L’indicazione dei redditi da fabbricati in dichiarazione dei redditi è un aspetto che induce molto spesso in errore. Ogni anno ricevo tantissime richieste di contatto che riguardano contribuenti che non sanno come dichiarare in modo corretto i loro redditi. Immobili a disposizione, diverse tipologie di redditi da locazione, e modalità di tassazione differenziate contribuiscono a creare confusione.
L’argomento è sicuramente complicato da gestire. Per questo motivo il mio consiglio è sempre quello di affidarvi ad un dottore Commercialista esperto. Se non ne hai uno di riferimento non esitate a contattarmi! In questo contributo ho deciso di riepilogare con taglio pratico le principali modalità di tassazione dei redditi da fabbricati in dichiarazione dei redditi. Se anche tu stai cercando informazioni corrette per la compilazione della tua dichiarazione dei redditi (modello 730) in questo contributo troverai le indicazioni che stai cercando. Vediamo, quindi come compilare il quadro dedicato ai redditi fondiari nella dichiarazione dei redditi.
Indice degli Argomenti
- Redditi dei fabbricati nel modello 730: il quadro B
- Fabbricati che non devono essere dichiarati
- Principio alternatività Imu/Irpef
- Redditi da fabbricati: soggetti obbligati alla dichiarazione
- Redditi da fabbricati: soggetti esclusi dalla compilazione
- Determinazione del reddito da fabbricati da assoggettare a tassazione
- Immobili di interesse storico e artistico
- Immobili di società semplice
- Abitazione principale e pertinenze
- Tassazione degli immobili locati
- Reddito da locazioni turistiche in dichiarazione dei redditi
- Compilazione del quadro B del modello 730: redditi da fabbricati
- Consulenza fiscale online
Redditi dei fabbricati nel modello 730: il quadro B
I redditi derivanti dal possesso (o dalla titolarità di altro diritto reale) di beni immobili o terreni devono essere indicati nel quadro dedicato ai redditi fondiari della dichiarazione dei redditi. Si tratta di tutti i terreni e fabbricati situati in Italia. L’indicazione deve essere effettuata anche se nel corso dell’anno non sono intervenute variazioni rispetto all’annualità precedente. Per gli immobili detenuti all’estero, ti rimando a questo specifico contributo: “Immobile estero: il regime fiscale di tassazione“. Tali redditi devono essere dichiarati indipendentemente dalla residenza in Italia del titolare dei beni. Ne consegue che, anche per i soggetti non residenti, si considerano prodotti in Italia (e, quindi, soggetti a tassazione) i redditi degli immobili ivi posseduti.
Fabbricati che non devono essere dichiarati
Esistono fabbricati che per loro natura o loro destinazione non generano reddito catastale. Quindi, non devono essere dichiarati in nessun caso:
- Costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo;
- Le costruzioni strumentali alle attività agricole. Comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- I fabbricati rurali destinati all’agriturismo;
- Fabbricati strumentali ad attività d’impresa o professionale;
- Locali di proprietà condominiali se la quota di reddito spettante a ogni singolo condomino sia inferiore a € 25,82 per ogni singola unità immobiliare. L’esclusione non trova applicazione per i negozi e immobili affittati;
- Immobili per i quali siano state rilasciate autorizzazioni o licenze per il restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Tale esclusione, tuttavia, è limitata al solo periodo cui si riferisce il provvedimento e a condizione che durante tale periodo l’immobile non sia stato utilizzato;
- Immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperte al pubblico;
- Immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto. Nonché i monasteri di clausura e loro pertinenze se non locati;
- Immobili da dichiarare nel quadro dei redditi diversi (es. sublocazioni brevi).
Principio alternatività Imu/Irpef
Dal periodo di imposta 2012, l’IMU ha sostituito l’IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi da fabbricati riguardanti gli immobili non locati. Questo ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del D.Lgs. n. 23/2011. Pertanto, l’IMU ha sostituito l’IRPEF e le relative addizionali (regionali e comunali) dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito. Successivamente, dal 2013 il principio è stato parzialmente modificato:
Inoltre, occorre tener conto che, nel 2014, sono cambiate le regole IMU per le abitazioni principali e, di conseguenza, è cambiata anche l’applicazione del suddetto principio. Infatti:
- Non è dovuta l’IMU per l’abitazione principale e le relative pertinenze. Il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF ma è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze;
- È, invece, dovuta l’IMU per le abitazioni principali, e pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (“abitazioni di lusso”). In tal caso non sono dovute IRPEF e addizionali e, poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Va però ricordato che se si tratta di fabbricati esenti dall’IMU, anche se non locati, si applicano le consuete regole, per cui sarà dovuta sia l’IRPEF che le addizionali regionali e comunali. L’effetto di sostituzione opera anche qualora l’IMU risulti giuridicamente dovuta, ma non sia stata versata.
Alternatività Imu/Irpef: soluzioni operative
In sintesi, le situazioni che si possono verificare, in linea generale sono le seguenti:
Tipologia di immobile | IMU | IRPEF |
---|---|---|
Abitazione principale non di lusso e relative pertinenze | NO | SI |
Abitazione principale non di lusso e relative pertinenze | SI | NO |
Fabbricati per i quali i Comuni abbiano previsto l’esenzione totale dall’IMU | NO | SI |
Fabbricati ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale (anche se rurale) | SI | SI |
Fabbricati ad uso abitativo non locati situati in un Comune diverso da quello in cui si trova l’abitazione principale | SI | NO |
Da un punto di vista operativo:
- Il contribuente, nel quadro dei redditi da fabbricati, deve indicare i dati di tutti gli immobili posseduti. Ad eccezione degli immobili che non vanno dichiarati appositamente elencati;
- Chi presta assistenza fiscale deve calcolare il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione ed indicare il relativo reddito.
