Negli ultimi anni sempre più professionisti, dotati di autonoma partita IVA e senza vincolo partecipativo, decidono di condividere uno stesso studio usufruendo in comune di beni e di servizi (locazione, segreteria, fotocopie, ma anche utenze). Classico esempio in questi casi è il gruppo di giovani avvocati, architetti, commercialisti, medici, etc che lavorano insieme ma in maniera autonoma e che decidono di prendere in affitto uno studio ed un servizio di segreteria in comune, suddividendosi poi i costi sostenuti.
In questa fattispecie, a livello pratico, accade che il contratto di affitto e i contratti di servizi vengano stipulati in capo ad uno soltanto dei professionisti. Il quale poi ha facoltà di effettuare il riaddebito delle spese sostenute agli altri colleghi. In alcuni casi, il professionista intestatario diviene anche datore di lavoro del personale dipendente della segreteria. In questo contributo andremo ad analizzare la corretta disciplina sia ai fini Iva che ai fini reddituali di questa particolare fattispecie, legata al riaddebito delle spese di studio tra i professionisti.
Riaddebito delle spese di studio come atto di mandato senza rappresentanza
Sotto il profilo civilistico il riaddebito delle spese tra professionisti, ed in particolare il rapporto che intercorre tra il soggetto attivo e il soggetto passivo del riaddebito è considerato una fattispecie di mandato senza rappresentanza. Questo è quanto prevede l'articolo 1703 del codice civile.
Il contratto di mandato, infatti, prevede che il mandatario si obblighi a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante. Nel riaddebito dei costi tra professionisti l'Amministrazione finanziaria (Risoluzione n. 6/E/98) ha chiarito che tale fattispecie rientra in quella del mandato senza rappresentanza di cui all'articolo 1705 del codice civile. Si tratta di un atto secondo il quale il mandatario agisce in nome proprio e per conto del mandante. In pratica, siamo di fronte ad una operazione effettuata dal mandatario il quale si impegna a compiere uno o più atti giuridici nell'interesse di altro soggetto, il mandante. Questi, a conclusione dell'operazione riceve la fattura da parte del mandatario in relazione alle operazioni da questi compiute e per le quali ha sostenuto dei costi.
Riaddebito delle spese tra professionisti e deducibilità del costo
Il nuovo art. 54 comma 2 lett. c) del TUIR (introdotto dal D.Lgs. n. 192/24), infatti, stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di “riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi”. Coerentemente, l’art. 54-ter comma 1 del TUIR prevede che le spese riaddebitate non siano deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene.
Pertanto, nel momento in cui il professionista provvede a ...
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