La stabile organizzazione digitale è la fattispecie fiscale con cui l’ordinamento tributario — attraverso la lettera f-bis) dell’art. 162 TUIR — tenta di intercettare le imprese estere che generano reddito in Italia esclusivamente via web, senza strutture fisiche dichiarate. La norma è vigente dal 2018 ma non è ancora autonomamente applicabile: mancano i decreti attuativi e le Convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione la neutralizzano verso quasi tutti i Paesi convenzionati.

Il paradosso è reale: la norma è vigente, ma non è autonomamente applicabile nella stragrande maggioranza dei casi rilevanti. Due ostacoli strutturali la neutralizzano: l’assenza dei decreti attuativi che dovrebbero definire le soglie di “significativa presenza economica” e, soprattutto, il primato gerarchico delle Convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione, che richiedono ancora oggi un elemento di fissità materiale o personale per configurare una stabile organizzazione. Come ha stabilito la Cassazione penale con la sentenza n. 33390/2023, la f-bis) si pone in “insanabile contrasto” con le Convenzioni fondate sulla tradizionale dicotomia tra SO materiale e personale.
Eppure il rischio fiscale concreto per le imprese estere che operano online in Italia esiste già oggi — e i casi Netflix (2022, €55,85 milioni versati al Fisco) e Farfetch (2022, €12 milioni) lo dimostrano. Il meccanismo non è l’applicazione diretta della f-bis), ma il suo utilizzo come cornice interpretativa per valorizzare elementi fisici digitali — server, infrastrutture CDN, reti di distribuzione dei contenuti — che in un’azienda tradizionale non basterebbero a configurare una stabile organizzazione, ma che per un’impresa digitale costituiscono il nucleo stesso del core business.
Questo articolo analizza quando e come una presenza online nel mercato italiano può generare obblighi fiscali, quali elementi del sito web e dell’infrastruttura digitale vengono effettivamente esaminati dalla Guardia di Finanza negli accertamenti, e come gestire il rischio in modo preventivo. L’articolo è un approfondimento cluster della guida completa sulla stabile organizzazione in Italia.
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Indice degli argomenti
Che cos’è la stabile organizzazione digitale
La stabile organizzazione è il criterio di collegamento che consente a uno Stato di tassare i redditi prodotti sul proprio territorio da un’impresa non residente. Tradizionalmente, per configurarsi, richiede una “sede fissa di affari” con elementi di materialità e stabilità, come definito dall’articolo 162 del TUIR e dall’articolo 5 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni. L’economia digitale ha messo in crisi questo schema: un’impresa può generare redditi ingenti in uno Stato senza mai disporre di un ufficio, un magazzino o un dipendente sul suo territorio.
La lettera f-bis) dell’art. 162 TUIR: testo e origine
Con la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), il legislatore italiano ha inserito nel comma 2 dell’art. 162 del TUIR la lettera f-bis), che include tra le ipotesi tipizzate di stabile organizzazione:
“una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso”
La disposizione origina dall’art. 88-bis del disegno di legge di bilancio 2018, rubricato “Misure fiscali per l’economia digitale“, ed è stata concepita per intercettare i modelli d’impresa digitali che generano valore in Italia senza lasciare tracce fisiche sul territorio. La Guardia di Finanza, con la circolare n. 114153/2018, ha apparentemente avallato la lettura della f-bis) come recepimento del “nuovo nesso” suggerito dall’OCSE nel Final Report sull’Azione 1 del Progetto BEPS.
Il problema della “metrica mancante”
Formalmente la norma è in vigore dal 1° gennaio 2018. Sul piano pratico, tuttavia, manca la “metrica” necessaria per renderla applicabile in modo oggettivo: il testo si limita a utilizzare concetti giuridici indeterminati — “significativa“, “continuativa” — senza indicare soglie quantitative. In sede di elaborazione della norma, il legislatore aveva abbozzato un collegamento con i decreti attuativi della prima versione della Web Tax (mai entrata in vigore), poi sostituita dall’attuale Imposta sui Servizi Digitali, che opera con soglie rigide (750 milioni di euro di ricavi globali e 5,5 milioni di ricavi da servizi digitali in Italia). Venuto meno quel collegamento, la f-bis) è rimasta priva di parametri quantitativi propri.
