Il D.Lgs. n. 19/23 ha introdotto la nuova figura della scissione mediante scorporo. Il decreto, attuato in risposta alla Direttiva n. 2019/2121/UE in materia di operazioni straordinarie transfrontaliere, è stato preso come spunto dal Legislatore per implementare l’istituto della scissione con scorporo anche alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato, introducendo nel Codice civile l'articolo 2506, co. 1.
Si tratta di una fattispecie innovativa, che si può collocare come un trait d’union fra gli istituti della scissione “tradizionale” e del conferimento. Infatti, come riportato dall’articolo, con la scissione mediante scorporo:
“una società può trasferire parte del suo patrimonio ad una o più società di nuova costituzione, assegnando a sé medesima le azioni delle citate società, continuando la propria attività”
Tratti distintivi della scissione mediante scorporo
La scissione mediante scorporo, valida per le scissioni attuate successivamente al 3 luglio 2023, rappresenta un ulteriore strumento di riorganizzazione societaria che si aggiunge alle altre forme di scissione già contemplate nel nostro ordinamento.
Analizzando quanto viene riportato dall’articolo 2506, co. 1, si rinvengono gli aspetti particolari e caratterizzanti il nuovo istituto.
In primis, l’articolo afferma che la società può: “trasferire una parte del suo patrimonio”, stabilendo da subito che la scissione in questione possa essere soltanto parziale e non totale. Pertanto, il Legislatore sembra escludere, almeno dal tenore letterale della norma, la possibilità di creare una holding pura mediante scissione a favore della newco dell’intero compendio aziendale che, per altro, comporterebbe altresì un’inevitabile modifica dell’oggetto sociale.
Inoltre, il novellato articolo prosegue esplicitando che la scissione avvenga a favore di “una o più società di nuova costituzione”, limitando, quindi, l’operazione a favore di società esclusivamente di nuova costituzione e non preesistenti.
Sorgono invece dubbi in merito all’ipotesi di scissione mediante scorporo di più scisse a favore di un'unica beneficiaria, questione oggetto di dibattito all’interno del Notariato. Il Consiglio Nazionale del Notariato, tuttavia, sembra non ravvisare elementi ostativi all’ipotesi in esame (studio n.45-2023/I), posizione che appare condivisibile.
La norma contempla altre due condizioni:
Che la società scissa assegni a sé stessa le azioni della società beneficiaria;
Che continui la propria attività.
Con la prima condizione, stando quanto riporta il Legislatore, si può affermare che la società beneficiaria, mediante la scissione con scorporo, sia partecipata dalla/e società scissa/e (laddove si voglia accettare la più stringente interpretazione della norma secondo la quale la scissione con scorporo sia ammissibile esclusivamente con una unica scissa, la beneficiaria, di fatto, si configurerebbe come società unipersonale). Non è chiaro, tuttavia, se la compagine sociale della beneficiar...
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