La SRL Unipersonale (SRLU) è una società di capitali a responsabilità limitata formata da un socio unico. Questi, di fatto, è l’intestatario di tutte le quote in ragione della proprietà o di un diritto di pegno o usufrutto sulle stesse. La SRL Unipersonale è una società con un socio unico, la quale possiede determinate caratteristiche, costi e norme che le permettono di differenziarsi dalle altre tipologie di società.
Per aprire una SRL Unipersonale occorre rispettare una procedura ben precisa, così come occorre anche che il socio unico mantenga le sue responsabilità e adempi ai doveri. Tale tipo di SRL può avere anche la figura di uno o più amministratori, che però possono anche corrispondere al socio unico.
Per quella che è la mia esperienza personale, di consulenza alle imprese, posso dire che quando si costituisce una società bisogna essere in numero dispari, ma già tre soci sono troppi. Come puoi capire, anche per questo motivo la SRL Unipersonale è uno dei tipi societari più diffusi in Italia. Questo sia per la sua flessibilità nella determinazione dello statuto sia per la praticità di utilizzo che può offrire e rappresenta una valida scelta per quasi tutte le tipologie di business applicabili. Per tutti questi motivi in questo articolo ho deciso di approfondire i principali aspetti giuridici e fiscali che possono portarti a sceglier questo tipo di società. Prima di proseguire ci tengo a puntualizzare che la scelta della forma giuridica da attribuire alla tua attività deve essere sempre ben ponderata e pianificata in anticipo. Pertanto, non perderti questo articolo sulle caratteristiche della SRL Unipersonale.
Indice degli Argomenti
- SRL Unipersonale: di cosa si tratta
- Quali sono i costi di gestione di una SRL Unipersonale?
- Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una SRL Unipersonale?
- Come aprirne (costituire) una SRL Unipersonale?
- Disciplina societaria della SRL con socio unico
- Unipersonalità della società
- Conferimenti nella SRL Unipersonale
- Adempimenti pubblicitari della SRL Unipersonale
- Contratti della SRL Unipersonale con l’unico socio
- Regime di responsabilità del socio nella SRL Unipersonale
- SRL unipersonale: la figura del socio amministratore
- SRL Unipersonale e il verbale assemblea
- SRL Unipersonale: cedere le quote
- Disciplina fiscale della SRL Unipersonale: quali imposte si pagano?
- Conclusioni e consulenza fiscale
- Domande frequenti
SRL Unipersonale: di cosa si tratta
Con l’espressione “SRL Unipersonale” si intende indicare una società a responsabilità limitata che presenta un unico socio. Oltre a questa caratteristica che le permette di contraddistinguersi rispetto alle altre società, ne è presente un’altra. Tutti i capitali utili al fine di creare la società, anche se dovessero provenire da fonti diverse, sono comunque riconducibili a questo unico socio.
Secondo alcuni grandi imprenditori, tra tutti i tipi di società che si possono costituire, questo della SRL Unipersonale è uno de pochi a proteggere i loro profitti. Oltre a questo, presenta delle caratteristiche che proteggono il socio unico anche dal rischio di fallimento e da eventuali pagamenti passivi, cioè debiti.
Un ulteriore fattore positivo collegato a questa particolare struttura, consiste nel fatto che l’imprenditore ha il pieno controllo dell’azienda. Dal 2013 la legge italiana ha ufficializzato alcuni cambiamenti per agevolare i cittadini ad aprire più facilmente SRL Unipersonali. In effetti non serve una quantità eccessiva di spese per poterne aprire una, ed occorre tra l’altro un solo atto.
Quali sono i costi di gestione di una SRL Unipersonale?
I costi di gestione di una SRL Unipersonale sono gli stessi previsti per una SRL ordinaria, infatti, le agevolazioni previste per la sua costituzione non sono state, in qualche modo, replicate per assicurarne una gestione meno costosa. Il socio unico è chiamato a versare annualmente l’imposta di registro, il tributo per il diritto camerale, la concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali e le spese per la marca da bollo e i diritti di segreteria. Anche sotto il profilo fiscale, la SRL unipersonale deve rispettare gli stessi adempimenti burocratici e e pagare le stesse tasse ed imposte della SRL ordinaria.
