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Medici tra lavoro autonomo e dipendente

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In Italia, i medici possono essere assunti in diverse forme contrattuali, che prevedono diverse modalità di lavoro e di retribuzione. Innanzitutto è opportuno diversificare il medico come lavoratore subordinato o lavoratore autonomo, la differenza risiede nel tipo di prestazione svolta e nell’ambiente lavorativo in cui essa verrà effettuata. 

Il medico lavoratore autonomo

Per lavoratore autonomo si fa riferimento a tutte quelle figure professionali, in questo caso ai medici, che determinano, organizzano e realizzano in autonomia il proprio lavoro, senza tener conto di nessun altro superiore. Prendiamo l’esempio dei primari ospedalieri, questi operano in maniera autonoma, possono effettuare consulenze al di fuori dell’organizzazione aziendale, esplicano la propria attività in forma libera, senza vincoli gerarchici. 

Essendo medici lavoratori autonomi percepiscono un compenso annuo sulla base delle prestazioni rese. Così come la guardia medica che è tenuta all’apertura della partita Iva e all’emissione della fattura nei confronti dell’azienda sanitaria, dichiarando il compenso percepito tra i redditi di lavoro autonomo

Medico di medicina generale e convenzione con il SSN

Il medico di medicina generale (MMG), noto anche come medico di famiglia, opera in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il suo rapporto con il SSN è regolato da una convenzione, che configura un rapporto di lavoro autonomo parasubordinato.

La convenzione dei MMG con il SSN è disciplinata dall’Accordo Collettivo Nazionale (ACN). L’ultimo ACN, relativo al triennio 2019-2021, è entrato in vigore nel 2024. Questo accordo definisce:

  • Le prestazioni erogate dal MMG;
  • Gli obblighi del medico verso il SSN;
  • La remunerazione;
  • L’organizzazione del lavoro.

Sotto il profilo fiscale, il medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale non è un dipendente e non riceve una busta paga. Il suo lavoro è considerato autonomo e regolato da partita Iva, con redditi classificati come reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.

Secondo la legge Gelli-Bianco, l’ASL è responsabile civilmente per gli errori commessi dal MMG convenzionato. Tuttavia, il medico ha l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la responsabilità professionale derivante da colpa grave.

Attualmente, il settore sta affrontando alcune sfide, tra cui:

  • La carenza di medici di medicina generale;
  • La necessità di attrare giovani professionisti;
  • L’adeguamento delle retribuzioni e dei rimborsi per i costi di gestione degli studi medici.

Le future trattative per il rinnovo dell’ACN dovranno affrontare queste problematiche per garantire un’assistenza di prossimità sempre più efficace e proattiva.

Il medico lavoratore subordinato

Il lavoro subordinato prevede l’organizzazione del lavoro su base gerarchica, con la prestazione di attività rese sotto la supervisione di un medico superiore, o di una stabile organizzazione. Il lavoratore medico, verrà assunto con regolare contratto di lavoro subordinato e sarà esonerato dal rischio economico, ovvero il rischio al quale incorrono i lavoratori autonomi. 

Il medico lavoratore subordinato, si può rinvenire nella figura del medico delle case di cura, qualora esso sia inserito in un’organizzazione di turni lavorativi e sono sottoposti alle direttive di un superiore gerarchico. 

Le parole della Cassazione secondo l’ordinanza del 20 settembre 2019 n. 23520 sono le seguenti: “in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, l’assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro va verificato mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice di merito deve individuare attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto”.

I medici specializzandi

Per quanto riguarda invece gli specializzandi, essi non rientrano né in una forma di lavoro autonomo, né in una forma di lavoro subordinato. Per loro è prevista una borsa di studio che viene corrisposta a seguito delle prestazioni eseguite con il fine di imparare una professione e non viene per questo concesso loro un corrispettivo sulla base delle prestazioni eseguite. A confermarlo anche la Cassazione, con l’ordinanza dell’8 settembre 2020 n. 18667.

Vediamo adesso il caso del medico generale che per esercitare la propria attività come libero professionista deve essere convenzionato al Sistema Sanitario Nazionale. 

Ferie, permessi e straordinari

Le ferie sono quantificate in 28 giorni lavorativi per medici di medicina generale che fanno guardia medica che seguono un orario settimanale di lavoro su cinque giorni, mentre per chi lavora sei giorni a settimana, i giorni di ferie all’anno salgono a 32. Insieme ai giorni di ferie all’anno, i medici godono dei riposi settimanali e dei relativi permessi.

