L’ottenimento di un permesso di lavoro in Svizzera dipende da molti fattori: il paese d’origine, le competenze professionali, i legami con la Svizzera. In linea di massima, possiamo distinguere tra cittadini di Paesi dell’UE e dell’AELS (Associazione europea di libero scambio) e cittadini che non provengono da questi Stati.
Prima di tutto dobbiamo dire che il rilascio dei visti (permessi di soggiorno) compete ai singoli cantoni svizzeri. Da un punto di vista pratico possiamo dire che la Svizzera applica un sistema a due binari per i soggetti che intendono immigrare nel Paese. In particolare è possibile distinguere la disciplina applicabile:
- Ai cittadini degli stati della UE e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), con una disciplina semplificata. Questi possono soggiornare in Svizzera per tre mesi per cercare un posto di lavoro. Il soggiorno può essere prolungato di altri tre mesi;
- Ai cittadini di tutti gli altri paesi, con una disciplina più restrittiva. Per questi soggetti si applicano condizioni sicuramente più restrittive per i visti di ingresso in Svizzera. Prima di potere entrare nel paese devono essere in possesso di un contratto di lavoro e un permesso di lavoro.
I familiari dei lavoratori stranieri con regolare permesso di lavoro possono trasferirsi in Svizzera a determinate condizioni, indipendentemente dalla loro nazionalità. Sono considerati familiari il coniuge, i figli sotto i 21 anni e i parenti a carico delle persone residenti in Svizzera.
Vediamo, quindi, di seguito tutte le informazioni utili per il visto di ingresso in Svizzera sia per i soggetti UE che per quelli extra-UE. Infine, una serie di FAQ sulle principali domande per l’ottenimento di un visto di ingresso e permanenza per motivi di lavoro dipendente o autonomo in Svizzera.
Indice degli Argomenti
- Il visto di ingresso in Svizzera per chi proviene da paese UE o dell’AELS
- Il visto di ingresso in Svizzera per chi proviene da paesi diversi
- Elenco dei link utili per la richiesta e l’ottenimento di un permesso di ingresso in Svizzera
- Visti di ingresso in Svizzera: FAQ
- Chi può richiedere un permesso per frontalieri?
- Mi piacerebbe lavorare in Svizzera. Quando ottengo un permesso di lavoro?
- Mi piacerebbe lavorare in Svizzera. Come devo procedere?
- Sono un cittadino dell’UE/AELS e mi piacerebbe svolgere un’attività lucrativa indipendente in Svizzera. Come devo fare?
- Posso cambiare posto di lavoro o luogo di residenza?
- Ho perso il mio posto di lavoro / il mio contratto di lavoro è scaduto – devo lasciare il Paese?
- Mi piacerebbe stabilirmi in Svizzera, ma non per esercitarvi un’attività lucrativa. È possibile ottenere un permesso di soggiorno?
- Sono un cittadino di uno Stato non membro dell’UE/AELS stabilito in Svizzera. Per recarmi in uno Stato dell’UE/AELS devo procurarmi un visto?
Il visto di ingresso in Svizzera per chi proviene da paese UE o dell’AELS
I cittadini degli stati che fanno parte dell’UE e dell’AELS possono avvalersi dell’accordo sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore nel 2002 e da allora attualizzato più volte. In base all’accordo, i cittadini di questi paesi hanno il diritto di recarsi in Svizzera, prendervi dimora, cercare un posto di lavoro o svolgere un’attività indipendente.
L’immigrazione di cittadini bulgari, rumeni e croati è però ancora sottoposta a un sistema di contingenti e al principio della preferenza indigena. Le regole specifiche per ogni stato dell’UE e dell’AELS sono elencate sul sito della Segreteria di Stato della migrazione.
I permessi di soggiorno per i cittadini dell’UE e dell’AELS sono suddivisi in varie categorie. Ogni categoria è contrassegnata da una lettera dell’alfabeto. In particolare i visti di ingresso in Svizzera per chi proviene da paese UE o dell’AELS sono i seguenti:
- L: Permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS;
- B: Permesso di dimora UE/AELS;
- C: Permesso di domicilio UE/AELS;
- G: Frontalieri.
