Requisiti di validità, autonomia del trustee e finalità meritevoli: la guida operativa per strutturare un trust che l’Agenzia delle Entrate non possa disconoscere.
Quando un imprenditore o professionista decide di trasferire la propria residenza fiscale in Italia dopo anni trascorsi all’estero, spesso si trova a gestire strutture patrimoniali complesse costituite durante la permanenza fuori confine. I trust esteri, particolarmente diffusi negli Stati Uniti per finalità successorie o di gestione immobiliare, rappresentano uno degli strumenti più delicati da trattare in fase di rientro. La posizione dell’Agenzia delle Entrate si è notevolmente irrigidita negli ultimi anni, con circolari e risposte a interpello che hanno delineato confini sempre più netti tra trust genuini e trust interposti.
Il rischio principale per chi rientra con trust già costituiti riguarda proprio la qualificazione fiscale dello strumento. L’Amministrazione finanziaria, attraverso la Circolare n. 34/E del 2022 e successive risposte come le n. 258/2024 e la n. 267/2023, ha chiarito che l’autonomia del trustee rappresenta l’elemento discriminante fondamentale. Quando questa autonomia viene meno, il trust diventa fiscalmente inesistente: i redditi vengono imputati direttamente al disponente o al beneficiario residente in Italia, con conseguenze significative sul piano tributario e dichiarativo.
Il trust istituito per gestire immobili di famiglia o regolare la successione, se non strutturato correttamente rispetto ai parametri italiani, rischia di trasformarsi da strumento di pianificazione in fonte di contestazioni. Comprendere i requisiti di validità, l’effettiva autonomia del trustee e la meritevolezza delle finalità perseguite diventa quindi essenziale per evitare accertamenti e sanzioni. I trust istituiti all’estero con beneficiari residenti in Italia devono rispettare criteri di sostanza, non solo di forma, per essere riconosciuti come strutture genuine e non mere interposizioni fittizie finalizzate al risparmio d’imposta.
Indice degli argomenti
- La residenza fiscale del trust quando il beneficiario rientra in Italia
- Il trust interposto: quando l’Agenzia delle Entrate disconosce il trust
- I requisiti di validità del trust secondo la Convenzione dell’Aja
- Le finalità meritevoli di tutela
- Le novità della Circolare 3/E del 2025 su successioni
- Strategie operative per il rientro con trust esistenti
- Consulenza fiscale personalizzata per il rientro
La residenza fiscale del trust quando il beneficiario rientra in Italia
La determinazione della residenza fiscale di un trust rappresenta il primo passaggio per chi trasferisce il proprio domicilio dall’estero verso l’Italia. L’articolo 73 del TUIR stabilisce che un trust è considerato residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, ha nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale. Per i trust, in assenza di una struttura organizzativa complessa, la sede dell’amministrazione tende a coincidere con il domicilio fiscale del trustee. Questo significa che un trust costituito negli Stati Uniti con trustee americano mantiene normalmente la residenza estera anche se il beneficiario si trasferisce in Italia.
Il legislatore ha però introdotto due presunzioni relative di residenza proprio per contrastare fenomeni di fittizia localizzazione all’estero. Si considerano residenti in Italia i trust istituiti in Stati o territori non inclusi nella white list quando almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. La residenza dei soggetti non deve verificarsi necessariamente nello stesso periodo d’imposta: è sufficiente che si verifichi anche in momenti successivi. La seconda presunzione riguarda i trust istituiti in Stati black list quando, successivamente alla costituzione, un soggetto residente in Italia effettua in favore del trust un trasferimento di proprietà di beni immobili o diritti reali immobiliari situati in Italia.
Entrambe le presunzioni sono relative, quindi il trustee può fornire la prova contraria dimostrando che la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale si trovano effettivamente all’estero. Nel caso di trust USA, però, la posizione è facilitata dal fatto che gli Stati Uniti sono inclusi nella white list e garantiscono adeguato scambio di informazioni con l’Italia, rendendo inapplicabili le presunzioni di residenza basate sulla localizzazione del trust.
