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Modello 770/2024: cos’è, scadenze e istruzioni

Il prossimo 31 ottobre 2024 è in scadenza il termine per presentare all’Agenzia delle Entrate il modello 770/2024, relativo al periodo d’imposta 2023. Si tratta del modello approvato assieme alle istruzioni per la compilazione.

Con il modello 770 i sostituti di imposta devono comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno precedente ed i relativi versamento e le compensazioni effettuate, come anche il riepilogo dei crediti. Per questo andiamo a vedere i principali aspetti di questo modello.

Cos’è il Modello 770?

Il modello 770/2024 (periodo d’imposta 2023) deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

  • Redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
  • Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • Dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010);
  • Locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
  • Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

L’invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso – nei diversi termini previsti dall’art. 4 del DPR n. 322/98 (16 marzo 2024 ovvero il 31 ottobre 2024) – la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.

Il Modello 770 è uno dei principali documenti che i sostituti di imposta, ovvero datori di lavoro, enti, ma anche Amministrazioni dello Stato, devono inviare ogni anno entro il 31 ottobre, inserendo diverse informazioni. Questo documento deve contenere i dati sui versamenti e le ritenute effettuate durante l’anno precedente.

Si compone di diversi quadri in cui inserire le varie informazioni, e diversi soggetti sono obbligati ad inviarlo compilato, successivamente all’invio della Certificazione Unica. Dopo è anche possibile inviare un modello correttivo o uno integrativo, e il documento si può presentare online, ad un centro CAF o con l’aiuto di un intermediario abilitato.

Novità 2024

Le principali modifiche riguardano l’affrancamento delle quote da OICR, l’esposizione dell’emergenza alluvionale nei Quadri ST e SV e l’inserimento della nuova colonna per la gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX.

Tra le novità si segnala anche che con effetti a partire dall’anno d’imposta 2025 e comunque in via sperimentale e facoltativa, i sostituti d’imposta potranno comunicare i dati nel modello F24. In questo modo possono evitare di inserirli anche nel modello 770. Per ora la semplificazione si applicherà solamente ai sostituti d’imposta con non più di 5 dipendenti.

Invio della Certificazione unica

Questo documento è importante per i sostituti di imposta e per i lavoratori, poiché serve a riassumere tutti i redditi erogati ai dipendenti, e a dichiararli correttamente al fisco. L’invio di questo documento è obbligatorio per tutti i sostituti di imposta, per cui il mancato invio può comportare un’omessa dichiarazione e quindi può portare a sanzioni anche molto salate.

La Certificazione Unica deve essere inviata al fisco, e consegnata ai lavoratori, ogni anno per dichiarare quali sono state le ritenute effettuate durante l’anno, e eventuali dati contributivi e assicurativi associati. La Certificazione unica e il Modello 770 vanno di pari passo, e compongono la dichiarazione obbligatoria per i sostituti di imposta e le Amministrazioni dello Stato.

Per i lavoratori subordinati, ricevere la Certificazione unica è fondamentale per poter procedere con la comunicazione della dichiarazione dei redditi, per dichiarare al fisco quanto è stato percepito durante l’anno, e da quali fonti, e per l’adeguamento secondo conguaglio delle imposte. Nel caso in cui il lavoratore non ricevesse questo documento, deve prontamente richiederlo al proprio sostituto di imposta, come il datore di lavoro o un ente pubblico.

Per approfondire: “Mancata ricezione della Certificazione unica: cosa fare?“.

Quali dati deve contenere?

Abbiamo visto che l’invio al fisco del Modello 770 è obbligatorio, e i sostituti di imposta possono procedere con il supporto degli intermediari abilitati. Ma quali dati e informazioni deve contenere? Si tratta delle seguenti informazioni:

  • Ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • Ritenute operate sui redditi da lavoro autonomo;
  • Ritenute operate su provvigioni e redditi diversi;
  • Dividendi, proventi e redditi da capitale, le ritenute sui pagamenti relativi a bonifici per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
  • Locazioni brevi inserite nella Certificazione Unica;
  • Somme liquidate successivamente al pignoramento presso terzi;
  • Somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
  • Somme percepite da cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi;
  • Somme dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.


