La fuoriuscita dal regime dei minimi con il passaggio al Regime Forfettario o al regime della Contabilità semplificata ha delle conseguenze. Il venir meno dei requisiti di permanenza nel regime dei minimi ha delle conseguenze che scoprirai in questo articolo.
Il Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, c.d. “regime dei minimi“, di cui all’articolo 27 del D.L. n. 98/11 presenta un aliquota d’imposta sostitutiva di grande appeal: il 5%.
Questo appeal ha portato a partire dal 2012 un numero sempre maggiore di soggetti a sfruttare i vantaggi di questo regime fiscale agevolato, che poteva essere utilizzato per le nuove Partita IVA, fino al 31 dicembre 2015.
Dal primo gennaio 2016, tale regime rimane in vigore soltanto per tutti quei soggetti che ne possiedono i requisiti di permanenza fino, alla naturale scadenza del regime (max 5 anni dall’apertura, o raggiungimento del 35° anno di età).
Tuttavia, la permanenza nel regime e la relativa possibilità di sfruttare i benefici che ne derivano è condizionato dall’inderogabile rispetto di alcuni requisiti di permanenza. Per un approfondimento sui requisiti potete consultare il seguente articolo “Partite Iva: come sfruttare il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile“.
Il mancato rispetto di questi requisiti comporta l’automatica fuoriuscita dal regime, a partire dall’esercizio successivo a quello in cui si verifica la perdita del requisito.
L’unico caso in cui la fuoriuscita dal regime si verifica nello stesso anno della perdita di uno dei requisiti si ha quando il soggetto ha incassato compensi per oltre €. 45.000 nell’intero anno.
Fuoriuscita dal regime dei minimi
Quando un soggetto supera i limiti relativi al regime dei minimi, ad esempio superando il volume massimo di fatturato di € 30.000 ha due opzioni a disposizione:
- L’ingresso nel Regime Forfettario;
- L’ingresso nel Regime di Contabilità Semplificata.
Si tratta di due opzioni alternative da valutare con attenzione. Il Regime Forfettario è molto simile al regime dei minimi. La Contabilità Semplificata, invece, è un regime fiscale più complesso che prevede l’applicazione dell’IVA.
Vediamo questi aspetti in dettaglio.
Conseguenze dell’uscita dal regime dei minimi per il Regime Forfettario
Un soggetto che fuoriesce dal regime dei minimi può entrare in modo automatico nel Regime Forfettario. Si tratta di un regime fiscale sostanzialmente simile al regime dei minimi.
Anche in questo caso non ci sono IVA e ritenute di acconto. Non si è soggetti all’IRAP e alla tenuta delle scritture contabili. Sostanzialmente si tratta di un altro regime di vantaggio per le piccole partite IVA che fatturano fino a € 65.000 annui.
Per approfondire ti lascio a questo articolo dedicato: “Regime Forfettario: guida“
Conseguenze dell’uscita dal regime dei minimi per la Contabilità Semplificata
Le conseguenze della fuoriuscita dal regime si avranno sia da un punto di vista contabile che fiscale.
Dal primo punto di vista, l’entrata nella contabilità semplificata comporta l’obbligo di tenuta della scritture contabili obbligatorie (libro giornale, libro cespiti). Mentre dal secondo punto di vista le conseguenze si avranno sia sotto il profilo delle imposte sul reddito, sia sotto il profilo IVA.
Per quanto riguarda le imposte sui redditi, l’articolo 1 comma 122 della Legge n. 244/07 stabilisce le regole attuative che possono essere schematizzate nelle seguenti fattispecie:
Componenti positivi e negativi
Il passaggio dal regime di cassa a quello di competenza, se non gestito correttamente può dare luogo a salti o duplicazioni d’imposta. Per tale motivo i componenti negativi che sono stati dedotti in quanto pagati nel regime dei minimi , non possono essere dedotti, in quanto di competenza, nell’anno successivo in cui si applica il regime ordinario. Ovviamente questa regola non vale per il professionista che lascia il regime dei minimi per accedere al regime ordinario, perché viene mantenuto il medesimo principio di cassa.
