La presentazione della dichiarazione dei redditi è un adempimento a cui sono chiamati i contribuenti ogni anno. L’obiettivo è quello di indicare volontariamente i redditi percepiti nel periodo di imposta e determinare la relativa tassazione.
Se la dichiarazione dei redditi non viene presentata nei termini, si incorre nella fattispecie di omessa dichiarazione dei redditi. Questo in generale vale sia se dovevi presentare il modello Redditi Persone Fisiche che il modello 730.
Nella mia attività professionale capitano con molta frequenza situazioni in cui il contribuente (sia esso persona fisica o impresa) incorra nella fattispecie di omessa dichiarazione. Questo avviene anche perché commettere degli errori, con il sistema tributario italiano, è cosa assai probabile. Se ti sei accorto di aver omesso di prestare la tua dichiarazione, in questo articolo potrai capire quali sono le sanzioni e come potrai agire per (eventualmente) rimediare alla violazione commessa. Ti indicherò come operare e come intervenire, quali sono i termini di accertamento e di prescrizione ed infine vedrai quando l’omessa dichiarazione ha rilevanza penale.
La fattispecie di omessa dichiarazione può riguardare le imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP), ma anche le imposte indirette come l’IVA. Di seguito la guida per affrontare preparati queste evenienze, seguendo le indicazioni fornite dalla Circolare n. 42/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate.
Indice degli Argomenti
Quando si considera omessa la dichiarazione dei redditi?
Il primo aspetto che devi considerare riguarda capire quando si incorre nella fattispecie di dichiarazione omessa. La dichiarazione dei redditi si considera omessa quando la stessa non è stata presentata dopo 90 giorni dalla scadenza (ex art. 2 co. 7 DPR n. 322/98). Più concretamente, si verifica la fattispecie di dichiarazione omessa, nelle seguenti casistiche:
- Modello Redditi Persone Fisiche, Società di capitali e modello IRAP: se la presentazione avviene dopo il 13/01 dell’anno successivo a quello di scadenza;
- Modello 730: se la presentazione avviene dopo il 29 dicembre dell’anno di scadenza se la dichiarazione doveva essere presentata tramite intermediario;
- Dichiarazione Iva: se la presentazione avviene oltre il 29 luglio dell’anno di scadenza.
Su questo punto occorre precisare quanto riportato dalla Sentenza n. 13322/14 della Cassazione, secondo la quale quando la presentazione di una dichiarazione reddituale o Iva ha più scadenze si deve prendere a riferimento si deve prendere a riferimento l’ultima scadenza prevista dalla legge per il computo dei giorni. In pratica, per il modello 730 che prevede diverse scadenze di presentazione, l’omessa presentazione si manifesta se il modello è presentato successivamente al 29 dicembre. Questo in quanto l’ultima scadenza ordinaria utile è il 30 settembre.
Ulteriori ipotesi di dichiarazione omessa
Oltre al ritardo nella presentazione del modello dichiarativo, la fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione si realizza anche in altre fattispecie. In particolare nelle seguenti:
- Dichiarazione dei redditi presentata con ritardo superiore a 90 giorni – In tal caso la dichiarazione è considerata omessa, ma costituisce titolo per la riscossione dell’imposta in base agli imponibili in essa indicati;
- Dichiarazione dei redditi redatta su stampati non conformi ai modelli ministeriali – In tal caso la dichiarazione è nulla e non costituisce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili in essa indicati;
- Infine, Dichiarazione dei redditi non sottoscritta – In tal caso la dichiarazione è nulla e non costituisce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili in essa indicati. La nullità può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio territorialmente competente.
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi: le sanzioni
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione il D.Lgs. n. 471/97 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa. Si tratta di una sanzione pecuniaria molto pesante, in quanto la fattispecie di omessa dichiarazione è relativamente grave. Il contribuente, infatti, omette alla conoscenza dell’Amministrazione finanziaria tutti i redditi percepiti durante quell’annualità.
