Residenza fiscale di SNC e SAS con soci esteri: criteri, rischi e adempimenti

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La presenza di soci non residenti non sposta automaticamente il domicilio fiscale di una società di persone: conta dove si esercita concretamente la direzione e la gestione ordinaria.


La residenza fiscale delle società di persone con soci esteri è determinata, ai sensi dell’art. 5, co. 3, lett. d) del TUIR, nel testo vigore dal 2024 per effetto del D.Lgs. n. 209/2023, sulla base di tre criteri alternativi: sede legale, sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale. La nazionalità dei soci è irrilevante ai fini della residenza dell’ente: ciò che conta è dove si esercitano concretamente il potere decisionale e la gestione corrente.

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I criteri di residenza fiscale per SNC e SAS: l’art. 5 TUIR dopo la riforma

La residenza fiscale delle società di persone italiane è disciplinata dall’art. 5, co. 3, lett. d) del TUIR, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 209/2023 e applicabile a decorrere dal periodo d’imposta 2024. La norma stabilisce che si considerano residenti le società e le associazioni che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno nel territorio dello Stato la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. I tre criteri operano in via alternativa: è sufficiente che uno solo di essi sia radicato in Italia perché la società sia considerata fiscalmente residente nel territorio dello Stato.

Prima della riforma, la lett. d) dell’art. 5 co. 3 del TUIR faceva riferimento alla sede legale, alla sede dell’amministrazione e all’oggetto principale. Il D.Lgs. n. 209/2023 ha sostituito questi ultimi due criteri con la sede di direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale, allineando le società di persone agli stessi parametri adottati per le società di capitali dall’art. 73 co. 3 del TUIR. Si tratta di un’armonizzazione sostanziale che ha eliminato la disparità di trattamento tra le diverse forme giuridiche.

La sede legale: il criterio formale

La sede legale è il criterio di collegamento di natura formale: essa coincide con la sede sociale indicata nell’atto costitutivo o nello statuto depositato presso il Registro delle Imprese. Una SNC o SAS costituita in Italia secondo le norme del codice civile è automaticamente considerata residente fiscalmente nel territorio dello Stato per effetto di questo solo criterio, indipendentemente da dove i soci risiedano o da dove venga concretamente svolta l’attività.

Il criterio formale è anche il più stabile: finché la sede legale non viene trasferita all’estero mediante le procedure previste dal diritto societario italiano, la residenza fiscale italiana è preservata. Nella prassi professionale, tuttavia, il mantenimento della sola sede legale in Italia non è sufficiente a escludere contestazioni se i criteri sostanziali, direzione effettiva e gestione ordinaria, risultano localizzati all’estero.

La sede di direzione effettiva: dove si decide la strategia

La sede di direzione effettiva è definita dall’art. 5 co. 3 lett. d) del TUIR come il luogo in cui avviene la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso. La Circolare AdE n. 20/E del 4 novembre 2024 (§ 2.1) ha precisato che non rilevano le decisioni assunte dai soci prive di contenuto gestorio, né le mere attività di supervisione o monitoraggio: rilevano esclusivamente le decisioni aventi contenuto di gestione, vale a dire quelle che incidono concretamente sull’operatività e sull’indirizzo strategico dell’ente.

Nelle società di persone, questo criterio presenta una complessità specifica: nelle SNC tutti i soci sono amministratori per legge (salvo diversa disposizione del contratto sociale), e nelle SAS i soci accomandatari assumono le decisioni gestorie. Se i soci con poteri gestori sono non residenti e assumono le proprie decisioni dall’estero in modo continuativo e coordinato, si pone concretamente il rischio che la sede di direzione effettiva sia riconosciuta fuori dal territorio italiano, con conseguente messa in discussione della residenza fiscale della società.

La gestione ordinaria in via principale: il day-to-day management

La gestione ordinaria in via principale identifica il luogo in cui avviene il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società nel suo complesso. Come chiarito dalla Circolare AdE n. 20/E/2024 (§ 2.2), il criterio è associato al luogo in cui si esplicano il normale funzionamento della società e gli adempimenti che attengono all’ordinaria amministrazione. I fattori determinanti variano in funzione della struttura imprenditoriale, dell’attività caratteristica e dell’organizzazione aziendale. La gestione deve riguardare l’impresa nel suo complesso, con l’intento di distinguere lo Stato di residenza della persona giuridica dal luogo in cui potrebbe trovarsi una mera stabile organizzazione.