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una SRL Unipersonale?
Per quanto riguarda i vantaggi della SRL Unipersonale possiamo individuare i seguenti:
- La SRL Unipersonale rientra nella categoria delle società di capitali, quindi vi è una separazione patrimoniale perfetta tra patrimonio aziendale e patrimonio personale del socio. Questo significa, in buona sostanza, che siamo di fronte ad una forma giuridica che tutela il patrimonio personale del socio qualora le cose dovessero andare male;
- Con questo tipo di società non si ha la necessità di coinvolgere soci per iniziare la tua attività.
Per quanto riguarda, invece, gli svantaggi della SRL Unipersonale possiamo individuare i seguenti:
- In alcuni casi, legati ai conferimenti ed alla pubblicità, l’autonomia patrimoniale garantita dalla società di capitali può venire a mancare. In tali casi la responsabilità del socio diventa illimitata;
- I costi di gestione di una società di capitali sono maggiori rispetto a quelli di una società di persone ma questo perché in questo tipo di società la documentazione da produrre è maggiore.
Come aprirne (costituire) una SRL Unipersonale?
Per dare vita ad una SRL Unipersonale è necessario sottoscrivere un atto pubblico, unilaterale (art. 2463 co. 1 c.c.) davanti alla presenza di un notaio (da notare che dal 2022 si sta aprendo alla possibilità di costituire SRL anche tramite procedura online). La costituzione della società passa attraverso la stipulazione di un atto costitutivo, ma soprattutto di uno statuto sociale.
Quest’ultimo documento assume sicuramente un importanza determinante, in quanto su di esso devono trovare indicazione tutte le regole che disciplinano la gestione della società (chi amministra, con quali poteri, il controllo del socio, etc). Per questo motivo il consiglio è quello di prestare la massima cura ed attenzione nella stesura di questi atti, in quanto possono determinare il futuro andamento gestionale della società. Lo statuto, infatti, può essere redatto attorno alle esigenze del socio, e per questo non ci si deve basare su modelli standard ma, piuttosto, sfruttarne appieno le possibilità (come ad esempio, clausole relative al passaggio delle quote in caso di successione, etc).
Nella fase di costituzione di una SRL Unipersonale l’unico socio è chiamato a versare il capitale sociale della società. Tale capitale rappresenta il patrimonio di costituzione della società. Altro fattore da dover tenere a mente è che in tutta la documentazione necessaria deve essere indicato che la società ha un unico individuo da considerare come socio unico. Questo è importantissimo, pena l’impossibilità di aprire la SRL Unipersonale.
Un compito diverso hanno, invece, gli amministratori dell’azienda. Questi devono sottoscrivere una dichiarazione in cui specificano i dati del socio unico. Tale documento deve essere presentato al momento dell’iscrizione al Registro delle Imprese.
Gli amministratori hanno un ruolo specifico anche nel caso il socio unico cambi, o cambi la società. Nel secondo caso, ci si troverà nella situazione in cui l’azienda cambia la sua denominazione, a causa dell’arrivo di un nuovo socio unico. Gli amministratori, prima che questo dichiari di essere l’unico proprietario dell’azienda, devono comunicare questo cambio di soci entro 30 giorni. Tali comunicazioni devono sempre essere presentare al Registro delle Imprese.
Disciplina societaria della SRL con socio unico
Sotto il profilo sistematico, la disciplina sulle SRL Unipersonali è contenuta oltre che nell’art. 2462 co. 2 c.c., relativo al regime di responsabilità del socio unico, anche in varie norme del codice civile. Per gli aspetti non espressamente regolati si applicano le disposizioni previste per la SRL pluripersonale.