La dottrina è unanime sul punto: come ha osservato Assonime nella Circolare n. 15/2018, la normativa italiana non fornisce una definizione chiara e completa dei presupposti oggettivi di questa nuova fattispecie impositiva, non indicando i fattori specifici che determinerebbero la sussistenza della “significativa e continuativa presenza economica“.
Il secondo ostacolo: le Convenzioni bilaterali prevalgono sulla norma interna
Anche ipotizzando l’emanazione domani di un decreto ministeriale che definisca con precisione le soglie della presenza economica significativa, la f-bis) si scontrerebbe con un ostacolo insormontabile per la quasi totalità dei casi rilevanti: le Convenzioni contro le doppie imposizioni.
L’Italia ha stipulato una rete convenzionale che copre oltre 100 Paesi. Quasi tutte le Convenzioni vigenti sono modellate sull’art. 5 del Modello OCSE, che richiede un elemento di “fissità” materiale (una sede d’affari fisica) o personale (un agente dipendente) per configurare una stabile organizzazione. Le Convenzioni bilaterali, in quanto norme internazionali pattizzie, prevalgono sulla normativa interna in forza del principio di gerarchia delle fonti sancito dall’art. 117 della Costituzione — e vanno applicate se più favorevoli al contribuente.
Il risultato pratico è che la f-bis), interpretata come norma di sistema istitutiva di un nuovo nesso territoriale, risulta inefficace nei confronti di qualsiasi soggetto residente in uno Stato convenzionato con l’Italia — cioè, nella maggioranza dei casi rilevanti, incluse le grandi piattaforme digitali residenti negli USA, in Irlanda o in Lussemburgo. La Cassazione penale, con la sentenza n. 33390/2023, ha sancito esplicitamente questa conclusione, stabilendo l’inapplicabilità della f-bis) alla Convenzione tra Italia e Malta, poiché la norma interna si pone in “insanabile contrasto” con le Convenzioni fondate sulla tradizionale dicotomia tra SO materiale e personale.
La f-bis) come norma antielusiva: un’alternativa praticabile?
L’alternativa interpretativa — sostenuta dall’orientamento dell’Amministrazione finanziaria e allineata al Commentario all’art. 1 del Modello OCSE — è leggere la f-bis) come norma antielusiva, applicabile anche in presenza di Convenzioni quando l’impresa non residente ha organizzato intenzionalmente la propria attività per evitare una presenza fisica in Italia, pur mantenendo un radicamento economico sostanziale sul territorio (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/2016; Cass. n. 19722/2022).
Questa lettura apre però un problema ulteriore, ben evidenziato dalla dottrina più recente: nel contesto digitale, la “dematerializzazione” dell’attività non configura necessariamente un indice di elusione, ma è il più delle volte una caratteristica intrinseca del modello d’impresa adottato. Come ha osservato Teresa Galluccio su Eutekne.Info (25 giugno 2025), l’assenza di una presenza materiale tradizionalmente intesa in Italia non è il frutto di un’operazione abusiva, ma è piuttosto la conseguenza fisiologica dell’architettura digitale dell’impresa. Tentare di qualificare questa caratteristica strutturale come “elusione” in senso proprio risulta tecnicamente forzato.
La conclusione è che la f-bis) si rivela oggi, nelle parole della stessa dottrina, “una norma a impatto limitato, la cui portata resta più simbolica che sostanziale” — in attesa di soluzioni condivise a livello internazionale che, con il naufragio del Pillar One OCSE, si allontanano ulteriormente.
Gli indicatori digitali di radicamento territoriale
Gli indicatori di presenza digitale elaborati dall’OCSE nell’ambito del Progetto BEPS non sono criteri giuridici vigenti nell’ordinamento italiano. Non fondano autonomamente alcuna pretesa impositiva e non costituiscono i presupposti applicativi della lettera f-bis) del TUIR. Comprendere questa distinzione è essenziale per valutare correttamente il rischio fiscale di chi opera online in Italia dall’estero. Questi indicatori non producono effetti fiscali autonomi ma costituiscono il materiale probatorio su cui il Fisco costruisce le contestazioni di stabile organizzazione occulta, come dimostrano i casi giurisprudenziali analizzati più avanti.
