L’ottenimento di un permesso di lavoro in Svizzera dipende da molti fattori: il paese d’origine, le competenze professionali ed i legami con il Paese. In linea di massima, possiamo distinguere tra cittadini di Paesi dell’UE e dell’AELS (Associazione europea di libero scambio) e cittadini che non provengono da questi Stati.
Prima di tutto dobbiamo dire che il rilascio dei visti (permessi di soggiorno) compete ai singoli cantoni svizzeri. Da un punto di vista pratico possiamo dire che la Svizzera applica un sistema a due binari per i soggetti che intendono immigrare nel Paese. In particolare è possibile distinguere la disciplina applicabile:
- Ai cittadini degli stati della UE e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), con una disciplina semplificata. Questi possono soggiornare in Svizzera per tre mesi per cercare un posto di lavoro. Il soggiorno può essere prolungato di altri tre mesi;
- Ai cittadini di tutti gli altri paesi, con una disciplina più restrittiva. Per questi soggetti si applicano condizioni sicuramente più restrittive per i visti di ingresso in Svizzera. Prima di potere entrare nel paese devono essere in possesso di un contratto di lavoro e un permesso di lavoro.
Vediamo, quindi, di seguito tutte le informazioni utili per il visto di ingresso in Svizzera sia per i soggetti UE che per quelli extra-UE.
Il visto di ingresso in Svizzera per chi proviene da paese UE o dell’AELS
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea (UE) e dell’Associazione Europea di Libero Scambio (AELS) beneficiano dell’accordo sulla libera circolazione delle persone. Questo accordo garantisce loro il diritto di:
- Entrare in Svizzera senza restrizioni;
- Prendere dimora e stabilirsi nel paese;
- Cercare un impiego o intraprendere un’attività lavorativa autonoma.
Tuttavia, l’immigrazione di cittadini provenienti da Bulgaria, Romania e Croazia è ancora soggetta a sistemi di contingenti e al principio di preferenza indigena, che limitano il numero di persone che possono stabilirsi o lavorare in Svizzera. Le regole specifiche sono disponibili sul sito della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)1.
Norme per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni)
I cittadini UE/AELS non necessitano di un visto per soggiorni fino a 90 giorni in un periodo di sei mesi. Tuttavia, devono:
- Registrarsi entro 14 giorni dall’arrivo presso l’ufficio cantonale della migrazione;
- Segnalare la propria presenza presso l’Anagrafe dei residenti se intendono lavorare.
Chi cerca lavoro in Svizzera può richiedere un’estensione del soggiorno per ulteriori tre mesi, prorogabile fino a un massimo di un anno, se necessario. I cittadini UE/AELS che svolgono attività lavorative inferiori ai 90 giorni non necessitano di un permesso di soggiorno. Tuttavia, è obbligatoria la registrazione online prima di iniziare l’attività. Questa regola si applica anche ai lavoratori autonomi e a coloro che lavorano per aziende con sede nell’UE/AELS.
Norme per soggiorni superiori ai 90 giorni
Chi intende soggiornare in Svizzera per più di 90 giorni deve:
- Registrarsi entro 14 giorni dall’arrivo presso l’Anagrafe dei residenti;
- Richiedere un permesso di soggiorno all’autorità cantonale competente.
Se il soggiorno è legato a un’attività lavorativa, il permesso di soggiorno funge anche da permesso di lavoro. Per motivi non lavorativi, come studio, pensionamento o ricongiungimento familiare, è necessario dimostrare di disporre di risorse economiche sufficienti e un’adeguata assicurazione sanitaria.
Attenzione: in caso di soggiorno in Svizzera di durata superiore a tre mesi vi è l’obbligo di stipulare un’assicurazione malattia presso una cassa malati svizzera. Per ulteriori informazioni:
Ufficio federale della sanità pubblica.
I permessi di soggiorno per i cittadini UE/AELS si suddividono in diverse categorie, identificate da lettere:
- L: Permesso di soggiorno di breve durata;
- B: Permesso di dimora;
- C: Permesso di domicilio;
- G: Permesso per frontalieri.
Permesso L: Soggiorno di breve durata
Il permesso L è destinato a:
- Lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato inferiori a un anno;
- Persone che cercano attivamente lavoro in Svizzera.
La durata del permesso varia da 3 a 12 mesi, in base alla durata del contratto di lavoro. Durante questo periodo, è possibile cambiare liberamente impiego e luogo di residenza.
Inoltre, cittadini UE/AELS che svolgono lavori indipendenti o vengono ingaggiati per incarichi inferiori ai 90 giorni non necessitano di permesso, ma devono registrarsi.
