I punti chiave
- Rottamazione quater cartelle esattoriali notificate tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, con pagamento della sola quota capitale;
- Presentazione della domanda entro il 30 giugno 2023;
- Pagamento in unica soluzione o in massimo 18 rate, entro il 31 ottobre 2023;
- Possibilità di richiedere il prospetto dei carichi definibili.
Rottamazione quater delle cartelle esattoriali notificate tra il 1° gennaio 2020 ed il 30 giugno 2022 in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 o in massimo 18 rate, versando solo il capitale e le spese di notifica (esentati interessi, sanzioni ed aggi). Presentazione delle domande entro il 30 giugno 2023.
Che lo si chiami tecnicamente o meno in questo modo, sta per arrivare un nuovo condono sulle cartelle esattoriali, si tratta della c.d. “Rottamazione quater” ovvero una nuova finestra per chiudere le pendenze fiscali e contributive in essere versando solo la quota capitale del debito. Questa nuova forma di definizione agevolata delle cartelle ha trovato spazio all’interno della Legge di Bilancio 2023 (art. 1 commi 231 e ss. della Legge n. 197/2022) e che permetterà agli italiani di avvicinarsi a quella pace fiscale più volte evocata dalla Lega in campagna elettorale.
Rientrano nella definizione agevolata i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche nel caso in cui siano stati già oggetto di altri meccanismi agevolativi.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito alcuni chiarimenti in merito, tra cui la data per presentare la domanda di adesione, le modalità di pagamento delle rate e gli importi esclusi.
Cerchiamo allora di riassumere quelli che sono i principali punti della nuova definizione agevolata 2023 delle cartelle esattoriali e chi potrà trarre beneficio da tale iniziativa.
Saldo e stralcio delle mini cartelle
Cominciamo dalle mini cartelle esattoriali, intendendo per tali quelle il cui controvalore non supera i 1.000 euro. L’art. 45 della Legge di Bilancio 2023 prevede lo stralcio dei carichi fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Il meccanismo del saldo e stralcio delle mini cartelle è automatico. Pertanto, al contribuente non è richiesta alcuna attività per ottenere la cancellazione del debito, né l’esibizione di alcuna specifica richiesta. Diversamente da quanto accade per lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro per beneficiare della rottamazione occorre presentare una richiesta dal contribuente che intende regolarizzare la propria posizione.
Rottamazione cartelle di pagamento 2023
La Legge di Bilancio 2023 prevede una nuova campagna di definizione agevolata delle cartelle di pagamento. Si tratta della possibilità di definire in maniera agevolata le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ad il 30 giugno 2022.
È prevista la possibilità di pagare in un’unica soluzione o in 18 rate le somme dovute a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica, senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora e l’aggio. Rientrano nella procedura di rottamazione i carichi tributari e contributivi del periodo sopra indicato, anche se non fosse ancora stata notificata la cartella di pagamento. Pertanto, è importante la data di consegna del ruolo (antecedente rispetto a quello della cartella di pagamento). Per quanto riguarda i carichi contributivi delle casse di previdenza, tali ruoli rientrano nella procedura solo se l’ente previdenziale ha deliberato positivamente entro fine gennaio.
Rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata 2023 i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 ancorché:
- Contenuti in cartelle non ancora notificate o per le quali la notifica si è concretizzata anche dopo il 30 giugno 2022;
- Già interessati da provvedimenti di sospensione;
- Già interessati da provvedimenti di rateizzazione indipendentemente dallo stato relativo al pagamento delle rate del piano stesso;
- Interessati da un precedente piano di definizione agevolata, indipendentemente dal pagamento o meno delle rate del piano stesso Possono quindi essere inclusi nella domanda della nuova definizione agevolata anche i carichi rientranti nel perimetro applicativo della nuova definizione agevolata e già interessati dalle dichiarazioni di adesione alle precedenti ( edizioni della c d “rottamazione” (compresa la c d “Rottamazione ter“), indipendentemente dal fatto che si sia determinata l’inefficacia delle stesse e quindi la decadenza.
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere resa anche nei casi in cui l’importo ancora da pagare del carico affidato si riferisca esclusivamente a quanto dovuto a titolo di sanzioni, interessi di ritardata iscrizione, interessi di mora o aggi di riscossione in quanto, in tali casi, l’estinzione non opera automaticamente.