Facendo questo il contribuente non permette di esercitare le normali funzioni di controllo e accertamento tributario. L’importo della sanzione è determinato in percentuale sulla base della differenza tra importo dovuto ed accertato dall’Agenzia delle Entrate e l’importo dichiarato. Questo secondo quanto previsto dalla Circolare n. 5/E/2002 dell’Agenzia delle Entrate.
Fattispecie sanzionatorie aliquote e maggiorazioni
L’art. 1 del D.Lgs. 471/97 (operante per le imposte sui redditi e per l’IRAP), così come modificato dal D.Lgs. n. 87/24 (con effetto dal 1° settembre 2024) prevede l’applicazione per l’omessa dichiarazione di una sanzione in misura fissa del 120% con minimo di 250 euro (prima era dal 120% al 240% con minimo di 250 euro). Non trova più applicazione l’aumento del terzo per i redditi esteri non dichiarati. Inoltre, è stata prevista una sanzione ridotta del 75% se il contribuente, prima di un qualsivoglia controllo, presenta la dichiarazione omessa.
Nel caso in cui non siano dovute imposte è prevista, invece, una sanzione da 250,00 euro a 1.000,00 euro, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. La base di commisurazione della sanzione è costituita “dall’ammontare delle imposte relative agli imponibili accertati, al netto delle ritenute alla fonte operate sui redditi accertati e delle detrazioni spettanti” (C.M. 25.1.99 n. 23).
Considerato che la violazione si perfeziona quando scadono i termini per la dichiarazione, ne deriva che le nuove misure sanzionatorie trovano applicazione a partire dal modello Redditi 2024 (anno 2023) e dal modello IVA 2025 (anno 2024).
Paradisi fiscali
Gli investimenti e le attività di natura finanziaria negli Stati o territori a fiscalità privilegiata in violazione della normativa in tema di monitoraggio fiscale si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione (art. 12 del D.L. n. 78/2009). In questo caso, le sanzioni sono raddoppiate. Questo significa, in buona sostanza, che se vengono riscontrate attività finanziarie detenute in Stati o territori non collaborativi, tali attività vengono considerate come costituite (per presunzione) attraverso redditi sottratti a tassazione. La sanzione, dal 1° settembre 2024 è pari al 240%.
Per approfondire: “Raddoppio dei termini di accertamento per attività non dichiarate in paradisi fiscali“.
Omessa dichiarazione dei canoni di locazione
In caso di opzione per la cedolare secca, in presenza di canone di locazione immobiliare ad uso abitativo non dichiarato o dichiarato in misura inferiore, le sanzioni sono raddoppiate. Questo è quanto prevede l’art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 471/97. La sanzione è del 240% dell’imposta in caso di omessa dichiarazione del canone locatizio con un minimo di 500 euro. Oppure, del 180% in caso di infedele dichiarazione. Anche in questo caso sanzioni applicabili dal primo settembre.
Omessa dichiarazione reiterata per più anni
In caso di plurime violazioni, spetta la continuazione, e, secondo un’opinione, opera il solo aumento dalla metà al triplo ex art. 12 co. 5 del D.Lgs. n. 472/97. (Cass. 16.9.2016 n. 18230, Cass. 8.2.2017 n. 3364).
Fattispecie | Violazioni sino al 31.8.2024 | Violazioni dall’1.9.2024 |
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Omessa dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA | Dal 120% al 240% delle imposte dovute (minimo 250 euro) | 120% delle imposte dovute (minimo 250 euro) |
Omessa dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA (se non sono dovute imposte) | Da 250 euro a 1.000 euro | Da 250 euro a 1.000 euro (2.000 euro per l’IVA) |
Redditi esteri non dichiarati | Aumento 1/3 | – |
Cedolare secca | Dal 240% al 480% dell’imposta dovuta (minimo 500 euro) | 240% dell’imposta dovuta (minimo 500 euro) |
Redditi presunti dalla violazione delle norme in tema di RW se lo Stato estero è un “paradiso fiscale” | Dal 240% al 480% dell’imposta dovuta (minimo 500 euro) | 240% dell’imposta dovuta (minimo 500 euro) |
Somme detenute in paradisi fiscali senza indicazione nel quadro RW
Gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata in violazione della normativa in tema di monitoraggio fiscale si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi soggetti a tassazione. Si tratta della presunzione legale relativa di cui all’art. 12 del D.L. n. 78/2009. In questo caso le sanzioni, ex articolo 1 del D.Lgs. n. 471/97 sono raddoppiate, così come quelle connesse all’omessa presentazione del quadro RW, che passano dal 6% al 30% degli importi non dichiarati.
