Tipologia di onere | detraibile IRPEF |
Misura detrazione | 19% |
Limite di spesa | 1.550 euro |
Indicazione nel quadro E | Righi generici, codice 14 |
La normativa fiscale nazionale prevede una detrazione IRPEF del 19% per le spese funebri sostenute in relazione alla morte di persone (anche se il defunto non è un familiare) anche non fiscalmente a carico del contribuente.
L’articolo 1, comma 954, lettera a), della Legge n. 208/2015 ha sostituito, la lettera d) dell’articolo 15, comma 1, del DPR n. 917/86, in materia di detrazione IRPEF del 19% legata alle spese funebri. La detrazione è soggetta a rimodulazione all’aumentare del reddito del contribuente (co. 629 della Legge n. 160/2019). Inoltre, la detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento effettuato con mezzi tracciabili (bonifico bancario o postale, o altri sistemi di pagamento che garantiscano la tracciabilità).
Spese funebri: ambito soggettivo
Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone a prescindere dal vincolo di parentela, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d) del DPR n. 917/86.
La detrazione IRPEF legata alle spese funebri spetta in relazione alle spese sostenute “in dipendenza della morte di persone“, senza più alcuna limitazione. In precedenza, la detrazione spettava limitatamente alle spese sostenute in dipendenza della morte delle persone indicate nell’articolo 433 del codice civile, vale a dire il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, i discendenti prossimi, anche naturali, i genitori, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti, i fratelli, le sorelle, i generi e le nuore, il suocero e la suocera.
In pratica, possono essere detratte le spese funebri sostenute per persone non legate da vincoli di coniugio/parentela/affinità, ad esempio conviventi e coppie di fatto. È stato, quindi, eliminato il riferimento al grado di parentela con il de cuius, consentendo così la detrazione in dipendenza del solo evento della morte. Il riferimento al grado di parentela è stato eliminato per superare le difficoltà di acquisizione di questa informazione, indispensabile per capire se la spesa fosse o meno detraibile.
Spese funebri: ambito oggettivo
La definizione legale di spesa funebre non esiste ma, per essa si intende l’erogazione di denaro a compenso di ogni operazione occorrente per la salma. Si tratta delle spese sostenute in dipendenza della morte di persone, come ad esempio, la lapide, la bara, i fiori, le luci, etc.
L’aspetto fondamentale da un punto di vista oggettivo è che le spese funebri devono rispondere ad un criterio di attualità rispetto all’evento in cui sono finalizzate. Questo significa che deve esserci un rapporto di causa effetto tra il decesso ed il sostenimento della spesa. Sono detraibili, perciò, le spese che sono riconducibili al funerale, quali la ricevuta del versamento effettuato al Comune per i diritti cimiteriali, la fattura dell’agenzia di pompe funebri e, se fatturati a parte, la spesa per il fiorista, quella relativa agli annunci funebri, etc.
Indirettamente, quindi, devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione dell’agevolazione fiscale le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future spese di onoranze funebri (acquisto del loculo o di una tomba familiare). Non può essere considerata spesa funebre la traslazione della salma avvenuta, per motivi igienico sanitari, successivamente alla tumulazione. Allo stesso modo non possono essere detratte le spese sostenute successivamente, come ad esempio, le spese di esumazione e re-inumazione della salma.
Le spese per il trasporto della salma sono detraibili?
Le spese sostenute per le operazioni necessarie al trasporto della salma al cimitero ed alla sepoltura, compreso il loculo, e l’incisione del nominativo sono spese detrabili (CTC, sentenza n. 7825 del 1984).
Le spese funebri sostenute all’estero sono detraibili?
In presenza dei requisiti e della documentazione richiesta sono detraibili anche le spese funebri sostenute all’estero. La Circolare n. 7/E/2021 ha chiarito che le spese sostenute all’estero devono essere corredate dalla documentazione originale, con traduzione giurata in lingua italiana. Qualora la documentazione sia redatta in lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente.
Il limite di spesa agevolabile
Il limite massimo di spesa funebre detraibile è pari ad 1.550 euro, quindi, l’abbattimento massimo dell’imposta (detrazione) è pari, al massimo, a 294,50 euro. Tale limite di spesa agevolabile di 1.550 euro è applicabile per ciascun decesso (e non per periodo di imposta), quindi costituisce l’importo massimo complessivo di detraibilità anche in caso di più soggetti che sostengono spese funebri relative allo stesso defunto.