Cosa sono davvero gli indicatori OCSE: proposta di policy, non diritto vigente
Il Final Report sull’Azione 1 del Progetto BEPS (OCSE, 2015) ha affrontato le sfide fiscali dell’economia digitale proponendo — tra le varie opzioni — l’introduzione di un nuovo criterio di collegamento territoriale fondato sulla “presenza economica significativa“. Per operativizzare questo concetto, il documento elenca una serie di indicatori:
Per il mercato italiano, gli indicatori rilevanti sono i seguenti:
| Indicatore | Descrizione | Peso accertativo |
|---|---|---|
| Dominio localizzato | Utilizzo di dominio .it o sottodominio dedicato al mercato italiano | Medio — elemento indiziario di primo livello |
| Lingua e contenuto | Sito interamente tradotto in italiano, assistenza clienti in lingua, contratti e T&C in italiano | Medio-alto — segnala orientamento attivo al mercato locale |
| Metodi di pagamento locali | Accettazione di bonifico SEPA, carte italiane, sistemi come Satispay o PayPal con IBAN IT | Alto — indica integrazione con il sistema finanziario italiano |
| Utenti attivi e traffico | Numero di utenti mensili attivi (MAU) italiani; volume di traffico generato dall’Italia | Alto — misura la profondità del radicamento nel mercato |
| Contratti digitali conclusi | Numero e valore dei contratti stipulati digitalmente con utenti/clienti italiani | Molto alto — elemento reddituale diretto |
| Raccolta dati da utenti italiani | Profilazione, geolocalizzazione e utilizzo commerciale dei dati di utenti residenti in Italia | Alto — costituisce valore economico attribuibile al territorio |
Questi indicatori, tuttavia, sono rimasti sul piano della raccomandazione. Gli Stati partecipanti al Progetto BEPS non hanno raggiunto accordo su un nuovo “nexus” obbligatorio e condiviso per l’economia digitale. Il Pillar One — che avrebbe dovuto superare il requisito della presenza fisica ridistribuendo i diritti impositivi verso i mercati di consumo — non è stato adottato. A livello internazionale, il diritto tributario applicabile alle imprese digitali continua a fondarsi sull’art. 5 del Modello OCSE, che richiede ancora oggi una sede fissa d’affari materiale o un agente dipendente.
Come l’Italia ha recepito (parzialmente) il framework BEPS
L’Italia ha tentato di recepire lo spirito del BEPS Action 1 introducendo la lettera f-bis) nell’art. 162 del TUIR con la Legge di Bilancio 2018. Ma il recepimento è rimasto incompleto per le ragioni già illustrate: la norma descrive la fattispecie in termini generici — “significativa e continuativa presenza economica” — senza definire soglie quantitative, e cede comunque il passo alle Convenzioni bilaterali nei confronti dei soggetti residenti in Stati convenzionati.
Il risultato è che quegli indicatori OCSE non sono entrati nell’ordinamento italiano come criteri giuridici autonomi. La f-bis) li evoca concettualmente, ma non li traduce in parametri operativi vincolanti. Nessuna norma italiana dice oggi: “se hai un dominio .it e più di X utenti attivi, sei una stabile organizzazione“.
Il ruolo reale degli indicatori nella prassi accertativa della GdF
Questo è il punto che produce più confusione nella pratica professionale. Gli indicatori OCSE vengono effettivamente utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate negli accertamenti in materia di economia digitale — ma non come fondamento giuridico della contestazione. Li usano come mappa investigativa: la presenza di un dominio .it, di un sito in italiano, di pagamenti localizzati e di ricavi continuativi generati dal mercato italiano segnala agli inquirenti che quell’impresa ha probabilmente un radicamento economico strutturale in Italia. A quel punto, l’indagine si orienta alla ricerca degli elementi fisici — server, infrastrutture CDN, personale operativo, agenti — che integrano una stabile organizzazione materiale o personale ai sensi delle Convenzioni bilaterali vigenti.
