In caso di tardiva emissione della fattura elettronica si applica la sanzione prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n 471/97: sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 90% al 180% dell’imponibile non correttamente documentato. L’importo è fisso da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Ordinariamente, la fattura elettronica deve essere emessa entro le 24 ore dal momento in cui l’operazione si considera effettuata. Oppure, per le fatture differite il termine di emissione è il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’operazione si è conclusa. In caso di ritardata, quindi tardiva, emissione della fattura elettronica il legislatore ha previsto un preciso sistema sanzionatorio. Tuttavia, al fine di rendere maggiormente agevole la fase di avvio del processo di fatturazione elettronica l’art. 10 del D.L. n. 119/18 aveva disposto la mancata applicazione della sanzione prevista per la tardiva emissione della fattura. Questo a condizione che la fattura fosse stata emessa in formato elettronico oltre il termine stabilito dall’art. 21 del DPR n. 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva periodica.
Il periodo di applicazione della misura di attenuazione della sanzione per omessa fatturazione è stato poi esteso, in sede di conversione, dal citato art. 10 del D.L. n. 119/2018, al 30 settembre 2019 con riferimento ai soli soggetti passivi che effettuano la liquidazione periodica dell’Iva con cadenza mensile. Attualmente, invece, non vi sono esimenti, in caso di ritardata emissione della fattura elettronica sono previste sanzioni amministrative, che possono, comunque, essere ridotte con l’utilizzo del ravvedimento operoso in caso di regolarizzazione spontanea. Detto questo, andiamo ad analizzare, le sanzioni previste in caso di tardiva emissione della fattura elettronica. Cominciamo!
Indice degli Argomenti
- Termini di emissione della fattura elettronica
- Tardiva emissione della fattura elettronica: il regime sanzionatorio
- Regolarizzazione da parte del cessionario o committente
- Tabella di riepilogo: sanzioni fatturazione elettronica tardiva
- Sanzioni fatturazione elettronica e ravvedimento operoso
- Valutazione di convenienza tra ravvedimento operoso o cumulo giuridico nelle sanzioni per la fattura elettronica
- Errori fatturazione elettronica: cosa fare in caso di scarto?
- Codice tributo modello F24 per il pagamento delle sanzioni sulla fatturazione elettronica tardiva, omessa o errata
- Domande frequenti
Termini di emissione della fattura elettronica
Il termine di emissione della fattura elettronica dipende dal tipo di fattura che andiamo ad emettere. Possiamo emettere:
- Fattura elettronica immediata.
- Fattura elettronica differita.
Con riguardo alle fatture elettroniche emesse ai sensi dell’art. 1 co. 3 del D.Lgs. n. 127/2015, la fattura si intende emessa solo se è stata trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) e non è stata scartata da quest’ultimo.
Emissione della fattura elettronica immediata
La fattura elettronica immediata accompagna il bene o che certifica il compenso percepito per un servizio reso. La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, stabilito ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633/72. In particolare, per le cessioni di beni al momento della spedizione / consegna dei beni, per le prestazioni di servizi al momento del pagamento.
Emissione della fattura elettronica differita
La fattura differita, può essere emessa per cessioni di beni e prestazioni di servizi, in alternativa alla fattura immediata. Essenzialmente la fattura differita si discosta dalla tradizionale fattura dalla data di emissione rispetto alla consegna dei beni o dal termine dell’erogazione di un servizio e dal loro pagamento. Questa tipologia di fattura costituisce una importante semplificazione per le imprese, perché permette di riepilogare in un unico documento fiscale i pagamenti eseguiti nel mese solare da un dato cliente.
La fattura differita dev’essere emessa e registrata entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello in cui i beni vengono spediti / consegnati o le prestazioni vengono realmente effettuate. Sarà comunque necessario indicare il mese di riferimento per la prestazione, infatti legalmente l’operazione rientrerà nella liquidazione periodica del mese di riferimento e l’Iva andrà versata entro il 16 del mese successivo.
