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Società in nome collettivo: vantaggi e svantaggi

Fisco NazionaleDiritto societarioSocietà in nome collettivo: vantaggi e svantaggi

La società in nome collettivo è il modello societario di base per l'esercizio di un'attività commerciale. Vediamo quali sono i principali vantaggi e svantaggi.

La società in nome collettivo (SNC) è il modello societario di base per l’esercizio di un’attività imprenditoriale e viene normalmente utilizzata per le attività artigianali e le piccole attività commerciali. La società in nome collettivo, costituisce il modello più semplice di società commerciale e la sua attività può avere anche natura non commerciale. In questa ipotesi è necessario specificare, nell’atto costitutivo la volontà dei soci di non costituire una società semplice. La società in nome collettivo è una società di persone con oggetto commerciale, disciplinata dagli art. da 2291 a 2312 c.c.

I soci rispondono in solido e senza limiti per le obbligazioni sociali ed hanno tuttavia il beneficio di escussione del patrimonio sociale. Tuttavia, il creditore particolare del socio non ha diritto di rifarsi sulle quote societarie per soddisfare i propri crediti nei confronti del socio. Nella Snc, ogni socio è lavoratore ed amministratore e percepisce utili in base alla quota di capitale sottoscritto. Per tutto quanto non espressamente regolamentato dal capo III del titolo V del Codice Civile, dedicato alla SNC, trova applicazione la disciplina della società semplice.


Come si costituisce una società in nome collettivo?

La società in nome collettivo è il modello societario di base per l’esercizio di un’attività imprenditoriale. L’atto costitutivo è un contratto di tipo associativo mediante il quale viene costituita la società. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio. Nell’atto costitutivo devono essere indicati:

  • I soci;
  • La ragione sociale, corredata dall’indicazione del rapporto sociale;
  • I soci amministratori e i soci rappresentanti;
  • La sede principale e, se previste, le sedi secondarie;
  • Oggetto sociale;
  • I conferimenti attribuiti ad ogni socio;
  • La quota di partecipazione di ogni socio;
  • Criteri per ripartire utili e perdite;
  • Durata della società.

La ragione sociale deve includere almeno il nome di uno dei soci, e l’indicazione che si tratta di una società in nome collettivo. Non è previsto un capitale minimo, come invece previsto per altre forme giuridiche societarie. L’atto costitutivo deve essere iscritto al Registro delle Imprese. L’iscrizione nel Registro delle Imprese non costituisce un elemento essenziale per la validità della costituzione della società, ma è richiesto a titolo di regolarità della stessa. L’iscrizione della società nel Registro delle Imprese permette ai terzi di conoscere gli elementi essenziali del contratto sociale, le modifiche successive e gli eventi più rilevanti intercorsi nella vita della società.

Deve essere evidenziato che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nel rispetto dei limiti imposti dalla legge (c.d. autonomia privata). L’atto costitutivo, sovente, è composto da due atti distinti. Uno viene nominato atto costitutivo e l’altro statuto che contiene tutte le regole di funzionamento della società.

L’importanza dell’intuitus personae nelle società di persone

Nelle società personali, come la Snc, assume importanza rilevante l’intuitus personae. Infatti, le qualità personali di ciascun socio sono di grande importanza per la costituzione del vincolo societario. In questo senso la sostituzione di un socio deve ottenere il consenso degli altri. Tutti i soci rivestono la qualifica di imprenditori e rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

Quali sono gli adempimenti da effettuare?

Gli adempimenti da effettuare per costituire una SNC, sono:

  • Redazione atto costitutivo e dello statuto dinanzi ad un notaio;
  • Apertura della partita IVA e codice fiscale;
  • Iscrizione nel registro imprese presso la CCIAA;
  • Vidimazione libri contabili.

Società in nome collettivo irregolare

Nel caso in cui l’atto costitutivo venga redatto ma non venga iscritto nel Registro delle imprese, la società viene comunque ad esistenza, ma in modo irregolare. L’omessa iscrizione della società nel Registro delle imprese comporta che i rapporti fra la società e i terzi non verranno disciplinati dalle norme che il legislatore ha dettato nel codice civile per le Snc. I rapporti saranno, infatti, disciplinati dalle norme dettate per la società semplice, meno favorevoli per i soci.

Quali sono le caratteristiche della società in nome collettivo?

Responsabilità illimitata e solidale

La società in nome collettivo non ha personalità giuridica ed è dunque contraddistinta dal carattere di responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali. Nella società semplice i soci possono fare un patto per poter escludere la responsabilità personale di uno o più di essi nei confronti dei terzi. I creditori societari possono comunque chiedere ugualmente a ciascun socio il pagamento del debito per intero. Colui che ha pagato il creditore, se era escluso a causa del patto sussistente, potrà domandare agli altri soci di rimborsargli integralmente il pagamento effettuato. Trattandosi di una responsabilità illimitata e sussidiaria, il patrimonio personale dei singoli soci non potrà comunque essere aggredito se prima il creditore non ha cercato di escutere il patrimonio della società.

