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Vendita di musica alle piattaforme di streaming

Fisco NazionaleFiscoVendita di musica alle piattaforme di streaming

La vendita di musica online può essere effettuata direttamente dall'artista ad una piattaforma di streaming, oppure, dalle case discografiche. Nel primo caso l'operazione rientra nella disciplina del diritto di autore (con esclusione IVA) la seconda nel reddito di impresa (operazione non soggetta IVA in caso di piattaforma non residente).

Nell’era digitale, la musica ha trovato nuove strade per raggiungere il pubblico, trasformando radicalmente l‘industria discografica. Piattaforme di streaming, negozi di musica digitale e siti web personali hanno aperto infinite possibilità per artisti e produttori di distribuire e vendere la propria musica direttamente ai fan. Tuttavia, con queste nuove opportunità emergono anche nuove sfide, in particolare nel campo della fiscalità.

La vendita di musica online solleva questioni complesse in termini di tassazione, che variano significativamente da paese a paese e possono dipendere da numerosi fattori. Che si tratti di un artista indipendente che vende le proprie tracce su Bandcamp, di una grande casa discografica che distribuisce album su iTunes, o di un compositore che riceve royalties da Spotify, comprendere le implicazioni fiscali è fondamentale per operare in modo conforme e redditizio in questo settore in rapida evoluzione.

Che tu sia un musicista alle prime armi che cerca di capire come dichiarare i primi guadagni da Spotify, o un professionista del settore alla ricerca di strategie fiscali ottimali, questa guida ti fornirà le basi per comprendere la tassazione nel mondo della musica digitale.

La tassazione ai fini delle imposte sui redditi

La tassazione dei redditi derivanti dalla vendita di musica online varia significativamente a seconda che il soggetto sia un singolo musicista/compositore o una casa discografica. Esaminiamo entrambi i casi.

Singolo musicista o compositore

Per un artista individuale che vende la propria musica attraverso piattaforme di streaming come Spotify, Apple Music o Bandcamp, i redditi percepiti sono generalmente classificati come redditi di lavoro autonomo (ex art. 53 del TUIR). Tuttavia, occorre prestare attenzione alla tipologia di contratto sottoscritto con la singola piattaforma di streaming per capire se rientra tra le cessioni, concessioni, licenze e simili relative al diritto d’autore.

In questo caso il singolo musicista o compositore che pubblica i suoi brani personali ha la possibilità di regolare ogni pagamento ricevuto attraverso una ricevuta legata al percepimento di royalties. Tali redditi devono essere dichiarati nel quadro dei redditi diversi della dichiarazione dei redditi, sfruttando una deduzione forfettaria del 25% o del 40% (a seconda che l’età del musicista non sia superiore o inferiore ai 35 anni). Inoltre, qualora la piattaforma abbia sede o branch in Italia, è dovuta l’applicazione di una ritenuta di acconto del 20% sul compenso corrisposto.

Nel caso in cui il musicista effettui anche altre attività musicali, come la musica dal vivo, la vendita di brani, o la pubblicazione di brani di terzi, si rende necessario operare con partita IVA. In questo caso, anche le royalties percepite per lo streaming musicale devono passare attraverso la partita IVA, e la relativa fatturazione. Per quanto riguarda la tassazione dei proventi, questo dipende dal regime fiscale utilizzato dalla partita IVA. In particolare:

  • Utilizzo del regime forfettario: in questo caso è prevista la fatturazione delle royalties. Queste possono sfruttare le stesse deduzioni forfettarie viste sopra, con applicazione dell’imposta sostitutiva del regime forfettario. Inoltre, questi importi concorrono alla determinazione del limite di ricavi o compensi per la permanenza nel regime forfettario;
  • Contabilità semplificata: in questo caso la tassazione del reddito sarà ad IRPEF, sempre con le deduzioni forfettarie viste sopra.

Casa discografica

Per una casa discografica, la tassazione segue le regole previste per le società. In Italia, assumendo che si tratti di una società di capitali (es. SRL o SPA), il trattamento fiscale è il seguente:

  1. IRES: I redditi sono soggetti all’Imposta sul Reddito delle Società (IRES), con aliquota fissa del 24% sul reddito imponibile.
  2. IRAP: Si applica l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, con aliquota base del 3,9% (variabile per regione).
  3. Bilancio e dichiarazione dei redditi: La società deve redigere il bilancio annuale e presentare la dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC).