Nelle società di persone di ridotte dimensioni, che rappresentano la casistica più frequente in cui si inseriscono i soci esteri, la gestione ordinaria coincide spesso con l’attività quotidiana dei soci stessi: firma dei contratti, gestione dei rapporti con fornitori e clienti, adempimenti amministrativi ricorrenti. Se questi atti vengono compiuti prevalentemente dall’estero dai soci non residenti, anche questo criterio può risultare compromesso.

Il requisito temporale: la regola dei 183 giorni

Il collegamento con il territorio italiano, tramite uno qualsiasi dei tre criteri, deve permanere per la maggior parte del periodo d’imposta. Operativamente, questo si traduce in un minimo di 183 giorni (o 184 giorni negli anni bisestili), su un periodo d’imposta che, in assenza di diverse previsioni statutarie, coincide con l’anno solare ai sensi dell’art. 76 co. 2 del TUIR.

La soglia temporale rileva anche nei trasferimenti in corso d’anno: una SNC che sposta la propria sede di direzione effettiva all’estero dopo il 183° giorno dell’anno rimane fiscalmente residente in Italia per l’intera annualità, avendo superato la soglia di permanenza del collegamento territoriale. Questo aspetto è particolarmente critico nella pianificazione di ristrutturazioni societarie con ingresso di soci esteri che assumono la gestione.

Soci esteri e residenza della società: cosa cambia (e cosa non cambia)

La nazionalità o la residenza fiscale dei soci non è un criterio di collegamento per determinare la residenza fiscale di una SNC o SAS italiana. L’art. 5 co. 3 lett. d) del TUIR ancora la residenza dell’ente esclusivamente a elementi oggettivi e territoriali, sede legale, sede di direzione effettiva, gestione ordinaria, senza fare alcun riferimento alla composizione della compagine sociale. Una SNC con tutti i soci residenti in Germania, ma con sede legale iscritta al Registro delle Imprese italiano e gestione svolta in Italia, rimane a tutti gli effetti fiscalmente residente in Italia.

Questo principio ha una conseguenza diretta e spesso sottovalutata: l’ingresso di un socio estero in una società di persone italiana non produce di per sé alcun effetto sulla residenza fiscale dell’ente. Ciò che può invece modificare il quadro è il cambiamento effettivo delle modalità di gestione della società che si accompagna all’ingresso del socio estero — in particolare, se quest’ultimo assume poteri gestori che esercita prevalentemente dall’estero.

Il ruolo gestorio del socio estero: il punto critico

Nelle società in nome collettivo, salvo diversa previsione del contratto sociale, tutti i soci hanno il potere di amministrare la società disgiuntamente (art. 2257 c.c.). Nelle società in accomandita semplice, il potere gestorio spetta esclusivamente ai soci accomandatari (art. 2318 c.c.), mentre i soci accomandanti sono esclusi dall’amministrazione.

Questa distinzione è rilevante ai fini fiscali: se il socio estero è un accomandante di SAS, il suo ruolo è per definizione privo di contenuto gestorio e non può influire sulla localizzazione della direzione effettiva o della gestione ordinaria. Se invece il socio estero è un socio di SNC o un accomandatario di SAS, e assume in modo continuativo e coordinato decisioni strategiche o atti di gestione corrente dall’estero, il collegamento territoriale italiano sui criteri sostanziali può indebolirsi progressivamente.

La Circolare AdE n. 20/E/2024 chiarisce che non rilevano le decisioni dei soci prive di contenuto gestorio. Tuttavia, nelle società di persone il confine tra decisione “del socio” e decisione “dell’amministratore” è strutturalmente più sottile rispetto alle società di capitali, proprio perché le due qualità spesso coincidono nella stessa persona.

La trasparenza fiscale non dipende dalla residenza dei soci

Un secondo equivoco frequente riguarda il regime di trasparenza fiscale: alcuni ritengono che la presenza di soci non residenti faccia venire meno l’applicazione del regime ordinario di imputazione del reddito. Non è così. L’art. 5 co. 1 del TUIR stabilisce che i redditi delle società di persone residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili — senza alcuna distinzione in base alla residenza del socio.