Le perdite
Le perdite maturate all’interno del regime dei minimi sono riportabili a nuovo anche se viene lasciato il regime.
Si possono avere, quindi, perdite riportate a nuovo nel quinquennio anche se il soggetto è diventato un imprenditore in regime semplificato. Il riporto delle perdite sarà illimitato se le stesse si sono formate nei primi tre anni di attività.
I beni strumentali
Durante l’applicazione del regime dei minimi l’acquisto di beni strumentali comporta una deduzione integrale che avviene nel momento in cui il bene viene pagato al fornitore.
Con il passaggio al regime ordinario il bene strumentale presenta un valore fiscale pari a zero, per cui una eventuale cessione genererà plusvalenza per l’importo totale del corrispettivo pattuito.
Unica eccezione è rappresentata dai beni strumentali ad utilizzo promiscuo (autoveicoli) che sono stati dedotti, in regime dei minimi, al 50% del costo. Ciò dovrebbe comportare che solo il 50% del corrispettivo per la cessione sia considerato come plusvalenza tassabile.
Le rimanenze finali
Le merci acquistate e pagate all’interno del regime dei minimi sono state pagate e dedotte senza che il costo fosse sospeso dal dato delle rimanenze finali.
E’ chiaro che se transitando al regime ordinario si avesse un apertura del conto economico con le rimanenze iniziali vi sarebbe una doppia deduzione.
Secondo la Circolare n. 7/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate, se le merci in rimanenza sono state pagate e quindi dedotte, esse non possono essere considerate come rimanenze iniziali. Mentre al contrario se le merci non sono state pagate esse rappresentano il dato fiscale delle rimanenze iniziali del regime ordinario.
Buongiorno mi chiamo Gianluca,
sono consulente con partita IVA dal 2013 con superminimi irpef al 5%,
l’anno scorso non ho versato nulla nè IRPEF nè INPS,
e questo è il mio primo anno di versamenti da partita IVA.
Lavoro in uno studio commercialisti e da gennaio 2014, avendo passato l’esame di stato, sono anche io commercialista, quindi INPS gestione separata fino al 2013 e dal 2014 cassa di previdenza dottori commercialisti.
Spero sia la sezione giusta per chiedere:
ipotizziamo per comodità un incassato 2013 pari a 20.000 euro
su questo calcoliamo un 27,72% di gestione separata INPS (circa 6.000 euro)
e un 5% IRPEF pari a 1.000 euro circa.
Io il 16 giugno cosa dovrò versare?
IRPEF –> sia un saldo 2013 di 1.000 euro + acconto 2014 (100% cioè altri 1.000)
INPS saldo 2013 pari a 6.000 euro + acconto 2014 che però verserò già alla cassa commercialisti.
Ovviamente non ho 8.000 e passa euro cash per il 16/06/2014, quindi rateizzerò tutto, 5 rate IRPEF e 6 per l’INPS, fino a metà novembre poi il 30/11/2014 verserò i secondi acconti 2014.
TUTTO GIUSTO?
Grazie….essendo la prima volta non vorrei beccarmi sanzioni….
Salve Gianluca,
prima di tutto in bocca al lupo per il futuro! Quanto dici sui tuoi versamenti delle imposte mi sembra corretto. A presto.
solo per conferma,
si paga in 6 rate sia:
IRPEF 5% (saldo 2013+acconto 2014) al 16 giugno
che INPS gestione separata 27,72% a saldo 2013 sempre il 16 giugno
niente acconto 2014 INPS perchè nel 2014 si sarà coperti dalla cassa mutua dell’ordine commercialisti.
Le % si calcolano sull’ INCASSATO 2013, i minimi vanno “per cassa”.
si rateizza entrambi i tributi in massimo 6 rate,
dal 16 giugno al 17 novembre, poi il 30 novembre si pagherà il secondo acconto.
Nel mio caso totale zuppa 7.200 euro, in 6 rate di 1.200 euro l’una interessi compresa su una base ricavi di 20.000 del 2013.