La SRL Unipersonale si caratterizza per la presenza di alcune particolarità rispetto alla SRL pluripersonale, che riguardano sia la fase costituiva sia quella successiva all’intervenuta unipersonalità, in tema di obblighi sui conferimenti e adempimenti presso il Registro delle imprese, oltre che nei rapporti fra unico socio e società. Nel dettaglio, la disciplina del socio unico di SRL è contenuta nei seguenti articoli. Al pari della srl pluripersonale, viene riconosciuta al socio unico la responsabilità limitata, che viene assunta come regola generale in tutte le ipotesi di adozione della SRL. Nella SRL Unipersonale, però, la responsabilità limitata è subordinata al rispetto di talune condizioni in materia di conferimenti e di pubblicità
Articoli dedicati alla SRL unipersonale del codice civile
Art. c.c. | Tema | Descrizione |
---|---|---|
2250 co. 4 e 7 | Indicazione negli atti e nella corrispondenza | Obbligo di evidenziare l’unipersonalità in tutti gli atti e nella corrispondenza della società, oltre che nel sito Internet della società |
2331 co. 2 | Effetti dell’iscrizione della società nel Registro delle imprese | Responsabilità illimitata e solidale verso i terzi del socio unico fondatore |
2462 co. 2 | Regime delle responsabilità del socio unico per le obbligazioni sociali | Responsabilità illimitata per il mancato rispetto delle disposizione prescritte in materia di conferimenti o adempimenti pubblicitari |
2463 co. 1 | Costituzione | Costituzione della SRL anche mediante atto unilaterale |
2464 co. 4 e 7 | Conferimenti | Obbligo di versamento iniziale integrale dei conferimenti in danaro e, in caso di unipersonalità sopravvenuta, di effettuare i conferimenti mancanti entro un determinato termine |
2470 co. 4 -7 | Efficacia e pubblicità | Pubblicità nel Registro delle imprese dell’unipersonalità, della sostituzione del socio unico e della ricostituzione della pluralità dei soci |
2478 co. 3 | Libri sociali obbligatori | Opponibilità ai terzi creditori dei contratti fra il socio unico e la società |
2481-bis co.5 | Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti | In caso di sottoscrizione da parte dell’unico socio, obbligo di versamento integrale dei conferimenti in danaro all’atto della sottoscrizione |
Unipersonalità della società
Ai fini dell’applicazione della disciplina, il concetto di unipersonalità rileva sia quando la qualità di socio unico venga assunta da una persona fisica, sia da una persona giuridica. L’unipersonalità può essere originaria (unipersonalità iniziale), scelta cioè dal socio fondatore già al momento della costituzione. Infatti, ai sensi dell’art. 2463 co. 1 c.c., la SRL può essere costituita per contratto o atto unilaterale. Disposizione analoga è prevista anche per la costituzione della SRL Semplificata di cui all’art. 2463-bis co. 1 c.c.10.
L’unipersonalità può conseguire anche successivamente alla costituzione della società (unipersonalità sopravvenuta). Questo, qualora una sola persona concentri tutte le quote originarie, in seguito, ad esempio, ad atto a titolo oneroso o gratuito (per cessione di quote, recesso o esclusione dei soci). Il passaggio dal regime pluripersonale a quello unipersonale, e viceversa, non implica modifiche di tipo strutturale, non configurandosi un’ipotesi di trasformazione societaria. La SRL Unipersonale, infatti, non integra una nuova forma societaria, rientrando sempre nella tipologia della SRL.
Atti di corrispondenza
Negli atti (principalmente i contratti di cui è parte la società) e nella corrispondenza (le comunicazioni della società con i terzi) della società deve essere indicato se vi sia un unico socio (art. 2250 co. 4 c.c.). La funzione di tale disposizione – che è collocata al di fuori della disciplina della SRL (artt. 2462 – 2483 c.c.), nell’ambito delle disposizioni generali sulle società (artt. 2247 – 2250 c.c.) – è informativa, per rendere edotti cioè i terzi della presenza di un unico socio.
Le società che dispongono di un sito web devono fornire, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni prescritte, tra le quali anche il riferimento all’unicità del socio (art. 2250 co. 7 c.c.).