Attenzione
Anche quando il trust mantiene la residenza estera, i beneficiari residenti in Italia devono comunque dichiarare le attribuzioni ricevute e, nei trust trasparenti, i redditi imputati per trasparenza. La residenza estera del trust non esonera dagli obblighi dichiarativi italiani.
Trust trasparente o opaco: la qualificazione fiscale determina la tassazione
La distinzione tra trust trasparente e trust opaco risulta determinante per stabilire come e quando i redditi vengono tassati in Italia. Un trust è qualificato trasparente quando i beneficiari sono individuati e hanno un diritto di credito specifico nei confronti del trust stesso. Per beneficiario individuato si intende il soggetto che esprime una capacità contributiva attuale, ovvero che risulta titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento della parte di reddito che gli viene imputata.
Nei trust trasparenti, i redditi sono imputati per trasparenza direttamente ai beneficiari residenti in Italia, indipendentemente dalla loro effettiva percezione e proporzionalmente alle rispettive quote di spettanza. Questo significa che il beneficiario deve dichiarare in Italia i redditi del trust come redditi di capitale, anche se non li ha materialmente ricevuti. Al contrario, nei trust opachi il trustee gode di ampia discrezionalità nella distribuzione dei redditi e non esistono obblighi automatici di erogazione ai beneficiari. In questo caso, il trust stesso è soggetto passivo d’imposta nello Stato di residenza.
La qualificazione diventa particolarmente complessa per i trust americani. Prendiamo il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 258/2024: un trust texano prevedeva l’obbligo di distribuire tutto il reddito annuale al beneficiario residente in Italia e attribuzioni automatiche del capitale al raggiungimento di determinate età. La presenza di obblighi distributivi automatici e l’assenza di discrezionalità del trustee hanno portato alla qualificazione come trust trasparente, con conseguente tassazione per imputazione in capo al beneficiario italiano. La presenza di clausole che prevedono “il trustee deve” invece di “il trustee può” nella distribuzione dei redditi rappresenta un indizio forte di trasparenza fiscale.
Per approfondire:
I trust opachi USA e la fiscalità privilegiata: quando si applica la tassazione
Per i trust opachi residenti all’estero con beneficiari in Italia, la disciplina è stata definitivamente chiarita con l’introduzione dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies del TUIR. Le distribuzioni effettuate da trust opachi esteri a beneficiari residenti in Italia sono tassate come redditi di capitale solo se il trust è stabilito in Stati o territori a fiscalità privilegiata, cioè dove il livello nominale di tassazione è inferiore al 50 percento di quello applicabile in Italia.
Gli Stati Uniti, con un’aliquota nominale che generalmente si attesta tra il 29 e il 37 percento sui redditi dei trust, superano abbondantemente la soglia del 50 percento richiesta, pertanto un trust opaco statunitense non è considerato a fiscalità privilegiata. Questo significa che le distribuzioni ricevute da un beneficiario residente in Italia da un trust opaco americano, se il trust è correttamente qualificato e non interposto, non dovrebbero essere soggette a ulteriore tassazione in Italia come redditi di capitale. Il beneficiario italiano riceverà le distribuzioni che hanno già scontato la tassazione negli Stati Uniti, senza duplicazioni impositive.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato questo principio nella risposta n. 309/2023, precisando però che l’onere di determinare il livello nominale di tassazione del trust al momento della produzione del reddito spetta al contribuente. Occorre quindi conservare la documentazione che attesti l’effettiva imposizione subita dal trust negli USA e dimostrare che l’aliquota applicata supera il 50 percento di quella italiana. Inoltre, il beneficiario deve comunque compilare il quadro RW per il monitoraggio fiscale delle attività estere e può spettare il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero secondo l’articolo 165 del TUIR, a condizione che siano rispettati i requisiti della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-USA.