Il caso Netflix è emblematico: la Procura di Milano non ha contestato una SO “puramente digitale” fondata sulla f-bis). Ha utilizzato la logica della presenza economica significativa per valorizzare 350 server CDN installati stabilmente sul territorio nazionale presso data center e operatori di telefonia italiani — qualificandoli come SO materiale, cioè come “sede fissa d’affari” ai sensi delle Convenzioni. La f-bis) ha funzionato da argomento rafforzativo, non da fattispecie autonoma.
Vendita transfrontaliera vs. radicamento fiscale: dove passa il confine
La distinzione tra semplice vendita transfrontaliera e radicamento fiscale in Italia non dipende dagli indicatori OCSE presi isolatamente, ma dalla presenza — accertata in fatto — di elementi fisici o personali sul territorio. Il punto di partenza normativo è l’art. 162 del TUIR, comma 4, che esclude dalla fattispecie di stabile organizzazione le attività di carattere preparatorio o ausiliario: raccolta di informazioni, pubblicità, promozione generica.
La distinzione operativa può essere così schematizzata:
| Situazione | Qualificazione | Base normativa |
|---|---|---|
| Vendite occasionali a clienti italiani, nessun elemento fisico in Italia | Vendita transfrontaliera — nessuna SO | Art. 162 co. 4 TUIR, negative list |
| Sito localizzato, ricavi continuativi, nessun elemento fisico in Italia | Presenza economica significativa — f-bis) teoricamente applicabile, ma neutralizzata dalle CDI verso Stati convenzionati | Art. 162 co. 2 lett. f-bis) TUIR |
| Sito localizzato + server o CDN dedicata in Italia | SO materiale — rischio elevato e accertabile anche in presenza di CDI | Art. 162 co. 2 lett. a-f) TUIR |
| Personale o agente in Italia con funzioni commerciali operative | SO personale — rischio elevato | Art. 162 co. 6 TUIR; art. 5 Modello OCSE |
| Società italiana correlata che opera per conto della casa madre estera | SO personale o materiale occulta — rischio molto elevato | Art. 162 TUIR; Cass. n. 992/2024 |
Il messaggio pratico è questo: un’impresa estera che vende in Italia via web, con sito localizzato e ricavi continuativi, ma senza alcun elemento fisico o personale sul territorio, si trova oggi in una zona grigia normativa. La f-bis) la inquadra in teoria, ma non la raggiunge nella pratica verso gli Stati convenzionati. Il rischio diventa concreto e accertabile nel momento in cui a quella presenza digitale si affianca — anche inconsapevolmente — un elemento fisico in Italia: un server dedicato, un nodo CDN esclusivo, un collaboratore che gestisce relazioni commerciali.
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Come il Fisco usa la f-bis oggi: la prassi accertativa
Nessuno dei grandi accertamenti fiscali in materia di economia digitale conclusi in Italia si è fondato sulla lettera f-bis) come fattispecie autonoma. In tutti i casi rilevanti, l’Amministrazione finanziaria ha contestato una stabile organizzazione materiale o personale ai sensi delle Convenzioni vigenti, utilizzando la logica della presenza economica significativa come argomento rafforzativo per valorizzare elementi fisici che, in un’azienda tradizionale, non sarebbero stati considerati sufficienti.
Il caso Netflix (2022): SO materiale senza personale
Netflix operava in Italia dal 2015 senza una sede, senza dipendenti e senza una società di diritto italiano. I ricavi degli abbonamenti italiani venivano fatturati dalla società olandese Netflix International BV. Le indagini condotte dalla Procura di Milano, dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e dalla Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia delle Entrate hanno accertato che il Content Delivery Network del gruppo era composto da oltre 350 server installati stabilmente sul territorio nazionale — presso data center e presso i principali operatori di telefonia italiani — utilizzati in via esclusiva per erogare il servizio agli abbonati italiani.