Il regime di trasparenza continua quindi ad applicarsi integralmente anche in presenza di soci non residenti. Ciò che cambia, come confermato dalla Risposta AdE n. 186/E/2025 relativa a un socio spagnolo di SAS italiana, è il regime fiscale del reddito in capo al singolo socio estero: il reddito imputato per trasparenza a un socio non residente è considerato prodotto nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 23, co. 1, lett. g) del TUIR, con conseguente obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia da parte del socio estero stesso. Ma questo attiene alla posizione del socio, non alla residenza della società.

Il ruolo gestorio dei soci nelle SNC e SAS: una specificità rilevante

Nelle società di persone il confine tra qualità di socio e qualità di amministratore è strutturalmente più sottile rispetto alle società di capitali, e questa sovrapposizione ha conseguenze dirette sulla localizzazione dei criteri sostanziali di residenza fiscale.

Nelle società in nome collettivo, l’art. 2257 c.c. stabilisce che, salvo diversa previsione del contratto sociale, l’amministrazione spetta disgiuntamente a ciascun socio. Questo significa che, in assenza di clausole statutarie che attribuiscano l’amministrazione a uno o più soci specifici, ogni socio, residente o non residente, è per legge titolare del potere gestorio. Se i soci non residenti esercitano questo potere in modo continuativo dall’estero, ogni atto gestorio da loro compiuto contribuisce a localizzare all’estero sia la sede di direzione effettiva che la gestione ordinaria in via principale. Non è necessario che lo facciano in modo esclusivo: è sufficiente che il peso quantitativo e qualitativo degli atti gestionali si concentri prevalentemente fuori dal territorio italiano.

Nelle società in accomandita semplice, la struttura è più netta. L’art. 2318 c.c. riserva l’amministrazione esclusivamente ai soci accomandatari, mentre i soci accomandanti ne sono esclusi per legge — pena la perdita del beneficio della responsabilità limitata. Questa distinzione produce un effetto fiscale rilevante: la residenza o non residenza dei soci accomandanti è, di per sé, fiscalmente irrilevante ai fini della localizzazione della direzione effettiva e della gestione ordinaria. Ciò che conta è dove operano i soci accomandatari. Una SAS con accomandatario residente in Italia e accomandanti esteri non subisce alcuna pressione sui criteri sostanziali di residenza per effetto della sola presenza degli accomandanti non residenti.

Questa distinzione ha implicazioni pratiche immediate nella strutturazione delle compagini sociali miste. La scelta tra SNC e SAS — e, nell’ambito della SAS, la scelta di attribuire la qualità di accomandante piuttosto che di accomandatario al socio estero — non è solo una decisione di diritto societario, ma un elemento che incide direttamente sul profilo di rischio fiscale della struttura. Nella prassi professionale, la presenza di un socio estero con funzioni meramente finanziarie o di apporto di capitale, strutturato come accomandante, non produce le stesse criticità di un socio estero investito di pieni poteri gestori in una SNC.

Quando la gestione estera mette a rischio la residenza italiana

Il rischio concreto per una SNC o SAS italiana con soci esteri non deriva dalla mera presenza di partecipanti non residenti, ma dalla progressiva migrazione all’estero dei centri decisionali e operativi della società. L’art. 5 co. 3 lett. d) del TUIR fissa tre criteri alternativi: è sufficiente che anche uno solo permanga in Italia per preservare la residenza fiscale italiana. Tuttavia, nella prassi professionale, le situazioni più rischiose sono quelle in cui tutti e tre i criteri risultano potenzialmente localizzabili all’estero per effetto del comportamento concreto dei soci non residenti.

La tabella che segue incrocia i principali scenari operativi con l’esito sul piano della residenza fiscale, offrendo uno strumento di orientamento preliminare. Ogni situazione reale richiede un’analisi documentale specifica.