Rimangono esclusi da questa procedura di definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione che riguardano:
- Le risorse proprie tradizionali e l’Iva riscossa all’importazione;
- Le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- Le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Nell’area riservata del portale istituzionale Agenzia delle Entrate Riscossione, è possibile visualizzare i debiti ammessi per beneficiare della tregua fiscale. Per questo motivo è importante essere a disposizione dei propri accessi personali al cassetto dei carichi iscritti a ruolo.
Tempistiche da rispettare
Di seguito le principali scadenze della procedura che devono essere rispettate.
SCADENZE 2023 | ADEMPIMENTO |
---|---|
30 giugno | Deve essere trasmessa la domanda di rottamazione con cui si indica il numero di rate in cui si intende pagare il debito (massimo 18). L’istante si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti. |
30 settembre | Agenzia delle Entrate-Riscossione deve liquidare gli importi da versare, al netto di quelli già pagati e di quelli stralciati ex art. 1 commi 222 e ss. della Legge n. 197/22 (stralcio automatico dei ruoli 2000-2015 sino a 1.000 euro). Devono essere, inoltre, indicate le scadenze delle singole rate. |
31 ottobre | Devono essere pagati gli importi dovuti o la prima rata del rateizzo. |
Quali somme sono dovute e quali vengono esentate?
In pratica, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti, senza il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, versando solo la quota relativa al capitale ed al rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Si tratta di un vantaggio di non poco conto per il contribuente debitore che, aderendo alla procedura può vedersi ridurre l’importo dei carichi da pagare.
Somme dovute con la rottamazione quater
Attraverso l’adesione alla procedura di definizione agevolata delle cartelle sono dovute le sole somme relative a:
- Tributi a titolo di capitale;
- Spese legate alle procedure esecutive di riscossione già avviate;
- Spese di notifica della cartella di pagamento.
Somme non dovute in caso di rottamazione quater
I seguenti importi inseriti nel ruolo, attraverso la definizione agevolata, non risulteranno più dovute:
- Interessi;
- Interessi di mora;
- Sanzioni amministrative;
- Somme aggiuntive dovute sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali;
- Aggio dovuto all’agente della riscossione.
Tabella di riepilogo
COSA SI PAGA | COSA NON SI PAGA |
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Capitale | Sanzioni |
Diritti di notifica | Interessi iscritti a ruolo |
Rimborso spese esecutive | Interessi di mora |
Aggio | |
Sanzioni e somme aggiuntive (su debiti di natura previdenziale) |
Sono definibili anche le sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada, nonché le altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi contributivi. L’importo della sanzione è considerato come “capitale” e quindi dovuto, mentre non si pagano gli importi degli interessi, comprese le c d “maggiorazioni“.
Termini e modalità di pagamento delle cartelle
Il pagamento degli importi dovuti può essere effettuato con due diverse modalità:
- In un unica soluzione entro il 31 ottobre 2023;
- In forma rateale in un massimo di 18 rate (in 5 anni).
In caso di pagamento rateale la prima e la seconda rata, di importo pari al 10% delle somme dovute complessivamente ai fini della definizione agevolata, scadono il 31 ottobre ed il 30 novembre 2023. Le rate successive, di pari ammontare, hanno scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascuna annualità a partire dal 2024. Naturalmente, a partire dal 1° agosto 2023 è dovuto il versamento degli interessi, calcolati al tasso annuo del 2% annuo.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, le informazioni sinora a disposizione prevedono che:
- Possa essere effettuata una procedura di domiciliazione bancaria sul conto corrente del contribuente, attraverso procedura da comunicare all’agente della riscossione;
- Mediante l’utilizzo di moduli di pagamento precompilati messi a disposizione dall’agente della riscossione al momento dell’accettazione della domanda;
- Attraverso il pagamento diretto recandosi presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
SCADENZA | ADEMPIMENTO |
---|---|
30 GIUGNO | Deve essere trasmessa la domanda di rottamazione con cui si indica il numero di rate in cui si intende pagare il debito (massimo 18). L’istante si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti. |
30 SETTEMBRE | Agenzia delle Entrate-Riscossione deve liquidare gli importi da versare, al netto di quelli già pagati e di quelli stralciati ex art. 1 commi 222 e ss. della Legge n. 197/22 (stralcio automatico dei ruoli 2000-2015 sino a 1.000 euro). Devono essere, inoltre, indicate le scadenze delle singole rate. |
31 OTTOBRE | Devono essere pagati gli importi dovuti o la prima rata del rateizzo. |
30 NOVEMBRE | Pagamento seconda rata dovuta |
28 FEBBRARIO, 31 MAGGIO, 31 LUGLIO, 30 NOVEMBRE | Pagamento ulteriori rate del rateizzo, fino a 16 rate. |
La presentazione della domanda