Sperando di aver fatto cosa gradita.
CIAO
NB. Per chi lavora da ‘dipendente’ e invidia noi commercialisti e partite IVA in generis, faccio notare che i ‘dipendenti’ è come se avessero 14 mensilità, 12 + TFR + 13esima (tralasciando 14esima e eventuali VRL e premi di produzione), quindi se io guadagno 20 mila l’anno (meno) 7 di tasse e contributi, alla fine resto con 13, che diviso 14 mensilità sarebbe come un dipendente che guadagna 900 euro al mese…..
E questo per 5 anni, perchè finiti i minimi dopo passerò in ‘ordinaria’, niente più 5% di sostitutiva IRPEF ma scaglioni dal 20% in su e la tassazione aumenterà…..
Ancora insoddisfatti del lavoro dipendente?
Vieni a fare il dipendente anche tu, tanto come commercialista ho i miei dubbi visto che per pagare le tue tasse ti fai ripassare i conti sul web.
Mario ti risponderei volentieri se mi spiegassi cosa hai scritto….qua il ” ti fai ripassare i conti sul web” mi sembra normale…essendo il mio primo anno di partita IVA chiedevo solo conferma a chi ci era giá passato….Ora mi sono spiegato?
Ciao Gianluca,
non capisco come mai tu ti sia iscritto alla gestione separata. Non potevi fare la preiscrizione alla cassa dei Commercialisti e, ora che hai passato l’esame di stato, perfezionare l’iscrizione alla cassa stessa?
Inoltre non è corretta l’osservazione dei 5 anni: se al quinto anno nel regime dei minimi non hai ancora compiuto il 35° anno di età puoi proseguire nel regime fino appunto al 35° anno di età. Ovviamente ti auguro di uscire dal regime molto prima per superamento del limite dei 30k.
In bocca al lupo collega
Ciao TzeTze,
sì hai ragione nei minimi ci stai per 5 anni o più se alla scadenza dei 5 anni non ne hai ancora compiuti 35,
io ho aperto P.IVA coi nuovi minimi a 36 anni quindi mi durerà per soli 5 anni.
Non ho fatto iscrizione alla pre-cassa commercialisti per il semplice motivo che ho trovato questo lavoro per caso,
io avevo studiato marketing internazionale, ho lavorato un po’ in quel campo poi ho perso il lavoro,
cercando cercando mi sono piazzato in uno studio commercialisti e per non saper nè leggere nè scrivere ho fatto subito le carte per iniziare i 3 anni di praticantato.
Non pensavo avrei fatto questo lavoro, non mi sentivo abbastanza pronto, invece a gennaio ho passato l’esame di stato al primo colpo, quindi mi ci son ritrovato, benchè nella vita volessi fare tutt’altro.
ecco spiegato.
CIAO
Salve Emiliano,
la fuoriuscita dal regime dei minimi, comporta ai fini IVA la possibilità di effettuare la rettifica della detrazione per tutti quei beni e servizi non ancora ceduti al momento della fuoriuscita dal regime. Si tratta, quindi, della possibilità di detrarsi l’IVA non detratta nel regime, che adesso nel regime ordinario diventa detraibile.
Questo vale per i beni mobili immobili e le rimanenze. Per poter rettificare l’IVA è necessario effettuare un prospetto a quantità e valori dei beni esistenti al momento del passaggio di regime. Per le rimanenze oggetto di rettifica è l’intero ammontare dell’IVA a credito, non detratta al momento dell’acquisto.
Buongiorno ed innanzitutto grazie per l’articolo di cui sopra; molto chiaro e conciso!
Il mio quesito è questo:
Sono socio amministratore di una società che usufruisce del regime dei super-minimi (5%).
Dal 2015 dovrò passare al regime ordinario.
Le merci in rimanenza al 31.12.2014 (già interamente pagate) non avranno alcuna incidenza come costi (per evitare una doppia deduzione degli stessi – questo mi è chiaro), ma per quanto riguarda l’iva già pagata e non dedotta? E? possibile portare in compensazione quell’iva con quella che applicherò sulle vendite della stessa merce nel 2015??