Il trust interposto: quando l’Agenzia delle Entrate disconosce il trust
L’interposizione fiscale del trust rappresenta la contestazione più temuta da chi rientra in Italia con strutture patrimoniali estere. Un trust viene qualificato come interposto quando costituisce un mero schermo formale e la disponibilità effettiva dei beni rimane in capo al disponente o ai beneficiari. In questa situazione, l’Amministrazione finanziaria considera il trust fiscalmente inesistente e imputa i redditi prodotti direttamente all’interponente residente in Italia, secondo le categorie reddituali pertinenti previste dall’articolo 6 del TUIR.
La Circolare n. 34/E del 2022 ha fornito i criteri interpretativi che guidano le verifiche dell’Agenzia delle Entrate. L’elemento centrale è l’autonomia gestionale del trustee: quando questa autonomia è compromessa da poteri eccessivi riservati al disponente o ai beneficiari, il trust viene considerato interposto. Non si tratta di una questione formale, ma di un giudizio sulla sostanza economica del rapporto. L’Agenzia verifica se il trustee eserciti effettivamente poteri indipendenti di gestione. Qualora, invece, agisca sotto la direzione di altri soggetti, vanifica la segregazione patrimoniale che dovrebbe caratterizzare l’istituto.
Le conseguenze dell’interposizione sono immediate sul piano fiscale:
- I redditi del trust devono essere attribuiti direttamente per imputazione al soggetto interponente. Se questi è il:
- Disponente ancora in vita, i redditi sono tassati in capo a lui come se il trust non esistesse.
- Beneficiario, i redditi devono essere imputati al beneficiario residente in Italia.
- L’interposizione comporta anche rilevanti conseguenze ai fini dell’imposta di successione e donazione, come chiarito nella risposta n. 176/2023 che ha rettificato un precedente orientamento più favorevole.
Nelle verifiche fiscali su trust, l’elemento che più frequentemente porta alla qualificazione di trust interposto è il potere di revoca del trustee esercitabile senza giusta causa da parte del disponente o dei beneficiari. Questo potere, anche se mai esercitato, è sufficiente per compromettere l’autonomia richiesta.
Il potere di revoca del trustee: quando diventa indice di interposizione
Il potere di revocare e sostituire il trustee rappresenta uno degli elementi più scrutinati dall’Agenzia delle Entrate nelle verifiche sui trust. La risposta n. 258/2024 ha analizzato un trust texano dove la beneficiaria poteva revocare il trustee in qualsiasi momento e nominarne uno nuovo. L’Agenzia ha ritenuto che questo potere, unito all’obbligo del trustee di fornire rendiconto periodico alla beneficiaria, rendesse il trust fiscalmente interposto. Questo perché la gestione non poteva avvenire in totale autonomia rispetto alle volontà della beneficiaria stessa.
La dottrina e parte della giurisprudenza hanno criticato questa interpretazione rigorosa. L’osservazione è sul fatto che nei trust internazionali il potere di revoca del trustee è una misura di protezione standard, finalizzata a garantire una corretta gestione del fondo. La possibilità di rimuovere un trustee inadempiente non dovrebbe automaticamente configurare un controllo sostanziale del fondo da parte del beneficiario. Tuttavia, l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate rimane fermo. Quando il potere di revoca è esercitabile liberamente, senza necessità di giusta causa, e specialmente quando può essere esercitato unilateralmente dal beneficiario o dal disponente, costituisce un indice significativo di mancanza di autonomia.
La situazione diventa ancora più critica quando il potere di revoca si accompagna ad altri elementi. Ad esempio, se il disponente mantiene la facoltà di revocare non solo il trustee ma anche un guardiano che a sua volta controlla l’operato del trustee. Nel caso, si realizza una catena di controllo indiretta che l’Amministrazione considera sintomatica di interposizione. La risposta n. 267/2023 ha confermato che anche il controllo indiretto, esercitato tramite la nomina e revoca del guardiano, è sufficiente per qualificare il trust come interposto. Questo, se guardiano detiene poteri di consenso vincolante sulle decisioni più rilevanti del trustee.
L’autonomia del trustee: poteri effettivi e discrezionalità
L’autonomia del trustee non si misura solo dall’assenza di un potere di revoca, ma dalla concreta ampiezza dei poteri decisionali che può esercitare senza necessità di autorizzazioni esterne. Un trustee genuinamente autonomo deve poter compiere le scelte gestionali fondamentali senza dover ottenere preventivamente il consenso del disponente, dei beneficiari o di un guardiano. L’atto istitutivo del trust spesso attribuisce al trustee “full discretionary powers“. Questo, sulla gestione degli investimenti, sulla distribuzione dei redditi e sulla alienazione o acquisizione di beni.
Quando invece l’atto istitutivo prevede che il trustee debba consultare e ottenere il consenso scritto di altri soggetti prima di compiere atti rilevanti, l’autonomia viene significativamente compressa. La risposta n. 258/2024 ha esaminato un trust dove il trustee doveva ottenere l’unanimità con i fratelli della beneficiaria per le decisioni più importanti riguardanti gli immobili in trust. L’Agenzia ha ritenuto che questa necessità di consenso configurasse un potere di ingerenza dei beneficiari sulla gestione. Ingerenza che rendeva il trust interposto anche in assenza di un formale potere di revoca.
La discrezionalità nella distribuzione dei redditi rappresenta un altro elemento cruciale. Nei trust opachi, i trustee possono tipicamente decidere discrezionalmente se distribuire o meno i redditi ai beneficiari e in quale misura. Questa discrezionalità è l’elemento che mantiene separata la sfera patrimoniale del trust da quella dei beneficiari. Al contrario, quando l’atto istitutivo prevede obblighi automatici di distribuzione del reddito con cadenza annuale o attribuzioni obbligatorie del capitale al raggiungimento di determinate età, la discrezionalità viene meno. Il trust assume le caratteristiche della trasparenza fiscale, con i beneficiari che devono dichiarare i redditi anche se non ancora percepiti.
Il ruolo del guardiano e i poteri di controllo sul trustee
Molti trust prevedono la figura del guardian o protector, un soggetto incaricato di vigilare sull’operato del trustee nell’interesse dei beneficiari. Questa figura, tipica della prassi anglosassone, può svolgere funzioni che vanno dalla mera supervisione fino al potere di veto su determinate decisioni del trustee. La presenza di un guardiano non è di per sé problematica, ma diventa rilevante ai fini fiscali quando i poteri attribuiti a questa figura sono tali da limitare sostanzialmente l’autonomia del trustee.
La risposta n. 267/2023 ha esaminato un trust dove il guardiano doveva prestare consenso vincolante rispetto a numerose e determinanti attività del trustee. Si tratta di operazioni straordinarie, modifiche statutarie e nomina di amministratori delle società controllate dal trust. Inoltre, il guardiano poteva essere revocato in ogni momento e senza giusta causa dal disponente, eventualmente insieme a uno dei beneficiari. L’Agenzia ha ritenuto che questa configurazione permettesse al disponente di influenzare indirettamente, tramite il potere di nomina e revoca del guardiano, le decisioni fondamentali sulla gestione del trust, configurando quindi un’ipotesi di interposizione.Ciò che rileva non è tanto il potere di nomina o revoca del guardiano in sé, quanto l’indiretta influenza che questo potere può avere sull’attività del trustee.
I requisiti di validità del trust secondo la Convenzione dell’Aja
La Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, ratificata dall’Italia con legge n. 364/89, rappresenta il fondamento normativo del riconoscimento dei trust. L’articolo 2 individua gli elementi minimi necessari perché un rapporto giuridico possa essere qualificato come trust e beneficiare del riconoscimento negli Stati contraenti. Questi requisiti riguardano essenzialmente la segregazione patrimoniale e l’effettiva separazione tra il patrimonio in trust e il patrimonio personale del trustee.
La Convenzione non prevede requisiti formali oltre alla forma scritta per l’atto istitutivo. Non è necessaria, ad esempio, l’apposizione di una apostille o di particolari visti consolari per i trust costituiti all’estero. Ciò che conta è la sostanza: l’effettiva separazione patrimoniale, l’attribuzione di poteri e obblighi al trustee che ne facciano un vero gestore autonomo, e la rispondenza dello scopo del trust a finalità non contrarie all’ordine pubblico. L’articolo 15 salvaguarda l’applicazione delle disposizioni imperative dell’ordinamento, particolarmente in materia di tutela dei legittimari, trasferimento dei beni e insolvenza.