Esempio: se il pagamento della prestazione di un dato servizio è avvenuto a maggio, anche se la fattura viene emessa in modalità differita il 15 giugno, l’operazione rientra nella liquidazione periodica di maggio e l’Iva andrà versata entro il 16 giugno.
Proprio per l’esistenza di quest’ultimo obbligo, che rende complicata la successiva gestione fiscale, è ormai pratica consolidata quella fatturare entro il mese (tipicamente nell’ultimo giorno lavorativo) e non posticipare nei 15 giorni successivi.
Per approfondire: “Termini di emissione della fattura elettronica“.
Tardiva emissione della fattura elettronica: il regime sanzionatorio
Che cosa accade se viene ritardato il momento di effettuazione della fattura?
La disposizione sanzionatoria è la seguente. A partire dall’1.1.2019, le fatture relative ad operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia emesse con modalità diverse da quelle previste dall’art. 1 co. 3 del D.Lgs. n. 127/2015, si considerano non emesse (art. 1 co. 6 del D.Lgs. n. 127/2015). Sia nel caso di fattura elettronica non emessa che emessa in modo tardivo si applica la sanzione prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n. 471/97.
La sanzione varia dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro. La sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. |
Trovano comunque applicazione, alternativa fra loro, gli istituti del “cumulo giuridico” di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472/97 e del “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 (principio di diritto 11.11.2019 n. 23).
Sanzioni per la tardiva emissione della fattura elettronica
A fronte della tardiva emissione della fattura si rende applicabile la sanzione di cui all’art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 471/97, corrispondente a un importo, per ciascuna violazione:
- Fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato (con un minimo di 500 euro);
- Da 250 a 2.000 euro, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
L’Agenzia delle Entrate (con la risposta a interpello 24 settembre 2019 n. 389 e il principio di diritto 11 novembre 2019 n. 23) ha chiarito che la tardiva emissione della fattura che non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo rappresenta una violazione formale. Si tratta di una violazione, per la quale si rende applicabile la sanzione in misura fissa (da 250 a 2.000 euro). Questo, considerato che tale inadempimento ben potrebbe rientrare nelle “inosservanze di formalità e di adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale”.
Non può ricorrere, invece, l’esimente prevista per le violazioni c.d. “meramente formali”, di cui agli artt. 10 comma 3 della L. n 212/2000 (“Statuto del contribuente”) e 6 comma 5-bis del D.Lgs. n. 472/97. Tale ultima disposizione prevede, infatti, la non punibilità delle “violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.
Tabella riassuntiva: sanzioni per la tardiva emissione della fattura elettronica
DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA | NORMA | ENTRO LA LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA | OLTRE LA LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA |
---|---|---|---|
Oltre 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione | Sanzione ex art. 6 del D.Lgs. n. 471/97 | Sanzione minima di € 250 | Dal 90% al 180% dell’Iva. Sanzione minima di € 500 |
Oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento | Sanzione ex art. 6 del D.Lgs. n. 471/97 | Sanzione minima di € 250 | Dal 90% al 180% dell’Iva. Sanzione minima di € 500 |
Le sanzioni possono essere ridotte con l’utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso.
Regolarizzazione da parte del cessionario o committente
La tardiva emissione della fattura ha delle conseguenze sanzionatorie anche per il soggetto cessionario o committente che non si vede arrivare nei termini la fattura dal prestatore. Il cessionario o committente, per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6 co. 8 del D.Lgs. n. 471/97 (pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro per ogni violazione) deve adempiere gli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. Pertanto:
- Se questi non ha ricevuto la fattura entro 4 mesi dalla data dell’operazione, deve trasmettere al Sistema di Interscambio, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, la c.d. “autofattura da regolarizzazione“, indicando nella sezione anagrafica del cedente/prestatore i dati del fornitore e in quella del cessionario/committente i propri, mentre il campo “TipoDocumento” è compilato con il codice convenzionale “TD20” (provvedimento Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757);
- Se invece il soggetto ha ricevuto una fattura irregolare, deve trasmettere il documento di cui sopra, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo alla registrazione.
