L’art. 1 co. da 58 a 62 della Legge n. 197/22 prevede un’imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite dal personale impiegato nel settore turistico alberghiero e di ristorazione.
Attraverso la disposizione in commento è stata offerta ai lavoratori del settore turistico-alberghiero (come ad esempio, camerieri, receptionist, barman, etc) la possibilità di usufruire di un regime sostitutivo di tassazione per le mance e le liberalità corrisposte dai clienti. Questa disposizione rientra nel vasto novero di misure adottate dal governo e improntate alla riduzione del cuneo fiscale, nonché al contrasto all’evasione. Vediamo, quindi, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sulle mance o liberalità dei dipendenti del settore turistico o alberghiero.
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Quadro normativo di riferimento
A far data dal 1° gennaio 2023, “le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro”.
Ciò è quanto previsto dalla Legge 29 Dicembre 2022 n. 197, all’articolo 1 (comma 58) che deroga all’art. 51 del TUIR sulla determinazione del reddito da lavoro dipendente. Quest’ultimo infatti, include le erogazioni liberali tra le fattispecie costituenti reddito da lavoro dipendente, indicandone l’assoggettamento a tassazione IRPEF (tale classificazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione nella sentenza 26512 del 2021, con la quale veniva accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso un contribuente, reo di non aver dichiarato una cospicua somma di denaro accumulata tramite mance percepite durante il lavoro).
Regime di tassazione separata opzionale
La disposizione, dunque, prevede un regime di tassazione opzionale (imposta sostitutiva del 5%) da applicarsi al totale delle mance percepite dai lavoratori del settore turistico-alberghiero. Il suddetto regime di tassazione è disapplicabile soltanto previa espressa rinuncia del contribuente che, nel caso, è chiamato inserire in dichiarazione quanto percepito a titolo di liberalità (come appunto previsto dall’art. 51 del TUIR).
Lo stesso comma 58 stabilisce inoltre che le somme in oggetto “sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto”. Similmente alla disciplina concernente la cedolare secca, è poi disposto che le liberalità in oggetto devono comunque essere conteggiate ai fini del riconoscimento di deduzioni, detrazioni o altri benefici, qualora, per l’ottenimento di questi ultimi, le norme facciano specifico riferimento a determinati parametri reddituali (comma 59). Di fatto, quindi, il regime in commento opera, quindi, in deroga al regime ordinario IRPEF di cui all’art. 51 del DPR n. 917/86 ed ha l’obiettivo di ridurre il cuneo fiscale.
L’applicazione del regime d’imposizione sostitutivo
Come esplicitato nel testo di legge, le condizioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva risultano dunque essere le seguenti:
- Le liberalità percepite non superano il limite del 25% del reddito prodotto nell’anno precedente per le relative prestazioni di lavoro. Pertanto, ad esempio, con un reddito di 10.000,00 euro, l’imposta sostitutiva può essere applicata su una soglia massima di 2.500,00 euro;
- Il lavoratore interessato presta servizio all’interno di strutture private (elencate all’articolo 8 del codice del turismo, D.Lgs. n. 79/11) ed è titolare di reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nell’anno precedente (art. 1 legge di Bilancio 2023, comma 62);
- Il lavoratore interessato non ha espressamente rinunciato (in forma scritta al datore di lavoro) al regime di imposizione sostitutiva.
Nel caso in cui tutte le condizioni sopracitate fossero soddisfatte, deve essere lo stesso sostituto d’imposta a trattenere quanto dovuto all’erario (art. 1 legge di Bilancio 2023, comma 60), indicando contestualmente l’ammontare dell’imposta sostitutiva trattenuta all’interno del modello 770 (quadro ST).
Tipologie di strutture ricettive
In linea generale, a norma dell’art. 8 del D.Lgs. n. 79/11, le strutture ricettive si suddividono in:
- Alberghiere e paralberghiere (es. alberghi);
- Extralberghiere (es. affittacamere);
- All’aperto (es. villaggi turistici);
- Di mero supporto.