ScenarioCriterio a rischioElementi che preservano la residenza ITEsito orientativo
SNC con sede legale in Italia, soci esteri che gestiscono dall’estero in modo occasionaleNessunoSede legale italiana + gestione ordinaria prevalentemente in ItaliaResidenza IT confermata
SAS con soci accomandatari esteri che assumono tutte le decisioni strategiche dall’estero per oltre 183 giorniSede di direzione effettivaSede legale italiana (criterio formale ancora presente)Residenza IT a rischio contestazione
SNC con sede legale in Italia, tutti i soci esteri, gestione ordinaria e decisioni strategiche integralmente svolte all’esteroDirezione effettiva + gestione ordinariaSolo sede legale formale (criterio residuale)Residenza IT a rischio — possibile doppia residenza
SNC con sede legale trasferita all’estero prima del 183° giorno, gestione e direzione già operative all’esteroTutti e tre i criteriNessuno per l’annualità successiva al trasferimentoResidenza IT persa dall’anno successivo
SAS con soci accomandanti esteri (nessun ruolo gestorio) e accomandatario residente in Italia che gestisce la societàNessunoSede legale IT + direzione effettiva e gestione ordinaria in Italia (accomandatario residente)Residenza IT confermata
SNC con sede legale trasferita all’estero dopo il 183° giorno dell’annoSede legale (solo dal giorno del trasferimento)Sede legale presente in Italia per oltre 183 giorni nell’anno del trasferimentoResidenza IT confermata per l’anno del trasferimento — persa dall’anno successivo

Il peso della sede legale come criterio residuale

Un aspetto che emerge con chiarezza dalla tabella è il ruolo della sede legale come ultimo presidio formale della residenza italiana. Anche quando i criteri sostanziali — direzione effettiva e gestione ordinaria — risultino entrambi localizzati all’estero, la sola sede legale italiana è tecnicamente sufficiente a mantenere la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Tuttavia, una struttura in cui il criterio formale è l’unico elemento di collegamento italiano è intrinsecamente fragile: espone la società a contestazioni sulla residenza estera della direzione effettiva e, in casi estremi, può generare una situazione di doppia residenza se lo Stato estero in cui operano i soci rivendica a sua volta la residenza fiscale dell’ente.

Nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, la coesistenza di una sede legale italiana con una gestione integralmente estera è uno dei segnali che può attivare indagini sulla effettiva localizzazione del centro decisionale, anche senza il presupposto formale dell’esterovestizione societaria previsto dall’art. 73 co. 5-bis del TUIR, norma che si applica letteralmente alle sole società di capitali ma che esprime un principio antiabuso di portata più generale.

Ingresso del socio estero con poteri gestori: il rischio nel corso dell’anno

Un caso ricorrente nella pratica professionale è quello dell’ingresso in corso d’anno di un socio non residente che, contestualmente all’acquisizione della quota, assume poteri di amministrazione della società. Si tratta di una fattispecie frequente nelle operazioni di investimento estero in PMI italiane strutturate in forma di SNC, in cui l’investitore straniero non si limita ad apportare capitale ma partecipa attivamente alla gestione. Dal punto di vista civilistico l’operazione è lineare; dal punto di vista fiscale introduce una variabile temporale che richiede un’analisi attenta.

Il nodo critico è il requisito dei 183 giorni. L’art. 5 co. 3 lett. d) del TUIR richiede che il criterio di collegamento, sede legale, direzione effettiva o gestione ordinaria, permanga in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta. Quando un socio estero con poteri gestori entra nella compagine sociale e inizia a esercitare la propria attività gestoria dall’estero, il peso della gestione estera cresce progressivamente nel corso dell’anno. La domanda rilevante non è se la gestione estera esiste, ma da quale data essa diventa prevalente rispetto a quella italiana.

Il calcolo del rischio in funzione della data di ingresso

La data di ingresso del socio estero gestore determina la finestra temporale entro cui il criterio sostanziale può spostarsi all’estero nell’anno in corso. Tre scenari esemplificativi, costruiti su un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare:

Ingresso entro il 30 giugno (prima metà dell’anno). Se il socio estero entra nella società prima del 183° giorno e assume immediatamente la gestione prevalente dall’estero, il rischio che la direzione effettiva o la gestione ordinaria risultino localizzate all’estero per la maggior parte del periodo d’imposta è concreto già per l’anno in corso. In questo scenario, la società potrebbe non soddisfare i criteri sostanziali di residenza italiana per quell’annualità, pur mantenendo la sede legale in Italia.

