Un aspetto che può generare errori è dato dalla possibilità di dedurre o meno le perdite fiscali maturate in contabilità semplificata nel momento in cui il contribuente applica per il primo anno il regime forfettario. La non sempre coerente scelta del legislatore in merito alla possibilità di dedursi le perdite fiscali può comportare il fatto che si possano commettere errori.
Per questo motivo in questo articolo ho deciso di fornire le indicazioni utili per gestire al meglio le perdite fiscali pregresse nel primo anno di applicazione del regime forfettario. L’aspetto su cui dovrai concentrare la tua attenzione è il regime fiscale con cui hai generato la perdita fiscale nell’annualità precedente. Detto questo andiamo ad analizzare le regole sul riporto delle perdite fiscali in regime forfettario.
Riporto delle perdite fiscali nel passaggio al regime forfettario
I contribuenti che transitano nel regime forfettario (dalla contabilità semplificata o ordinaria) hanno la possibilità di dedurre dal proprio reddito imponibile le perdite pregresse. Infatti, per i soggetti già in attività che da altri regimi fiscali transitano all’applicazione del regime forfettario, hanno la possibilità di dedurre dal reddito imponibile le perdite pregresse, secondo le disposizioni previste dal legislatore. In particolare, la norma di riferimento è l’art. 1, co. 68 della Legge n. 190/2014 la quale prevede che:
In pratica, nella determinazione del reddito imponibile della partita IVA che opera in regime forfettario, non rilevano i costi sostenuti. Questo, in quanto, il reddito viene determinato attraverso l’applicazione dei coefficienti di redditività sul fatturato prodotto.
Dal reddito imponibile, così determinato, possono essere dedotti soltanto i contributi previdenziali. Tuttavia, in caso di passaggio da regime contabile semplificato o ordinario al regime forfettario il contribuente ha la possibilità di portare a riduzione del proprio reddito imponibile le perdite fiscali realizzate nei periodi di imposta precedenti. Le regole da seguire per il riporto delle perdite fiscali sono quelle previste ordinariamente e che variano tra:
- Perdite degli imprenditori in contabilità ordinaria e semplificata;
- Perdite dei professionisti in contabilità semplificata.
Perdite di imprenditori in contabilità ordinaria e semplificata
Gli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria computano le perdite in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta. Le perdite fiscali possono essere ripotate senza limiti di tempo, ma nel limite dell’80% del reddito imponibile per l’importo che trova capienza in esso. Eccezione fanno i primi 3 anni di attività, quando le perdite sono riportabili senza limiti, al 100%.
Professionisti in contabilità semplificata
I professionisti, esercenti arti e professioni, imputano le perdite rilevate nell’esercizio in diminuzione del reddito complessivo conseguito. Tuttavia, questi soggetti ma non possono riportare l’eventuale eccedenza nel tempo. Quindi, le perdite realizzate possono essere utilizzate per compensare redditi dello stesso periodo d’imposta senza facoltà di riportare l’eccedenza negli esercizi successivi.
Riporto delle perdite fiscali per i forfettari
Stante quanto detto sinora appare chiaro come ci sia una profonda differenza tra imprenditori e professionisti per quanto riguarda le perdite fiscali. Ne consegue che, l‘utilizzo dell’eventuale eccedenza di perdite pregresse non dedotte a riduzione del reddito realizzato durante il regime forfetario, compete esclusivamente agli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria o semplificata. Tutti gli altri, infatti, non hanno la possibilità del riporto a nuovo delle perdite fiscali.
Esempio
Facciamo un esempio sul riporto delle perdite fiscali in regime forfettario.
Ipotizziamo che la ditta individuale Alfa nell’anno “n” operasse utilizzando il regime ordinario. Ipotizziamo anche che questa impresa abbia concluso tale esercizio realizzando una perdita fiscale.
Nell’anno di imposta “n+1” la ditta individuale Alfa ha verificato i requisiti di accesso, ed è transitata nel regime forfettario. In questo caso, come visto, vi è la possibilità di andare a dedurre la perdita dell’anno “n” nel Modello Redditi relativo all’annualità “n+1” abbattendo così il reddito imponibile.
Riporto delle perdita fiscali in regime forfettario e dichiarazione
La gestione delle perdite fiscali in regime forfettario passa attraverso la compilazione della dichiarazione dei redditi. Per il riporto delle perdite fiscali in regime forfettario il contribuente è tenuto alla compilazione della sezione II del quadro LM. In particolare, deve essere compilato il rigo LM37 (Sezione II quadro LM). Inoltre, devono essere compilate anche le colonne 1, 2 e 3 del rigo LM50.
Rigo, questo, nel quale devono trovare collocazione le perdite fiscali residue maturate negli anni precedenti a quello di accesso al regime forfettario. Inoltre, nel rigo LM51 devono trovare collocazione le perdite fiscali non compensate maturate in contabilità ordinaria senza limite di tempo. Questo ai sensi dell’art. 84, comma 2, del DPR n. 917/86. Articolo richiamato dall’articolo 8, comma 3, del DPR n. 917/86. In colonna 2 del rigo LM51 deve essere indicato l’importo complessivo di tali perdite.
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Sono sicuro che se hai letto questo articolo sei intento alla compilazione della tua dichiarazione dei redditi. Quello che posso consigliarti è di evitare di improvvisare ed affidarti ad un professionista esperto. In questo modo potrai ricevere informazioni chiare e precise utili per la corretta compilazione della tua dichiarazione dei redditi, evitandoti errori e perdite di tempo.
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