Fallimento della società in nome collettivo

La società in nome collettivo è soggetta al fallimento ed il fallimento anche il fallimento di tutti i soci.

Amministrazione della società in nome collettivo

L’amministrazione spettano generalmente ad ogni socio in maniera disgiunta dagli altri. Pertanto, ogni socio può amministrare la SNC senza dover necessariamente informare gli altri soci, o reperire il loro benestare su specifiche operazioni. Si tratta della modalità di gestione più snella e che meglio si adatta alle caratteristiche di questa società dove il rapporto tra i soci è molto stretto e personale. Sono ammessi i patti contrari ed i soci, in sede di costituzione della società, possono decidere di scegliere un sistema di amministrazione congiunta sia per l’attività ordinaria che per la straordinaria, oppure disgiunta solo per l’ordinaria e congiunta per la straordinaria. E’, inoltre, possibile riservare l’amministrazione soltanto ad alcuni dei soci.

Gli amministratori, in ogni caso, devono adempiere ai seguenti obblighi:

  • Pubblicità – Obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza la sede e l’Ufficio del registro delle imprese;
  • Scritture contabili – Obbligo di tenere i libri e le altre strutture contabili obbligatorie;
  • Informazione dei soci non amministratori – L’obbligo esiste se il potere di amministrazione è affidato solo ad uno o più soci;
  • Riservatezza – Gli amministratori sono obbligati a non divulgare notizie che possono danneggiare la società.

Per approfondire: “Amministrazione congiuntiva e disgiuntiva nelle SNC“.

Per approfondire: “Soci di società di persone: diritti ed obblighi“.

Scioglimento

La società in nome collettivo, si scioglie per:

  • Il decorso del termine di durata;
  • Per il conseguimento dell’oggetto sociale;
  • Per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
  • La volontà di tutti i soci;
  • Nel caso in cui venga a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
  • Per le altre cause previste dal contratto sociale, per provvedimento dell’autorità governativa e per la dichiarazione di fallimento.

In caso di scioglimento della società può essere nominato un liquidatore che provvede a riscuotere i crediti residui, pagare i debiti residui, liquidare la società ripartendo il patrimonio residuo fra i soci e, al termine della liquidazione, chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. La fase di liquidazione può essere scongiurata, qualora, al verificarsi della causa di scioglimento, non sussistono debiti sociali ed i soci decidano di ripartirsi direttamente l’eventuale patrimonio sociale residuo in proporzione alle rispettive quote.

Recesso del socio

La regola generale prevista dall’art. 1372 c.c. prevede che il contratto sociale possa essere sciolto solamente per mutuo consenso o nei casi stabiliti dalla legge. Uno di questi casi, che presentano sempre il carattere dell’eccezionalità (altrimenti verrebbe meno la forza vincolante del contratto), è il recesso del socio. Si tratta della disciplina prevista dall’art 2285 c.c., vale a dire la facoltà attribuita al singolo partecipante di sciogliersi unilateralmente dal vincolo che lo unisce agli altri soci. Il recesso del socio nelle società di persone assume un carattere peculiare, considerato il vincolo personale che lega i soci di società di persone. Per questo motivo il recesso nelle società di persone è consentito solo in determinate ipotesi.

Il recesso del socio di società di persone genera il diritto a percepire una somma di danaro che rappresenti il valore della quota posseduta. A fronte del diritto di recesso del socio conseguono adempimenti civilistici e riflessi contabili.

In particolare, l’importo corrisposto al socio in occasione del recesso può risultare costituito da due componenti:

  • Rimborso della quota capitale. Spetta in proporzione alla quota di partecipazione detenuta nella società. Prevede il rimborso della quota di capitale sociale versato e la distribuzione delle riserve. Sia di utili che di capitale;
  • Differenza da recesso. Dovuta dal riconoscimento dell’eventuale maggior valore economico del complesso aziendale alla data dello scioglimento del rapporto sociale, rispetto ai valori contabili del patrimonio.

Per approfondire: “Recesso del socio da società di persone“.

Tassazione e contributi previdenziali sui soci

La SNC, paga, sull’utile realizzato, soltanto l’IRAP, oltre che le imposte indirette (IVA, registro, etc), mentre ai fini IRPEF il reddito è imputato ai soci in proporzione alle quote da ciascuno possedute. Ogni anno è dovuta la tassa CCIAA di circa 120,00 euro.

I redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio (anche accomandante), indipendentemente dalla effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota partecipazione agli utili. Questo è quanto previsto dall’art. 5 del TUIR. Le quote si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo di imposta.

La presunzione legale (imputazione pro quota ai soci) posta dal legislatore opera anche in caso di accertamento a carico della società di utili non dichiarati. Vero è che il reddito di partecipazione costituisce un reddito personale del socio, indipendentemente dalla mancata contabilizzazione dei ricavi e dal carattere illecito e dai metodi adoperati dalla società per realizzarli (fermo restando il diritto di agire nei confronti della società, in sede civile ordinaria, per recuperare la quota di utili a lui spettante, nonché l’esclusione della responsabilità del socio per sanzioni, qualora dimostri la sua buona fede.