La presunzione non qualifica i “redditi sottratti a tassazione” come “redditi prodotti all’estero“. Da questo ne consegue che il raddoppio delle sanzioni non si cumula l’aumento di 1/3 delle sanzioni previsto dall’art. 1 comma 8 del D.Lgs. n. 471/97.
Il reato di omessa dichiarazione dei redditi
L’art. 5 del D.Lgs. n. 74/00 disciplina l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Secondo la disposizione è punito con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila. È, inoltre, punito con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000.
Non si considera, comunque, omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
Soggetti attivi
I soggetti attivi sono tutti i soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni sulle imposte dei redditi e sul valore aggiunto, oltre a quelli previsti dall’art. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 74/00 nell’ambito delle persone giuridiche. Riguardo a tale obbligo deve considerarsi soggetto passivo di imposta il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo di imposta, il suo domicilio, inteso come sede principale degli affari, degli interessi economici e delle relazioni personali. Non si può ritenere che sia un errore scusante ai sensi dell’art. 47 c.p., in quanto il medesimo obbligo si configura come elemento normativo la cui ignoranza non esclude il dolo di evasione.
Soglia di punibilità
Per l’omessa dichiarazione è comunque prevista una soglia di punibilità di 50.000 euro che delimita la rilevanza penale dell’omissione.
Elemento soggettivo
Il dolo richiesto è specifico, consistente nel “fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”. Il soggetto deve essere stato consapevole che a tale inadempienza sia conseguita un’evasione di imposta superiore alla soglia di punibilità normativamente prevista.
Modello 770
La fattispecie dell’omessa dichiarazione è stata, altresì, arricchita di un nuovo comma 1-bis che punisce, con la medesima pena, l’omessa dichiarazione del sostituto d’imposta. Ciò comporta che oggi l’omissione del modello 770 assume penale rilevanza quando l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a 50.000 euro. Quest’ultima fattispecie, non richiede il dolo specifico di evasione. Ai fini dell’integrazione del reato è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di commettere l’illecito.
Omessa dichiarazione ravveduta entro l’anno per la causa di non punibilità penale
A livello penale, l’art. 13 co. 2 del D.Lgs. n. 74/00 sancisce: “I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo”, sempre che non sia iniziato un controllo di natura penale o fiscale.
L’art. 13 co. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 stabilisce che tale reato non sia punibile se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti. Ciò può avvenire a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Il ravvedimento o la presentazione, tuttavia, devono essere intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La differente disciplina, rispetto a quanto previsto dall’art. 13 co. 1 in riferimento ai reati di omesso versamento e di indebita compensazione, viene ritenuta ragionevole sul presupposto del maggiore disvalore dei reati in materia di dichiarazione che può venir meno solo a seguito di un’iniziativa “spontanea” del contribuente.
A conferma di quanto indicato anche la Circolare n. 11 del 12 maggio 2022 dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale il contribuente in autonomia, può pagare quanto dovuto a titolo di imposta, sanzioni e interessi per fruire, ai fini penali, della causa di non punibilità di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000 per il reato di omessa dichiarazione, reato che, come prevede l’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000, ha una soglia di punibilità pari a 50.000 euro. Inoltre, la circolare al § 2 espressamente afferma che se sono passati i 90 giorni “le sanzioni ad essa relative non possono essere oggetto di spontanea regolarizzazione mediante ravvedimento operoso e, pertanto, sono da versare in misura piena”.