È opportuno chiarire che in questo caso non si rientrerebbe tra le cessioni, concessioni, licenze e simili relative al diritto di autore, in quanto il musicista si avvale della casa discografica (con cui solitamente instaura un contratto legato al diritto di autore) e quest’ultima si avvale di portali di streaming, realizzando reddito di impresa.

La rendicontazione

In entrambi i casi, è fondamentale tenere una contabilità accurata di tutti i ricavi generati dalle varie piattaforme di streaming. Ogni piattaforma fornisce generalmente resoconti dettagliati dei guadagni, che devono essere utilizzati per la corretta dichiarazione fiscale.

Applicazione dell’IVA

Anche per quanto riguarda l’applicazione dell’IVA legata alla vendita di musica online occorre prestare attenzione. L’applicazione dell’imposta, infatti, varia significativamente a seconda che il soggetto sia un singolo musicista/compositore o una casa discografica. Anche per questa casistica esaminiamo entrambi i casi.

Singolo musicista o compositore

Quando è il singolo musicista o compositore a proporre la propria musica alle piattaforme di streaming, occorre sempre, come detto rifarsi al contratto sottoscritto. Nel caso in cui questo possa rientrare nella categoria delle concessioni, licenze e simili relative al diritto d’autore, queste operazioni sono escluse da IVA in modo oggettivo, così come previsto dall’art. 3 comma 4 lett. a) del DPR n. 633/72.

Pertanto, in questo caso, non vi sarebbero riflessi ai fini IVA, sia nel caso in cui il musicista compositore operi da “privato“, sia nel caso in cui operi con partita IVA. Tuttavia, le cose cambiano nel momento in cui la cessione della musica venga effettuata da una casa discografica.

Casa discografica

Deve essere evidenziato che, in mancanza di prassi ministeriale, deve ritenersi che le royalties pagate dalle società proprietarie di store on line non residenti in Italia alle case discografiche italiane si possano configurare come servizi generici. Come tali, quindi, esclusi da IVA, ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633/72.

Quando è la casa discografica ad operare con la piattaforma di streaming online estera, non siamo di fronte ad operazioni legate al diritto di autore (non è l’autore ad operare con la piattaforma ma, piuttosto la casa discografica). Inoltre, tale operazione non si configura nemmeno come prestazioni di commercio elettronico (il Regolamento comunitario n. 1777/2005 fa rientrare nella casistica le operazioni effettuate dagli store online nei confronti del cliente finale che provvede al download della musica, e non il rapporto tra casa discografica e store).

Con maggiore dettaglio, l’intervento della casa discografica fa si che questa eroghi proventi legati al diritto di autore al musicista compositore (operazione esclusa da IVA, come abbiamo visto sopra). A sua volta la casa discografica cede alle piattaforme di streaming online la musica, con operazione:

  • Non imponibile per carenza del presupposto territoriale, ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633/72, se la piattaforma di streaming non è residente. Nel caso deve essere emessa fattura (ex art. 21, co. 6-bis del DPR n. 633/72), con la dicitura:
    • inversione contabile” se il committente è comunitario;
    • operazione non soggetta” se questo è extracomunitario;
  • Imponibile IVA con aliquota ordinaria, se l’operazione è effettua nei confronti di piattaforma di streaming residente.

Anche se non oggetto di approfondimento è utile ricordare che la successiva operazione di download della musica effettuato dal cliente finale sui vari portali online, è assoggettato ad IVA con le regole del commercio elettronico (diretto).

Consulenza fiscale online

La vendita di musica online presenta diverse peculiarità sotto il profilo fiscale, che variano in base alla situazione specifica di ciascun artista o casa discografica. Questo sia sotto il profilo delle imposte sui redditi che dell’IVA.

Pertanto, data la complessità della materia e le peculiarità di ogni situazione individuale, è fondamentale ottenere una consulenza fiscale personalizzata. Solo un dottore commercialista esperto può valutare accuratamente la vostra posizione e fornire indicazioni su come operare in piena conformità con la normativa vigente.

Per questo motivo, vi invitiamo a prenotare una consulenza fiscale online al fine di:

  1. Chiarire ogni dubbio sulla vostra situazione specifica;
  2. Ricevere consigli su come strutturare al meglio la vostra attività di vendita musicale online;
  3. Comprendere quali adempimenti fiscali dovete rispettare;
  4. Ottimizzare la vostra posizione fiscale in modo legale.

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