Versamento dell’imposta sostitutiva
Il sostituto d’imposta che interviene nella riscossione, è tenuto a versare l’imposta sostitutiva tramite il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo (risoluzione n. 16/E del 17 Marzo 2023 dell’Agenzia delle Entrate):
- “1067” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
- “1605” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
- “1917” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
- “1918” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
- “1306” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento- art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Compilazione modello F24
All’interno del modello F24, i codici tributo vanno indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nello spazio “Importi a debito versati”. Il “Mese di riferimento” da specificare è quello in cui il sostituto d’imposta ha effettuato la trattenuta, mentre l’ “Anno di riferimento” è quello a cui si riferisce il versamento.
Riflessi del regime sostitutivo in dichiarazione dei redditi
Le somme percepite dai lavoratori del settore turistico alberghiero, salvo espressa rinuncia del lavoratore, devono essere assoggettate ad un tassazione sostitutiva dell’IRPEF del 5%. Questo fino ad un ammontare non superiore al 25% del reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno per questo tipo di prestazioni (mance comprese). Questo significa che l’eventuale quota eccedente il 25% delle mance deve essere assoggettata a tassazione ordinaria IRPEF.
La certificazione Unica
L’applicazione ed il versamento dell’imposta sostitutiva da parte del datore di lavoro deve risultare dalla Certificazione unica che deve essere rilasciata al lavoratore. In particolare, si trova indicazione:
- Nel punto 652 “Mance assoggettate ad imposta sostitutiva“;
- Nel punto 653 “Imposta sostitutiva“;
- Punto 654 “Imposta sostitutiva sospesa“.
Il rigo C16 del modello 730
Il rigo C16 del modello 730 deve essere compilato per l’indicazione delle mance percepite ed assoggettate ad imposta sostitutiva. La compilazione del rigo è obbligatoria in quanto tale indicazione permette la corretta determinazione del trattamento integrativo, indicato nel rigo C14. In altre parole, il rigo C16 deve essere compilato in presenza di una Certificazione unica nella quale sia stato compilato il punto 651, 652 o 655.
Compilazione del rigo C16
Il rigo C16 è composto dalle seguenti colonne:
- Colonna 1 “Reddito settore turistico“: deve essere riportato il punto 651 della Cu;
- Colonna 2 “Somme tassazione ordinaria“: deve essere riportato il punto 655 della Cu;
- Colonna 3 “Somme imposta sostitutiva“: deve essere indicato l’importo indicato nel punto 652 della Cu;
- Colonna 4 “Ritenute imposta sostitutiva“: deve essere riportato l’importo presente nel punto 653 della Cu;
- Colonna 5 “Tassazione ordinaria“: da barrare se si sceglie questa modalità di tassazione delle mance;
- Colonna 6 “Tassazione sostitutiva“: da barrare, in alternativa alla colonna 5, se si sceglie questa modalità di tassazione delle mance;
- Colonna 7 “Assenza requisiti“: deve essere barrata se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma.
Il contribuente ha la possibilità di decidere se modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene questa meno vantaggiosa per lui. In pratica, deve essere barrata la colonna 5 o 6, a seconda dei casi per confermare la tassazione applicata dal sostituto. Al contrario si deve barrare al colonna 5 o 6 in senso opposto rispetto a quanto indicato nella Cu, per modificare la scelta di tassazione in relazione a quanto fatto dal sostituto.
Esempio di compilazione del modello 730
Ipotizziamo un lavoratore in possesso dei requisiti previsti, abbia percepito redditi derivanti dal settore turistico per 30.000 euro, di cui 8.000 euro per mance. Il datore di lavoro ha applicato la seguente tassazione:
- Per un importo pari a € 7.500 (30.000 * 25%) ad imposta sostitutiva del 5%, pari a € 375;
- Per un importo pari a € 500 (8.000 – 7.500), a tassazione ordinaria con aliquota marginale del 35%, per un importo di € 175.
Nella Cu del lavoratore vengono compilati i seguenti punti:
- Punto 651 “Reddito settore turistico“: valore 30.000 euro;
- Punto 652 “Mance assoggettate a imposta sostitutiva“: valore 7.500 euro;
- Punto 653 “Imposta sostitutiva“: valore 375 euro;
- Punto 655 “Mance assoggettate ad imposta ordinaria“: valore di 500 euro.
