Attraverso la voluntary disclosure il contribuente ha la possibilità di fare rientrare capitali detenuti illegalmente all’estero, beneficiando di sanzioni ridotte per l’omessa compilazione del quadro RW, sia per infedele dichiarazione. Attualmente non vi sono finestre di collaborazione volontaria aperte ma, comunque, vi sono possibilità di regolarizzare capitali esteri non dichiarati con strumenti come il ravvedimento operoso.
La voluntary disclosure è una procedura di collaborazione volontaria con cui il contribuente denuncia la propria posizione irregolare all’Amministrazione finanziaria. La fattispecie riguarda i contribuenti che detengono illecitamente capitali all’estero ed intendano regolarizzare la propria situazione. Attraverso questa procedura, che è rimasta aperta, con modalità diverse, per diversi archi temporali, il contribuente ha avuto la possibilità di scegliere di collaborare con l’Amministrazione finanziaria, indicando i propri illeciti, in cambio ad una riduzione delle sanzioni amministrative ed alla possibilità di evitare l’applicazione di sanzioni penali.
La procedura in passato è stata legata ad una autodenuncia del contribuente che è stato chiamato ad individuare le violazioni commesse, andando ad autodeterminare imposte sanzioni ed interessi dovuti da versare all’Amministrazione finanziaria, in cambio di un particolare regime premiale. Questa procedura è stata, soprattutto nella sua prima edizione, applicata da un numero importante di contribuenti. Tuttavia, al momento non vi sono finestre temporali aperte per l’applicazione di questa proceduta. Di seguito qualche indicazione sul funzionamento della voluntary in attesa che, magari, possa essere riattivata in futuro.
Che cos’è la voluntary disclosure
La procedura di voluntary disclosure (o collaborazione finanziaria) è uno strumento che consente ai contribuenti che detengono patrimoni all’estero non dichiarati all’Amministrazione finanziaria di regolarizzare la propria posizione. Si tratta di una autodenuncia del contribuente all’Amministrazione finanziaria in relazione alla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie di fonte estera.
Possono avvalersi della procedura anche i contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, ovvero che vi abbiano adempiuto correttamente, per regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta.
La ratio di questa procedura è quella di “… consentire ai contribuenti di riparare alle infedeltà dichiarative passate e porre le basi per l’avvio di un rapporto col Fisco improntato alla reciproca fiducia, secondo le linee guida tracciate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)”. La procedura in commento prevede il pagamento integrale delle imposte evase sui redditi non dichiarati negli anni ancora aperti per l’accertamento, e pertanto, non si può parlare di un vero e proprio condono fiscale. Sono previste, invece, forti riduzioni delle sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW del modello Redditi e per le sanzioni relative all’infedele od omessa dichiarazione in Italia dei redditi generati all’estero.
Le finestre in cui la procedura è stata aperta
La procedura di collaborazione volontaria non è sempre disponibile ma è rimasta aperta in precise finestre temporali. In particolare, questo strumento è stato introdotto a partire dal 2015 con la Legge n. 186/14, per sanare le violazioni commesse sino al 30 settembre 2014. Successivamente si è aperta una seconda finestra temporale legata all’art. 7 del D.L. n. 193/16 (c.d. “voluntari disclosure bis“), il cui ambito di applicazione ha riguardato le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2016 ed il 31 luglio 2017.
Anche attualmente, a più riprese, si sta parlando di consentire ulteriori finestre temporali di applicazione di questa procedura.
Come funziona la voluntary disclosure
La procedura ordinaria di collaborazione volontaria che è stata in vigore nella prima finestra temporale prevedeva un particolare meccanismo di applicazione. In particolare, era presente una differenziazione tra:
Voluntary disclosure internazionale | Prevista dagli articoli 5-quater e 5-septies della Legge n. 186/14, permise o di regolarizzare la posizione di chi ha violato gli adempimenti dichiarativi relativi al monitoraggio fiscale o che si erano astenuti dall’indicare nella dichiarazione dei redditi l’ammontare di investimenti detenuti all’estero. |
Voluntary disclosure nazionale | Prevista dall’articolo 1 comma 2 della Legge n. 186/14 permise ai contribuenti obbligati o no agli adempimenti dichiarativi relativi al monitoraggio fiscale di definire le violazioni riguardanti: – Imposte sui redditi e addizionali – Imposte sostitutive delle imposte sui redditi – IRAP imposta regionale attività produttive – Iva Imposta sul valore aggiunto – Dichiarazioni dei sostituti d’imposta. |
La procedura di collaborazione volontaria permetteva al contribuente istante di poter beneficiare dei seguenti elementi di favore:
- Una riduzione delle sanzioni amministrative tributarie previste per infedele o omessa presentazione della dichiarazione dei redditi;
- La possibilità di essere esclusi dalle seguenti fattispecie di reati:
- Reati tributari di cui gli art. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter, del D.Lgs. n. 74/00;
- Reato di riciclaggio di cui all’art. 648-bis codice penale;
- Reato di impiego di denaro di origine illecita di cui all’art. 648-ter codice penale;
- Reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter.1 del codice penale.