Inadempimento
L’inadempimento degli obblighi in commento assoggetta gli amministratori (e i sindaci in via sostitutiva) all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 a 1.032,00 euro di cui all’art. 2630 co. 1 c.c. Qualora la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Conferimenti nella SRL Unipersonale
I conferimenti in denaro devono essere interamente versati:
- In sede di costituzione della SRL Unipersonale, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo (art. 2464 co. 4 c.c.);
- In sede di aumento del capitale sociale sottoscritto dall’unico socio, all’atto della sottoscrizione stessa (art. 2481-bis co. 5 c.c.).
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni (art. 2464 co. 7 c.c.).
Conferimenti d’opera e di servizi
Non è chiaro se sia possibile la costituzione di una SRL Unipersonale mediante conferimento d’opera e di servizi. Questo, alla luce della circostanza che tale tipo di conferimento non è di per sé eseguibile al momento della costituzione stessa. Parte della dottrina sottolinea comunque che l’obbligo di immediata integrale esecuzione verrebbe soddisfatto dalla prestazione della garanzia “grazie alla quale è comunque salva la ratio del precetto med.mo ossia scongiurare il rischio di totale scopertura del capitale in caso di inadempimento del conferente”.
Inadempimento
Il versamento integrale dei conferimenti si configura non solo come condizione per la costituzione della società (art. 2463 co. 3 c.c., che richiama l’art. 2329 c.c., in tema di SPA), ma anche come condizione costitutiva della irresponsabilità del socio.
Conferimenti nella SRL
Unipersonalità iniziale in sede di costituzione della società | Unipersonalità sopravvenuta se viene meno la pluralità dei soci | Aumento del capitale sociale con sottoscrizione dell’unico socio |
---|---|---|
versamento integrale dei conferimenti all’atto della sottoscrizione dell’atto costitutivo | versamenti ancora dovuti entro 90 giorni | versamento integrale dei conferimenti all’atto della sottoscrizione |
In tutti questi casi quando si verifica un inadempimento siamo di fronte a responsabilità illimitata del socio unico ex art. 2462, comma 2 c.c.
Adempimenti pubblicitari della SRL Unipersonale
Sono posti a carico degli amministratori alcuni adempimenti pubblicitari connessi alla situazione di unipersonalità (art. 2470 co. 4 – 7 c.c.). In particolare, viene previsto il deposito per l’iscrizione nel Registro delle imprese di un’apposita dichiarazione quando:
- L’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell’unico socio (co. 4);
- Si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci (co. 5).
Inadempimento
L’inadempimento degli obblighi in commento è sanzionata con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 a 1.032,00 euro di cui all’art. 2630 co. 1 c.c. Qualora la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Come si vedrà nel prosieguo, poi, l’inosservanza degli oneri di pubblicità è prevista come una condizione costitutiva della irresponsabilità del socio.
Contratti della SRL Unipersonale con l’unico socio
I contratti della società con l’unico socio o le operazioni a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano:
- Dal libro delle decisioni degli amministratori, o
- Da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento eseguito dai creditori (art. 2478 co. 3 c.c.).
I suddetti oneri di documentazione sono stati previsti al fine di rendere più trasparenti i rapporti fra società e socio unico in situazioni di “latente” conflitto di interessi. L’obiettivo è di ovviare soprattutto ai rischi di depauperamento del patrimonio sociale.
Si tratta, in generale, di contratti o operazioni che possono determinare un’indebita riduzione del patrimonio e della solvibilità della società a favore, appunto, del socio unico e, quindi, potenzialmente lesivi per i terzi creditori della società. Più nello specifico, i rischi di depauperamento del patrimonio possono sostanziarsi:
- Nell’indebito trasferimento del patrimonio della società a favore del socio unico. Operazione che avviene mediante, ad esempio, la vendita (o l’affitto) di un immobile della società ad un valore più basso rispetto a quello di mercato oppure l’acquisto (o l’affitto) del bene del socio da parte della società ad un valore superiore;
- Nel rilascio di indebite garanzie della società al socio. Ad esempio, mediante iscrizioni di ipoteche su beni aziendali.
