La rottamazione è una forma di agevolazione dei carichi fiscali. In tal modo il contribuente provvederà al pagamento rateizzati, non subendo sanzioni civili, né essendo tenuto al pagamento degli interessi. Tale figura è stata introdotta per la prima volta nel 2018, ma successivamente prorogata. A breve, inoltre, scadrà il termine del 30 novembre, per l’adempimento alle rate o al saldo.
Alla scadenza del termine, laddove risulterai inadempimenti, tuttavia, decadrai dai benefici previsti dalla legge. In particolare:
- uscita dalla sanatoria;
- il ritorno del carico debitorio pieno delle vecchie cartelle;
- la decorrenza, quindi, dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della rottamazione.
Vediamo insieme cosa c’è da sapere.
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Rottamazione: di cosa si tratta?
La rottamazione è una forma di agevolazione per la definizione dei carichi fiscali. Tale strumento è stato più volte utilizzato dal legislatore per consentire il recupero del gettito. Per la prima volta è stato introdotto nel 2018, denominata come Definizione agevolata 2018, anche nota “rottamazione-ter”. Si tratta di una vera e propria pace fiscale aperta a tutti coloro che hanno uno o più debiti con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Per far fronte all’emergenza sanitaria, il Decreto Sostegno ha introdotto una proroga dei termini per il versamento delle rate delle rate e del saldo e stralcio a luglio 2021 per rate scadute nel 2020, portando a novembre la scadenza delle rate 2021.
La rottamazione, dunque, consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento. In tal modo è possibile pagare le somme dovute, senza che siano erogate sanzioni e o dovuti interessi di mora. Per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Quali sono i carichi recuperabili?
Non tutti i carichi fiscali possono essere recuperati mediante rottamazione ter. Il legislatore ha, infatti, escluso alcune tipologia di crediti dovuti dall’elenco delle cartelle oggetto di pace fiscale. In specie ricordiamo:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Per tutti gli altri carichi fiscali è possibile procedere o al pagamento integrale, o a quello dilazionato, in un massimo di 10 rate, delle somme:
- affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento.
Attuali scadenze
In seguito all’emergenza sanitaria, il legislatore è intervento più volte al fine di prorogare le date di scadenza delle rate per la rottamazione ter. Da ultimo, il citato Decreto sostegni Bis ha previsto ulteriori dilazioni di pagamento per le rate:
- Scadute nel 2020;
- Da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Il versamento delle suddette rate sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente:
- Entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza nel 2020;
- Entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, e il 31 luglio 2021.
Cosa succede se non si procede al pagamento delle rate della rottamazione?
Ciò posto passiamo brevemente ad esaminare cosa accade in caso di mancati pagamento delle rate della rottamazione ter. A tal proposito, dobbiamo ricordare che l’inadempimento fa venir meno i benefici previsti dalla legge, infatti:
- si decade dai benefici previsti dalla rottamazione ter e del saldo e stralcio, quindi il debito non potrà essere dilazionato;
- l’Agenzia delle Entrate-Riscossione metterà in atto le azioni di recupero.
Tuttavia, sono previsti i 5 giorni di tolleranza, per cui sarà possibile pagare le rate del 2021 di rottamazione ter e saldo e stralcio entro il 6 dicembre 2021. Il Dl Sostegni bis, invero, subordina l’applicazione del periodo di tolleranza solo se si è in regola con il pagamento delle rate dovute per il 2019.
Le conseguenze principali per il mancato pagamento delle rate sono:
- uscita dalla sanatoria;
- il ritorno del carico debitorio pieno delle vecchie cartelle;
- la decorrenza, quindi, dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della rottamazione.
Per quanto riguarda, invece, i versamenti già effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto e il debito residuo non potrà più essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973.
Rateizzazione del carico pendente
In caso di mancato pagamento di una delle rate, tuttavia, potrai ancora beneficiare della possibilità di procedere alla rateizzazione.
Il “Decreto Rilancio” ha previsto la possibilità di chiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del DPR n. 602/1973) dei debiti oggetto di “Rottamazione-ter” o di “Saldo e stralcio” per i quali il contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell’anno 2019.
Il “Decreto Ristori” ha esteso la possibilità di chiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del DPR n. 602/1973) anche a coloro che avevano già perso i benefici delle misure agevolative della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017) non avendo pagato le rate in scadenza entro i termini previsti
Come è possibile pagare le rate?
Le rate della rottamazione ter possono essere pagate secondo diverse modalità. In particolare ricordiamo:
- presso la propria banca;
- agli sportelli bancomat (Atm) abilitati ai servizi di pagamento Cbill;
- con il proprio internet banking;
- agli uffici postali;
- nei tabaccai aderenti a Banca 5 spa e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
- sul portale dell’Agenzia delle entrate riscossione;
- con l’app Equiclick tramite la piattaforma PagoPa.
Come fare pagamenti in caso di mancata adempimento alle rate della rottamazione ter
Laddove tu non abbia provveduto al pagamento delle rate della rottamazione, potrai comunque effettuare il pagamento utilizzando i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”. I bollettini in questione sono, dunque, validamente impiegabili così che potrai effettuere il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. E’ possibile reperire una copia sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Invece, per verificare quanto devi ancora pagare, sulla base della precedente previsione “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, puoi accede al servizio “Verifica lo stralcio dei debiti nella tua Definizione agevolata”. Ivi potrai constatare quali sono i carichi affidati all’Agente delle riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro per i quali la legge ha previsto l’annullamento (cfr. art. 4, commi da 4 a 9 del DL n. 41/2021).