Omessa dichiarazione dei redditi e conseguenze accertative
Il fatto di aver omesso la presentazione della tua dichiarazione dei redditi ha delle conseguenze ai fini accertativi. Quello che voglio dire è che omettere la presentazione della dichiarazione per il nostro legislatore è un fatto piuttosto grave. Per questo motivo ha subordinato alla mancata presentazione una conseguenza piuttosto pesante in sede accertativa. Infatti, chi ha omesso la presentazione della dichiarazione può subire accertamenti sintetici ed induttivi del reddito.
Cosa significa?
Ricevere un accertamento induttivo del reddito significa che l’Agenzia delle Entrate può arrivare a ricostruire il tuo reddito anche soltanto attraverso documentazione e prove da chiunque fornite. Prove che possono non avere requisiti di gravità precisione e concordanza. In pratica, l’Agenzia ha una presunzione molto forte che le permette di ricostruire il reddito sulla base di notizie documentabili di cui è venuta a conoscenza. Questa modalità di accertamento non può venire meno in nessun caso quando si parla di dichiarazione omessa. Una volta verificatasi questa fattispecie, infatti, anche se il contribuente presenta la dichiarazione, la sua fattispecie resta quella di “dichiarazione omessa“. Per questo motivo devi cercare di evitare di incorrere nella fattispecie di omessa dichiarazione dei redditi.
Omessa dichiarazione dei redditi: cosa fare?
Se ti trovi in una situazione in cui hai omesso la presentazione della tua dichiarazione dei redditi, per prima cosa non preoccuparti. Ti consiglio di verificare sempre alcune cose prima di allarmarti.
La prima è quella di verificare se eri davvero tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Per verificarlo ti lascio questo link alla nostra guida sull’argomento: “Casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi“.
Il secondo aspetto che ti consiglio di considerare riguarda i termini di decadenza dalle azioni accertative. Per verificare se l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di notificarti un accertamento leggi questa guida sull’argomento. “Termini di accertamento di imposte sui redditi e Iva“.
Una volta effettuate queste verifiche puoi davvero renderti conto se ti trovi in una fattispecie di omessa dichiarazione. In caso affermativo la cosa migliore che posso consigliarti è quella di affidarti ad un dottore commercialista esperto. Quello che voglio dire è che in questi casi fare da soli, se non si ha esperienza, può portare a commettere errori ancora più grandi. Se non hai un consulente di riferimento di seguito troverai il form di contatto per metterti in contatto con noi.
Avere l’ausilio di un esperto ti sarà di fondamentale importanza per capire come muoverti e soprattutto per capire se e come presentare comunque la dichiarazione che hai omesso. Solo con un professionista potrai inviare in sicurezza la dichiarazione e potrai avere il modello F24 per il pagamento delle relative imposte e delle sanzioni dovute. Oltre, naturalmente al pagamento degli interessi dovuti per il ritardato pagamento.
Consulenza fiscale online
Inutile dirti che se ti trovi in una situazione di dichiarazione dei redditi omessa hai bisogno di aiuto. Specialmente nel caso in cui tu abbia omesso la dichiarazione per redditi esteri non dichiarati, hai bisogno della consulenza di un dottore Commercialista esperto in fiscalità internazionale. Classico caso che riscontro nella pratica è quello di redditi da lavoro dipendente esteri non dichiarati. Oppure il caso di conti correnti esteri o immobili esteri non dichiarati, con il percepimento di canoni di locazione. Quello di cui hai bisogno è ricevere una panoramica chiara della situazione con tutte le opzioni che hai a disposizione per individuare la migliore alla tua situazione. Solo a quel punto, avendo individuato imposte, sanzioni e interessi da versare potrai prendere la tua decisione.
La decisione deve essere ponderata ed accompagnata dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Per questo un valido consulente ti sarà fondamentale. Non indugiare, contattami compilando il form seguente. Potrai contare sull’assistenza di un professionista preparato, in grado di soddisfare ogni tua esigenza.