Queste informazioni devono essere comunicate prontamente al fisco entro la scadenza, tuttavia si può procedere solamente dopo che è stato inviato l’altro documento, la Certificazione Unica, ai dipendenti, collaboratori e al fisco.

Chi sono i soggetti obbligati alla presentazione del Modello 770?

Hanno l’obbligo di presentazione i diversi sostituti di imposta e delle Amministrazioni dello Stato. Più nel dettaglio, devono presentare queste dichiarazioni:

  • Le società di capitali: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, purché residenti all’interno dello Stato italiano;
  • Enti commerciali equiparati alle società di capitali, ovvero enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività di tipo commerciale, purché residenti all’interno dello Stato italiano;
  • Gli enti non commerciali, ovvero enti pubblici, come le Regioni, Provincie, Comuni e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, purché residenti nel territorio dello Stato italiano;
  • Le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
  • Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato italiano;
  • Trust;
  • I condomini;
  • Le società di persone, come società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato italiano;
  • Società di armamento che risiedono nel territorio dello Stato italiano;
  • Le società di fatto o irregolari che risiedono nel territorio dello Stato italiano;
  • Le società o le associazioni senza personalità giuridica, costituite tra presone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato italiano;
  • Aziende coniugali, ovvero se l’attività è esercitata tra coniugi residenti nel territorio dello Stato italiano;
  • Gruppi Europei di Interesse Economico;
  • Persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole;
  • Persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • Persone fisiche che operano le ritenute alla fonte e aderiscono al regime forfettario
  • Le Amministrazioni dello stato, anche con ordinamento autonomo;
  • I curatori fallimentari, commissari liquidatori, eredi che non proseguono l’attività del sostituto di imposta estinto.

Inoltre, devono presentarlo:

  • Coloro che nel periodo di imposta hanno applicato l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari;
  • Coloro che hanno applicato nel periodo l’imposta sostitutiva sui dividendi;
  • Coloro che hanno applicato nel periodo l’imposta sostitutiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e all’art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, testo unico delle imposte sui redditi;
  • Coloro che sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 6, comma 2 e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
  • Coloro che sono tenuti all’obbligo della comunicazione degli utili pagati nel periodo di imposta;
  • I rappresentanti fiscali di un soggetto non residente.


Nel caso di soggetti obbligati alla presentazione del Modello 770 per conto di soggetti non residenti, o per intermediari non residenti, devono presentare nel documento i relativi quadri in modo separato da quelli dell’imposta sostitutiva o della ritenuta versata con riferimento alla propria attività di intermediari.

Scadenza di presentazione 2024

Il Modello 770 deve necessariamente essere presentato dai soggetti visti prima entro la scadenza del 31 ottobre dell’anno successivo a quello per cui si presenta la dichiarazione. Per il 2024, la data è fissata al 31 ottobre 2024. Per ciò che riguarda invece la Certificazione Unica, la scadenza era fissata al 16 marzo 2024, per cui attualmente chi non ha provveduto a questo invio si trova di fronte ad una sanzione di 100 euro per ogni CU omessa o presentata in ritardo. 

Suddivisione dei modelli 770

Il sostituto d’imposta, tenuto alla presentazione di entrambi i modelli, può produrre il 770 Semplificato comprensivo dei quadri ST, SV e SX. Questo qualora non abbia effettuato compensazioni “interne” tra i versamenti relativi al 770 Semplificato e quelli attinenti il 770 Ordinario. Il sostituto d’imposta ha la facoltà di suddividere il 770 Semplificato in due parti:

  • Una parte con il frontespizio, le comunicazioni lavoro dipendente e assimilati e i relativi prospetti SS, ST, SV, SX e SY;
  • L’altra parte con il frontespizio, le comunicazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i rispettivi prospetti SS, ST, SX e SY.