Permesso B: Dimora
Il permesso B viene rilasciato per:
- Contratti di lavoro a tempo indeterminato o superiori a 12 mesi;
- Persone con mezzi economici sufficienti per vivere senza lavorare in Svizzera.
Questo permesso ha una validità di 5 anni, rinnovabile per altri 5. Tuttavia, se il titolare rimane disoccupato per oltre 12 mesi, la proroga potrebbe essere limitata a un solo anno.
È previsto anche per chi desidera avviare un’attività indipendente, previa dimostrazione dell’effettiva autonomia economica. Le persone che vogliono intraprendere un’attività lucrativa indipendente ottengono un permesso di dimora di 5 anni purché dimostrino la loro effettiva indipendenza. Con il permesso B è possibile cambiare liberamente lavoro e luogo di residenza.
Permesso C: Domicilio
Il permesso C è un permesso a tempo indeterminato concesso dopo:
- 5 anni di dimora ininterrotta per cittadini di vecchi stati UE/AELS;
- 10 anni per cittadini di altri stati UE.
Questo permesso consente piena libertà di lavoro e residenza in Svizzera.
Permesso G: Frontalieri
Il permesso G è riservato a:
- Cittadini UE/AELS che risiedono all’estero e lavorano in Svizzera;
- Cittadini di stati terzi con permesso di soggiorno illimitato in un paese confinante.
I frontalieri devono rientrare nella loro residenza almeno una volta alla settimana.
Approfondimenti utili:
Tabella di riepilogo: permessi per cittadini UE e extra UE
Tipo di permesso | Cittadini UE/AELS | Cittadini di stati terzi |
---|---|---|
Permesso L | Breve durata (3-12 mesi); possibile estensione | Breve durata (fino a 1 anno); estensione fino a 24 mesi in casi eccezionali |
Permesso B | Durata di 5 anni; rinnovabile | Durata di 1 anno; rinnovabile annualmente, subordinato a contingenti |
Permesso C | Dopo 5-10 anni di residenza ininterrotta | Dopo 10 anni (5 anni per cittadini USA/Canada); durata indeterminata |
Permesso G | Per frontalieri residenti all’estero | Non applicabile |
Il visto di ingresso in Svizzera per cittadini di stati terzi
Per i cittadini di stati terzi (paesi non appartenenti all’UE/AELS), l’accesso al mercato del lavoro svizzero è soggetto a regole rigorose. Ad esempio, un datore di lavoro deve dimostrare di aver cercato personale qualificato sul mercato del lavoro svizzero ed europeo prima di assumere un lavoratore extra UE, e il candidato deve possedere qualifiche altamente specializzate e competenze linguistiche adeguate
Prima di recarsi in Svizzera, è necessario:
- Avere un’offerta di lavoro garantita;
- Ottenere un permesso di lavoro approvato dalle autorità competenti.
Un datore di lavoro può assumere una persona proveniente da uno stato terzo solo se:
- Non è stato possibile trovare un lavoratore qualificato in Svizzera, nell’UE o nell’AELS;
- Il datore di lavoro dimostra di aver cercato personale sul mercato del lavoro locale e internazionale;
- Il candidato è qualificato, preferibilmente con:
- Diploma universitario;
- Esperienza professionale rilevante;
- Competenze linguistiche in almeno una delle lingue nazionali svizzere (in alcuni casi).
Profili con maggiori possibilità
Le migliori probabilità di ottenere un permesso di lavoro in Svizzera le hanno:
- Manager e figure dirigenziali;
- Specialisti altamente qualificati in settori chiave;
- Professionisti con esperienza unica o rara;
- Persone coinvolte in incarichi specifici come:
- Insegnamenti temporanei;
- Partecipazione a joint ventures;
- Trasferimenti di personale (manager o specialisti);
- Attività culturali e artistiche.
Procedure e tempi di rilascio del permesso
La durata del procedimento varia a seconda delle circostanze:
- Procedimenti semplificati: Ad esempio, nel caso di trasferimenti aziendali di manager, il rilascio può richiedere circa 3 settimane;
- Situazioni più complesse: Possono essere necessari diversi mesi, soprattutto se sono richieste verifiche approfondite.
Le autorità cantonali sono responsabili del rilascio dei permessi, ma è richiesto il consenso della Confederazione Svizzera. Un elenco completo delle autorità cantonali è disponibile sul sito della Segreteria di Stato della migrazione (SEM).
I permessi di soggiorno per cittadini di stati terzi si suddividono in categorie analoghe a quelle per i cittadini UE/AELS.