I soci devono essere iscritti all’INPS (artigiani o commercianti) e devono versare annualmente, circa 4.000 euro di contributi fissi che coprono fino alla soglia di 15.500 euro di reddito. Superata tale soglia deve essere pagata, per la differenza, una percentuale di contributi con aliquota di circa il 22% fino ad una soglia di 42.000 euro oltre la quale si pagherà di più.

Obbligo di non concorrenza

I soci delle società in nome collettivo sono vincolati al rispetto di un obbligo di non concorrenza, pena il risarcimento del danno ed eventualmente anche la loro esclusione dalla società. Pertanto, nessun socio può esercitare, un’attività in concorrenza con la società o partecipare come socio con responsabilità illimitata in una società concorrente. L’obbligo di non concorrenza può essere abolito per volontà unanime di tutti i soci.

Cessione di quote nella SNC

Nelle società di persone la quota di partecipazione di ciascun socio al capitale sociale, in linea di principio, è trasferibile esclusivamente previo consenso di tutti i soci. Essendo il contratto di società di persone basato sul c.d. “intuitus personae”, la cessione di quote partecipative non può essere effettuato liberamente, ma di regola, implica la modifica dei patti parasociali.

A differenza delle società di capitali, ove la qualifica di socio, assume minore rilevanza, considerata la responsabilità limitata al solo patrimonio conferito nella società, nelle società di persone, invece, la responsabilità illimitata e sussidiaria nelle operazioni sociali, da parte del socio fa si che il trasferimento di quote sociali. Nell’ambito delle società di persone, quindi, la cessione di quote partecipative assume rilevanza soprattutto per i relativi diritti ed obblighi sottostanti, sia in capo al soggetto cedente che in capo al cessionario.

Per approfondire: “Cessione di quote nelle società di persone“.

Quali sono i principali vantaggi derivanti dalla costituzione di una società in nome collettivo?

Uno dei principali vantaggi nella costituzione di una Snc, risiede nella responsabilità solidale dei soci ed anche nell’azione di regresso nei confronti degli altri soci. Inoltre la Snc è caratterizzata dall’assenza dell’assemblea dei soci, pertanto le modifiche dell’atto costitutivo vengono decise dai soci, i quali sono liberi di scegliere la forma amministrativa. Un’ulteriore vantaggio nella costituzione di una Snc riguarda la circostanza che una Snc può essere costituita con un minimo di capitale conferito da ciascuno dei soci. Il regime contabile è quello della semplificato che richiede meno adempimenti fiscali.

Quali sono i principali svantaggi nella costituzione di una snc?

Nonostante, le spese di costituzione ed i costi di gestione siano minime per la costituzione di una SNC, non avendo personalità giuridica, non fornisce ai soci, nessun tipo di protezione patrimoniale per le obbligazioni assunte dalla società. Infatti, uno dei principali svantaggi principali della SNC, riguardano la responsabilità illimitata e solidale dei soci. Questo significa che, se la società non riesce ad incrementare il proprio business e le cose iniziano ad andare male, la società è esente da responsabilità e ne rispondono i singoli soci.

La responsabilità dei soci vale nei confronti dei terzi estranei alla società, ma non trova applicazione per i rapporti interni tra i soci. Inoltre, il reddito dichiarato dalla società viene imputato direttamente ai soci. Il reddito imputato al socio non è considerato reddito di capitale, ma reddito di impresa indipendentemente dall’attività esercitata.

I redditi sono attribuiti ai soci in proporzione alla quota con la quale hanno partecipato agli utili. I soci della SNC, come abbiamo visto, possono votare in base alla propria quota di partecipazione sottoscritta. Quello che in certi casi può essere un vantaggio, può diventare un limite, quando sono necessarie delle decisioni. Può accadere che in una SNC, con due soci al 50% si resti paralizzati perché non è possibile portare avanti una scelta condivisa. Inoltre, ogni socio ha il potere di prendere decisioni da solo che potrebbero impegnare tutti il resto dei soci, sia per quanto riguarda l’ordinaria sia la straordinaria amministrazione.

Salvo diversa disposizione statutaria, infatti, ogni socio può, disgiuntamente, firmare contratti e obbligazioni in nome e per conto della SNC. Alla luce di queste considerazioni, costituire la SNC, può essere opportuno in casi di business di modeste dimensioni e non siano necessari grandi investimenti.

Consulenza fiscale online

Scegliere la forma societaria giusta è cruciale per il successo della tua attività. Una delle opzioni disponibili è la società in nome collettivo, che presenta vantaggi e svantaggi specifici. Tra i principali vantaggi, troviamo la semplicità di gestione e la possibilità di suddividere equamente le responsabilità tra i soci. Tuttavia, la responsabilità illimitata dei soci per i debiti della società rappresenta uno degli svantaggi più rilevanti, esponendo il patrimonio personale dei soci a rischi significativi.

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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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