Il contribuente è tenuto a presentare apposita domanda all’agente della riscossione per indicare la volontà di adesione alla definizione agevolata. La domanda deve essere presentata entro la scadenza del 30 giugno 2023. Agenzia delle Entrate riscossione ha messo a disposizione l’apposita domanda, che deve essere predisposta ed inviata esclusivamente con modalità telematiche. Al link seguente la pagina dedicata per la presentazione dell’istanza:
Nella domanda il contribuente deve indicare la modalità di pagamento prescelta e deve indicare l’eventuale pendenza di giudizi riguardanti i carici in essa compresi andando ad assumere l’impegno di rinunciare a detti giudizi. È necessario indicare i carichi che si intendono definire (numero della cartella, dell’avviso di addebito o di identificazione interna della nota di presa in carico). L’applicativo per la presentazione della domanda è utilizzabile anche dai soggetti che non sono in possesso di identità digitale (come SPID o CIE). Tuttavia, si rende necessario allegare copia di un documento di identità assieme alla dichiarazione sostitutiva se si accede senza passare dall’area riservata. L’aspetto su cui prestare la massima attenzione riguarda il fatto che è possibile individuare quali carichi andare a definire, anche all’interno della singola cartella di pagamento che contiene più ruoli diversi. Inoltre, possono essere presentata anche più dichiarazioni di adesione relative a ruoli diversi. In questo caso si ha una integrazione della prima domanda presentata.
Entro il 30 giugno 2023 l’agente della riscossione deve comunicare ai contribuenti che hanno presentato la domanda, l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, ed il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse. La comunicazione in oggetto viene resa disponibile sempre attraverso i servizi telematici dell’ente.
Possibilità di presentare istanze separate
Il contribuente ha la possibilità di presentare più istanze separate di rottamazione delle cartelle, andando a scompattare la propria situazione debitoria. In questo modo vi è la possibilità di ottenere diversi piani di rateazione che seguiranno la propria strada. Questo significa che la decadenza da un piano di rateazione, per mancato pagamento alle scadenze previste, pregiudica solo quell’istanza, lasciando inalterate le altre ed i relativi piani di rateazione. Per questo motivo, può essere opportuno valutare la propria situazione per presentare più istanze e suddividere la propria situazione per sfruttare questo tipo di vantaggio.
Come richiedere il prospetto dei carichi definibili
È disponibile, sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, la procedura online per la richiesta il prospetto informativo che riporta quali debiti rientrano nella definizione agevolata dei carichi. l prospetto, che può essere richiesto anche dagli intermediari. Questi è utile in quanto consente di ricevere una serie di informazioni indispensabili per identificare i carichi pendenti, e vi sono indicati anche gli importi dovuti aderendo alla definizione. In tal modo, quindi, è possibile conoscere in anticipo, rispetto alla presentazione dell’istanza, gli esborsi necessari per chiudere le pendenze con il Fisco. Il documento informativo contiene:
- L’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere “definiti”;
- L’importo dovuto aderendo all’agevolazione.
Nel prospetto informativo non trovano collocazione gli eventuali diritti di notifica e le spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale. Tali importi, tuttavia, anche se non presenti verranno inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata.
Come chiedere il prospetto informativo
Il contribuente o l’intermediario possono chiedere il prospetto informativo esclusivamente con modalità telematiche. La richiesta avviene accedendo al sito web di Agenzia delle Entrate Riscossione, ove è disponibile un apposito servizio che consente di richiedere on line il prospetto con due modalità differenti, ovvero:
In area riservata | Accedendo alla propria area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, si visualizzerà immediatamente una schermata con la conferma che la richiesta è stata presa in carico. Nelle successive 24 ore il contribuente deve ricevere una e-mail all’indirizzo che indicato, con il link per scaricare il prospetto entro i successivi 5 giorni. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download. |
In area pubblica | Accedendo alla compilazione di un form cui deve essere allegata apposita documentazione (variabile a seconda della natura giuridica del richiedente). Dopo aver fatto la richiesta in area riservata il contribuente: – Riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con il link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata; – Riceverà una seconda e-mail, dopo la convalida, nella quale sarà indicata la presa in carico della richiesta e i riferimenti identificativi della stessa; – Riceverà una terza e-mail, nel caso in cui la documentazione di riconoscimento allegata sia corretta, con il link per scaricare il prospetto informativo entro i successivi 5 giorni. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download. |
Nel caso in cui la richiesta venga effettuata attraverso la presenza di un intermediario (commercialista, consulente del lavoro, avvocato, ecc.), è possibile, per quest’ultimo, richiedere il Prospetto informativo per conto del proprio assistito.
