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Trattamento integrativo: dai beneficiari al calcolo, la guida completa

Fisco NazionaleFiscalità del lavoroTrattamento integrativo: dai beneficiari al calcolo, la guida completa

Il trattamento integrativo (o bonus 100 euro) è un importo aggiuntivo della retribuzione del lavoratore dipendente che viene riconosciuto nel rispetto di precisi requisiti reddituali.

Il trattamento integrativo (bonus 100 euro) disciplinato dall’art. 1 del D.L. 5.2.2020 n. 3, conv. L. 2.4.2020 n. 21, è un credito fiscale volto a ridurre la pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati. Introdotto per sostituire il precedente “bonus Renzi“, questo strumento offre un sostegno economico diretto a specifiche categorie di contribuenti. In questo articolo, analizzeremo in dettaglio cos’è questo bonus, chi può beneficiarne, gli importi previsti e le recenti novità normative.

Che cos’è il trattamento integrativo o bonus 100 euro?

Il trattamento integrativo è un credito fiscale erogato ai titolari di redditi da lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati, con l’obiettivo di ridurre l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Questo beneficio è stato introdotto dal Decreto-Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, sostituendo il precedente “bonus Renzi” di 80 euro mensili. A partire dal 1° luglio 2020, il credito integrativo prevede un importo annuale di 1.200 euro, pari a 100 euro mensili, per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro.

L’applicazione di questo bonus è strettamente legata alla riduzione del cuneo fiscale, ossia la differenza tra il costo del lavoro per il datore di lavoro e lo stipendio netto percepito dal dipendente.

La modalità di erogazione prevede che il contributo venga sostenuto dallo Stato, ma anticipato dai datori di lavoro.

Benefici per i redditi tra 28.001 e 40.000 euro

Per i redditi compresi tra 28.001 e 40.000 euro, non si applica il trattamento integrativo, ma una detrazione fiscale modulata come segue:

Fascia RedditualeImporto Detrazione
Da 28.001 a 35.000 euro960 euro + proporzione*
Da 35.001 a 40.000 euroProporzione**

Note:

  • * Proporzione calcolata su 240 euro per il rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro.
  • ** Rapporto calcolato tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 5.000 euro.

Esempi pratici:

  • Reddito di 30.000 euro: La detrazione è pari a 960 euro più una proporzione di 240 euro calcolata come [(35.000 – 30.000) / 7.000] × 240, quindi circa 1.103 euro complessivi.
  • Reddito di 38.000 euro: La detrazione è calcolata su un importo proporzionale di [(40.000 – 38.000) / 5.000] × 960, cioè circa 384 euro complessivi.

Redditi da considerare ed esclusi per le soglie

Per quanto riguarda l’individuazione del reddito soglia da prendere a riferimento per il trattamento è necessario tenere presente che sono esclusi:

  • Il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze;
  • Il TFR.

Allo stesso tempo, invece, rientrano nel reddito da prendere in considerazione i redditi che derivano da cedolare secca e le quote esenti dei redditi agevolati per ricercatori e docenti, lavoratori impatriati.


Le categorie di lavoratori beneficiari

Il trattamento integrativo dell’IRPEF è concepito per offrire supporto a diverse categorie di lavoratori dipendenti o percettori di reddito assimilato. Le categorie di beneficiari includono una varietà di profili lavorativi. Questi possono godere dei vantaggi del bonus sui redditi da lavoro percepiti. Questi includono:

  • Soci lavoratori di cooperative;
  • Dipendenti in cassa integrazione (CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, assegno ordinario ed assegno di solidarietà);
  • Collaboratori con contratto a progetto o co.co.co;
  • Stagisti e i tirocinanti;
  • Percettori di borsa di studio, assegno o premio per studio;
  • Lavoratori socialmente utili;
  • Sacerdoti;
  • Disoccupati in regime di indennità NASpI e DIS-COLL;
  • Disoccupati agricoli;
  • Lavoratrici in maternità per congedo obbligatorio e lavoratori in congedo di paternità;
  • Revisori di società;
  • Amministratori comunali;
  • Addetti della Pubblica Amministrazione.

È cruciale sottolineare che, tuttavia, il bonus non è accessibile ai pensionati, ai lavoratori autonomi e agli incapienti, ovvero a coloro che non soddisfano i requisiti minimi di reddito.  In particolare, il calcolo del reddito per determinare l’ammissibilità al bonus non tiene conto quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 5 febbraio 2020. Questa esclusione è finalizzata a concentrare il sostegno finanziario su specifiche categorie di lavoratori dipendenti.

Contribuenti incapienti

Vengono esclusi dal beneficio i contribuenti incapienti, cioè i soggetti con un reddito imponibile lordo che rientra nella no tax area, e coloro per i quali i benefici delle detrazioni sono inesistenti poiché a essi non corrisponde un’imposta lorda abbastanza ampia.