Prima di trasferire la residenza in Italia con un trust già costituito all’estero, è consigliabile effettuare una verifica preventiva della conformità dell’atto istitutivo ai requisiti italiani. Modifiche mirate alle clausole più problematiche possono essere apportate prima del rientro, quando la situazione è ancora gestibile.
La segregazione patrimoniale come elemento essenziale
La segregazione patrimoniale rappresenta il cuore funzionale del trust e il primo requisito che l’Agenzia delle Entrate verifica quando valuta la genuinità di un trust estero. Non basta che l’atto istitutivo dichiari formalmente che i beni sono segregati: deve esistere un’effettiva separazione giuridica ed economica tra il patrimonio in trust e gli altri patrimoni coinvolti. I beni conferiti devono uscire definitivamente dalla disponibilità del disponente e non devono entrare nel patrimonio personale del trustee, rimanendo in una posizione intermedia, vincolati allo scopo indicato nell’atto istitutivo.
La segregazione non è solo un effetto meccanico della costituzione del trust, ma richiede che il disponente abbia effettivamente perso la disponibilità dei beni. Un trust autodichiarato, dove il disponente nomina sé stesso trustee, può essere valido civilisticamente ma solleva dubbi sulla effettività della segregazione se il disponente-trustee continua a comportarsi di fatto come pieno proprietario dei beni. In questi casi occorre verificare con particolare rigore se i poteri attribuiti al trustee siano compatibili con la reale separazione del fondo dal patrimonio personale.
Nella prassi dei trust esteri, la segregazione patrimoniale si manifesta attraverso elementi concreti: i beni sono intestati al trustee “in qualità di trustee del XYZ Trust“, i conti bancari sono separati e denominati con riferimento al trust, le imposte sono dichiarate con il codice fiscale del trust e non del trustee persona fisica. Quando questi elementi formali mancano, o quando il disponente continua a utilizzare di fatto i beni come se fossero ancora di sua proprietà personale, la segregazione risulta compromessa. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate può qualificare il trust come simulato o interposto. Il punto critico non è tanto la struttura giuridica formale quanto il comportamento concreto delle parti.
Le finalità meritevoli di tutela
Oltre ai requisiti formali previsti dalla Convenzione dell’Aja, i trust devono rispondere a finalità meritevoli di tutela secondo l’ordinamento nazionale. L’articolo 1322, secondo comma, del codice civile consente alle parti di concludere contratti atipici purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. La causa astratta del trust risiede nella segregazione patrimoniale funzionale a uno scopo determinato, ma che occorre comunque valutare la meritevolezza della causa concreta.
La meritevolezza non coincide con la liceità: non basta che il trust non persegua finalità illecite, contrarie all’ordine pubblico o al buon costume. Il trust deve perseguire uno scopo positivamente apprezzabile dall’ordinamento, che giustifichi la deroga al principio generale di responsabilità patrimoniale universale previsto dall’art. 2740 del codice civile. Il giudizio di meritevolezza deve investire non il contratto in sé, ma il risultato concreto che con esso hanno di mira le parti. Deve essere valutato se questo risultato sia contrario ai principi di solidarietà, parità e non prevaricazione che l’ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati.
Finalità meritevoli nella prassi
Nella prassi, sono generalmente ritenute meritevoli le seguenti finalità:
- Protezione patrimoniale di soggetti deboli come minori o disabili;
- Pianificazione del passaggio generazionale dell’impresa familiare;
- Segregazione di beni per garantire il mantenimento dei figli in caso di separazione o divorzio;
- Gestione professionale di patrimoni complessi nell’interesse di beneficiari non in grado di amministrarli direttamente.
Al contrario, viene negata la meritevolezza quando il trust persegue finalmente finalità meramente elusive. Ad esempio, sottrarre beni alle pretese creditorie in presenza di debiti già sorti, o aggirare le norme sulla tutela dei legittimari svuotando l’asse ereditario prima della morte.
