Dichiarazione IRAP 2026: chi deve presentarla, termine di scadenza 2 novembre 2026, quadri del modello e regole per il calcolo dell'imposta.
La dichiarazione IRAP 2026, per il periodo d’imposta 2025, riguarda società di persone, società di capitali ed enti commerciali con attività autonomamente organizzata. Il termine di presentazione è il 2 novembre 2026; restano esclusi professionisti e imprenditori individuali senza autonoma organizzazione.
L’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) è il tributo dovuto da chi esercita, in modo abituale, un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, disciplinato dal D.Lgs. n. 446/1997. Per il periodo d’imposta 2025 la dichiarazione va presentata utilizzando il modello IRAP 2026, approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 71997 del 27 febbraio 2026. Il termine ordinario di presentazione, a seguito delle modifiche apportate all’art. 2 del DPR 322/1998 dal D.Lgs. n. 108/2024, è fissato al 31 ottobre dell’anno successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti IRPEF, e slitta al 2 novembre 2026 perché il 31 ottobre cade di sabato. Per i soggetti IRES il termine coincide con l’ultimo giorno del decimo mese successivo. Restano esclusi dall’obbligo, dal periodo d’imposta 2022, i professionisti e gli imprenditori individuali privi di autonoma organizzazione, mentre società di persone, società di capitali ed enti commerciali continuano a essere soggetti passivi dell’imposta.

Cos’è l’IRAP e qual è il presupposto d’imposta
L’IRAP, imposta regionale sulle attività produttive, è stata istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione della legge delega n. 662/1996. È un tributo a destinazione regionale, il cui gettito concorre al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. L’articolo 2, comma 1, del decreto istitutivo definisce il presupposto impositivo: l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Due elementi devono quindi ricorrere congiuntamente per le persone fisiche e i soggetti equiparati: l’abitualità dell’attività, intesa come suo svolgimento non occasionale nel tempo, e l’autonoma organizzazione, cioè la presenza di una struttura organizzativa che va oltre il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività stessa.
La seconda parte dell’articolo 2, comma 1, introduce una regola distinta per i soggetti collettivi: l’attività esercitata da società ed enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce sempre presupposto d’imposta, a prescindere dalla verifica dell’autonoma organizzazione. Questo significa che il requisito dell’autonoma organizzazione, discriminante per le persone fisiche, non si applica a società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, e amministrazioni pubbliche: per questi soggetti il solo esercizio dell’attività, in qualunque forma organizzativa, fa scattare l’obbligo. È una distinzione che, come vedremo nella sezione successiva, incide direttamente su chi è tenuto a presentare la dichiarazione.
Chi deve presentare la dichiarazione IRAP 2026
Sono tenute alla presentazione le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e associazioni a esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR. Rientrano in questa categoria anche le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, come gli studi professionali associati. Per questi soggetti la dichiarazione va presentata tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo alla chiusura del periodo d’imposta, come indicato nella tabella della sezione successiva.
Sono obbligati anche i soggetti passivi IRES: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, trust ed enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. La stessa regola si estende alle società e agli enti non residenti, compresi i trust, che esercitano l’attività nel territorio delle regioni per un periodo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.
L’obbligo riguarda infine gli enti privati diversi dalle società e i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, gli enti non commerciali non residenti che hanno svolto in Italia, per almeno tre mesi, attività rilevanti ai fini IRAP tramite stabile organizzazione o attività agricola, e le amministrazioni pubbliche. Sono tenuti alla dichiarazione anche i soggetti non residenti che esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali per almeno tre mesi mediante stabile organizzazione o base fissa, oppure attività agricole nel territorio dello Stato.
Soggetti esclusi dall’IRAP
Dal periodo d’imposta 2022, per effetto dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge n. 234/2021, sono esclusi dall’IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali e gli esercenti arti e professioni indicati alle lettere b) e c) dell’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997. Si tratta di una regola ormai consolidata, non più soggetta a modifiche nelle dichiarazioni più recenti: chi opera in forma individuale, come ditta individuale o libero professionista, non rientra tra i soggetti passivi dell’imposta a prescindere dal possesso di un’autonoma organizzazione. Erano già esclusi, prima di questa norma, i titolari di partita IVA in regime forfettario e di vantaggio. Restano invece soggetti all’imposta le società di persone e di capitali, gli enti commerciali e gli enti del terzo settore, per i quali — come visto nella prima sezione — il requisito dell’autonoma organizzazione non rileva.
Quando scade la dichiarazione IRAP 2026
Il termine di presentazione della dichiarazione IRAP è stato modificato dal D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, che ha riscritto l’articolo 2, commi 1 e 2, del DPR 322/1998. Per le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e i soggetti equiparati ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, la dichiarazione va presentata entro il 31 ottobre dell’anno successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Per il 2026 il termine slitta al 2 novembre, perché il 31 ottobre cade di sabato e il 1° novembre è festivo. Questa regola ha sostituito il precedente termine del 30 novembre, applicabile fino alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022.