La trasmissione dell’autofattura al Sistema di Interscambio sostituisce l’obbligo di presentazione della fattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Tabella di riepilogo: sanzioni fatturazione elettronica tardiva
TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE | RIFERIMENTO NORMATIVO | SANZIONI AMMINISTRATIVE |
---|---|---|
Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA | Art. 6 co.1 D.Lgs. n. 471/97 | Da 250 euro a 2.000 euro |
Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata | Art. 6 co. 1 D.Lgs. n. 471/97 | Dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro |
Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge | Art. 6 co. 2 D.Lgs. n. 471/97 | Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro |
Violazioni solo formali | Art. 6 co. 5-bis D.Lgs. n. 472/97 | Niente sanzioni |
Sanzioni fatturazione elettronica e ravvedimento operoso
Le sanzioni da pagare in caso di omessa, errata o tardiva fatturazione elettronica possono essere ridotte tramite l’istituto del ravvedimento operoso. In estrema sintesi, giova in questa sede ricordare che l’articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 prevede le seguenti riduzioni delle sanzioni:
- 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
- 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
- 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
- 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.
Quindi, la sanzione in caso di ritardata emissione della fattura elettronica emessa entro la liquidazione periodica Iva, è pari a 27,77 euro, in caso di regolarizzazione nei 90 giorni (1/9 di 250).
Valutazione di convenienza tra ravvedimento operoso o cumulo giuridico nelle sanzioni per la fattura elettronica
La regolarizzazione della ritardata emissione della fattura elettronica può essere effettuata, direttamente dal contribuente con il ravvedimento operoso o tramite il cumulo giuridico dall’Agenzia delle Entrate.
Avendo già visto sopra l’applicazione del ravvedimento, vediamo adesso il cumulo giuridico per poi fare qualche valutazione di convenienza. L’art. 12 del D.Lgs. n.472/97 prevede che in caso di violazioni reiterate dello stesso tipo l’Agenzia delle Entrate possa applicare la sanzione minima edittale (pari in questo caso a 250 euro), aumentata dal 25% al 200%(per la continuazione). In pratica, questo significa che deve essere tenuto in considerazione un aumento che va da 62,50 ad 500 euro.
L’importo ottenuto ha un range tra le 312,50 euro (+25%) ed un massimo di 750 euro (+ 200%). Spetta all’Amministrazione finanziaria scegliere l’entità della sanzione, presumibilmente prendendo in considerazione la numerosità delle violazioni commesse (ritardi nell’emissione della fattura).
Inoltre, deve essere evidenziato che in caso di notifica dell’atto di irrogazione sanzioni, l’importo della sanzione può essere ulteriormente ridotto avvalendosi della definizione delle sanzioni ad 1/3 dell’importo irrogato (ex art. 16, co. 3 del D.Lgs. n. 472/97).
Pertanto, considerata l’applicazione del cumulo giuridico nella maggior parte dei casi dove le violazioni sono reiterate e numerose questo strumento risulta essere maggiormente conveniente rispetto all’applicazione del ravvedimento operoso.
Errori fatturazione elettronica: cosa fare in caso di scarto?
Una fattispecie correlata a quella di tardiva emissione della fattura elettronica è quella in cui il file telematico viene scartato dal sistema di interscambio. In questo caso, abbiamo detto, che la fattura risulta non inviata, quindi passibile del regime sanzionatorio sopra indicato. Tuttavia, se ci si accorge in tempo della fattispecie è possibile rimediare risparmiando le sanzioni. Infatti, la fattura elettronica scartata può essere re-inviata entro i 5 giorni dalla data di notifica dello scarto. Sul punto vedasi il provvedimento 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate. La notifica dello scarto contiene sempre la tipologia di errori commessi nella fatturazione elettronica.