Ingresso dopo il 183° giorno (seconda metà dell’anno). Se il socio estero entra dopo il superamento della soglia temporale, la gestione estera — anche se immediata e prevalente — non può incidere sulla residenza fiscale per l’anno in corso: il collegamento italiano ha già superato la maggior parte del periodo d’imposta. Il rischio si concentra interamente sull’anno successivo, che sarà il primo in cui la gestione estera potrà pesare per l’intero arco temporale.

Ingresso a inizio anno con gestione mista. Quando il socio estero entra a gennaio o febbraio ma la gestione rimane formalmente condivisa con soci residenti in Italia, il rischio dipende dalla ripartizione effettiva degli atti gestori tra i soci. Se il contratto sociale non disciplina espressamente l’amministrazione, si applica il regime legale dell’amministrazione disgiunta delle SNC (art. 2257 c.c.), e ogni atto del socio estero contribuisce a costruire il quadro indiziario della gestione estera. In questo caso è fondamentale documentare con precisione chi compie quali atti e da dove, per poter dimostrare che la gestione prevalente rimane in Italia.

Le cautele contrattuali da adottare preventivamente

Nella strutturazione dell’ingresso di un socio estero con poteri gestori, alcune clausole del contratto sociale assumono rilevanza fiscale diretta. In particolare, è opportuno valutare:

— L’attribuzione esplicita dell’amministrazione a uno o più soci specifici residenti in Italia, escludendo o limitando i poteri gestori del socio estero attraverso un regime di amministrazione congiunta o disgiunta con diritto di opposizione (art. 2257 c.c.).

— La definizione del luogo di esercizio delle funzioni gestorie, con indicazione che le decisioni strategiche e gli atti di gestione ordinaria vengono assunti presso la sede italiana della società.

— La verbalizzazione sistematica delle riunioni tra soci con indicazione del luogo fisico, a costruire nel tempo un fascicolo documentale che attesti la localizzazione italiana della direzione effettiva.

Queste cautele non hanno natura meramente formale: nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, la documentazione contrattuale e gestionale è il primo elemento esaminato in sede di verifica sulla residenza fiscale, e la sua assenza è essa stessa un indizio della mancanza di sostanza gestoria in Italia.

Trasparenza fiscale e soci non residenti: gli adempimenti

Il regime di trasparenza fiscale rappresenta il regime ordinario di tassazione per le società di persone residenti in Italia. Ai sensi dell’art. 5 co. 1 del TUIR, i redditi prodotti dalla società sono imputati a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall’effettiva percezione. Questo meccanismo si applica integralmente anche quando uno o più soci sono fiscalmente non residenti in Italia: la residenza della società — che, come visto, dipende da criteri oggettivi e territoriali — non viene alterata dalla composizione della compagine sociale, e il regime di imputazione per trasparenza continua ad operare senza interruzioni.

La presenza di soci esteri non modifica quindi la struttura del regime impositivo della società, ma introduce complessità specifiche sul piano degli adempimenti dichiarativi e della gestione della doppia imposizione in capo ai singoli soci non residenti.

L’obbligo dichiarativo del socio non residente

Il reddito imputato per trasparenza a un socio non residente di una società di persone italiana è considerato prodotto nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 23, co. 1, lett. g) del TUIR. La norma ricomprende esplicitamente tra i redditi di fonte italiana quelli derivanti dalla partecipazione in società di cui all’art. 5 del TUIR, indipendentemente dalla residenza del socio percettore. Ne consegue che il socio non residente è soggetto a tassazione IRPEF in Italia sulla quota di reddito della società a lui imputata, ed è tenuto alla presentazione del modello Redditi PF per il periodo d’imposta di riferimento.

Questo obbligo è stato confermato in via ufficiale dalla Risoluzione AdE n. 171/E/2005 e ribadito dalla più recente Risposta AdE n. 186/E/2025, relativa specificamente al caso di un socio spagnolo di una SAS italiana: l’Agenzia ha confermato che i redditi imputati per trasparenza al socio estero sono soggetti a imposizione in Italia, senza possibilità di esclusione per effetto della sola residenza estera del partecipante.