La Procura di Milano ha qualificato questa infrastruttura come SO materiale — non come SO digitale ai sensi della f-bis). Il fondamento giuridico della contestazione era il requisito convenzionale della sede fissa d’affari, soddisfatto dai server fisicamente radicati sul territorio. La f-bis) ha operato come cornice interpretativa per dimostrare che quell’infrastruttura tecnologica non svolgeva funzioni ausiliarie, ma costituiva il nucleo operativo del business italiano di Netflix.
Il contenzioso si è concluso nel maggio 2022 con un versamento di €55.850.513 a titolo di imposte, sanzioni e interessi per il periodo ottobre 2015-2019. Dal 1° gennaio 2022 Netflix ha costituito una società di diritto italiano che fattura direttamente agli abbonati nazionali. La Procura di Milano ha definito il caso “il primo, in ambito mondiale, in cui viene ipotizzata l’esistenza di una stabile organizzazione occulta di una società estera operante nella digital economy, completamente priva di personale e caratterizzata esclusivamente da una struttura tecnologica avanzata.”
Il caso Farfetch (2022): la sede occulta nell’e-commerce
Farfetch, piattaforma di e-commerce nel settore della moda con sede in UK, operava in Italia dal 2011 attraverso una rete di circa 200 boutique affiliate che mettevano a disposizione spazi fisici per lo stoccaggio della merce. La società non aveva mai formalizzato la propria presenza in Italia né assunto personale dipendente in modo dichiarato. Le indagini della GdF di Bologna — coordinate dalla Procura e con la collaborazione della Direzione Regionale Emilia-Romagna dell’AdE — hanno ricostruito, attraverso l’analisi di oltre 400 GB di dati (21.000 email, 20.000 conversazioni chat), che un team di agenti italiani svolgeva attività determinanti per la gestione delle relazioni commerciali, la negoziazione e la stipula di contratti con le boutique partner.
L’elemento fisico determinante era duplice: le abitazioni dei dipendenti italiani, qualificate per la prima volta come “fixed place of business” della società estera, e gli spazi delle boutique affiliate. La GdF ha definito il caso “il primo in Italia di accertata esistenza di una SO occulta di una società estera operante nell’e-commerce”. Il contenzioso si è chiuso con un versamento di €12 milioni per il periodo 2015-2019.
Amazon e i marketplace: il filone aperto
Il filone investigativo sui grandi marketplace è tuttora aperto. La GdF di Milano ha condotto accertamenti presso gli uffici di Amazon Italia Service S.r.l., coordinati dai PM Paolo Storari e Valentina Mondovì, ipotizzando l’esistenza di una SO materiale occulta. Come nel caso Netflix, la contestazione non si basa sulla f-bis) come fattispecie autonoma, ma sulla qualificazione delle strutture operative italiane — formalmente dedicate ad attività ausiliarie — come nucleo di una stabile organizzazione materiale non dichiarata.
Il pattern comune: cosa insegnano i casi
I tre casi condividono una struttura logica identica, che è utile formalizzare perché costituisce il modello operativo che la GdF applicherà anche ai futuri accertamenti:
| Fase | Contenuto |
|---|---|
| 1. Trigger investigativo | Ricavi significativi e continuativi in Italia senza presenza fiscale dichiarata |
| 2. Ricerca degli elementi fisici | Server, CDN dedicata, personale, agenti, spazi fisici anche indiretti |
| 3. Riqualificazione delle funzioni | Gli elementi fisici vengono qualificati come “core business”, non come attività ausiliarie |
| 4. Fondamento giuridico | SO materiale o personale ai sensi dell’art. 162 TUIR e delle Convenzioni |
| 5. Ruolo della f-bis) | Argomento rafforzativo per superare la qualificazione ausiliaria degli elementi fisici |
| 6. Esito | Definizione in accertamento con adesione; costituzione di società italiana |
Il messaggio è inequivocabile: chi genera ricavi significativi e continuativi in Italia via web, e dispone di qualsiasi elemento fisico sul territorio — anche indiretto, come i server di un CDN in uso esclusivo o l’abitazione di un collaboratore — è esposto a un rischio accertativo concreto, indipendentemente dalla questione teorica sull’applicabilità della f-bis).