Andiamo ad analizzare, di seguito, una tabella contenente i principali codici di errore che si possono leggere nelle ricevute/notifiche di scarto dello Sdi:
CODICE ERRORI FATTURAZIONE ELETTRONICA | CAUSA DELLO SCARTO |
---|---|
Codice errore 00001 | nome file non valido ovvero il nome del file da inviare al Sdi deve essere formato da IT, identificativo fiscale soggetto emittente, simbolo ( _ ), progressivo alfanumerico da 5 caratteri, formato xml |
Codice errore 00002 | nome file duplicato ovvero il nome file è stato già usato in un precedente invio telematico |
Codice errore 00003 | le dimensioni del file superano quelle massime consentite ovvero 5Mb |
Codice errore 00102 | file non integro ovvero il file xml risulta danneggiato/manomesso |
Codice errore 00403 | file con data successiva a quella di ricezione ovvero il caso in cui il file xml contiene erroneamente una data successiva a quella di invio telematico |
Codice errore 00417 | file con identificativo fiscale IVA e codice fiscale non valorizzati ovvero il caso in cui il file xml non contiene partita iva e/o codice fiscale del soggetto emittente |
Codice tributo modello F24 per il pagamento delle sanzioni sulla fatturazione elettronica tardiva, omessa o errata
Nel caso in cui ci si accorga di omissioni, errori o ritardi nella fatturazione elettronica occorre ravvedersi mediante il pagamento delle sanzioni di cui abbiamo parlato sinora. Il pagamento deve essere eseguito tramite modello F24, compilando la sezione erario ed utilizzando il codice tributo 8911. L’anno da indicare nel modello è quello in cui è avvenuta la violazione.
Domande frequenti
Se invii la fattura elettronica dopo 12 giorni dalla sua data di emissione è prevista una sanzione, il cui importo varia se:
– influisce sulla dichiarazione IVA: dal 90% al 180% dell’imponibile con un minimo di 500 euro
– non influisce sulla dichiarazione IVA: da 250 a 2.000 euro.
In caso di tardiva emissione della fattura elettronica si applica la sanzione prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n 471/97: sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 90% al 180% dell’imponibile non correttamente documentato.
I 12 giorni per l’emissione della fattura elettronica si contano a partire dal giorno della vendita di prodotto o prestazione di servizio a cui fa riferimento il documento.
In caso di fattura elettronica omessa, il cedente è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria tra il 90% e il 180% dell’imposta non correttamente documentata.
12 giorni. La fattura elettronica immediata deve essere emessa (trasmessa al SdI) entro i 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (vendita di un prodotto o prestazione di un servizio) ex D.L. n. 34/19.
La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
Vi sono differenze nelle tempistiche di invio delle fatture elettroniche:
– fattura immediata: entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
– fattura differita: entro il giorno 15 del mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione.
Per le fatture elettroniche la data di emissione è la data di trasmissione mentre la data da indicare nel documento è la data di effettuazione dell’operazione.
La fattura inviata per prima non è il duplicato di nessuna fattura. Quindi, se formalmente corretta, deve essere accettata dal Sistema di Interscambio. Una eventuale seconda fattura, emessa con anno d’imposta e numero uguali a quella già inviata, deve essere scartata dal Sistema di Interscambio.
Una fattura elettronica emessa non può essere modificata, ma per correggerla dovrai utilizzare una nota di credito o una di debito.
Per correggere una fattura scartata avrai 5 giorni di tempo senza incorrere in sanzioni amministrative.
Con storno fattura si indica la correzione o l’annullamento di una fattura emessa in precedenza ad un cliente tramite una nota di variazione.
No, non è possibile rifiutare una fattura elettronica se sei un operatore economico (fatturazione B2B), mentre è possibile rifiutare una fattura elettronica se sei una Pubblica Amministrazione (fatturazione PA).
Quando il soggetto emittente di una fattura elettronica inoltrata al SdI riceve una notifica di scarto significa che la fattura (o il lotto di fatture elettroniche) non è stata regolarmente processata, in quanto si sono rilevati uno o più errori.
È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Devono essere applicate delle sanzioni amministrative:
– Per omessa / tardiva / errata fatturazione: sanzione dal 90% al 180% con un minimo di 500 euro.
– In caso di fatturazione che non modifica la liquidazione iva: sanzione da 250 euro a 2.000 euro.