Tale modalità di trasmissione è possibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • Devono essere trasmesse sia le Comunicazioni dati relativi al lavoro dipendente e assimilati, sia le Comunicazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • Non devono essere state effettuate compensazioni interne tra i versamenti di ritenute attinenti il lavoro dipendente e il lavoro autonomo. Né tra tali versamenti e quelli attinenti i redditi di capitale.

Struttura delle dichiarazioni

Le due dichiarazioni, il modello 770 Semplificato e Ordinario, hanno strutture diverse.

Composizione del modello 770 Semplificato

Il Modello 770 semplificato deve essere presentato dai soggetti che nell’anno precedente hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e da coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps e/o premi assicurativi dovuti all’Inail. E’ formato dalle seguenti parti:

  • Frontespizio;
  • Comunicazione dati delle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale. Documento da utilizzare per l’indicazione dei dati fiscali, contributivi e assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, le indennità di fine rapporto ed equipollenti, le altre indennità e l’assistenza fiscale;
  • Comunicazione dei dati delle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • Prospetto SS, contenente i dati riassuntivi relativi a quelli riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione;
  • Prospetto ST, contenente i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute di addizionali regionali all’IRPEF, alle trattenute per assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive;
  • Il prospetto SV, contenente i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all’Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale;
  • Prospetto SX, in cui deve essere indicato il riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate;
  • Prospetto SY, contenente i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute.

Composizione del modello 770 Ordinario

Il Modello 770 Ordinario è composto dalle seguenti parti:

  • Frontespizio;
  • Quadri staccati, destinati all’esposizione delle somme e dei valori corrisposti in relazione alle diverse tipologie di redditi, esclusi quelli già contemplati nel modello semplificato:
    • Quadro SF – Redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati, redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta imputabili a soggetti non residenti;
    • Quadro SG – Somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione. Rendite delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale;
    • Il Quadro SH – Redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle accettazioni bancarie, proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
    • Quadro SI – Utili e proventi equiparati pagati nel periodo di imposta;
    • Quadro SK – Comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti, nonché altri dati delle società fiduciarie;
    • Il Quadro SL – Proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto estero e italiano, soggetti a ritenuta a titolo d’acconto;
    • Quadro SM – Proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto estero e di diritto italiano, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;
    • Quadro SO – Comunicazione delle operazioni, da parte degli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze (art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del Tuir). Segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla segnalazione dell’Ivie per i soggetti da essi rappresentati;
  • Il Quadro SP – Titoli atipici;
  • Quadro SQ – Comunicazione dei dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sui proventi delle obbligazioni. Nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema Monte Titoli spa.
  • Quadro SS – Dati riassuntivi relativi concernenti quelli riportati nei diversi quadri della dichiarazione;
  • Quadro ST – Ritenute alla fonte operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive effettuate;
  • Quadro SV – Trattenute di addizionali comunali all’Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale;
  • Il Quadro SX – Riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate;
  • Quadro SY – Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010. Deve essere altresì utilizzato per l’indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

Quadro ST: ritenute operate

Il quadro ST è composto da quattro sezioni:

  • sezione I Erario, la cui compilazione è automatica all’import dei movimenti derivanti dal ravvedimento operoso F24 e alla conferma del quadro 03 Gestione Movimenti.
  • sezione II Addizionale Regionale, la cui gestione è completamente manuale, ad eccezione dell’import dei movimenti provenienti dall’attività sportiva dilettantistica e dei movimenti derivanti dal ravvedimento operoso F24; l’operatività di quest’ultimi è la stessa del quadro ST.
  • sezione III Ritenute su redditi;
  • sezione IV Imposta Sostitutiva.
Punto 1Deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall’anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione del prelievo.
Punto 2Deve essere riportato l’importo:
– delle ritenute operate;
– delle addizionali regionali trattenute;
– delle somme e degli interessi per rateizzazione trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell’assistenza fiscale. Gli importi trattenuti devono essere riportati la netto degli interessi per incapienza della retribuzione e per rettifica che andranno invece esposti nel successivo punto 8;
– dell’imposta sostitutiva operata sulle rivalutazioni TFR, nonché sulla cedolare secca locazioni;
– delle ritenute operate sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute operate ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010;
– del credito Bonus Irpef che il sostituto ha provveduto a recuperare.
Punto 6Devono essere indicati i crediti d’imposta utilizzati in diminuzione delle ritenute, esposti nella colonna “Ritenute” del quadro RU dei modelli Redditi. Non devono essere riportati nel presente punto i crediti d’imposta utilizzati mediante il modello di pagamento F24.
Punto 7Deve essere indicato l’importo risultante dalla colonna “Importi a debito versati” del modello di pagamento F24, indipendentemente dall’effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 8.
Punto 8Per le somme esposte al punto 2, deve essere riportato l’importo degli interessi:
– per incapienza della retribuzione e per rettifica trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell’assistenza fiscale;
– per ravvedimento i sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97. Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione.
Punto 9Deve essere barrata la casella nel caso in cui il versamento, indicato al punto 7, sia stato oggetto di ravvedimento operoso.
Punto 10A – se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall’art. 2, comma 1, del DPR n. 445/97
B – se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/73, su somme e valori relativi al 2021 erogati entro il 12 gennaio 2023
C – nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31/12/2021, erogata al lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040
D – se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2022 nel mese di gennaio 2023
E – se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2022 nel mese di febbraio 2023
F – se il versamento si riferisce a ritenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici verificativi nel Centro Italia nel 2016, come disposto dal comma 11 dall’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 come modificato dal comma 2 dell’art. 8 decreto legge ottobre 2019, n. 123, convertito con la legge 12 dicembre 2019, n. 156
G – se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell’art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388
H – se il versamento è relativo a: utili in natura di cui all’art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 o maggiori ritenute su utili di fonte italiana (codice tributo 1035) e utili pagati a soggetti non residenti (codice tributo 1036), deliberati fino al 30 giugno 1998
K – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l’attività
L – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l’attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto
N – se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell’ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all’IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionale all’IRPEF, degli acconti a tassazione separata del secondo acconto IRPEF, del saldo, della prima e della seconda rata di acconto della cedolare secca locazioni prelevato dal sostituto d’imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d’imposta
P – se il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell’anno in corso (2021), ma pertinente l’anno precedente (2020)
Q – se il versamento si riferisce a ritenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009
S – se nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell’anno d’imposta corrente nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell’anno d’imposta corrente
T – Se il versamento si riferisce alle ritenute operate nel 2021 dal condominio, in qualità di sostituto d’imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, qualora sia stato raggiunto l’importo stabilito al comma 2-bis dell’art. 25-ter del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, come modificato dall’art. 1 della Legge del 11/12/2016 n. 232
U – Se il versamento si riferisce alle ritenute operate, da gennaio a maggio, da giugno a novembre, ovvero a dicembre 2021, dal condominio in qualità di sostituto d’imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, ritenute per le quali sussiste l’obbligo di versamento rispettivamente entro il 30 giugno 2021, entro il 20 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al comma 2-bis dell’art. 25-ter del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, come modificato dall’art. 1 della Legge del 11/12/2016 n. 232
Z – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte
Punto 11Deve essere indicato il codice tributo. Per i versamenti delle addizionali regionali indicare il corrispondente codice tributo previsto per i versamenti nel Mod. F24. Per i versamenti effettuati mediante il modello di pagamento F24EP, deve essere indicato nel punto 11 il codice tributo esposto nel medesimo modello F24EP.
Punto 13Deve essere indicato il codice della regione. Si precisa che tale codice deve essere rilevato dal modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla tabella SF – Elenco Regioni e Province autonome posta nell’Appendice delle istruzioni.
Punto 14Deve essere indicata la data del versamento.