Il quadro RH e la doppia imposizione

Il socio non residente che riceve redditi per trasparenza da una società di persone italiana compila il quadro RH del modello Redditi PF. In questo quadro confluisce la quota di reddito imputata pro quota dalla società, che concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile IRPEF del socio per il periodo d’imposta in cui il reddito è stato prodotto dalla società — a prescindere dall’effettiva distribuzione degli utili.

Il punto critico è che il medesimo reddito può risultare imponibile anche nello Stato di residenza del socio, se quest’ultimo adotta il principio della tassazione mondiale del reddito (worldwide taxation). In tal caso si genera una doppia imposizione economica: il reddito viene tassato in Italia in capo al socio per trasparenza, e successivamente, o contestualmente, nello Stato estero di residenza. La risoluzione di questa sovrapposizione dipende dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e lo Stato di residenza del socio. Laddove applicabile, l’art. 7 del Modello OCSE attribuisce in via principale il diritto di imposizione sui redditi d’impresa allo Stato in cui è situata la stabile organizzazione — identificabile, nel caso delle società di persone italiane, con la struttura della società stessa. Il socio potrà poi avvalersi del credito d’imposta riconosciuto dallo Stato estero per le imposte pagate in Italia, secondo i meccanismi previsti dalla convenzione applicabile.

Doppia residenza e Convenzioni contro le doppie imposizioni

La doppia residenza fiscale di una società di persone si verifica quando due Stati rivendicano contemporaneamente la residenza fiscale del medesimo ente, ciascuno sulla base della propria normativa interna. Per una SNC o SAS italiana con soci esteri, questa situazione può emergere quando lo Stato di residenza dei soci applica criteri di collegamento che portano a considerare la società residente nel proprio territorio, ad esempio perché la direzione effettiva viene localizzata nel Paese estero in cui operano i soci gestori, mentre l’Italia mantiene la residenza fiscale sulla base della sede legale o di altri criteri.

La doppia residenza non è una situazione di per sé illecita, ma produce effetti distorsivi rilevanti: la società rischia di essere assoggettata a tassazione integrale dei propri redditi in entrambi gli Stati, con un aggravio fiscale potenzialmente insostenibile che può essere risolto solo attraverso gli strumenti del diritto convenzionale internazionale.

La tie-breaker rule nel Modello OCSE: dal criterio automatico alla procedura di accordo

La versione del Modello di Convenzione OCSE del 2014 risolveva i conflitti di doppia residenza societaria attraverso una tie-breaker rule automatica: prevaleva lo Stato in cui era situata la sede di direzione effettiva dell’ente. Questo criterio automatico è ancora oggi presente nella maggior parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, come precisato dal Commentario OCSE al § 24.5, che conferma la facoltà degli Stati contraenti di mantenere il riferimento automatico alla sede di direzione effettiva nelle proprie convenzioni bilaterali.

La versione aggiornata del Modello OCSE ha invece sostituito la tie-breaker rule automatica con una procedura di accordo tra le autorità competenti dei due Stati contraenti (art. 4, par. 3). In base a questa procedura, le autorità fiscali devono raggiungere un’intesa valutando congiuntamente una pluralità di fattori: il luogo di costituzione della società, la sede di direzione effettiva e qualsiasi altro elemento rilevante. L’esito non è predeterminato dalla norma, ma rimesso alla negoziazione tra amministrazioni finanziarie, con i tempi e le incertezze che ne derivano.

Implicazioni pratiche per SNC e SAS con soci esteri

Per una società di persone italiana con soci non residenti, l’applicazione concreta delle Convenzioni dipende dal trattato bilaterale specifico stipulato tra l’Italia e lo Stato di residenza dei soci. Occorre verificare preliminarmente se la convenzione applicabile adotta ancora la tie-breaker rule automatica basata sulla sede di direzione effettiva — come avviene nella maggioranza dei trattati italiani vigenti — oppure se ha recepito la procedura di accordo della versione aggiornata del Modello OCSE.

Nel primo caso, la localizzazione della sede di direzione effettiva diventa il fattore determinante: se essa è in Italia, la residenza italiana prevale; se è all’estero, prevale la residenza estera. Nel secondo caso, la risoluzione del conflitto richiede un’istanza formale alle autorità competenti, con esiti incerti e tempi potenzialmente lunghi. In entrambi i casi, la documentazione preventiva della localizzazione effettiva della direzione e della gestione ordinaria è lo strumento di tutela principale a disposizione della società e dei suoi soci.