I permessi usufruibili dal medico sono: 

  • 8 giorni nei casi di partecipazione a concorsi o esami;
  • 3 giorni nei casi di lutto;
  • di 15 giorni consecutivi per matrimonio, quest’ultimo fruibile anche entro 45 giorni dalla data in cui è avvenuto il matrimonio.

Come abbiamo specificato poco fa, la prestazione del medico non si esaurisce solo nel suo normale orario di lavoro, talvolta le urgenze portano il medico a svolgere degli straordinari, che dovranno essere ugualmente remunerati. 

Malattia e tempo di astensione dal lavoro 

È previsto in caso di malattia, la possibilità per il medico di assentarsi dal lavoro, mantenendo il proprio posto, per un periodo di 18 mesi prorogabili al ulteriori 18 mesi nel caso in cui l’assenza dipenda dall’attestazione di malattia grave. 

Alla fine del termine, qualora il medico non rientri a lavoro, l’azienda sanitaria può risolvere il rapporto di lavoro. 

Ricordiamo che la regola generale prevede che il licenziamento non possa avvenire prima di aver raggiunto il limite di età pensionabile, tranne nel caso del superamento del termine previsto per la malattia. 

Le principali tipologie contrattuali dei medici

Le principali tipologie contrattuali legate all’attività di medico sono le seguenti:

  • Contratto a tempo indeterminato: è il contratto più comune per i medici, che prevede un’assunzione a tempo indeterminato con una retribuzione stabile e con l’applicazione delle norme del contratto collettivo nazionale di categoria;
  • Contratto a tempo determinato: è un contratto che prevede un’assunzione per un periodo determinato, solitamente per la copertura di un’assenza o per la realizzazione di un progetto specifico;
  • Contratto di collaborazione: è un contratto che prevede una collaborazione professionale tra un medico e una struttura sanitaria, senza un’effettiva assunzione a tempo indeterminato. Il medico viene retribuito in base al lavoro svolto e alle prestazioni erogate;
  • Contratto di lavoro autonomo: è un contratto che prevede l’esercizio dell’attività medica in modo autonomo, con una retribuzione legata alle prestazioni effettivamente erogate. In questo caso, il medico è titolare di partita Iva e ha maggiore autonomia nella gestione del proprio lavoro;
  • Contratto a chiamata: è un contratto che prevede la chiamata del medico solo in caso di necessità, senza un’effettiva assunzione a tempo indeterminato. Il medico viene retribuito solo per le ore effettivamente prestate.

Ovviamente, ogni forma contrattuale ha proprie caratteristiche e regole specifiche, che possono variare in base alle normative regionali e alle convenzioni stipulate tra le parti.

Cassa di previdenza del medico: ENPAM

La cassa di previdenza dei medici è l’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri). L’ente offre diverse prestazioni previdenziali, tra cui pensione di vecchiaia, invalidità e reversibilità. Ecco le principali informazioni sui versamenti.

L’iscrizione all’ENPAM è automatica per tutti i medici e odontoiatri iscritti agli Albi professionali. I contributi obbligatori si dividono in due quote principali:

Quota A

È un contributo fisso annuale, obbligatorio per tutti gli iscritti, indipendentemente dall’attività svolta. Gli importi dovuti variano in base all’età:

  • Studenti (5° e 6° anno): 140,47 €
  • Fino a 30 anni: 280,93 €
  • 30-35 anni: 545,28 €
  • 35-40 anni: 1.023,24 €
  • Oltre 40 anni: 1.889,75 €

A questi importi va aggiunto il contributo di maternità di 79,87 € all’anno. Può essere pagata in un’unica soluzione o in 4-8 rate senza interessi, attivando la domiciliazione bancaria con ENPAM.

Quota B

È obbligatoria per i liberi professionisti o per chi esercita anche come dipendente. Si calcola applicando il 19,50% sul reddito imponibile derivante dall’attività libero-professionale.

Per i professionisti in regime forfettario, il calcolo si basa sul 78% del fatturato (coefficiente di redditività).

Scadenze e modalità di pagamento

Le scadenze variano in base alla modalità di pagamento scelta. È possibile utilizzare la domiciliazione bancaria o la carta di credito convenzionata con ENPAM.

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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