Ipotizziamo, a questo punto, che il lavoratore confermi in sede di dichiarazione dei redditi la scelta per la tassazione sostitutiva, il quadro C, rigo C16 deve essere compilato come segue:
- Colonna 1: punto 651 Cu, ovvero 30.000 euro;
- Colonna 2: punto 655 Cu, ovvero 500 euro;
- Colonna 3: punto 652 Cu, ovvero 7.500 euro;
- Colonna 4: punto 653 Cu, ovvero 375 euro;
- Colonna 6: barrare tassazione sostitutiva.
Tassazione della mance negli altri Stati
In Germania le mance non sono regolamentate e vengono considerate un “dono remunerativo”. Non è richiesto da nessuna disposizione di legge richiedere ai clienti di offrire mance al personale, e allo stesso tempo i dipendenti non hanno il divieto richiederle. Non fanno parte del fatturato aziendale ai fini del calcolo delle imposte, né ai fini del calcolo della retribuzione dei lavoratori e non contano ai fini di contributi fiscali e previdenziali.
In Spagna non è obbligatorio rilasciare mance, tuttavia, variano tra il 5% e il 10% del prezzo totale a seconda del gradimento del cliente e concorrono ad integrare il salario dei lavoratori, tuttavia non ne fanno parte, quindi non sono soggette ad imposta.
In Francia è quasi diventato consuetudine lasciarla a seconda del gradimento del cliente, e varia da 0,15 a 1,50-2,30 a seconda della consumazione. Le mance possono essere raccolte dal datore di lavoro e poi distribuite equamente tra i dipendenti: in tal caso la base contributiva di sicurezza sociale è costituita dalle mance effettive. Se il datore di lavoro decide di trattare il costo del servizio o le mance come parte della retribuzione dei dipendenti, allora le mance sono soggette ad imposta. Tuttavia, di solito non possono essere soggette ad imposta in quanto non sono trattate come parte dello stipendio, ma sono soggette a ritenuta fiscale.
Nel Regno Unito è diventata quasi una consuetudine anche se è poco comune se è previsto un costo del servizio nel conto finale. La legislazione non ne definisce l’ammontare e non esiste nessun obbligo di legge circa il suo rilascio. Tuttavia, la legge prevede che sia previsto nel prezzo finale il costo del servizio al tavolo, in questo caso il denaro rilasciato dal cliente va all’azienda e non al singolo cameriere. Il costo del servizio è quindi del datore di lavoro che non è tenuto a dare il ricavato ai dipendenti. In questo caso non è soggetta ad IVA e ai contributi di sicurezza sociale. Le mance non fanno parte del fatturato aziendale ai fini del calcolo delle imposte e non contano ai fini del calcolo della retribuzione dei lavoratori, né ai fini dei contributi fiscali e previdenziali.
Negli Stati Uniti è diventata una consuetudine ormai consolidata. Sono stabilite precise disposizioni in materia e il costo del servizio è quasi sempre escluso dal conto finale. Gran parte dello stipendio dei camerieri dipende proprio dalla quantità di mance che riescono a ricevere. Solitamente il suo ammontare è di circa il 15-20%. Esse sono dei dipendenti che le hanno ricevute, il datore di lavoro non può utilizzarle se non per applicare detrazione di esse dal calcolo dello stipendio minimo. Secondo il codice tributario federale, le mance ricevute sono anche considerate una remunerazione del lavoro. La legge californiana non permette che le mance vengano destinate al raggiungimento del minimo salariale imposto dalla legge statale, mentre la legge federale ammette la possibilità di utilizzarle per la retribuzione minima.
In Giappone, rilasciare una mancia è da maleducati, contraria al costume sociale, tuttavia se viene consegnata è raccolta direttamente dal cameriere. Non fanno parte del fatturato aziendale ai fini del calcolo delle imposte, non contano ai fini del calcolo della retribuzione dei lavoratori, non fanno parte del salario e sono quindi esenti da tassazione.