Il regime dei residenti non domiciliati (Non-Domiciled Residents o Res non Dom) a Malta consente agli individui che risiedono a Malta, ma non vi sono domiciliati, di beneficiare di un trattamento fiscale favorevole. In base a questo regime, i redditi generati e percepiti all’estero non sono soggetti a tassazione a Malta, a meno che non vengano trasferiti (remitted) a Malta. Tuttavia, i redditi generati a Malta o trasferiti a Malta dall’estero sono soggetti a tassazione locale. Questo regime è particolarmente vantaggioso per gli individui con significativi redditi esteri che non necessitano di trasferire tali redditi a Malta.
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Cosa vuole dire residente non domiciliato a Malta?
In ambito fiscale a Malta, i concetti di “residenza” e “domicilio” hanno implicazioni significative, soprattutto per il regime dei residenti non domiciliati.
Residenza
La “residenza” si riferisce al luogo in cui una persona vive abitualmente. Per essere considerati residenti a Malta, è sufficiente trascorrere un periodo continuativo di 183 giorni o più in un anno solare nel paese. La residenza implica la presenza fisica e l’intenzione di stabilirsi nel territorio maltese per un periodo di tempo significativo, anche se non necessariamente permanente.
In particolare, un individuo è da considerarsi residente a Malta nel momento in cui trascorra più di 6 mesi all’anno nel paese, in un periodo di 12 mesi (a Malta tale periodo è calcolato da aprile ad aprile), o in caso detenga il centro dei suoi interessi economici e/o vitali a Malta. I cittadini UE/SEE hanno diritto alla residenza tramite due vie principali: il Residence Programme e la Residenza Ordinaria. I cittadini non UE/SEE possono acquisire la residenza tramite il Malta Global Residence programme.
Domicilio
Il “domicilio“, invece, ha una connotazione più duratura e complessa. Il domicilio è il luogo in cui una persona ha l’intenzione di stabilire la propria residenza permanente. Non si tratta semplicemente del luogo di residenza attuale, ma piuttosto del luogo che una persona considera la propria casa permanente e dove intende ritornare, anche dopo eventuali periodi di assenza. Il domicilio è legato a considerazioni più profonde, come le radici familiari, patrimoniali e le intenzioni a lungo termine della persona.
Per il regime Non-Domiciled Residents a Malta, una persona può essere residente a Malta senza essere domiciliata. Questo significa che può beneficiare delle condizioni fiscali favorevoli offerte dal regime dei residenti non domiciliati. In base a questo regime, solo i redditi generati a Malta o trasferiti a Malta dall’estero sono soggetti a tassazione maltese. I redditi generati all’estero e non trasferiti a Malta rimangono esenti da tassazione maltese. Questa distinzione consente ai non domiciliati di risiedere a Malta per periodi prolungati senza dover subire l’intera imposizione fiscale sui loro redditi globali, a meno che tali redditi non vengano trasferiti nel paese.
Tassazione territoriale res non dom a Malta
I soggetti che applicano il regime res non dom a Malta, restando, di fatto, sottoposti ad una tassazione di tipo territoriale. Come detto, i redditi interni al Paese sono tassati ordinariamente, mentre i redditi di fonte estera sono tassati solo se trasferiti finanziariamente a Malta.
Questo sistema fiscale presenta vantaggi significativi, soprattutto per coloro che hanno fonti di reddito internazionali. In sostanza, la tassazione territoriale per residenti non-dom a Malta si fonda su alcuni principi chiave. Innanzitutto, i redditi generati direttamente a Malta, come quelli derivanti da attività lavorative, investimenti locali o proprietà immobiliari, sono tassati secondo le aliquote standard del sistema fiscale maltese. Tuttavia, i redditi prodotti all’estero, come dividendi, interessi, o proventi di vendite di beni, non sono soggetti a tassazione a Malta se non vengono trasferiti (remitted) nel paese.
Qualsiasi reddito percepito localmente e plusvalenze derivante dal trasferimento di beni sono soggette all’imposta sul reddito a Malta, alle aliquote fiscali applicabili sul reddito delle persone fisiche residenti.
Per approfondire: “Sistemi fiscali: territoriale o di residenza?“.
Tassazione minima
Un soggetto (res non dom) che non effettua remittance nell’anno è comunque soggetto ad una tassazione minima di 5.000 euro. Questo importo minimo si applica ai soggetti che:
- Percepiscono redditi da fonti estere per almeno € 35.000 all’anno, che non siano rimessi a Malta;
- Non vengono applicati regimi fiscali speciali, come il Programma di Residenza Globale, l’HNWII, il Programma di Pensionamento di Malta e il Regolamento del Piano dei Residenti.