La detrazione deve rispettare il criterio di cassa che regola, in linea generale, la detraibilità ai fini IRPEF degli oneri, pertanto, tale spesa deve essere portata in detrazione dal soggetto che ha sostenuto la spesa, con riferimento al periodo di imposta in cui è stato versato l’importo indicato nel documento contabile.
Sulla base dei chiarimenti forniti dalla Circolare n. 26/E/1979 dell’Agenzia delle Entrate:
- Il predetto limite non può essere superato neppure per effetto di pagamenti della spesa funebre ripartiti su più anni;
- La spesa funebre può essere detratta da più persone che l’hanno sostenuta, ancorché il documento contabile (ricevuta o fattura) sia intestato o rilasciato ad una sola di esse, a condizione che nel documento contabile originale sia annotata la dichiarazione di ripartizione della spesa sottoscritta dallo stesso intestatario del documento.
Il limite massimo complessivo di spesa agevolabile resta fermo anche nel caso in cui le spese relative allo stesso defunto siano sostenute da più soggetti o il pagamento sia ripartito in più annualità. |
Rimodulazione della detrazione fiscale
La detrazione d’imposta per alcune delle spese indicate in questa sezione varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.
La documentazione necessaria
Per la detrazione fiscale le spese funebri devono essere documentate da fatture rilasciate dai percettori delle somme contenenti gli importi corrisposti a titolo di onoranze funebri, celebrazione della cerimonia, loculi, fiori, etc. Naturalmente, il contribuente deve dimostrare di aver effettuato il pagamento mediante strumenti tracciabili. Anche tale documento di prova deve essere conservato assieme alla fattura.
Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall’intestatario della fattura, affinché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall’intestatario del documento.
Esempio di calcolo della detrazione
Per comprendere come applicare la detrazione fiscale proviamo ad effettuare un esempio. Ipotizziamo che le spese sostenute per la morte di un familiare siano pari a 2.000 euro (cerimonia funebre, lapide, etc). L’importo è stato pagato per 1.000 euro nell’anno “n”, e la restante quota di 1.000 euro è stata pagata nell’anno successivo (“n+1”).
La detrazione in commento è ammessa nel limite massimo di 1.550 euro. Questo significa che il soggetto che ha sostenuto la spesa può portare in detrazione l’intero importo sostenuto di 1.000 euro. Nel periodo di imposta successivo l’importo massimo agevolabile è pari a 550 euro. Il restante importo di 450 euro non è detraibile.
Indicazione della spesa in dichiarazione – Codice 14
I contribuenti che intendono portare in detrazione le spese funebri all’interno della propria dichiarazione dei redditi, devono individuare il corretto inserimento nel modello dichiarativo.
Le spese funebri devono essere inserite nel modello Redditi persone fisiche:
- Nei righi da RP 8 a RP 14, colonna 2;
- Indicando il codice “14“, nella colonna 1.
Le spese funebri da indicare nel modello 730 devono essere riportate:
- Nei righi da E 8 a E 10, colonna 2;
- Indicando il codice “14”, nella colonna 1.
Nel caso di più eventi funebri, occorre utilizzare più righi da RP 8 a RP 14 (o ad E 8 a E 10 se stiamo utilizzando il modello 730), riportando in ognuno di essi il codice “14” e la spesa relativa a ciascun decesso. Ricordo inoltre, che la stessa documentazione deve essere conservata e mostrata all’occorrenza, in sede di apertura della successione, in quanto le spese funerarie devono essere inserite durante la compilazione della dichiarazione di successione.
In caso di più decessi per ciascuno di essi deve essere compilato un rigo autonomo del modello, utilizzando se necessario modelli aggiuntivi.
Spese funebri e 730 precompilato
Ogni anno i soggetti titolari di attività pompe funebri sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ogni anno (con riferimento all’anno precedente), le fatture emesse nei confronti dei clienti che hanno usufruito del loro servizio al fine di inserire tale spesa all’interno del modello 730 precompilato (D.M. 13 gennaio 2016).
Sul tema l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale obbligo riguarda esclusivamente i dati relativi alle fatture emesse dagli esercenti in relazione all’evento funebre. Non si tiene conto delle ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso, quali ad esempio le spese sostenute per l’acquisto di fiori o per la lavorazione di marmi e lapidi.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nelle FAQ. Per questo motivo i soggetti che usufruiscono del modello 730 precompilato potrebbero trovare un dato sulle spese funebri non completo, pertanto, è opportuno verificare gli importi riportati nella dichiarazione precompilata, e ove opportuno, procedere alla loro integrazione o correzione, conservando il giustificativo di spesa (fattura o ricevuta), ed il pagamento.