Voglio partire da questa domanda per dare una risposta quanto più possibile completa ai tanti sportivi italiani che oggi, per vari motivi, effettuano prestazioni all'estero. In questo articolo ti parlerò di residenza fiscale di doppia imposizione e di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Il mio obiettivo è quello di fornirti tutte le indicazioni di carattere pratico per capire se e dove devi tassare il reddito che hai percepito all'estero da attività sportiva.
Sono tantissimi i casi di sportivi che effettuano eventi sportivi all'estero: dai calciatori, ai tennisti, passando da golfisti fino ai ciclisti. In tutti questi casi occorre individuare il corretto criterio di collegamento per la tassazione di questi redditi percepiti all'estero. Oltre a questo aspetto, poi, farò cenno alla grande attenzione che ormai portano tutti i Paesi del mondo nei confronti della tassazione del reddito degli sportivi. In particolare, penso a quelli italiani, che spesso decidono di trasferire la loro residenza all'estero.
Sul punto andremo ad analizzare gli effetti, comunque limitati, che può avere per uno sportivo il trasferimento della propria residenza fiscale in un Paese con fiscalità privilegiata: mi viene in mente subito il Principato di Monaco o la Svizzera. Ebbene, come avremo modo di vedere in dettaglio, a parità di aliquota di imposta, si deve considerare la tassazione del reddito dovuta nel Paese della fonte. Dico questo perché, spesso, lo sportivo che si trasferisce all'estero si "dimentica" che la parte dei compensi legati a prestazioni sportive svolte all'estero, è comunque ivi tassato.
Criteri generali di collegamento per la tassazione dei redditi
Prima di entrare nel dettaglio, legato alla tassazione dei compensi esteri degli sportivi, occorre partire da qualche definizione generale che si rivela utile allo scopo. In base a quanto disposto dall'articolo 3 del DPR n. 917/86 (TUIR), le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano sono assoggettate a tassazione sui redditi ovunque prodotti (c.d. "worldwide income taxation"). A loro volta, i redditi che le stesse possono produrre, sono classificati (articolo 6) secondo le seguenti categorie:
Redditi fondiari;
Redditi di capitale;
Redditi di lavoro dipendente;
Redditi di lavoro autonomo;
Redditi d'impresa;
Infine, redditi diversi.
Diversamente, ai soggetti non residenti, l'imposta si applica esclusivamente sui redditi dagli stessi prodotti nel territorio dello Stato. Si tratta dei redditi individuati tramite i criteri di collegamento definiti dall'art. 23 del DPR n. 917/86. Naturalmente, questi criteri di tassazione sono, generalmente, adottati nella maggior parte degli Stati del mondo. L'effetto che si ottiene è quello di generare sovrapposizioni di potestà impositiva che danno luogo a fenomeni di doppia imposizione. Come andremo a vedere questo tipo di sovrapposizione di potestà impositiva si manifesta anche nel caso dei redditi percepiti da manif...
Fiscomania.com
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.
Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Login