Per i soggetti passivi IRES e per le amministrazioni pubbliche, il termine è fissato all’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, in luogo dell’undicesimo mese previsto dalla disciplina previgente. Un soggetto IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare presenta quindi la dichiarazione entro il 31 ottobre (2 novembre 2026); un soggetto con esercizio non coincidente con l’anno solare, ad esempio 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026, la presenta entro il 30 aprile 2027. La tabella seguente riepiloga i termini per soggetto e il quadro di riferimento del modello.
| Soggetto | Termine di presentazione | Riferimento normativo | Quadro |
|---|---|---|---|
| Persone fisiche, società di persone (art. 5 TUIR), studi associati | 31 ottobre → 2 novembre 2026 | Art. 2, co. 1, DPR 322/98, mod. da D.Lgs. 108/2024 | IP |
| Società di capitali, enti commerciali | Ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta | Art. 2, co. 2, DPR 322/98, mod. da D.Lgs. 108/2024 | IC / IE |
| Amministrazioni pubbliche | Come sopra, in base al periodo d’imposta | Art. 2, co. 2, DPR 322/98 | IK |
È importante non confondere questo termine con quello di versamento dell’imposta, disciplinato separatamente dall’articolo 17 del DPR 435/2001 e legato, per i soggetti IRES, alla data di approvazione del bilancio: i due termini seguono regole autonome e possono non coincidere.
Come è composto il modello IRAP 2026: i quadri
Il modello IRAP 2026, approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 71997 del 27 febbraio 2026, è composto dal frontespizio e da sei quadri, ciascuno destinato a una categoria di soggetti passivi: il quadro IP per le società di persone, il quadro IC per le società di capitali, il quadro IE per gli enti non commerciali, il quadro IK per le amministrazioni ed enti pubblici, il quadro IR per la ripartizione della base imponibile e dell’imposta tra le Regioni e per i dati relativi al versamento, e il quadro IS per i prospetti vari, tra cui le deduzioni per il personale dipendente trattate nella sezione dedicata. La struttura dei quadri resta invariata rispetto al modello 2025.
La dichiarazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, tramite uno di questi canali: direttamente dal contribuente abilitato ai servizi Entratel o Fisconline; tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DPR 322/1998; tramite altri soggetti incaricati, per le amministrazioni dello Stato; oppure tramite società appartenenti al medesimo gruppo. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate, e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento, rilasciata anch’essa per via telematica.
Come si calcola la base imponibile: i tre metodi
Il metodo da bilancio, disciplinato dall’articolo 5 del D.Lgs. 446/1997, si applica a società di capitali ed enti commerciali. La base imponibile è data dalla differenza tra il valore e i costi della produzione, voci A e B dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione dei numeri 9, 10 lettere c) e d), 12 e 13. Non sono deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato, i compensi per collaborazioni coordinate e continuative (salvo che la prestazione sia resa nell’ambito di un’attività artistica o professionale), la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, le perdite su crediti e l’imposta municipale propria. Le società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria possono optare per questo metodo ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, con opzione irrevocabile per tre periodi d’imposta.
Il metodo fiscale, previsto dall’articolo 5-bis, è obbligatorio per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, e per quelle in contabilità ordinaria che non abbiano esercitato l’opzione per il metodo da bilancio. La base imponibile è determinata dalla differenza tra i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del TUIR, aumentati delle variazioni delle rimanenze finali, e i costi delle materie prime, dei servizi, degli ammortamenti e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali. Anche per questo metodo restano indeducibili i costi del personale e le altre voci escluse dall’articolo 5. Le società semplici e le associazioni tra professionisti determinano invece la base imponibile ai sensi dell’articolo 8, per differenza tra compensi percepiti e costi inerenti, secondo il criterio di cassa.
Il metodo retributivo, disciplinato dall’articolo 10, riguarda gli enti non commerciali per l’attività istituzionale e le amministrazioni pubbliche. La base imponibile si determina sommando le retribuzioni del personale dipendente, assunte in misura pari all’imponibile previdenziale, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Se l’ente svolge anche attività commerciale, questi importi vanno ridotti della quota specificamente riferibile a tale attività, o forfetariamente in base al rapporto tra ricavi commerciali e ricavi complessivi.
Deduzioni per il lavoro dipendente
L’articolo 11 del D.Lgs. 446/1997 prevede diverse deduzioni dal costo del lavoro, tra loro cumulabili nei limiti della retribuzione effettivamente sostenuta. La deduzione principale riguarda il costo del personale dipendente a tempo indeterminato, prevista dal comma 4-octies e indicata nel rigo IS7 del quadro IS: si applica ai soggetti che determinano la base imponibile con il metodo da bilancio o il metodo fiscale (articoli da 5 a 9), ed è ammessa, nel limite del 70% del costo sostenuto, anche per i lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta consecutivi con lo stesso datore di lavoro. Per i soggetti con componenti positivi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta, è prevista in alternativa una deduzione forfetaria di 1.850 euro su base annua per ogni lavoratore dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato, fino a un massimo di cinque, ai sensi del comma 4-bis.1 e indicata nel rigo IS5.