Dati del sostituto di imposta

Il sostituto di imposta deve inserire nel modello i propri dati nella sezione apposita, senza omettere nessuna informazione, ovvero:

  • I dati identificativi: nome, cognome e codice fiscale, denominazione o ragione sociale, Comune di nascita;
  • Codice attività;
  • Contatti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
  • Dati del soggetto estero;
  • Codici dello Stato, natura giuridica del soggetto, situazione;
  • Dicastero;
  • Eventuali casi particolari.

Dati del rappresentante firmatario della dichiarazione

Per ciò che riguarda i dati del rappresentante che firma la dichiarazione, si tratta di tutte le informazioni di chi sottoscrive la dichiarazione, in base ai codici presenti in questa tabella.

NumeroSoggetto dichiarante
1Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore 
2Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire 
3Curatore fallimentare 
4Commissario liquidatore 
5Commissario giudiziale ovvero custode giudiziario, ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati 
6Rappresentante fiscale di soggetto non residente 
7Erede
8Liquidatore (liquidazione volontaria) 
9Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione 
10Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993 
11Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita 
12Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale – periodo ante messa in liquidazione) 
13Amministratore di condominio 
14Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione 
15Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione 

Per ciò che riguarda il visto di conformità, va inserito dal responsabile del CAF o dal professionista che lo rilascia, per cui vanno inseriti negli appositi spazi i dati anche di questo soggetto intermediario. 

Come presentare il modello?

Una volta compilato deve essere presentato al fisco, ovvero all’Agenzia delle Entrate, attraverso diversi canali. Risulta possibile inviare il documento tramite:

  • Canali ufficiali online dell’Agenzia delle Entrate;
  • Rivolgendosi ad un centro CAF abilitato;
  • Rivolgendosi ad un professionista intermediario abilitato;
  • Tramite altri soggetti incaricati, per le Amministrazioni dello Stato;
  • Tramite società appartenenti al gruppo.


Nel caso in cui si utilizzi lo strumento telematico, si riceverà una conferma successivamente all’invio e alla ricezione del file, con esito positivo. Per presentare il documento online si utilizza Fisconline o Entratel, in base al soggetto dichiarante.

Modello correttivo e integrativo

Il Modello 770 correttivo si utilizza entro la scadenza della presentazione, per rettificare una dichiarazione già inviata precedentemente. Si può procedere in questo modo in caso di errori, barrando la casella “correttiva nei termini” ad indicare che questo documento è quello correttivo. Il Modello 770 in questo caso deve comunque contenere tutte le informazioni, anche quelle inviate precedentemente.

Il Modello 770 integrativo invece si utilizza successivamente alla scadenza dei termini dell’invio di tale documento, presentando un nuovo documento e barrando “dichiarazione integrativa“. Questo documento può essere inviato successivamente all’invio di un documento similare precedente, per aggiungere eventuali informazioni mancanti. 

Mentre con il modello correttivo non vengono applicate sanzioni, perché si procede secondo i termini previsti, nel modello 770 integrativo vengono applicate sanzioni per il ritardo, tuttavia è possibile chiedere un ravvedimento operoso per ridurre l’entità della sanzione.

In caso di approfondimenti sulla presentazione di modelli correttivi o integrativi è utile la lettura di questo articolo di approfondimento: “Ravvedimento delle ritenute fiscali e modello 770“.

Andrea Baldini
Andrea Baldinihttps://fiscomania.com/
Laurea in Economia Aziendale nel 2014 presso l'Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente nella redazione giornalistica di RadioRadio nel ambito fiscale. Appassionato da sempre di Start-up, ha il sogno di diventare business angel per il momento opera come consulente azienda nel mondo delle Start up. [email protected]

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