Inadempimento
Gli adempimenti informativi vengono previsti solo ai fini dell’opponibilità ai creditori della società. Pertanto, all’inosservanza degli stessi, che non influisce sulla validità dell’atto né sull’efficacia fra le parti, consegue:
- L’inopponibilità dell’atto compiuto ai creditori sociali e, quindi,
- L’opponibilità dello stesso solo ai soggetti diversi dai creditori sociali.
Regime di responsabilità del socio nella SRL Unipersonale
Nella SRL per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio (art. 2462 co. 1 c.c.). Il principio della responsabilità limitata costituisce la regola generale applicabile a tutte le SRL, sia pluripersonali che unipersonali. In quest’ultimo caso, però, il beneficio della responsabilità limitata del socio unico è subordinato al rispetto di alcune condizioni. In tal senso, allora, i casi di responsabilità illimitata del socio unico non si pongono come elementi di tipo strutturale alla SRL Unipersonale, quanto piuttosto come “sanzioni derivanti dal mancato rispetto di regole poste a tutela dei terzi”. Più precisamente, produce conseguenze sulla portata della responsabilità del socio unico l’inosservanza delle disposizione prescritte in materia di conferimenti o adempimenti pubblicitari. In questo caso, l’unico socio risponde illimitatamente:
- Delle obbligazioni sorte nel periodo in cui l’intero capitale è appartenuto allo stesso;
- In caso di insolvenza della società (art. 2462 co. 2 c.c.).
Natura della responsabilità
La responsabilità dell’unico socio è una responsabilità di tipo sussidiaria, aggiungendosi a quella della società. Pertanto, prima di agire nei confronti del socio unico, occorre che i creditori sociali escutano il patrimonio sociale, con esito negativo, o dimostrino l’insufficienza dello stesso a garantire l’adempimento delle obbligazioni.
Condizioni per la limitazione di responsabilità
Il regime di responsabilità limitata è condizionato per il socio unico di srl – persona fisica o giuridica48 – rispetto a specifici adempimenti:
- In tema di conferimenti, il socio è illimitatamente responsabile quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’art. 2464 c.c., o
- Pubblicitari, il socio è illimitatamente responsabile “fin quando” non sia stata attuata la pubblicità di cui all’art. 2470 c.c.
Deve essere evidenziato che le due condizioni di responsabilità illimitata dal parte del socio sono alternative tra di loro. Pertanto, la decadenza dalla limitazione della responsabilità consegue al mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra richiamati. In particolare, al verificarsi di una di queste fattispecie, l’unico socio risponde illimitatamente:
- Delle obbligazioni sorte nel periodo in cui l’intero capitale è appartenuto allo stesso;
- In caso di insolvenza della società.
SRL unipersonale: la figura del socio amministratore
Con “socio amministratore” si indica colui che oltre ad essere il socio unico della SRL Unipersonale, ne è anche l’amministratore. Questa figura “doppia” non è obbligatoria: ciò significa che è possibile nominare “amministratore” della SRL in questione, anche una persona esterna.
La figura del socio amministratore, che presa la propria opera in azienda, ha il compito di versare i contributi INPS. Da una parte, li versa sia in qualità di socio lavoratore, sia in qualità di amministratore. Per quanto riguarda i primi, dovrà versare i cosiddetti “contributi fissi INPS” che corrispondono ad un importo di circa 4.000 euro l’anno. Tale importo è suddiviso in quattro rate, da dover saldare ogni tre mesi. Oltre a tale somma, dovrà anche versare l’eventuale eccedenza sul minimale (fissato a circa 15 mila euro di reddito societario). Tale obbligo di iscrizione riguarda esclusivamente le imprese che esercitano attività artigianale o commerciale. Sono esonerate, ad esempio, le società che svolgono attività che rientra all’interno del settore industriale.
Per quanto riguarda invece i pagamenti da fare in qualità di amministratore, il socio dovrà versare i contributi INPS alla Gestione separata. Tali versamenti previdenziali sono in parte a carico della società ed in parte a carico dell’amministratore (sotto forma di ritenuta nella busta paga del suo compenso amministratore). In questo caso si applica l’aliquota prevista dalla legge al compenso che risulta dal proprio cedolino paga.