Se la durata del soggiorno supera 90 giorni, è necessario chiedere un permesso di soggiorno all’autorità cantonale di migrazione competente per il luogo di soggiorno. La domanda, corredata dei documenti necessari, va presentata direttamente all’autorità cantonale competente. Entro 14 giorni dopo l’arrivo in Svizzera e prima della presa di impiego, le cittadine e cittadini dell’UE-25/AELE devono annunciarsi vicino al loro comune di domicilio e chiedere un’autorizzazione di soggiorno.
Segreteria di Stato della migrazione (SEM)
SEM – Elenco delle autorità cantonali di migrazione
SEM – Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti secondo la nazionalità
Ricapitolando:
Cittadini UE/AELS
La Svizzera non fa parte dell’Unione Europea, ma appartiene all’EFTA insieme a Islanda, Liechtenstein e Norvegia. I paesi dell’UE e dell’EFTA formano un’area di libero mercato unita all’interno dell’Europa.
Pertanto, se fai parte di uno dei paesi dell’UE/AELS non hai bisogno di un visto per entrare in Svizzera. Tuttavia, dovrai registrarti per lavorare e richiedere permessi di soggiorno per soggiorni superiori a tre mesi. Hai bisogno di un passaporto o un documento d’identità valido e non essere considerato una minaccia per la sicurezza. Puoi entrare liberamente nel Paese e devi iscriverti all’Anagrafe dei residenti presso gli uffici cantonali della migrazione entro 14 giorni dall’arrivo in Svizzera. È poi necessario richiedere un permesso di soggiorno se si desidera soggiornare per più di tre mesi.
Cittadini Dell’UE Che Soggiornano In Svizzera Per Un Massimo Di 90 Giorni
Non è richiesto nessun permesso per i soggiorni fino a tre mesi in un periodo di sei mesi per i cittadini UE/AELS. Entro 14 giorni dovrai registrare il tuo arrivo presso l’Anagrafe dei residenti presso gli uffici cantonali della migrazione. Se vuoi lavorare in questo periodo, devi registrarti.
Se hai intenzione di andare in Svizzera per cercare lavoro ma dopo tre mesi non l’avete trovato, il Cantone può concederti un permesso di soggiorno di breve durata per altri tre mesi. Questo può essere esteso per un massimo di un anno. Dopo tre mesi di soggiorno in Svizzera occorre registrarsi presso l’ ufficio cantonale della migrazione e ottenere un permesso di soggiorno.
Cittadini Dell’UE Che Vivono In Svizzera Per Più Di 90 Giorni
Chi intende soggiornare in Svizzera per più di tre mesi deve registrarsi presso l’Anagrafe dei residenti del proprio cantone svizzero . È necessario richiedere un permesso di soggiorno entro 14 giorni dall’arrivo in Svizzera. Se lavorerai, il permesso di soggiorno svolge la funzione anche di permesso di lavoro. Se vieni in Svizzera come studente, per andare in pensione o per stare con la tua famiglia, devi richiedere un permesso di soggiorno per motivi non lavorativi. Devi dimostrare di avere abbastanza soldi per mantenerti mentre sei in Svizzera. Inoltre, è necessario disporre di un’adeguata assicurazione sanitaria.
Vediamo adesso di seguito i singoli permessi l’immigrazione in Svizzera.
Permesso L – Permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS
Un permesso L viene rilasciato dai cantoni ai soggetti che dispongono di un contratto di lavoro a tempo determinato, di solito più breve di un anno. Anche chi cerca attivamente un posto di lavoro in Svizzera riceve dopo tre mesi un permesso L, che può valere fino a 12 mesi. Generalmente, la durata di questo permesso dipende dalla durata del contratto di lavoro. Di solito va dai 3 ai 12 mesi. È possibile cambiare liberamente lavoro e luogo di residenza.
I cittadini UE/AELS possono soggiornare per tre mesi in Svizzera senza permesso per cercare lavoro. Hanno solo l’obbligo di annunciare la loro presenza presso gli uffici competenti. Se l’attività lavorativa dura più a lungo di quanto previsto, i lavoratori devono annunciarsi presso il comune di residenza e chiedere un nuovo permesso di soggiorno.
