La Legge n. 232/2016 ha introdotto il regime di cassa per tutte le imprese in contabilità semplificata: per tali soggetti, nella determinazione del reddito di impresa, assumono rilevanza i ricavi percepiti e le spese sostenute. La nostra guida con le informazioni utili.
La Legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017), all’articolo 5, prevede l’applicazione di un regime di cassa per tutti i contribuenti titolari di partita Iva che operano come imprese commerciali in contabilità semplificata. In pratica, a partire dal 2017, per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, la determinazione del reddito e del valore della produzione netta secondo il criterio della cassa, in sostituzione del criterio della competenza economica.
Si tratta, quindi, di una modifica che consentirà alle imprese individuali, o comunque di medio piccole dimensioni di determinare il proprio reddito imponibile ai fini delle imposte dirette soltanto basandosi sui ricavi effettivamente incassati e sui costi effettivamente sostenuti nel periodo di imposta. Vediamo, di seguito, in cosa consiste questo regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata.
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Contabilità semplificata
L’attuale regime di contabilità semplificata, si applica, a prescindere dall’attività svolta, alle imprese individuali (esercitate anche sotto forma di imprese familiari) e quelle esercitate sotto forma di società di persone e assimilate che, nell’anno precedente a quello in corso e relativamente a tutte le attività esercitate, abbiano conseguito ricavi non superiori ai seguenti limiti (articolo 18, DPR n. 600/1973):
- €. 400.000, nel caso di attività di prestazione di servizi;
- €. 700.000, negli altri casi.
I soggetti che esercitano attività miste, di produzione di servizi e di beni, devono confrontare i citati limiti con i ricavi derivanti dall’attività prevalente. In caso di mancata annotazione distinta dei ricavi, si presumono prevalenti quelli derivanti da attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Per attività prevalente, si intende quella con la quale sono conseguiti maggiori ricavi nel periodo d’imposta. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, ai fini della individuazione del regime contabile, rileva il limite di €. 700.000. Il regime di contabilità semplificata, nel limite dei predetti ricavi, si protrae di anno in anno, ferma restando la possibilità di esercitare l’opzione per il regime ordinario
Per approfondire: “Contabilità semplificata: verifica dei limiti”
Il regime Iva di cassa
Con il regime di Iva per cassa, conosciuto anche come regime del cash accounting (introdotto dall’articolo 32–bis, del D.L. n. 83/2012) e che risulta puramente opzionale, si ha un applicazione generale del principio consolidato da anni, per le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici; è, quindi, stabilito che per le operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti passivi, l’Iva si renda esigibile non al momento dall’emissione della fattura, ma solo al momento del pagamento del corrispettivo.
Allo stesso modo, con l’adesione a tale istituto i soggetti che applicano il regime Iva per cassa non possono detrarre l’imposta che gli viene addebitata dai fornitori fino a quando non pagano il corrispettivo.
Il regime in esame è stato introdotto, dal legislatore, nel nostro ordinamento nel 2012 (articolo 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 134/2012). La norma istitutiva afferma che:
“per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi [..] per i medesimi soggetti l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi“
Regime di cassa ai fini Irpef
L’introduzione di un regime di contabilità semplificata caratterizzato dal criterio di cassa, comporta una revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese, nell’ottica della semplificazione.
In particolare, la lettera a), del comma 1, dell’articolo 5, della Legge n. 232/2016, riscrive il comma 1, dell’articolo 66, del DPR n. 917/86, prevedendo che, ai fini della determinazione del reddito di impresa di tali soggetti, assumano rilevanza i ricavi percepiti e le spese sostenute.
Si deroga, quindi, al criterio della competenza, sia per i ricavi che per le spese. Restano ferme, invece, le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.
La successiva lettera b), del medesimo comma 1, intervenendo sul comma 3, dell’articolo 66 del DPR n. 917/86, modifica il riferimento ai commi dell’articolo 109 dello stesso DPR n. 917/86 (in tema di norme generali sui componenti del reddito d’impresa) applicabili alle imprese minori, in coerenza con l’introduzione del principio di cassa.
Fatta salva la possibilità di optare per il regime ordinario, e, quindi, con le regole proprie del criterio di competenza, le imprese in contabilità semplificata dovranno annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:
- Il relativo importo;
- Le generalità, l’indirizzo e il Comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
- Gli estremi della fattura o altro documento emesso.
Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio, fornendo le indicazioni di cui alle predette lettere b) e c).
Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, il reddito del periodo d’imposta in cui si applica il principio di cassa è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente soggetto a regime ordinario.
Opzione alternativa
In alternativa, le imprese possono optare, con un vincolo almeno triennale, per la determinazione del reddito sulla base delle registrazioni fatte, cosiddetto “criterio delle registrazioni“.