Voluntary disclosure bis
Come anticipato, vi è stata una seconda finestra temporale di applicazione della procedura ad opera dell’art. 7 del D.L. n. 193/16, attraverso la c.d. “voluntary bis“. L’arco temporale di utilizzo della finestra di autodenuncia ha riguardato solo le violazioni commesse tra il 24 ottobre 2016 e il 31 luglio 2017, con possibilità di integrazione fino al 30 settembre 2017. La seconda chance è stata data sia per i casi di voluntary disclosure internazionale che nazionale. Tuttavia, la portata di questa seconda finestra temporale è stata limitata, come numero di richieste, trattandosi di un arco temporale molto limitato.
Soggetti interessati
Hanno potuto beneficiare della procedura di voluntary disclosure i contribuenti soggetti agli obblighi di monitoraggio (articolo 4, comma 1 del D.L. n. 167/1990) che non hanno compilato il quadro RW per dichiarare in Italia il patrimonio e le attività finanziarie detenute all’estero e non solo. In particolare, si tratta delle seguenti categorie di soggetti:
- Persone fisiche;
- Persone giuridiche;
- Enti non commerciali.
La partecipazione è indipendente dal fatto che tali soggetti risultino essere residenti o meno in Italia. Per quanto riguarda la procedura bis, invece, hanno potuto partecipare esclusivamente i contribuenti che fiscalmente risiedono in Italia o che sono tornati in Italia dopo aver lavorato all’estero, se precedentemente inseriti nell’elenco dell’AIRE – Anagrafe degli italiani residenti all’estero o perché frontalieri. Chi ha già partecipato alla prima edizione può presentare ancora istanza, ma solo ai fini della voluntary nazionale.
La procedura di voluntary disclosure non poteva essere applicata nel caso in cui il contribuente avesse già ricevuto accessi, ispezioni o verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Questo significa che attività ispettive su ambiti diversi non precludevano l’accesso alla procedura. Allo stesso modo non era possibile accedere alla procedura se l’autore della violazione era a formale conoscenza di essere indagato o imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie.
Queste cause di inapplicabilità della procedura derivano dal fatto che la stessa non è altro che una procedura di regolarizzazione di violazioni che l’Amministrazione finanziaria non ha scoperto. Infatti, questa procedura di collaborazione volontaria ha come obiettivo quello di incentivare la trasparenza e la regolarizzazione dei capitali e dei beni illecitamente detenuti all’estero, nell’ambito degli strumenti per la lotta all’evasione e ai reati tributari e finanziari.
Sanzioni voluntary disclosure
Le sanzioni previste per le violazioni in ambito di monitoraggio fiscale consistono in:
- Una sanzione amministrativa che va dal 3% al 15% del totale dei capitali esteri che non sono stati dichiarati;
- Una sanzione amministrativa che va dal 6% al 30 % del totale dei capitali esteri che non dichiarati (o dal 5 al 25 % per le violazioni commesse fino al 4 agosto 2009 per effetto delle modifiche al decreto legge numero 78 del 2009), con riferimento – spiega l’Agenzia delle entrate – “alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (cosiddetti Paesi black list)”.
Nel caso in cui la dichiarazione prevista per il monitoraggio fiscale viene presentata entro novanta giorni dal termine ultimo previsto si applica una sanzione di 258 euro.
Sanzioni per infedele od omessa dichiarazione
Tramite la volutary disclosure potevano essere regolarizzate anche le violazioni per infedele dichiarazione (od omessa dichiarazione) derivanti dall’omessa indicazione in dichiarazione dei redditi provenienti dai patrimoni o dalle attività detenute all’estero. Le sanzioni ordinariamente previste per l’infedele dichiarazione (raddoppiate in caso di omessa dichiarazione), vanno dal 100 al 200% dell’imposta evasa, ma se le attività finanziarie sono detenute in un paese Black List le sanzioni ordinarie vengono raddoppiate (dal 200% al 400%).