Caratteristiche del regime res non dom
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Funzionamento | Tassazione territoriale dei redditi di fonte maltese, esenzione per i redditi di fonte estera non trasferiti a Malta (remittance) |
Durata | Non vi sono limitazioni sulla durata |
Tassazione delle remittance | Flat-tax del 15% soltanto alle rimesse a Malta, con importo minimo di €. 5.000. |
Vantaggi fiscali
Questo regime offre notevoli vantaggi fiscali. I residenti non-dom possono strutturare i loro affari in modo tale da mantenere la maggior parte dei loro redditi fuori dalla portata delle imposte maltesi, semplicemente non trasferendo questi redditi a Malta. Anche i capital gains generati all’estero non sono tassati se non trasferiti a Malta. Tuttavia, i redditi trasferiti a Malta dall’estero sono tassati, ma esistono meccanismi per evitare la doppia imposizione, come l’applicazione di crediti d’imposta sui redditi esteri già tassati altrove (da analizzare nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte da Malta con vari paesi esteri).
Proviamo a chiarire meglio la situazione con un esempio. Immagina un imprenditore che ha un’azienda in Inghilterra e trasferisce la sua residenza a Malta, applicando il regime res non dom. I dividendi che l’imprenditore andrebbe a percepire sarebbero esenti da tassazione a Malta, se non vi vengono ivi trasferiti (remittance). Quindi, se il dividendo viene incassato su un conto corrente estero ed ivi rimane, Malta non chiederà alcuna tassazione sul dividendo.
Allo stesso modo immagina un soggetto che opera nel mondo del trading e che opera con un intermediario di Cipro. I proventi finanziari percepiti se detenuti presso un conto corrente di Cipro, non sono tassati a Malta. Solo per le remittance effettuate su Malta vi sarà tassazione.
Quali problematiche per chi vuole aderire al regime residenti non domiciliati a Malta?
Trasferire la propria residenza fiscale a Malta e scegliere il regime res non dom, può non rivelarsi così semplice come sembra. Infatti, molti stati tra cui anche l’Italia, hanno inserito nella Convenzione contro le doppie imposizione una specifica clausola che, di fatto, sterilizza gli effetti questo regime fiscale. Vediamo di cosa si tratta:
In pratica, la Convenzione indica che non si può considerare residente in uno Stato (in questo caso Malta) il soggetto che è imponibile nel Paese solo per i redditi di fonte interna al Paese (e non anche per redditi di fonte estera). Questo è proprio quello che accade nel regime res non dom. Questo può rivelarsi problematico soprattutto se il periodo all’estero è breve e se al termine di questo periodo si rientra in Italia. In tutti questi casi non deve essere sottovalutato l’impatto di un eventuale accertamento sulla residenza fiscale effettuato dall’Agenzia delle Entrate. Per questo motivo è importante comprendere bene il proprio progetto o la propria situazione con un dottore commercialista esperto.
Il problema della definizione della remittance
È importante notare che il regime non-dom a Malta richiede una corretta gestione e pianificazione fiscale per assicurarsi di rimanere conformi alle normative locali e internazionali. La definizione di cosa costituisce una “remittance” può essere complessa e soggetta a interpretazioni.
Ad esempio, il trasferimento di dividendi a Malta sul conto bancario maltese personale dell’imprenditore. Anche, ad esempio, l’utilizzo del carta di debito a Malta per spese giornaliere rientra nelle remittance, così come anche il prelievo di contanti al bancomat. Naturalmente, il capitale guadagnato e tassato prima dell’applicazione del regime possono essere trasferiti nel Paese senza essere assoggettati a tassazione (c.d. “clean capital“).
Per tutti questi motivi, è consigliabile avvalersi di consulenza fiscale esperta per navigare le specificità di questo regime e ottimizzare i benefici fiscali senza incorrere in sanzioni o controversie con le autorità fiscali.
Conclusioni e consulenza fiscale online
Il regime fiscale dei residenti non domiciliati a Malta offre un’opportunità unica per gli individui con redditi internazionali di ottimizzare la loro posizione fiscale. Grazie alla tassazione territoriale, è possibile risiedere a Malta beneficiando di un sistema fiscale che tassa solo i redditi generati o trasferiti nel paese, esentando quelli prodotti all’estero se non rimessi a Malta. Questo regime richiede, tuttavia, una gestione attenta e una pianificazione accurata per assicurarsi di rimanere conformi alle normative fiscali locali e internazionali.
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