Rischio esterovestizione per SNC e SAS con gestione estera

L’esterovestizione societaria descrive la situazione in cui una società formalmente residente all’estero viene riqualificata come fiscalmente residente in Italia per effetto della localizzazione italiana dei suoi centri decisionali e operativi. La disciplina antielusiva specifica — contenuta nell’art. 73, co. 5-bis del TUIR — si applica letteralmente alle sole società di capitali ed enti commerciali, non alle società di persone. Tuttavia, per una SNC o SAS il rischio opera su un piano diverso ma ugualmente concreto: quello dei criteri ordinari di residenza dell’art. 5 co. 3 lett. d) del TUIR.

Se una società di persone italiana sposta all’estero la propria sede legale mantenendo in Italia la direzione effettiva e la gestione ordinaria, l’Agenzia delle Entrate può contestarne la residenza estera applicando direttamente i criteri sostanziali, senza necessità di ricorrere alla presunzione dell’art. 73 co. 5-bis. Il risultato pratico è analogo all’esterovestizione delle società di capitali: la società viene considerata residente in Italia e assoggettata a tassazione integrale dei propri redditi nel territorio dello Stato. Per un’analisi completa della disciplina antielusiva, dei requisiti specifici e della giurisprudenza in materia, si rimanda alla guida dedicata: Esterovestizione delle società: come funziona e come difendersi.

Il caso speculare: la società di persone estera gestita dall’Italia

Il rischio più frequente nella pratica professionale non è quello della SNC italiana che simula una residenza estera, ma quello speculare: una società di persone costituita all’estero — ad esempio una OHG tedesca, una SNC francese o una partnership anglosassone — i cui soci esercitano la direzione e la gestione ordinaria prevalentemente dall’Italia. In questo caso, la società estera può essere riqualificata come residente in Italia per effetto dei criteri sostanziali dell’art. 5 co. 3 lett. d) del TUIR, con conseguente assoggettamento a IRPEF per trasparenza in capo ai soci sulla quota di reddito di competenza.

Nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, gli elementi indiziari tipicamente considerati includono: la localizzazione fisica degli uffici da cui vengono gestiti i rapporti con clienti e fornitori, la residenza dei soggetti che firmano contratti e corrispondenza commerciale, il luogo di tenuta della contabilità e degli archivi documentali, e la localizzazione dei conti correnti operativi. La presenza convergente di più elementi italiani costituisce un quadro indiziario sufficiente per attivare l’accertamento.

L’impossibilità dell’interpello preventivo e la difesa documentale

Come confermato dalla Risoluzione AdE n. 312/E/2007, la verifica della residenza fiscale attiene a questioni di fatto ed è esclusa dall’ambito dell’interpello ordinario ex art. 11 della L. n. 212/2000: non è possibile ottenere un parere preventivo vincolante dall’Agenzia delle Entrate. La prova deve essere fornita esclusivamente in sede di accertamento, il che rende la costruzione preventiva del fascicolo documentale lo strumento di tutela principale.

Questo significa tracciare e conservare nel tempo contratti d’affitto degli uffici esteri, utenze, buste paga del personale locale, verbali delle riunioni dei soci con indicazione del luogo fisico, e corrispondenza commerciale che dimostri dove vengono concretamente assunti gli atti di gestione. Per le società di persone con soci esteri che operano anche in Italia, la documentazione deve essere in grado di dimostrare non solo che la gestione estera esiste, ma che essa è prevalente rispetto a quella italiana sul piano sia quantitativo che qualitativo.

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Domande frequenti

La nazionalità dei soci determina la residenza fiscale di una SNC?

No. La residenza fiscale di una SNC o SAS dipende esclusivamente da criteri territoriali oggettivi, sede legale, direzione effettiva, gestione ordinaria, indipendentemente dalla nazionalità o residenza dei partecipanti.

Quali criteri stabiliscono la residenza fiscale delle società di persone dopo la riforma?

L’art. 5 co. 3 lett. d) del TUIR, modificato dal D.Lgs. n. 209/2023, individua tre criteri alternativi: sede legale, sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale, ciascuno da verificare per almeno 183 giorni nel periodo d’imposta.

Un socio estero di SNC italiana deve dichiarare il reddito in Italia?