Cosa analizza la Guardia di Finanza nel sito web
Quando la GdF avvia un’indagine su una possibile stabile organizzazione occulta digitale, il sito web dell’impresa estera è il primo documento pubblicamente disponibile e sistematicamente analizzato. Non perché il sito fondi di per sé alcuna pretesa impositiva, ma perché fornisce la mappa iniziale del radicamento: ogni scelta di design, ogni funzione operativa e ogni elemento tecnico dell’infrastruttura è un potenziale indizio investigativo.
Gli elementi digitali nel Processo Verbale di Constatazione
La Circolare del Comando Generale della GdF n. 1/2018 (Vol. III, Parte V, Cap. 11) fornisce le linee guida operative per il contrasto all’evasione fiscale internazionale, includendo le ipotesi di SO occulta. Nella prassi accertativa, gli elementi che tipicamente confluiscono nel Processo Verbale di Constatazione possono essere raggruppati in tre livelli:
Livello 1 — Analisi della presenza digitale pubblica
| Elemento | Cosa si verifica |
|---|---|
| Dominio e hosting | Registrazione .it, titolarità, data di attivazione, provider |
| Contenuto del sito | Lingua, T&C, contratti, politica resi, assistenza clienti |
| Metodi di pagamento | Accettazione di strumenti italiani/SEPA, IBAN IT indicati |
| Marketing digitale | Campagne Google/Meta geolocalizzate sull’Italia, SEO in italiano |
| Cookie e tracciamento | Profilazione di utenti italiani, geolocalizzazione, IP tracking |
Livello 2 — Analisi dell’infrastruttura tecnologica
Questo è il livello più critico, quello che nel caso Netflix ha determinato la contestazione. I verificatori accertano la presenza di server fisici, nodi CDN dedicati o accordi esclusivi con operatori TLC italiani. La distinzione rilevante — come illustrato nell’articolo dedicato ai server e alla stabile organizzazione — è tra CDN condivisa generica (basso rischio) e infrastruttura dedicata in uso esclusivo (rischio elevato).
Livello 3 — Analisi dei flussi documentali e delle comunicazioni
Come dimostrato dal caso Farfetch, la GdF analizza email aziendali, chat interne, contratti con partner italiani e metadati per ricostruire chi, dove e come prende le decisioni commerciali che riguardano il mercato italiano. È questo livello che porta all’identificazione della SO personale occulta.
Cassazione n. 992/2024: i limiti dell’accertamento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 992/2024, ha fissato un limite importante all’accertamento: il semplice controllo totalitario del capitale e il coordinamento di gruppo tra una società estera e la sua controllata italiana non sono sufficienti a provare l’esistenza di una SO occulta, se la società italiana mantiene autonomia gestionale effettiva e opera come intermediario indipendente. L’analisi deve essere sostanziale e complessiva, non frammentaria. Questo principio costituisce il principale argomento difensivo disponibile quando la contestazione si basa su elementi indiziari deboli o sul solo fatto del controllo societario.
Consulenza fiscalità internazionale
La zona grigia tra vendita transfrontaliera e stabile organizzazione occulta richiede un’analisi specifica: struttura digitale, infrastruttura tecnologica, rete convenzionale applicabile e flussi transazionali vanno esaminati insieme. Un errore di valutazione può tradursi in accertamenti con sanzioni fino al 240% delle imposte evase e profilo penale tributario.
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Domande frequenti
Il quadro include IRES al 24% sui redditi attribuiti, IRAP, recupero IVA, sanzioni amministrative tra il 120% e il 240% delle imposte evase. Se l’imposta evasa supera €50.000 per singola imposta, scatta il profilo penale tributario ex art. 5 D.Lgs. 74/2000, con responsabilità personale per i legali rappresentanti.
Dipende dall’uso. Un server condiviso o in hosting standard difficilmente integra i requisiti di materialità e stabilità richiesti. Un’infrastruttura dedicata, installata in modo stabile e funzionale al core business dell’impresa — come nel caso Netflix — può invece costituire una sede fissa d’affari ai sensi dell’art. 162 TUIR e delle Convenzioni bilaterali applicabili.