Per quanto riguarda queste fattispecie, sovente, si assiste al verificarsi del fenomeno della doppia iscrizione INPS del socio amministratore di SRL. In questi casi può essere utile valutare se si può rientrare in una delle ipotesi di esenzione previste dalla normativa. Su questo aspetto consiglio la lettura di questo contributo dedicato: “Socio Amministratore di SRL: contributi INPS“.
SRL Unipersonale: il compenso dell’amministratore
Qualora l’amministratore, o gli amministratori fossero persone terze, e quindi la loro figura non dovesse corrispondere a quella del socio unico, si dovrebbe pensare ad un loro compenso. Quest’ultimo non deve essere chiamato “retribuzione”, in quando non si tratta di una prestazione di carattere lavorativo subordinata, e per questo ha solo carattere onorario.
L’amministratore infatti è iscritto alla gestione separata INPS e per questo il socio unico dovrà inserire sul modello F24, un particolare codice tributo per poter pagare l’amministratore. Tale codice sarà totalmente diverso da quello previsto per i lavoratori subordinati.
SRL Unipersonale e il verbale assemblea
Uno dei compiti della SRL Unipersonale è quello di approvare ogni anno il bilancio di esercizio. Per poter far sì che ciò avvenga, occorre convocare l’assemblea ordinaria, a cui ovviamente parteciperà il socio unico, ma non solo. Sono chiamati a partecipare anche gli eventuali amministratori. L’assemblea in questione inoltre deve essere per legge svolta seguendo due fasi ben precise. La prima prevede di fare una lettura generale e l’approvazione del bilancio vera e propria.
La seconda parte invece consiste nella discussione di varie ed eventuali. La parte principale è la prima, perché durante tale momento si verifica se la società ha prodotto una perdita, oppure se il suo bilancio è andato in pari, oppure se ha prodotto invece un utile. In quest’ultimo caso, occorre decidere se tale utile debba essere assegnato al socio oppure destinato alla società. Una volta terminata l’assemblea va sottoscritto e firmato il verbale, poi si dichiara ufficialmente sciolta.
SRL Unipersonale: cedere le quote
Grazie all’articolo 36 co. 1 del D.L. n. 112/2008 è possibile cedere le quote della SRL Unipersonale, senza dover ricorrere al notaio. L’importante è che venga sottoscritta una firma digitale da parte dell’ex socio verso il nuovo socio, al quale saranno cedute le quote. Tale firma digitale costituisce atto, che andrà consegnato al Registro delle Imprese. Di tutte queste procedure se ne può occupare il commercialista, che provvederà anche a verificare che non esistano clausole di intrasferibilità. Tali clausole non permetterebbero la cessione delle quote. Il commercialista sarà anche coli che per legge dovrà scrivere il documento di trasferimento, che poi dovrà registrare all’Agenzia delle Entrate e far versare l’imposta di registro. Oltre a questo dovrà anche iscrivere l’atto al Registro delle imprese.
Disciplina fiscale della SRL Unipersonale: quali imposte si pagano?
Come avviene per qualsiasi società di capitali, anche la SRL a socio unico è soggetta a due imposte sui redditi che colpiscono il reddito di impresa. Si tratta delle seguenti:
- IRES: è l’imposta sul reddito delle società che si calcola annualmente applicando alla base imponibile (ricavi meno i costi deducibili) l’aliquota prevista dal fisco italiano. L’aliquota IRES attuale è del 24%;
- IRAP: è l’imposta regionale sulle attività produttive, di cui il 90% del gettito che finisce nelle casse della Regione in cui ha sede l’attività economica. L’aliquota IRAP si applica al valore della produzione netta e ogni singola Regione ha la facoltà di incrementarne il valore fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. Attualmente l’aliquota ordinaria è fissata al 3,9% ma può aumentare per determinate categorie di attività (es. società immobiliari, etc).
