Limite de minimis per impatriati e ricercatori autonomi: quadro RS401, conseguenze dello sforamento e cosa ha chiarito la giurisprudenza.
Gli impatriati e i ricercatori/docenti lavoratori autonomi devono rispettare il tetto degli aiuti “de minimis” (Reg. UE 2023/2831) e compilare il quadro RS401. Il superamento della soglia non riduce parzialmente il beneficio: la giurisprudenza tributaria conferma che l’intero nuovo aiuto decade, salvo riduzione preventiva in dichiarazione.
Il regime degli impatriati e quello di ricercatori e docenti, quando riguardano redditi di lavoro autonomo, non operano in modo incondizionato: l’art. 8-bis del D.L. 148/2017 li subordina espressamente al rispetto dei limiti previsti dal Regolamento UE sugli aiuti “de minimis“, oggi fissati in 300.000 euro nell’arco di tre anni solari per impresa unica.
Il professionista che esercita stabilmente un’attività economica rientra in questa nozione anche se opera in forma associata. La conseguenza pratica riguarda soprattutto cosa accade quando il vantaggio fiscale supera quella soglia: non si tratta di un tetto oltre il quale si continua a beneficiare dell’agevolazione sulla parte residua, ma di una condizione che, se violata, fa venir meno l’intero nuovo aiuto concesso nel periodo d’imposta.

Il limite de minimis nel regime impatriati: cosa prevede la norma
Le agevolazioni fiscali collegate al rientro in Italia dei lavoratori, quando riguardano redditi di lavoro autonomo, non si applicano in modo automatico e incondizionato. L’art. 8-bis, comma 2, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 dispone infatti che le agevolazioni previste dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 (e, per continuità sistematica, dal successivo art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, che dal 2024 disciplina il nuovo regime impatriati) operano nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa UE sugli aiuti “de minimis“. La stessa condizione vale per l’agevolazione riservata a ricercatori e docenti ex art. 44 del D.L. n. 78/2010. Si tratta di un rinvio espresso, non di un richiamo generico: la norma nazionale subordina l’estensione stessa del diritto all’agevolazione al rispetto del massimale europeo, non si limita a raccomandarne l’osservanza.
Il riferimento normativo attualmente in vigore è il Regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione europea, che ha sostituito il precedente Reg. UE n. 1407/2013. L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a una “impresa unica“, cioè qualsiasi entità che eserciti un’attività economica a prescindere dalla forma giuridica e dalle modalità di finanziamento, non può superare 300.000 euro nell’arco di tre anni solari (1.095 giorni). Il vincolo riguarda esclusivamente i contribuenti che dichiarano redditi di lavoro autonomo nei quadri RE, RF o RG del modello Redditi PF, con conseguente obbligo di compilazione del quadro RS, rigo RS401. Per il lavoro dipendente, dichiarato nel quadro RC, le istruzioni non richiedono questo adempimento.
Chi rientra nel limite: il professionista come “impresa unica”
Un punto spesso sottovalutato riguarda l’ambito soggettivo del vincolo de minimis. La nozione di “impresa unica” contenuta nel Regolamento UE non richiede l’esercizio dell’attività in forma societaria o imprenditoriale in senso stretto: è sufficiente che il soggetto eserciti stabilmente un’attività economica sul mercato, offrendo beni o servizi a titolo oneroso. Questa qualificazione, di matrice europea, prescinde dalla veste giuridica assunta a livello nazionale e si applica quindi anche al lavoratore autonomo persona fisica, incluso chi opera all’interno di uno studio professionale in forma associata.
Attività professionale in forma associata
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