I trust successori costituiti negli Stati Uniti dai genitori per i figli, con distribuzione graduale del patrimonio al raggiungimento di determinate età, sono generalmente riconosciuti come meritevoli. Questo, perché realizzano finalità di tutela e formazione progressiva dei beneficiari. Diverso il trust costituito dopo l’insorgenza di debiti significativi.
Trust successori e pianificazione patrimoniale: finalità riconosciute
I trust successori, particolarmente diffusi negli Stati Uniti, rappresentano una delle applicazioni più frequenti dell’istituto per chi poi decide di rientrare in Italia. Un genitore costituisce un trust a favore dei figli, trasferendo la proprietà di immobili o partecipazioni societarie al trustee con l’incarico di gestire questi beni e distribuirli progressivamente ai beneficiari al raggiungimento di determinate età o al verificarsi di specifiche condizioni. La finalità è duplice:
- evitare che patrimoni significativi vengano attribuiti a giovani privi di esperienza gestionale, e ù
- proteggere i beni da eventuali rischi personali dei beneficiari.
La giurisprudenza ha riconosciuto la meritevolezza di questi trust, evidenziando che perseguono interessi analoghi a quelli tutelati da istituti tipici del nostro ordinamento (come la sostituzione il fondo patrimoniale). Il trust successorio consente una trasmissione controllata e graduale della ricchezza familiare, garantendo che i beneficiari ricevano i beni solo quando hanno raggiunto una maturità sufficiente per gestirli responsabilmente. Questa finalità è ritenuta meritevole perché tutela l’interesse familiare alla conservazione del patrimonio attraverso le generazioni e protegge i beneficiari stessi da scelte imprudenti.
Nel caso di rientro in Italia con trust successori già costituiti negli Stati Uniti, la meritevolezza di queste strutture deve essere generalmente riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate, a condizione che non emergano elementi di interposizione fiscale. Se il disponente ha mantenuto poteri eccessivi di controllo, se il trustee non è realmente autonomo, se i beni sono stati conferiti in un momento sospetto per sottrarli a pretese creditorie, allora il trust può essere disconosciuto non per immeritevolezza ma per interposizione o simulazione. La distinzione è importante perché le conseguenze giuridiche sono diverse.
Trust per gestione immobili e protezione asset: valutazione dell’Agenzia
I trust costituiti per la gestione professionale di patrimoni immobiliari rappresentano un’altra tipologia frequente tra i rientrati dagli Stati Uniti. Un imprenditore che ha accumulato proprietà immobiliari durante gli anni di permanenza all’estero può decidere di conferirle in trust affidando la gestione a un trustee specializzato, mantenendo sé stesso e la famiglia come beneficiari del reddito. La finalità è assicurare una gestione efficiente degli immobili, beneficiare della competenza professionale del trustee nella manutenzione ordinaria e straordinaria, nella selezione degli inquilini, nella gestione degli aspetti fiscali e assicurativi.
L’Agenzia delle Entrate valuta con maggiore attenzione questi trust quando il disponente è anche beneficiario del reddito generato dagli immobili. La domanda cruciale è: quale vantaggio giuridico ed economico apprezzabile giustifica la costituzione del trust rispetto alla proprietà diretta degli immobili? Se l’unica motivazione è ottenere un risparmio fiscale o proteggere i beni da pretese creditorie, la meritevolezza può essere contestata. Se invece esistono ragioni sostanziali, come:
- la necessità di gestione professionale per immobili situati in più Stati,
- la volontà di evitare future contestazioni ereditarie tra i figli, o
- la protezione dei beni nell’interesse di beneficiari disabili,
la meritevolezza viene riconosciuta.
