Ogni professionista sostiene, nel corso della sua attività, una serie di spese che riguardano il rapporto con i propri committenti. In particolare è necessario distinguere tra due differenti tipologie di spese rimborsate:
I rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto del cliente;
I rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento della professione.
Nel primo caso rientrano le spese per oneri sostenuti dal professionista per conto del suo cliente. Immaginiamo un avvocato che deve sostenere oneri come diritti e bolli per conto del suo cliente. Qualora, invece, lo stesso avvocato debba effettuare una trasferta per presenziare ad un'udienza per il cliente sostiene spese legate allo svolgimento della sua professione.
Tutte queste spesse, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 192/24 sono esenti da tassazione nel rispetto di determinati requisiti.
Rimborso spese anticipate in nome e per conto del cliente
Per il professionista il rimborso spese documentato, sostenuto in nome e per conto del suo cliente, non concorre alla formazione del reddito da lavoro autonomo. L'esenzione è legata che si tratti di oneri che non rappresentano il mezzo per assolvere l'incarico professionale ma somme legate ad adempimento di formalità legate al mandato. Vedasi sul punto la Circolare n. 58/E/01 (§ 2.2) dell'Agenzia delle Entrate.
Rientrano in questa casistica, ad esempio, tutti quegli oneri legati al pagamento di somme per conto del cliente, come imposte, diritti o bolli, o altre formalità in nome e per conto del cliente. Il sostenimento della spesa, naturalmente, deve essere specificatamente indicato all'interno del mandato professionale. Sotto il profilo documentale, affinché operi l'esenzione reddituale è necessario:
Che l'onere sia documentato ed intestato al cliente;
La documentazione deve essere conservata dal professionista.
Rimborso spese sostenute per lo svolgimento della professione
Le spese diverse rispetto a quelle indicate nel paragrafo precedente sono quelle legate allo svolgimento dell'attività professionale. Si tratta, in buona sostanza, di tutte quelle spese di viaggio, vitto e alloggio del professionista sostenute per lo svolgimento dell'incarico professionale con il cliente.
Il rimborso delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente al committente in fattura, non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Questo è quanto prevede l'art. 54, co. 2, lett. b) del TUIR (introdotto dall'art. 5, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 192/24). Questa disposizione ha effetto a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Attraverso questa disposizione, quindi, gli ordinari limiti di deducibilità previsti per questo tipo di oneri (75% del costo, nel limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta) non trovano applicazione. La ratio di questa disposizione è quello di evitare la precedente situazione dove, a fronte di un costo parzialmente deducibile per il professionist...
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