Anche in questo caso sono applicabili le riduzioni di sanzione viste in precedenza, per cui, le sanzioni in caso di infedele od omessa dichiarazione in caso do voluntary disclosure sono pario al 75% del valore dell’attività finanziaria, se queste è detenuta in Italia o in paese White List, mentre salgono al 99,75% nel caso in cui l’attività finanziaria sia posta in paese Black List.
Termini di accertamento
Appare utile ricordare che le informazioni necessarie per adempiere alla voluntary disclosure hanno riguardato tutte le annualità di imposta ancora accertabili dall’Amministrazione Finanziaria. In particolare, per le attività detenute in paesi Black List i termini di accertamento per l’omessa compilazione del quadro RW, sono raddoppiati. La normativa, è opportuno ricordarlo, è stata poi modificata a partire dall’anno di imposta 2016.
Reati penali
La volutary disclosure prevede anche la non punibilità dei reati penali tributari previsti dal D.Lgs n. 74/2000. Si tratta delle fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, dichiarazione omessa, omesso versamento di ritenute ed omesso versamento di Iva. Al fine della non punibilità dei reati sopra indicati, l’Agenzia delle Entrate aveva il compito di comunicare al Pubblico Ministero l’adesione e la chiusura della procedura di voluntary disclosure entro 30 giorni dal versamento delle imposte e delle sanzioni dovute. Inoltre, con l’adesione alla procedura è prevista la non punibilità per il nuovo reato di autoriciclaggio.
Conclusioni e consulenza fiscale
La procedura di collaborazione volontaria è stata sicuramente, almeno nella sua prima edizione, una possibilità importante per tutti quei contribuenti che avevano occultato patrimoni all’estero, per riuscire a sanare la propria situazione in modo favorevole. Naturalmente, questo tipo di procedure, sotto il profilo etico non rappresentano certamente un buon esempio. Tuttavia, l’intento del legislatore nell’approvare queste procedure di regolarizzazione è quello di permettere:
- Al contribuente di regolarizzare capitali esteri, portandolo quindi a poter disporre liberamente del denaro (anche in Italia) per poter essere speso, incentivando in questo modo i consumi;
- All’Amministrazione finanziaria di venire in possesso di entrate tributarie connesse a questo tipo di regolarizzazioni con il versamento di sanzioni ed interessi da parte del contribuente.
Negli ultimi anni, nonostante il dibattito su una riapertura dei termini non si sia mai placato, non vi sono state ulteriori finestre temporali di apertura della procedura. Tuttavia, non è da escludere che tale procedura, magari con nuove disposizioni di accesso e funzionamento della procedura possa tornare in auge, sempre tenendo presenti le esigenze di gettito dell’Amministrazione finanziaria.
In ogni caso, se desideri approfondire la tua situazione personale con un esperto, puoi contattarci per ricevere una consulenza personalizzata sulla tua situazione. Infatti, anche se in questo momento la procedura di collaborazione volontaria non è aperta è comunque possibile capire se è possibile applicare lo strumento del ravvedimento operoso per le violazioni amministrative legate al quadro RW ed alle imposte reddituali collegate.
Fonti:
- Sito Agenzia delle Entrate;
- Decreto legge del 28 giugno 1990 n. 167 – pdf – Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori
- Legge del 15 dicembre 2014 n. 186 – pdf – Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonche’ per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio
- Articolo 2 del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128 – pdf – Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento
- Decreto legge del 30 settembre 2015, n. 153 – pdf – Misure urgenti per la finanza pubblica
- Legge del 20 novembre 2015, n. 187 – pdf – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica
- Articolo 1, commi 132 e 133 della legge del 28 dicembre 2015, n. 208 – pdf – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)
- Articolo 7 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 – pdf – Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate
- Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015 – pdf – Legge 15 dicembre 2014, n. 186, concernente “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”. Prime indicazioni relative alla procedura di collaborazione volontaria
- Circolare n. 27/E del 16 luglio 2015 – pdf – Legge 15 dicembre 2014, n. 186, concernente “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”. Risposte a quesiti
- Circolare n. 30/E dell’ 11 agosto 15 – pdf – Legge 15 dicembre 2014, n. 186, concernente “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”. Risposte a quesiti
- Circolare n. 31/E del 28 agosto 2015 – pdf – Legge 15 dicembre 2014, n. 186, concernente “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”. Risposte a quesiti
- Circolare n. 19 del 12 giugno 2017 – pdf – Articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 recante “Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate”. Indicazioni operative
- Circolare n. 21 del 20/07/2017 – pdf – Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure recate dall’articolo 1-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 nel testo modificato in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96