A queste si aggiungono la deduzione integrale dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (rigo IS1) e quella per le spese relative ad apprendisti, disabili e personale con contratto di formazione lavoro (rigo IS4), entrambe riferite al personale diverso da quello a tempo indeterminato. Il comma 4-septies pone un limite generale: per ciascun dipendente, la somma delle deduzioni di cui ai commi 1 e 4-bis.1 non può eccedere la retribuzione e gli altri oneri a carico del datore di lavoro. Le deduzioni spettano solo in relazione al personale impiegato nell’attività soggetta a IRAP: in caso di dipendenti impiegati anche in attività escluse (ad esempio agricole), l’importo va ridotto proporzionalmente.
Cosa succede in caso di dichiarazione tardiva o omessa
Ai sensi dell’articolo 2 del DPR 322/1998, la dichiarazione IRAP presentata entro 90 giorni dal termine ordinario è considerata valida, con applicazione della sola sanzione amministrativa prevista per il ritardo. Oltre questo termine, la dichiarazione si considera omessa, pur restando titolo per la riscossione dell’imposta risultante dagli imponibili dichiarati. La sanzione per la dichiarazione tardiva può essere ridotta tramite ravvedimento operoso, mentre l’omessa dichiarazione comporta sanzioni più severe, fino al 120% delle imposte dovute. Per il dettaglio delle sanzioni applicabili, del meccanismo del ravvedimento operoso e dei termini oltre i quali scatta l’omissione, si veda l’approfondimento dedicato: dichiarazione tardiva entro 90 giorni.
Il superamento dell’IRAP nella riforma fiscale
La legge delega per la riforma fiscale, L. 9 agosto 2023, n. 111, prevede il graduale superamento dell’IRAP, da sostituire con una sovraimposta determinata secondo le regole dell’IRES, senza riporto delle perdite nella determinazione della base imponibile. Il legislatore delegato deve rispettare due vincoli: l’invarianza del gettito complessivo, poiché l’IRAP concorre al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, e la garanzia per le Regioni di un gettito equivalente a quello attuale. La priorità nell’attuazione della delega è attribuita alle società di persone e alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni; il superamento dell’imposta per le società di capitali, che nel frattempo resterebbero gravate dalla nuova sovraimposta, è previsto in un momento successivo.
Il termine per l’attuazione della delega è stato prorogato al 29 agosto 2026, con possibilità di decreti correttivi fino al 29 agosto 2028. Alla data di questo aggiornamento non risultano decreti attuativi che diano concretamente corpo al superamento dell’IRAP: la disciplina descritta nelle sezioni precedenti resta pertanto pienamente applicabile per il periodo d’imposta 2025 e, salvo interventi normativi, anche per quelli successivi fino all’entrata in vigore dei decreti delegati.
Domande frequenti
Quando scade la dichiarazione IRAP 2026?
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il 31 ottobre 2026, che slitta al 2 novembre perché il 31 ottobre cade di sabato. Per i soggetti IRES con esercizio non solare, l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
Chi è escluso dall’IRAP?
Dal periodo d’imposta 2022, le persone fisiche esercenti attività commerciali e gli esercenti arti e professioni. Restano soggette le società di persone, le società di capitali, gli enti commerciali e gli enti del terzo settore.
Qual è la differenza tra termine di presentazione e termine di versamento IRAP?
Il termine di presentazione (31 ottobre o decimo mese) segue l’articolo 2 del DPR 322/1998. Il termine di versamento del saldo segue invece l’articolo 17 del DPR 435/2001 ed è legato, per i soggetti IRES, alla data di approvazione del bilancio.
L’IRAP verrà abolita?
La legge delega 111/2023 prevede il suo graduale superamento con una sovraimposta IRES, ma il termine di attuazione è stato prorogato al 29 agosto 2026 e non risultano ancora decreti attuativi concreti.
Fonti e riferimenti
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (istitutivo IRAP) e successive modificazioni
- Legge delega 23 dicembre 1996, n. 662
- DPR 22 luglio 1998, n. 322, art. 2 (termini di presentazione), come modificato da D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 e da D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108
- D.Lgs. 13/2024 (concordato preventivo biennale, disciplina transitoria dei termini)
- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 71997 del 27 febbraio 2026 (approvazione modello IRAP 2026)
- Istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2026 (Agenzia delle Entrate)
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1 commi 8-9 (esclusione persone fisiche/professionisti dal 2022)
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 132 (variazioni cripto-attività)
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), art. 1 commi 46, 74, 135
- DPR 4 aprile 2001, n. 435, art. 17 (termine di versamento)
- Legge 9 agosto 2023, n. 111 (delega fiscale) e successiva proroga del termine di attuazione al 29 agosto 2026