Vi ringrazio ancora…
Emiliano
La ringrazio per la rapida risposta e colgo l’occasione per chiederle un’ultimissima delucidazione in merito.
Appurata la possibilità di effettuare la rettifica dell’Iva nel 2015, per le rimanenze al 31.12.14, come mi devo comportare per l’anno in corso in merito al costo della merce?
Mi spiego meglio: l’iva relativa alla merce acquistata nel 2014, non ancora venduta ( che mi porterò “a credito” nel 2015), la posso dedurre nell’anno in corso come costo (insieme all’imponibile), oppure devo effettuare uno scorporo per evitare una sorta di “doppia agevolazione fiscale” (ossia deduzione del suo valore nel 2014 e rettifica, per lo stesso importo, nel 2015)?
Spero di essere riuscito a spiegarmi…grazie ancora
Non deve effettuare alcuno scorporo, lei nel 2014, ad esempio sostiene il costo della merce e lo deduce, secondo le regole del suo regime, poi nel 2015 effettuerà una rettifica della detrazione IVA. A conto economico il costo viene sostenuto una sola volta e una sola volta è considerato deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
Spero di essermi spiegato.
Buongiorno, vorrei chiedervi un consiglio, perché nonostante io abbia una partita IVA dal 2009, molto spesso perdo ancora dei passaggi. Premetto che sono entrata nel mio trentacinquesimo anno d’età e finora sono sempre stata nei minimi con imposta al 5%.
Posto ciò, spiego la mia richiesta.
Nel 2014 ho sottoscritto un contratto di natura professionale (intellettuale) la cui retribuzione era al lordo di imposta sostitutiva, (regime agevolato; compenso esente da IVA e non assoggettato a ritenute d’acconto ma ad imposta sostitutiva, ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 9). Per regioni che non sto qui a spiegare, la tranche del pagamento relativa all’ultimo SAL non mi è stata pagata nel 2014 e slitterà nel 2015. Tale slittamento quale aggravio fiscale comporterà per me? Per ragioni anagrafiche, da quest’anno entrerò nel regime ordinario, sottoposto a IVA e a ritenuta d’acconto. Cosa succede in questo passaggio?
Grazie per le risposte che potrete dare per farmi capire!
Salve,
essendo lei passata, a partire dal 2015, lei è entrata nel regime c.d. di contabilità semplificata, che prevede l’applicazione dell’Iva in fattura, e l’effettuazione delle ritenute d’acconto da parte dei suoi committenti. In generale i professionisti dichiarano i loro compensi in base al criterio di cassa, ovvero si dichiara i compensi effettivamente percepiti per ciascun anno solare. Il compenso da lei percepito nel 2015 seguirà le regole del suo nuovo regime fiscale, quindi la fattura che lei emetterà dovrà essere comprensiva di Iva e di ritenuta d’acconto. Le consiglio di comunicare questo passaggio di regime con il suo committente in modo da mettervi d’accordo sul compenso. Naturalmente questo importo percepito confluirà insieme agli altri del 2015 nel suo reddito complessivo, a cui dovranno essere sottratte le spese deducibili. Il risultato sarà tassato sulla base degli scaglioni Irpef.
Ci sono poi molti altri adempimenti, soprattutto ai fini Iva cui è sottoposto il suo nuovo regime contabile (liquidazioni Iva trimestrali, spesometro, studi di settore, ecc). Nel caso volesse ulteriori informazioni mi contatti pure dal form in privato.
Buonasera, sono un agente di commercio che con l’anno 2016 finirà il periodo nel regime dei minimi. Ho acquistato un’ auto nel 2016 per € 18.300,00 ( imp. € 15000,00 iva 3.300,00) detraendo il 50% del totale.
Ho saputo che passando in regime di contabilità semplificata dal 2017 posso fare una rettifica iva a favore per
i 4/5 dell’imposta del bene strumentale. il mio dubbio è che ho già detratto una parte dell’iva come costo e quindi gli € 2.640,00 che potrei recuperare come li devo considerare per il 2017 come una sopravvenienza attiva
per non incorrere in un doppio benificio. L’iva la potrò recuperare già con il 1. trimestre 2017 dall’Iva a debito?