L’aspetto su cui si deve prestare attenzione è che nelle società di capitali la tassazione sul reddito viene applicata direttamente dalla società. Tuttavia, quando l’imprenditore decide di portare fuori utili dalla SRL per farli entrare nel suo patrimonio personale si deve scontare una seconda ed ulteriore tassazione. Attualmente, infatti, è in vigore la ritenuta a titolo di imposta del 26% sugli utili derivanti da partecipazioni qualificate e non. Questo significa che la distribuzione del dividendo di una SRL comporta un aggravio di tassazione per il socio.
Pertanto, quindi, sotto il profilo fiscale è vantaggioso tenere gli utili all’interno della società piuttosto che distribuirli al socio. Per approfondire questa tematica legata alla tassazione della SRL ti lascio a questo articolo dedicato: “Prelevare i guadagni da una srl: i metodi“, ed anche a “Pagare meno tasse con la srl è possibile?“. In questa sede, senza entrare nel dettaglio dei suddetti articoli quello che voglio ribadire è che attraverso una attenta attività di pianificazione fiscale è possibile arrivare a pianificare al meglio la tassazione della SRL per capire qual è la migliore modalità per portare fuori utili all’imprenditore. Naturalmente, tutto questo deve essere svolto nel più totale rispetto della normativa fiscale in vigore. Ti invito, pertanto, a valutare attentamente i consulenti a cui ti rivolgi ed a valutare soltanto l’esperienza e la professionalità di dottori Commercialisti iscritti all’Albo.
Conclusioni e consulenza fiscale
La costituzione di una SRL Unipersonale è una possibilità che si presta ad essere utilizzata in tutti quei casi in cui vi è un’iniziativa imprenditoriale da parte di un unico soggetto. Pensa al caso di un imprenditore individuale che superato un certo livello di reddito decide di passare a svolgere la propria attività sfruttando i vantaggi che può offrire una SRL. Pensa solo al fatto di non dover pagare l’IRPEF a scaglioni sul reddito, ma di poter sfruttare l’imposta proporzionale dell’IRES.
Sono molti poi, i casi legati a società pluripersonali che per vari motivi, come in caso di passaggi generazionali, sono diventate SRL Unipersonali. In questi casi è importante verificare bene che gli adempimenti legati a conferimenti ed oneri pubblicitari siano stati correttamente effettuati. Inoltre, la SRL Unipersonale deve essere attentamente gestita sia in relazione agli obblighi contributivi INPS, sia per quanto riguarda la scelta, a volta obbligata, legata alla distribuzione di dividendi. Insomma la gestione, come per tutti i tipi societari richiede particolare attenzione se si vogliono ottenere i vantaggi massimi. Per questo motivo, se desideri ricevere l’assistenza di un professionista esperto, non esitare. Se desideri pianificare al meglio la costituzione della tua SRL e valutare attentamente anche le possibili ipotesi di pianificazione fiscale ti invito a contattarmi. Insieme potremo valutare le opportunità applicabili alla tua situazione e valutare la concreta implementazione.
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Domande frequenti
È una Società a Responsabilità Limitata con un unico socio. Questa forma giuridica consente a un singolo imprenditore di avviare un’attività mantenendo separati i propri beni personali da quelli dell’azienda.
I vantaggi includono la protezione dei beni personali del socio, la possibilità di accedere a finanziamenti e la credibilità che deriva dallo status di società.
Gli svantaggi possono includere costi di avvio e di gestione più elevati rispetto a un’impresa individuale, nonché obblighi di rendicontazione più stringenti.
Il capitale sociale minimo è di 1 euro.
Il socio può essere una persona fisica o una persona giuridica, italiana o straniera.
La costituzione avviene attraverso l’atto di costituzione e lo statuto, che devono essere redatti da un notaio. La società deve poi essere iscritta nel Registro delle Imprese.
In caso di morte del socio, la società non si estingue. La quota del socio defunto passa agli eredi, che possono decidere di continuare l’attività o di liquidare la società.
Sì, può diventare pluripersonale con l’ingresso di nuovi soci. Questo richiede una modifica dello statuto e una nuova registrazione nel Registro delle Imprese.