Permesso L: Soggiorno di breve durata
- Durata: Inferiore a 1 anno, con possibilità di estensione fino a 24 mesi in casi eccezionali;
- Condizioni:
- Disponibilità di contingenti;
- Contratto di lavoro limitato nel tempo;
- Ambiti: Include anche stage di formazione e programmi temporanei di lavoro.
Il permesso è legato al datore di lavoro, e ogni cambiamento deve essere autorizzato. La durata del permesso corrisponde a quella del contratto di lavoro.
Permesso B: Dimora
- Durata: Generalmente limitata a 1 anno, rinnovabile annualmente;
- Contingenti: Ogni anno è fissato un numero massimo di permessi rilasciabili;
- Condizioni:
- Il permesso è legato al datore di lavoro;
- Il lavoratore deve risiedere nel cantone che ha rilasciato il permesso;
- Le tasse sono detratte direttamente dal salario (imposizione alla fonte).
Il rinnovo è subordinato all’assenza di motivi ostativi, come il ricorso all’assistenza sociale o una condanna penale.
Permesso C: Domicilio
- Durata: Indeterminata;
- Requisiti:
- Residenza ininterrotta in Svizzera per almeno 10 anni;
- Eccezioni: Per cittadini di Stati Uniti e Canada, sono sufficienti 5 anni;
- Vantaggi:
- Libertà di cambiare datore di lavoro e luogo di residenza;
- Non soggetto all’imposizione alla fonte.
Informazioni aggiuntive
Per dettagli specifici sulle procedure, documenti necessari e tempistiche, è possibile contattare le autorità cantonali. Informazioni utili sono disponibili sul sito della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), comprese:
- Elenchi delle autorità competenti;
- Prescrizioni sui documenti di viaggio;
- Normative sui visti.
Tabella di riepilogo: permessi per cittadini di stati terzi
Tipo di permesso | Durata | Caratteristiche principali |
---|---|---|
Permesso L | Fino a 1 anno | Breve durata; limitato al datore di lavoro; include stage e programmi temporanei. |
Permesso B | 1 anno (rinnovabile) | Legato al datore di lavoro; tasse alla fonte; vincoli residenziali. |
Permesso C | Indeterminata | Dopo 10 anni (o 5 per USA/Canada); libertà di residenza e lavoro; non soggetto a tasse alla fonte. |
Domande frequenti
I cittadini dell’UE/AELS devono notificare la loro presenza al Comune di residenza entro 14 giorni dal loro arrivo e sollecitare un permesso di soggiorno. A tal fine devono presentare una carta d’identità valida (oppure un passaporto valido) nonché documenti comprovanti l’esercizio (futuro) di un’attività lucrativa indipendente atta a sovvenire ai propri bisogni e a quelli dei familiari. L’attività lucrativa può iniziare soltanto dopo il deposito dei documenti richiesti dall’autorità cantonale competente.
I permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio UE/AELS sono validi per l’intero territorio della Svizzera (mobilità geografica). I cittadini dell’UE/AELS e i loro familiari non necessitano di un nuovo permesso se decidono di trasferire il centro dei loro interessi in un altro Cantone. Il nuovo indirizzo va tuttavia riportato sul permesso UE/AELS. Al momento della notifica nel nuovo luogo di domicilio occorre presentare il permesso per l’apposizione del nuovo indirizzo. Ciò vale parimenti in caso di trasferimento del domicilio all’interno del medesimo Cantone o Comune.
In linea di principio potete rimanere in Svizzera per sei mesi al fine di cercare un nuovo impiego. Basta richiedere ai servizi cantonali competenti un permesso per la ricerca di un impiego.
In caso di soggiorno senza attività lucrativa (pensionati, studenti ecc.) dovete notificarvi entro 14 giorni dall’arrivo in Svizzera presso il vostro Comune di residenza e richiedere un permesso di soggiorno senza attività lucrativa. Questo verrà rilasciato se siete in grado di provare di dimostrare che disponete di mezzi finanziari sufficienti per provvedere al vostro sostentamento e a quello della vostra famiglia e che avete stipulato un’assicurazione in caso di infortunio o di malattia che copre tutti i rischi. I mezzi finanziari sono considerati sufficienti quando cittadini svizzeri in situazione analoga non possono beneficiare dell’assistenza sociale. Le autorità cantonali competenti in materia di migrazione forniscono informazioni dettagliate in merito.
Note:
1 – SEM – Elenco delle autorità cantonali di migrazione – SEM – Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti secondo la nazionalità.