Un elemento che l’Amministrazione finanziaria considera positivamente è la presenza di costi effettivi e documentati per la gestione professionale del trust. Se il trustee è un professionista che riceve un compenso di mercato per i servizi resi, se vengono tenute scritture contabili regolari, se esistono verbali di decisioni del trustee e rendiconti periodici, tutto questo concorre a dimostrare l’effettività e la meritevolezza del trust. Al contrario, un trust che genera solo costi minimi, dove il trustee è un amico o un familiare che agisce gratuitamente o per compensi simbolici, dove mancano documentazione e attività gestionali concrete, viene più facilmente qualificato come interposto o addirittura simulato.
Le novità della Circolare 3/E del 2025 su successioni
La Circolare n. 3/E del 16 aprile 2025 ha introdotto rilevanti novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni. Il decreto legislativo n. 139/24 ha modificato l’art. 1 del Testo Unico Successioni e Donazioni estendendo espressamente l’ambito applicativo dell’imposta ai trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, introducendo una disciplina specifica per questi istituti.
La principale innovazione riguarda il momento impositivo. Confermando l’orientamento giurisprudenziale della Cassazione, la Circolare precisa che l’imposta di successione e donazione si applica non al momento della costituzione del trust o del conferimento dei beni al trustee, ma al momento dell’attribuzione finale dei beni ai beneficiari. Questo principio vale per i trust liberali, cioè quelli che realizzano un arricchimento gratuito dei beneficiari. Mentre, restano esclusi i trust onerosi dove i beneficiari hanno fornito una controprestazione. Il trasferimento in ingresso al trust non costituisce quindi presupposto impositivo, che si realizza solo con l’attribuzione in uscita ai beneficiari.
Un’importante precisazione riguarda i trust interposti. La Circolare ribadisce quanto già affermato nella Circolare n. 34/E del 2022. Nell’ipotesi di decesso del soggetto disponente di un trust qualificato come interposto, tra i beni che compongono l’attivo ereditario sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust. L’interposizione fiscale del trust, quindi, produce effetti non solo ai fini delle imposte dirette ma anche ai fini dell’imposta di successione. I beni segregati in un trust interposto devono essere considerati come se non fossero mai usciti dal patrimonio del disponente. Questi entrano nella massa ereditaria al momento della sua morte.
I trust testamentari e l’obbligo di dichiarazione
La Circolare n. 3/E del 2025 ha introdotto importanti chiarimenti sui trust testamentari, rilevanti per chi rientra in Italia dove esistono già trust costituiti per testamento da genitori o altri familiari defunti. L’articolo 28 del Testo Unico Successioni è stato modificato includendo espressamente i trustee tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione. Questo obbligo riguarda i casi in cui il trust venga istituito per disposizione testamentaria, con nomina del trustee effettuata dal testatore.
Il termine di 12 mesi per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data in cui il trustee ha avuto notizia legale della nomina. Questa precisazione è importante perché nel diritto americano dei trust la nomina del trustee può essere contestuale all’apertura del testamento oppure successiva, subordinata a determinate condizioni. Fino a quando il trustee non ha formale conoscenza della sua nomina, non decorre il termine per adempiere agli obblighi dichiarativi italiani. La dichiarazione deve essere presentata ordinariamente in via telematica, salvo per i trustee non residenti in Italia che possono inviarla tramite raccomandata.
La liquidazione dell’imposta per i trust testamentari segue le regole generali: si applica al momento dell’attribuzione finale ai beneficiari, con aliquote e franchigie che dipendono dal grado di parentela tra il defunto che ha istituito il trust e i beneficiari finali. Se il trust testamentario è interposto, come può accadere quando il trustee nominato è vincolato da limitazioni eccessive alla sua autonomia già previste nel testamento, l’imposta si applica come se i beni fossero stati attribuiti direttamente agli eredi al momento dell’apertura della successione, senza attendere la distribuzione effettiva da parte del trustee.
Strategie operative per il rientro con trust esistenti
Quando un imprenditore o professionista decide di trasferire la residenza fiscale in Italia trovandosi già intestatario o beneficiario di trust costituiti all’estero, la pianificazione preventiva diventa essenziale. Il primo passo consiste nell’analisi documentale completa del trust: occorre recuperare non solo l’atto istitutivo originario e le eventuali successive modifiche, ma anche i rendiconti periodici del trustee, gli estratti conto bancari del trust, le dichiarazioni fiscali, i contratti di gestione degli asset e tutta la corrispondenza tra trustee, disponente e beneficiari.