Con l’opzione, i contribuenti possono tenere i registri ai fini Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva. In questo caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. Le stesse regole valgono per la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
Modifiche alla base imponibile Irap
Le disposizioni introducono, altresì, modifiche alla disciplina di determinazione della base imponibile dell’Irap finalizzate a prevedere, per le imprese minori di cui all’articolo 66 del DPR n. 917/86, l’introduzione del criterio di cassa come per le imposte sui redditi. La norma dispone che per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, la base imponibile di cui al comma 1, dell’articolo 5-bis, del D.Lgs. n. 446/1997, è determinata con i criteri previsti dal medesimo articolo 66, del DPR n. 917/86.
Di conseguenza, anche ai fini Irap, rileva il nuovo criterio di cassa introdotto per le imprese minori ai fini delle imposte sui redditi; non rilevano, ad esempio, le rimanenze finali.
Le semplificazioni contabili
Sono introdotte, in quanto compatibili, delle disposizioni che dettano talune regole applicabili nel passaggio dal regime di competenza a quello di cassa e viceversa. E’ modificato l’articolo 18 del DPR n. 600 del 1973 per le imprese minori in regime di contabilità semplificata, al fine di allineare gli obblighi contabili alle modifiche recate all’articolo 66, del DPR n. 917/86 , che ha introdotto per tali soggetti il criterio della determinazione del reddito per cassa. A tal fine il nuovo comma 2, del richiamato articolo 18, del DPR n. 600 del 1973, disciplina le modalità di annotazione analitica, in un apposito registro, dei ricavi percepiti e dei costi sostenuti da coloro che non eseguono operazioni soggette a registrazione ai fini Iva.
Non viene, pertanto, più prevista l’annotazione dell’ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese. Il comma 4, del richiamato articolo 18, del DPR 600/1973, dispone che i registri tenuti ai fini Iva sostituiscono i registri indicati al comma 2, del citato articolo 18; in particolare sono disciplinate le modalità di registrazione dei componenti positivi e negativi di reddito non soggetti a registrazione ai fini Iva, nonché le modalità di annotazione degli stessi nei casi in cui alle registrazioni effettuate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non corrisponde l’incasso del corrispettivo o il pagamento del costo.
Criterio di cassa: in cosa consiste?
Le imprese in regime di contabilità semplificata potranno determinare il reddito con il cosiddetto criterio di cassa, cioè il criterio tipico applicato dagli esercenti arti o professioni. Il criterio di cassa vale anche per i versamenti effettuati e per i corrispettivi ricevuti a titolo di acconto.
I ricavi delle imprese in regime di contabilità semplificata sono costituiti dagli incassi, dal valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizi d’impresa, dai dividendi e dagli interessi percepiti nel periodo d’imposta. Il reddito sarà uguale alla differenza tra i ricavi percepiti nell’anno e le spese sostenute nello stesso anno, come risultano dai registri Iva, acquisti, corrispettivi e fatture emesse.
Ai fini delle determinazione del reddito d’impresa, rilevano, nel rispetto delle regole finora applicabili, le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le sopravvenienze passive, gli ammortamenti, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza per i dipendenti, le perdite di beni strumentali, le perdite su crediti, e le deduzioni forfetarie previste per particolari categorie di attività, quali, ad esempio, benzinai ed agenti di commercio. Restano ancora valide le regole per calcolare il costo dei beni e dei componenti in valuta. Gli altri componenti di reddito, sia per i costi, sia per i ricavi, che non risultano dai registri Iva, devono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Resta cioè fermo l’obbligo di effettuare le cosiddette scritture di assestamento per la determinazione del reddito d’impresa.
Le perdite delle imprese in regime di contabilità semplificata sono compensabili con i redditi di altra natura dichiarati nello stesso anno, ma non possono essere riportate negli anni successivi.
Le rimanenze finali
Il nuovo regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata prevede la deduzione integrale delle rimanenze finali nel primo anno in cui si applica il criterio di cassa. E’ infatti previsto che il reddito d’impresa del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni relative alle imprese minori in regime di contabilità semplificata è ridotto delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il criterio di competenza.
Il passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa prevede perciò la rilevanza, come componente negativo, dell’importo delle rimanenze finali che, nella stragrande maggioranza delle imprese commerciali, determinerebbe una chiusura in perdita che, per legge, non potrà essere riportata negli anni successivi.
La mancata previsione del riporto delle perdite in anni successivi può comportare gravi conseguenze alle imprese con rimanenze finali di ammontare elevato. Gli effetti che ne derivano potrebbero comportare:
- Un rilevante risultato negativo nel primo anno di passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa;
- Rilevanti redditi d’impresa negli anni successivi.