Grazie per le risposte che mi potrete dare.
La rettifica riguarda solo l’Iva e non il costo, si esegue una rettifica in dichiarazione. Ci pensa il suo commercialista.
Buongiorno, sono titolare di una partita iva con regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 del DL 98/2011, Regime dei Minimi). Una ditta mi ha proposto un contratto come dipendente a tempo determinato per 2 mesi e nel frattempo di sospendere la mia partita iva per risultare dipendente. L’attività è la medesima che eseguo come ditta individuale.
Volevo sapere se questo potrebbe causarmi la fuoriuscita dal regime agevolato?
Infine, quest’anno ho raggiunto il limite dei 30’000 euro fatturabili, il reddito dipendente va a sommarsi, e quindi comporta la fuoriuscita dal prossimo anno?
Grazie mille per le risposte che mi darete per aiutarmi a capire! Cordiali saluti
L’attività da dipendente non comporta conseguenze alla sua partita Iva, di nessun tipo. Non ci sarà fuoriuscita dal regime agevolato. La cosa importante è che la sua clientela da freelance sia diversa da quella della società per cui andrà a lavorare.
Buongiorno a tutti.
Volevo chiedere una cosa, io mi trovo nella situazione che fino al 31/07/17 mi trovavo nella condizione di regime dei minimi (per intenderci con la scritta in fattura “Operazione in franchigia da IVA ai sensi delle Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 commi da 54 a 89. Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario. Il compenso non è soggetto a ritenute d’acconto ai sensi della legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67”).
COn le ultime 3 fatture che ho dovuto emettere a fine luglio avrei sforato i 30.000 euro. Cosa succede ora? Mi conviene ora passare di regime con emissione di fattura con p. iva oppure mi conviene chiudere il 2017 rettificando le ultime fatture e non emettendone altre entro dicembre 2017? Nel calcolo della convenienza considerate che potrei emettere fatture per fine anno raggiungendo un fatturato di 40.000. Cioè in effetti la mia domanda è: per chi fa 40.000 invece che 30.000 euro di fatturato annuo conviene perdere i privilegi fiscali del regime dei minimi?
Grazie a chiunque voglia dedicare del tempo alla lettura di questo post e alla risposta che vorrà fornirmi
Se vuole la contattiamo in privato. Se vuole può usufruire del nostro servizio di consulenza continuativa per soggetti dotati di partita Iva.
Se nell’anno 2018 il fatturato di un professionista nel cd regime dei minimi (imprenditoria giovanile) supera i 30.000 euro, ma è inferiore a 45000, a partire dal gennaio 2019 può entrare nel regime forfettario? A leggere l’articolo sopra sembrerebbe che l’unica opzione possibile sia la contabilità semplificata. Se ho capito male me ne scuso, ma vorrei un chiarimento
Salve MArco, dalla situazione descritta nel 2019 tale soggetto può entrare nel regime forfettario.
Buongiorno Federico,
Innanzitutto complimenti per il blog, molto utile! Ho letto con attenzione il suo articolo, in particolare il paragrafo “Conseguenze dell’uscita dal regime dei minimi per la Contabilità Semplificata”. Leggendolo mi sembra di capire che se si superano i limiti di fatturato del regime dei minimi è possibile adottare il nuovo regime forfettario.
Avrei però un chiarimento da chiederle a riguardo. Attualmente ho p.iva con superminimi irpef al 5%. Se mi accorgo che sto superando il limite di 30.000 euro di fatturato nel corso del 2019 ho la possibilità di cambiare regime in corso d’anno, ovvero di passare dai minimi al forfettario? Oppure questo passaggio deve avvenire per forza all’inizio dell’anno, ovvero con l’emissione della prima fattura?
Salve Francesco, il passaggio di regime in corso d’anno in generale non è possibile. Può passare al regime forfettario solo dall’annualità successiva a quella per la quale il limite viene superato.