I cittadini dei vecchi stati dell’UE e dell’AELS che svolgono per meno di tre mesi un lavoro indipendente in Svizzera o sono ingaggiati da un’azienda con sede negli stessi stati per incarichi lavorativi inferiori ai 90 giorni in Svizzera non hanno bisogno di un permesso. C’è però l’obbligo di annunciarsi; la registrazione può essere fatta anche online, ma deve in ogni caso avvenire prima dell’inizio del lavoro.
In alcuni casi anche i cittadini degli altri stati dell’UE possono beneficiare di questa regolamentazione. Anche cittadini di stati terzi possono essere impiegati in Svizzera senza permesso per incarichi di breve durata, purché da almeno un anno siano integrati nel mercato del lavoro europeo.
Informazioni dettagliate si trovano presso la Segreteria di Stato della migrazione.
Permesso B – Permesso di dimora UE/AELS
Il permesso di dimora, permesso B, è destinato a persone che hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato o della durata di almeno 12 mesi. Il permesso ha una validità di 5 anni ed è prolungato di altri 5 se i presupposti continuano a essere rispettati. La proroga può essere limitata a un anno se la persona è stata disoccupata per oltre 12 mesi.
Anche le persone che si trasferiscono in Svizzera senza esercitarvi un’attività lavorativa possono ottenere un permesso B, se hanno mezzi sufficienti al proprio sostentamento.
Le persone che vogliono intraprendere un’attività lucrativa indipendente ottengono un permesso di dimora di 5 anni purché dimostrino la loro effettiva indipendenza.
Con il permesso B è possibile cambiare liberamente lavoro e luogo di residenza.
Permesso C – Permesso di domicilio UE/AELS
I cittadini dei 15 vecchi stati dell’UE e degli stati dell’AELS ottengono questo permesso, di durata indeterminata, generalmente dopo cinque anni di dimora ininterrotta in Svizzera. I cittadini degli altri stati dell’UE ricevono il permesso C dopo 10 anni di dimora. È possibile cambiare liberamente lavoro e luogo di residenza.
Informazioni dettagliate sulle condizioni di ottenimento del permesso C si trovano presso la Segreteria di Stato della migrazione.
Permesso G – Frontalieri
I cittadini dell’UE e dell’AELS che hanno la loro residenza all’estero e lavorano in una località svizzera ottengono un permesso G. Anche i cittadini di stati terzi possono ricevere un permesso G, ma solo se possiedono un permesso di soggiorno illimitato in un paese confinante con la Svizzera e il loro domicilio si trova nella regione di frontiera di quel paese. Tutti i frontalieri devono rientrare al loro domicilio almeno una volta alla settimana.
Altre informazioni sul permesso per frontalieri si trovano sul sito della Segreteria di Stato della migrazione.
Il visto di ingresso in Svizzera per chi proviene da paesi diversi
Per i cittadini dei cosiddetti stati terzi, l’accesso al mercato del lavoro svizzero è molto più difficile. Prima di potersi recare in Svizzera, devono avere un lavoro garantito e aver ottenuto un permesso di lavoro.
Una persona proveniente da uno stato terzo può ottenere un lavoro in Svizzera solo se è qualificata e se per il posto non è stato trovato nessun lavoratore svizzero o dei paesi dell’UE e dell’AELS. Il datore di lavoro deve provare di aver cercato manodopera sul mercato del lavoro svizzero ed europeo.
Le migliori probabilità di ottenere un permesso di lavoro ce l’hanno i manager, gli specialisti e altre persone altamente qualificate, persone con un diploma universitario e con esperienza professionale. I richiedenti devono talvolta dimostrare di conoscere almeno una delle lingue nazionali.
In alcuni casi è possibile ottenere permessi di soggiorno per cittadini di stati terzi per incarichi d’insegnamento temporanei, joint ventures, trasferimenti di manager o specialisti o per alcune funzioni nell’ambito della cultura e dell’arte.
La durata del procedimento per ottenere un permesso di soggiorno dipende dalle circostanze. Se la situazione è chiara, tutte le informazioni sono disponibili e non sono necessarie verifiche complesse (per esempio nel caso del trasferimento di un manager), il permesso può essere consegnato nel giro di tre settimane. Talvolta ci vogliono però dei mesi.
I permessi di soggiorno per i cittadini di stati terzi sono suddivisi in varie categorie, analoghe a quelle valide per i cittadini UE/AELS.