I pensionati lavoratori

È corretto evidenziare che, di solito, i pensionati sono esclusi dal trattamento, fatta eccezione per una rilevante particolarità che coinvolge i pensionati lavoratori. In questo caso, chi riceve una pensione ma continua a lavorare come dipendente può ancora accedere al Bonus. Questo, poiché l’eventuale pensione percepita non contribuisce al reddito limite necessario per ottenere tale beneficio.

Tuttavia, è essenziale considerare che il limite di reddito per beneficiare del trattamento integrativo è stato ridotto a 15.000 euro lordi. Nonostante il possesso di una pensione, anche se complementare, non escluda automaticamente l’accesso al bonus, è necessario che il reddito da lavoro subordinato si collochi tra i 15.000 euro e gli 8.174 euro, al di sotto dei quali si è considerati incapienti.


Pagamento

Il trattamento integrativo in questione può essere corrisposto mensilmente oppure a fine anno. Dunque chi riceve il bonus ogni mese in busta paga avrà il cosiddetto “conguaglio a credito“. Se il trattamento invece non viene percepito in busta paga, si può ricevere in forma di conguaglio a fine anno da parte del datore di lavoro in sede di dichiarazione dei redditi.

Avrà il cosiddetto “conguaglio a debito” chi avrà ricevuto una misura maggiore rispetto a quella spettante. Il conguaglio fiscale è un’operazione svolta dai datori di lavoro per verificare che il trattamento erogato sia corretto rispetto al reddito complessivo percepito. Qualora vi fossero errori, il recupero viene effettuato attraverso trattenute in busta paga.

Il conguaglio arriva generalmente prima della fine di dicembre dell’anno di imposta successivo rispetto a quello di riferimento. Chi sia privo di sostituto d’imposta otterrà il beneficio sotto forma di rimborso erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Per approfondire: Conguaglio Irpef in busta paga: quando si versa?.

Restituzione in caso di importi non spettanti

Bisogna fare attenzione quando si procede con il calcolo per ottenere il beneficio: se si dichiara un reddito inferiore o superiore ai limiti stabiliti (limite dei 40.000 euro o il limite minimo sotto la no tax area), il lavoratore è chiamato alla restituzione dell’importo fruito.

Nel caso in cui il contribuente si accorga dell’errore per tempo, dovrà inviare un’apposita comunicazione al fisco tramite il Caf o un altro sostituto d’imposta. In tutti gli altri casi la restituzione avviene tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche). Nella dichiarazione il contribuente deve:

  1. Dichiarare il reddito complessivo nell’apposito quadro;
  2. Verificare l’eventuale eccedenza percepita attraverso il prospetto di liquidazione della dichiarazione;
  3. Provvedere al pagamento dell’importo non spettante.

In caso di conguaglio fiscale a debito, l’importo da restituire verrà trattenuto direttamente in busta paga o rateizzato secondo quanto prescelto dal contribuente.

Al fine di evitare possibilità di restituzione è importante monitorare nel corso dell’anno il reddito percepito.

Per approfondire: Trattamento integrativo: come rinunciarvi o restituirlo.

Trattamento integrativo e NASpI

Il trattamento integrativo non è direttamente compatibile con la NASpI, in quanto quest’ultima rappresenta un sostegno al reddito percepito durante i periodi di disoccupazione. Tuttavia, vi sono situazioni in cui il lavoratore che ha percepito il trattamento mentre era in attività lavorativa e successivamente ha richiesto la NASpI potrebbe trovarsi in una situazione di conguaglio fiscale.

In particolare:

  • Reddito percepito durante l’anno: Se il reddito cumulato da lavoro dipendente e da NASpI supera i 28.000 euro, il bonus già erogato può essere restituito, parzialmente o totalmente, tramite conguaglio;
  • Conguagli gestiti dal sostituto d’imposta: In caso di NASpI, l’INPS agisce come sostituto d’imposta, gestendo direttamente le eventuali trattenute o recuperi.

Per una gestione ottimale, è consigliabile monitorare costantemente il reddito complessivo e consultare un consulente fiscale.

Trattamento integrativo nel 2024 e nel 2023

Nel 2023, il bonus IRPEF o ex bonus Renzi, è stato riconosciuto ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo fino a 28.000 euro. L’importo massimo del beneficio era di 1.200 euro annui, corrispondenti a 100 euro mensili. Per i contribuenti con redditi superiori a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, il trattamento non spettava, ma era prevista una detrazione fiscale decrescente.

Nel 2024, con l’entrata in vigore della riforma fiscale, sono state apportate modifiche significative. Il beneficio è stato riconosciuto in misura piena ai lavoratori con un reddito complessivo fino a 15.000 euro, a condizione che l’imposta lorda fosse superiore alle detrazioni per lavoro dipendente, diminuite di 75 euro rapportati al periodo di lavoro nell’anno. Per i redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro, il trattamento poteva essere riconosciuto se la somma delle detrazioni spettanti risultava superiore all’imposta lorda, con un importo massimo di 1.200 euro annui. I contribuenti con redditi superiori a 28.000 euro non avevano diritto al bonus.

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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