Questa documentazione serve a ricostruire l’effettiva operatività del trust e dimostrare che non si tratta di una struttura meramente formale. L’Agenzia delle Entrate, nelle verifiche, richiede prove concrete dell’autonomia del trustee e dell’effettività della segregazione patrimoniale. La documentazione della gestione attiva rappresenta quindi un elemento di difesa preventivo fondamentale.
Il secondo passo riguarda la valutazione delle clausole potenzialmente problematiche dell’atto istitutivo. Se emergono poteri di revoca del trustee esercitabili senza giusta causa, clausole che richiedono il consenso preventivo del disponente o dei beneficiari per decisioni rilevanti, o altri elementi che limitano l’autonomia del trustee, può essere opportuno procedere a una modifica del trust prima di trasferire la residenza in Italia.
Modifiche preventive dell’atto istitutivo prima del rientro
Le modifiche preventive dell’atto istitutivo devono essere attentamente calibrate per eliminare gli elementi di criticità senza snaturare la sostanza del trust. Le clausole più problematiche riguardano tipicamente il potere di revoca del trustee, i poteri del guardiano e le limitazioni alla discrezionalità del trustee nelle distribuzioni. Una modifica efficace potrebbe prevedere che il potere di revoca del trustee sia esercitabile solo per giusta causa, come inadempimento grave agli obblighi fiduciari, oppure che richieda il consenso di una maggioranza qualificata di beneficiari anziché essere unilateralmente esercitabile.
Le modifiche non devono essere solo formali ma devono accompagnarsi a un effettivo cambiamento nel funzionamento concreto del trust. Se si elimina il potere di revoca del trustee ma poi il disponente continua a impartire direttive vincolanti al trustee, l’Amministrazione finanziaria potrebbe comunque qualificare il trust come interposto sulla base del comportamento di fatto. La modifica dell’atto deve quindi essere seguita da una fase in cui il trustee effettivamente esercita i propri poteri in modo autonomo, documentando le decisioni assunte e mantenendo una gestione professionale del trust secondo standard oggettivi.
Adempimenti dichiarativi: quadro RW, IVIE e IVAFE
Una volta trasferita la residenza fiscale in Italia, scattano immediati obblighi dichiarativi relativi al trust estero e ai beni in esso conferiti. Il quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche deve essere compilato dai soggetti residenti che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria. Sono compresi i casi in cui tali investimenti sono detenuti tramite trust. Se il beneficiario residente è individuato, deve indicare nel quadro RW i beni e le attività finanziarie detenute dal trust, specificando la natura del rapporto e il valore degli asset.
L’IVIE, imposta sul valore degli immobili situati all’estero, è dovuta dai beneficiari di trust non residenti per gli immobili detenuti dal trust, nella misura proporzionale alla loro quota di beneficio. Il primo versamento di IVIE e IVAFE deve essere effettuato entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
Per i trust trasparenti non residenti, i beneficiari devono dichiarare nel proprio modello Redditi i redditi imputati dal trust, anche se prodotti fuori dal territorio dello Stato. Se il trust ha già pagato imposte all’estero, il beneficiario può beneficiare del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
Consulenza fiscale personalizzata per il rientro
La gestione fiscale di trust esteri in fase di trasferimento della residenza in Italia richiede un’analisi personalizzata. Ogni trust presenta peculiarità che ne rendono unica la valutazione ai fini italiani, e applicare schemi generici può risultare pericoloso.
L’esperienza maturata nell’assistenza a contribuenti con patrimoni internazionali permette di affiancare professionisti e imprenditori nell’analisi preventiva del trust, nell’individuazione delle criticità, nella predisposizione di eventuali modifiche dell’atto istitutivo prima del rientro e nella gestione degli adempimenti dichiarativi successivi al trasferimento in Italia. L’obiettivo è strutturare correttamente la posizione fiscale evitando contestazioni future da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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