Permesso L – Permesso di soggiorno di breve durata
Le persone provenienti da stati terzi possono ottenere questo permesso di durata inferiore a un anno, sempre che i contingenti non siano esauriti. La durata del permesso corrisponde a quella del contratto di lavoro. In casi eccezionali può essere prolungato fino a un massimo di 24 mesi, purché il datore di lavoro rimanga lo stesso. Nell’ambito dei soggiorni di breve durata rientrano anche gli stage di formazione.
Permesso B – Permesso di dimora
Per i cittadini di stati terzi, questo permesso è generalmente limitato a un anno. Ogni anno è distribuito un determinato numero di permessi (contingenti). Il permesso B è normalmente rinnovato annualmente, se non ci sono motivi che inducano a non farlo (per esempio il ricorso all’aiuto sociale o una condanna penale). Il permesso è legato al datore di lavoro. Il portatore deve vivere nel cantone che ha accordato il permesso. Le tasse sono riscosse alla fonte, vale a dire che sono detratte direttamente dal salario.
Permesso C – Permesso di domicilio
I cittadini di stati terzi possono di regola ottenere un permesso di domicilio dopo aver soggiornato per 10 anni ininterrottamente in Svizzera. Per i cittadini di Stati Uniti e Canada è sufficiente un soggiorno di 5 anni. Le persone con permesso C possono cambiare liberamente datore di lavoro e luogo di domicilio e non sono più tassati alla fonte.
Il rilascio dei permessi compete ai cantoni. Tuttavia, è necessario però il consenso della Confederazione elvetica.
Informazioni dettagliate sulle formalità (a chi ci si deve rivolgere, quali formulari vanno compilati, quanto tempo bisogna attendere, ecc.) sono fornite dalle autorità cantonali competenti. Un elenco di indirizzi si trova sul sito della Segreteria di Stato della migrazione.
Elenco dei link utili per la richiesta e l’ottenimento di un permesso di ingresso in Svizzera
Segreteria di Stato della migrazione (SEM)
SEM – Elenco delle autorità cantonali di migrazione
SEM – Libera circolazione delle persone Svizzera – UE/AELS
SEM – Soggiorno di breve durata: condizioni d’entrata in Svizzera
SEM – Soggiorno di lunga durata
SEM – I vari permessi di dimora per cittadini di Stati dell’UE/AELS
I vari permessi di dimora per cittadini di Stati dell’UE/AELS
Visti di ingresso in Svizzera: FAQ
Chi può richiedere un permesso per frontalieri?
I frontalieri sono cittadini degli Stati UE/AELS che risiedono in uno Stato membro dell’UE/AELS e lavorano in Svizzera (persone che esercitano un’attività lucrativa dipendente o indipendente con sede dell’impresa in Svizzera). Sottostanno all’obbligo di rientrare al proprio domicilio all’estero almeno una volta alla settimana. Se dimorano in Svizzera durante la settimana sono tenuti a notificarsi presso il Comune di residenza. Il permesso per frontalieri viene rilasciato dalle autorità cantonali del luogo di lavoro. I cittadini dell’UE-27/AELS non sottostanno più alle zone di frontiera. Hanno il diritto di abitare in qualunque Stato membro dell’UE/AELS e di lavorare in tutta la Svizzera.
I cittadini croati che risiedono in una zona di frontiera estera e lavorano nella zona di frontiera svizzera possono sollecitare un permesso per frontalieri G UE/AELS non sottostante a contingente. Sono determinanti gli accordi bilaterali in materia di frontalieri conclusi con gli Stati limitrofi.
Le autorità cantonali vagliano i seguenti aspetti relativi al mercato del lavoro:
- Controllo della priorità degli indigeni;
- Condizioni salariali e lavorative.
Le autorità cantonali sono a vostra disposizione per informazioni complementari sulla delimitazione più precisa delle zone frontaliere:
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Scheda: Frontalieri (PDF, 175 kB, 14.07.2011)
Mi piacerebbe lavorare in Svizzera. Quando ottengo un permesso di lavoro?
I cittadini dell’UE-27/AELS necessitano unicamente di un permesso di soggiorno valido al tempo stesso come permesso di lavoro. Un permesso di soggiorno viene rilasciato solo dietro presentazione di un certificato di assunzione o di un attestato di lavoro (p. es. contratto di lavoro che indichi la durata dell’impiego e il tasso di occupazione).
