

L’istanza di rimorso finora esaminata riguarda le ipotesi in cui le somme indebitamente versate non siano state riscosse mediante ruolo dall’Amministrazione finanziaria. Quando vi è stata già iscrizione a ruolo delle imposte, come ad esempio nel caso in cui il contribuente abbia presentato un ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale, ed abbia contestualmente provveduto al versamento di 1/3 delle imposte, qualora la sentenza sia favorevole allo stesso contribuente, egli ha diritto di ricevere indietro le imposte versate. In questo caso è la stessa Agenzia delle Entrate, che si attiva per fare ottenere al contribuente l’importo versato, nei 90 giorni successivi.

Ad effettuare il rimborso provvederà l’Agente della riscossione su incarico dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate. In caso di inerzia, comunque il contribuente può tutelarsi chiedendo la condanna dell’Amministrazione finanziaria al rimborso delle somme indebitamente riscosse.

Come sono pagati i rimborsi

L’erogazione dei rimborsi di competenza dell’Agenzia delle Entrate, a seguito del riconoscimento degli stessi, avviene prioritariamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale.

In questo caso, il beneficiario deve comunicare all’Agenzia le coordinate del conto corrente, bancario o postale (IBAN), nonché le relative variazioni, che saranno utilizzate per tutti i rimborsi da pagare al beneficiario medesimo.

Solo in caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l’erogazione dei rimborsi alle persone fisiche avviene tramite titoli di credito a copertura garantita (assegni vidimati) emessi da Poste Italiane S.p.A.

Pagamento con assegno del rimborso

Il contribuente che riceve l’assegno vidimato intestato a suo nome può, entro il termine di validità impresso sul titolo, alternativamente:

  • Versarlo sul proprio conto corrente postale o bancario;
  • Presentarlo per l’incasso in contanti presso qualsiasi ufficio postale.

Per gli assegni vidimati presentati all’incasso, gli uffici postali provvederanno, prima di dar corso al pagamento per cassa, ad effettuare i seguenti riscontri:

  • Verifica dell’avvenuta consegna del plico al beneficiario;
  • Verifica dei termini di validità dell’assegno;
  • Verifica dell’identità del presentatore dell’assegno;
  • Controllo della puntuale coincidenza di tutti i dati dell’assegno.

La mancata corrispondenza, anche parziale, di tali elementi comporta il rifiuto di Poste Italiane S.p.A. ad effettuare il pagamento dell’assegno vidimato.

Tuttavia, nel caso in cui l’assegno risulti intestato ad un soggetto minore, interdetto, defunto o fallito, il titolo può essere incassato anche dai soggetti titolati alla riscossione in nome e per conto dei loro rappresentati (ad esempio, tutore, erede, curatore fallimentare) che ne dimostrino la propria legittimazione mediante la presentazione di idonea documentazione.

A chi rivolgersi per avere informazioni sui rimborsi?

L’Amministrazione competente all’erogazione dei rimborsi fiscali è l’Agenzia delle Entrate. Per avere informazioni sui rimborsi puoi:

  • Accedere al sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e, nella tua Area riservata, consultare il “Cassetto fiscale”, dove è indicato lo stato di lavorazione di tutti i rimborsi fiscali richiesti.
    Per accedere all’Area riservata puoi utilizzare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure la CIE (Carta di Identità Elettronica) o la CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • Telefonare ai servizi di assistenza dell’Agenzia delle entrate, che sono attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17 (con esclusione delle festività nazionali), chiamando i numeri
    • 800.90.96.96 numero verde da rete fissa
    • 06 97617689 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore)
    • 0039 0645470468 dall’estero – servizio in lingua italiana (costo a carico del chiamante)
  • Chiedere a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. Puoi consultare gli indirizzi e recapiti (telefono, e-mail, PEC) dell’ufficio al quale vuoi rivolgerti nella pagina: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/lista-uffici.

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