Sì. Il reddito imputato per trasparenza al socio non residente è considerato prodotto in Italia ai sensi dell’art. 23 co. 1 lett. g) del TUIR. Il socio estero è tenuto alla presentazione del modello Redditi PF e alla compilazione del quadro RH.

Cosa succede se i soci accomandatari esteri gestiscono la SAS dall’estero?

Se la direzione effettiva e la gestione ordinaria migrano stabilmente all’estero per oltre 183 giorni, la residenza italiana può essere contestata. La sede legale italiana rimane un presidio formale, ma non è sufficiente a escludere il rischio di doppia residenza o accertamento.

È possibile chiedere un interpello preventivo sulla residenza fiscale della società?

No. La verifica della residenza attiene a questioni di fatto ed è esclusa dall’interpello ordinario ex art. 11 L. n. 212/2000, come confermato dalla Risoluzione AdE n. 312/E/2007. La prova va fornita esclusivamente in sede di accertamento.

Come si risolve la doppia residenza di una società di persone italiana?

Attraverso la Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile. Se il trattato bilaterale adotta ancora la tie-breaker rule automatica del Modello OCSE 2014, prevale lo Stato in cui è situata la sede di direzione effettiva. In caso contrario, la risoluzione è rimessa all’accordo tra le autorità competenti dei due Stati.

Fonti e riferimenti

  • Art. 5, co. 3, lett. d), TUIR (DPR n. 917/1986) — nella formulazione sostituita dall’art. 2, co. 2, D.Lgs. n. 209/2023: definisce i criteri di residenza fiscale per le società di persone e le associazioni (sede legale, sede di direzione effettiva, gestione ordinaria in via principale). Testo in vigore dal 29 dicembre 2023, applicabile dal periodo d’imposta 2024.
  • Art. 5, co. 1, TUIR — imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone residenti ai soci, indipendentemente dalla percezione.
  • Art. 23, co. 1, lett. g), TUIR — criterio di collegamento territoriale per il reddito di partecipazione imputato a soci non residenti di società di persone italiane.
  • Art. 73, co. 3, TUIR — criteri di residenza fiscale per le società di capitali ed enti; applicazione parallela rispetto all’art. 5 co. 3 lett. d) per le società di persone.
  • Art. 73, co. 5-bis, TUIR — presunzione legale relativa di residenza italiana per le società estere esterovestite; applicabile letteralmente alle società di capitali.
  • Art. 41, DPR n. 600/1973 — accertamento d’ufficio con presunzioni semplici in caso di omessa dichiarazione.
  • Art. 11, L. n. 212/2000 — disciplina dell’interpello ordinario; esclude le questioni di fatto dalla sua applicazione.
  • Art. 76, co. 2, TUIR — definizione del periodo d’imposta; coincidenza con l’anno solare in assenza di diverse previsioni statutarie.
  • Artt. 2257 e 2318 c.c. — disciplina del potere di amministrazione nelle SNC e nelle SAS rispettivamente.
  • D.Lgs. n. 209/2023 (G.U. 28 dicembre 2023, n. 301) — riforma della fiscalità internazionale; sostituisce i criteri di residenza per società di persone e capitali. Entrata in vigore: 29 dicembre 2023. Prima applicazione: periodo d’imposta 2024.
  • Circolare AdE n. 20/E del 4 novembre 2024 — istruzioni operative sui nuovi criteri di residenza fiscale delle società; chiarimenti su sede di direzione effettiva (§ 2.1) e gestione ordinaria in via principale (§ 2.2); precisazione sul ruolo delle decisioni dei soci aventi contenuto gestorio.
  • Risoluzione AdE n. 171/E del 2005 — conferma dell’obbligo dichiarativo in Italia per il socio non residente di società di persone italiana tassata per trasparenza.
  • Risoluzione AdE n. 312/E del 5 novembre 2007 — inammissibilità dell’interpello preventivo per la verifica della residenza fiscale; qualificazione della questione come fatto e non come interpretazione normativa.
  • Risposta AdE n. 186/E/2025 — conferma della tassazione in Italia dei redditi imputati per trasparenza a socio spagnolo di SAS italiana; applicazione dell’art. 23 co. 1 lett. g) TUIR.
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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
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Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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