Mi piacerebbe lavorare in Svizzera. Come devo procedere?
Attività lucrativa della durata massima di 3 mesi:
I cittadini dell’UE-27/AELS con assunzione d’impiego in Svizzera possono soggiornare nel nostro Paese durante tre mesi per anno civile senza un pertinente permesso retto dal diritto in materia di stranieri. Sottostanno tuttavia all’obbligo di notifica.
In caso d’assunzione d’impiego, i cittadini croati necessitano di un permesso di lavoro sin dal primo giorno d’attività, anche per attività inferiori a tre mesi. Di conseguenza, i cittadini croati non possono beneficiare della procedura di notifica online per assunzioni d‘impiego inferiori a tre mesi in Svizzera.
Attività lucrativa di durata superiore a 3 mesi:
Entro 14 giorni dall’arrivo in Svizzera e prima dell’assunzione d’impiego, i cittadini dell’UE-27/AELS sono tenuti a notificare il loro arrivo al Comune di residenza per richiedere un permesso di soggiorno. A tal fine occorre presentare una carta d’identità valida (oppure un passaporto valido) nonché un certificato di assunzione o un attestato di lavoro del datore di lavoro (p. es. contratto di lavoro che indichi segnatamente la durata dell’impiego e il tasso d’occupazione). A seconda della durata dell’attività verrà rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L UE/AELS, contratto di lavoro della durata massima di 364 giorni) oppure un permesso di dimora B UE/AELS (durata del contratto di almeno un anno o indeterminata).
Le formalità necessarie per ottenere il permesso di soggiorno possono essere sbrigate dopo l’arrivo in Svizzera.
In caso d’assunzione d’impiego, i cittadini croati necessitano di un permesso di lavoro sin dal primo giorno d’attività, anche per attività inferiori a tre mesi. II datore di lavoro svizzero deve pertanto mettersi in contatto con la competente autorità cantonale per sollecitare previamente il necessario permesso di lavoro.
Sono un cittadino dell’UE/AELS e mi piacerebbe svolgere un’attività lucrativa indipendente in Svizzera. Come devo fare?
I cittadini dell’UE/AELS devono notificare la loro presenza al Comune di residenza entro 14 giorni dal loro arrivo e sollecitare un permesso di soggiorno. A tal fine devono presentare una carta d’identità valida (oppure un passaporto valido) nonché documenti comprovanti l’esercizio (futuro) di un’attività lucrativa indipendente atta a sovvenire ai propri bisogni e a quelli dei familiari. L’attività lucrativa può iniziare soltanto dopo il deposito dei documenti richiesti dall’autorità cantonale competente.
Le formalità per l’ottenimento del permesso di soggiorno possono essere sbrigate dopo l’arrivo in Svizzera.
Le autorità cantonali competenti in materia di migrazione forniscono informazioni dettagliate in merito:
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Le formalità doganali per valicare il confine con le suppellettili domestiche sono descritte all’indirizzo seguente:
Amministrazione federale delle dogane
Troverete qui informazioni generali sulla creazione di aziende:
Portale PMI per piccole e medie imprese
Posso cambiare posto di lavoro o luogo di residenza?
Mobilità geografica
I permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio UE/AELS sono validi per l’intero territorio della Svizzera (mobilità geografica). I cittadini dell’UE/AELS e i loro familiari non necessitano di un nuovo permesso se decidono di trasferire il centro dei loro interessi in un altro Cantone. Il nuovo indirizzo va tuttavia riportato sul permesso UE/AELS. Al momento della notifica nel nuovo luogo di domicilio occorre presentare il permesso per l’apposizione del nuovo indirizzo. Ciò vale parimenti in caso di trasferimento del domicilio all’interno del medesimo Cantone o Comune.
Mobilità professionale
ll permesso di dimora UE/AELS autorizza le persone esercitanti attività lucrativa dipendente a cambiare impiego e professione nonché a passare a un’attività indipendente (mobilità professionale). Sono fatte salve le disposizioni di polizia sanitaria ed economica valevoli anche per i cittadini svizzeri (leggi sull’esercizio di un’attività commerciale, autorizzazione per esercitare la professione, ecc.). Sono inoltre escluse le cariche pubbliche con prerogative di forza pubblica (militare, polizia, giustizia).