Vantaggi per il contribuente che aderisce alla definizione agevolata
La presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle di pagamento comporta dei vantaggi per il contribuente. In particolare, per tutti i carichi che ne sono oggetto e quindi indicati nella risposta che dovrà rilasciare l’agente della riscossione sono:
- Sospesi i termini di prescrizione e decadenza, ma anche i termini relativi ai pagamenti derivanti da precedenti dilazioni ancora in essere alla data di presentazione;
- Bloccate le misure cautelari, come l’impossibilità di iscrizione di fermi amministrativi ed ipoteche, tranne quelli che risultano già iscritti alla data di presentazione;
- Bloccate le eventuali procedure esecutive per la riscossione e non possono essere proseguite misure esecutive già avviate precedentemente, a meno che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Il pagamento della prima o unica rata delle somme determina l’estinzione delle procedure avviate.
Inoltre, il debitore non può essere considerato inadempiente ed ha la possibilità di vedersi rilasciare il DURC.
Decadenza dalla procedura di definizione agevolata
La decadenza dalla procedura di definizione agevolata delle cartelle di pagamento si ha in caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento, in un termine superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una rata del rateizzo. In questo caso la definizione agevolata perde i suoi effetti e possono ricominciare a decorrere i termini ordinari di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di definizione. In ogni caso i pagamenti che risultano essere effettuati verranno considerati a titolo di acconto sull’importo complessivamente dovuto.
Rottamazione cartelle esattoriali: conclusioni
La legge di bilancio 2023 contiene una serie di procedure che possono consentire ai contribuenti che hanno carichi pendenti di poter trovare una possibile via d’uscita in modo agevolato. Naturalmente, è importante tenersi informati attraverso l’analisi della propria posizione debitoria nei confronti dell’agente della riscossione. La presentazione delle domande entro la data del 30 giugno prossimo richiede, infatti, che il contribuente si faccia trovare preparato per la presentazione delle eventuali domande anche per simulare, eventualmente, l’impatto di un rateizzo, tenendo presente che il mancato o ritardato pagamento di una rata del rateizzo può comportare la totale decadenza dalla definizione con effetti non proprio piacevoli.
Definizione agevolata: domande frequenti
La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
– contenuti in cartelle non ancora notificate;
– interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
– già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione-quater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a:
– adottare uno specifico provvedimento;
– trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione; o pubblicarlo sul proprio sito internet
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
• i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
• i carichi relativi a: ▪ somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
▪ crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
▪ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
▪ “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
• le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
• i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.
Si, la Legge n. 197/2022 stabilisce che il debitore manifesta la sua volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione e rese note sul proprio sito internet.
È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet. Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:
• in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata;
• in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.
La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2023, una “Comunicazione” di:
• accoglimento della domanda, contenente:
▪ l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
▪ la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
▪ i moduli di pagamento precompilati;
▪ le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
• diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:
• in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
• oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”). I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 unitamente ai moduli di pagamento.
Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
• Sito istituzionale;
• App EquiClick;
• Domiciliazione sul conto corrente;
• Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
▪ sportelli bancari;
▪ uffici postali;
▪ home banking;
▪ ricevitorie e tabaccai;
▪ sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
▪ Postamat;
• Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
• non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
• non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
• resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Sì, la Legge n. 197/2022 lo consente. Tuttavia, nella domanda di adesione alla Definizione agevolata, (“Rottamazione-quater”), è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.
La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 ottobre 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 ottobre 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.
È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) anche per questi carichi e non c’è il rischio di pagare somme maggiori di quelle dovute. Gli importi da saldare infatti, a titolo di “Rottamazione-quater”, riportati nella “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.
Sì. La Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “Rottamazione-quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti “Rottamazioni”. In tal caso la “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terrà già conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.
Puoi consultare la situazione complessiva delle tue cartelle/avvisi nell’area riservata del sito internet. Accedi al servizio “Situazione debitoria – consulta e paga”. Puoi, inoltre, avere informazioni e richiedere la situazione debitoria dall’area pubblica del sito, utilizzando il servizio “Invia una e-mail al Servizio contribuenti”.
Fonte: Agenzia delle Entrate Riscossione.
Le rate della rottamazione quater possono essere compensate con crediti erariali?
Al momento, la possibilità di utilizzare i crediti per pagare le rate della rottamazione-quater non è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate.