La scissione mediante scorporo è un'operazione societaria in cui una società (detta "scissa") trasferisce una parte del proprio patrimonio a una o più società di nuova costituzione (dette "beneficiarie"), ricevendo in cambio le azioni o quote di queste nuove società, che poi distribuisce ai propri soci.
La scissione mediante scorporo è una forma particolare di scissione societaria, disciplinata dall’art. 2506, co. 1 del codice civile, in cui una parte del patrimonio di una società viene trasferita a una o più società di nuova costituzione, senza che la società scissa si estingua. La differenza principale rispetto alla scissione tradizionale è che la società scorporata rimane attiva, conservando una parte del suo patrimonio e delle sue attività, mentre solo una parte specifica viene trasferita.
Si tratta di una fattispecie innovativa, che si può collocare come un trait d’union fra gli istituti della scissione “tradizionale” e del conferimento. Fiscalmente è contemplata nel co. 15-ter dell'art. 173 del TUIR, secondo il quale l'operazione è regolata dalle disposizioni previste dall'art. 173 del TUIR per le scissioni ordinarie, salvo le specifiche deroghe previste.
Caratteristiche dell'operazione
Analizzando quanto viene riportato dall’articolo 2506, co. 1, si rinvengono gli aspetti particolari e caratterizzanti il nuovo istituto. In particolare:
L'assegnazione del patrimonio della società scissa verso una o più società beneficiarie di nuova costituzione;
Attribuzione delle azioni/quote alla società scissa (e non ai suoi soci);
Proseguimento dell'attività da parte della società scissa.
Assegnazione del patrimonio
In primis, l’articolo afferma che la società può: “trasferire una parte del suo patrimonio”, stabilendo da subito che la scissione in questione possa essere soltanto parziale e non totale. Pertanto, il Legislatore sembra escludere, almeno dal tenore letterale della norma, la possibilità di creare una holding pura mediante scissione a favore della newco dell’intero compendio aziendale che, per altro, comporterebbe altresì un’inevitabile modifica dell’oggetto sociale.
Inoltre, il novellato articolo prosegue esplicitando che la scissione avvenga a favore di “una o più società di nuova costituzione”, limitando, quindi, l’operazione a favore di società esclusivamente di nuova costituzione e non preesistenti.
Sorgono invece dubbi in merito all’ipotesi di scissione mediante scorporo di più scisse a favore di un'unica beneficiaria, questione oggetto di dibattito all’interno del Notariato. Il Consiglio Nazionale del Notariato, tuttavia, sembra non ravvisare elementi ostativi all’ipotesi in esame (studio n.45-2023/I), posizione che appare condivisibile.
Attribuzione a sé stessa delle azioni e prosecuzione dell'attività
La norma, inoltre, contempla altre due condizioni:
Che la società scissa assegni a sé stessa le azioni della società beneficiaria;
Che continui la propria attività.
Con la prima condizione si può affermare che la socie...
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