Per i cittadini della Croazia il cambiamento di Cantone, d’impiego o di professione non richiede un’autorizzazione. Ocorre un permesso unicamente per l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente.
ll permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS autorizza i cittadini dell’UE/AELS esercitanti attività lucrativa dipendente a cambiare impiego e professione nell’ambito di un’attività dipendente . Sono fatte salve le disposizioni di polizia sanitaria ed economica valevoli anche per i cittadini svizzeri (leggi sull’esercizio di un’attività commerciale, autorizzazione per esercitare la professione, ecc.). Sono inoltre escluse le cariche pubbliche con prerogative di forza pubblica (militare, polizia, giustizia). Il passaggio a un’attività indipendente soggiace all’obbligo di notifica e presuppone il rilascio di un nuovo permesso di dimora (permesso B UE/AELS) valido cinque anni.
I cittadini UE-27/AELS che esercitano in Svizzera un’attività lucrativa indipendente, conservano il permesso di dimora UE/AELS se passano a un’attività dipendente.
Fintantoché nei loro confronti restano applicabili le disposizioni transitorie, per i cittadini della Croazia, il passaggio da un’attività indipendente a un’attività dipendente presuppone il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di dimora UE/AELS. Il permesso è rilasciato a condizione che sia disponibile un’unità del pertinente contingente. Occorre inoltre controllare le condizioni relative al mercato del lavoro (priorità dei lavoratori residenti, controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro).
Ho perso il mio posto di lavoro / il mio contratto di lavoro è scaduto – devo lasciare il Paese?
In linea di principio potete rimanere in Svizzera per sei mesi al fine di cercare un nuovo impiego. Basta richiedere ai servizi cantonali competenti un permesso per la ricerca di un impiego.
Mi piacerebbe stabilirmi in Svizzera, ma non per esercitarvi un’attività lucrativa. È possibile ottenere un permesso di soggiorno?
In caso di soggiorno senza attività lucrativa (pensionati, studenti ecc.) dovete notificarvi entro 14 giorni dall’arrivo in Svizzera presso il vostro Comune di residenza e richiedere un permesso di soggiorno senza attività lucrativa. Questo verrà rilasciato se siete in grado di provare di dimostrare che disponete di mezzi finanziari sufficienti per provvedere al vostro sostentamento e a quello della vostra famiglia e che avete stipulato un’assicurazione in caso di infortunio o di malattia che copre tutti i rischi. I mezzi finanziari sono considerati sufficienti quando cittadini svizzeri in situazione analoga non possono beneficiare dell’assistenza sociale. Le autorità cantonali competenti in materia di migrazione forniscono informazioni dettagliate in merito.
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Gli studenti devono essere iscritti a un istituto scolastico riconosciuto e rendere verosimile di disporre di mezzi finanziari sufficienti per provvedere al proprio sostentamento durante il periodo di formazione. Se sono sempre soddisfatte le condizioni d’ammissione, ottengono un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS valido per la durata della formazione, ove la stessa sia inferiore a un anno, o per un anno, che comunque potrà essere prorogato di anno in anno fino alla conclusione dello studio. La domanda di proroga dev’essere depositata 14 giorni prima della scadenza del permesso.
Attenzione: in caso di soggiorno in Svizzera di durata superiore a tre mesi vi è l’obbligo di stipulare un’assicurazione malattia presso una cassa malati svizzera. Per ulteriori informazioni:
Ufficio federale della sanità pubblica
Sono un cittadino di uno Stato non membro dell’UE/AELS stabilito in Svizzera. Per recarmi in uno Stato dell’UE/AELS devo procurarmi un visto?
I cittadini provenienti da Stati terzi titolari di un permesso B, C, L o Ci svizzero sono esentati dall’obbligo del visto per viaggiare nello spazio Schengen (fino a una durata massima di 90 giorni). Devono essere in possesso di una carta di soggiorno e di un documento di viaggio valido. Per i viaggi in uno Stato non associato a Schengen, le prescrizioni in materia di visti sono rimaste immutate anche dopo l’entrata in vigore dell’ALC.