Redditi da fabbricati: soggetti obbligati alla dichiarazione
In linea generale, i redditi fondiari prodotti dai fabbricati sono attribuibili ai soggetti che posseggono l’immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale. In particolare, sono tenuti alla compilazione del quadro B del modello 730:
- Proprietario. È obbligato a dichiarare i redditi da fabbricati il proprietario di immobili siti nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- Titolare di diritto reale di godimento. Si tratta dei seguenti:
- Superficie – Il diritto di superficie è il diritto di fare o mantenere una costruzione al di sopra (ma anche al di sotto) del suolo altrui conservando la proprietà della costruzione stessa (art. 952 c.c.). Questo diritto può venire costruito dal proprietario del suolo per consentire ad altri di costruirvi; oppure può nascere successivamente alla costruzione, se il proprietario la aliena separatamente dal suolo;
- Usufrutto – L’usufrutto è il diritto reale di usare la cosa altrui e di trarne i frutti, rispettando, però, la destinazione economica della cosa stessa. Fino all’estinzione dell’usufrutto, il proprietario è privato della possibilità di usare la cosa. Il suo diritto, così compresso, prende il nome di nuda proprietà. In presenza di usufrutto, il soggetto obbligato a dichiarare il reddito del fabbricato è solo ed esclusivamente l’usufruttuario. Pertanto, il nudo proprietario non deve dichiarare nulla. Egli sarà tenuto a dichiarare il reddito solo nel momento in cui l’usufrutto cesserà con conseguente consolidamento della proprietà in capo allo stesso;
- Uso – L’uso è il diritto reale di usare la cosa altrui e di trarne i frutti; ma la raccolta dei frutti trova un limite quantitativo nella misura occorrente per i bisogni dell’usuario e della sua famiglia;
- Abitazione – Il codice civile stabilisce che chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia (art. 1022 c.c.). In merito ai fabbricati, si segnala il diritto di abitazione (art. 540 c.c.) che spetta, per esempio, al coniuge superstite; esso si estende anche alle pertinenze della casa adibita a prima abitazione;
- Socio di società semplice. Rientrano tra i soggetti obbligati alla compilazione del quadro dei redditi fondiari i soci di società semplici ed equiparate che producono redditi di fabbricati. In tal caso devono indicare il reddito loro attribuito così come risultante dal prospetto di riparto rilasciato dalla società. Sono previsti due Codici da indicare nella Colonna 2 (Utilizzo) per segnalare, rispettivamente, il reddito dei fabbricati attribuito dalla società imponibile ai fini IRPEF (Codice 16) e il reddito dei fabbricati attribuito dalla società non imponibile ai fini IRPEF (Codice 17).
Redditi da fabbricati: soggetti esclusi dalla compilazione
Non sono tenuti a dichiarare i redditi dei fabbricati e, quindi, a compilare il quadro dei redditi fondiari:
- Il locatario;
- Il comodatario (l’obbligo ricade sul comodante);
- Il contribuente che ha un reddito complessivo a cui risultino concorrere solo redditi fondiari, in misura non eccedente i 500 euro;
- Chi possiede costruzioni rurali, al verificarsi di determinate condizioni;
- I condomini che posseggono, pro-quota per un ammontare di reddito non superiore a 25,82 euro;
- Chi possiede immobili, anche diversi da abitazione, per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per la durata di tali provvedimenti e sempre che gli immobili non vengano utilizzati;
- Chi possiede immobili adibiti esclusivamente all’esercizio del culto. Nonché a monasteri e le loro pertinenze, sempre che non siano locati, e a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche. In tale ultimi casi, è necessario che al possessore non pervengano redditi dalla loro utilizzazione e che sia fatta una denuncia all’Agenzia delle entrate entro 3 mesi dall’inizio dell’utilizzo.
Determinazione del reddito da fabbricati da assoggettare a tassazione
I redditi dei fabbricati, intesi come unità immobiliari e in assenza di contratti di locazione, sono determinati con un sistema forfettario, basato su tariffe d’estimo. Tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo del titolare, indipendentemente dall’effettiva percezione. Le aree occupate dalle costruzioni o quelle che ne costituiscono pertinenza si considerano parti integranti dell’immobile stesso e, quindi, non produttive di autonomo reddito. Ai fini della tassazione, si utilizza la rendita catastale che viene così determinata:
- Per gli immobili a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C), mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo stabilite dalla legge catastale, moltiplicata per la consistenza dell’unità immobiliare;
- Per i fabbricati a destinazione speciale o particolare (gruppi D ed E), mediante stima diretta del valore da parte dell’Agenzia delle entrate;
- Infine, per i fabbricati non ancora iscritti in catasto o iscritti con rendita non più adeguata, si applica una rendita provvisoria.
Comunque, per determinare la rendita catastale, bisogna rilevare dal certificato catastale la zona censuaria, la categoria, la classe e la consistenza relative all’unità immobiliare (ad es.: zona terza, categoria A/3, classe 3, consistenza 6,5 vani). In caso di locazione dell’immobile, ai fini dell’individuazione e determinazione del reddito imponibile è necessario considerare, oltre alla rendita catastale, anche il canone di locazione effettivo. Inoltre, è necessario verificare il tipo di contratto stipulato tar le parti in quanto anche questo elemento influisce in modo sostanziale sulle modalità di tassazione dell’immobile.
Immobili di interesse storico e artistico
Sugli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10 del codice dei beni culturali (D.Lgs. n. 42/2004), oltre alla riduzione al 50% della base imponibile IMU, (art. 4, commi 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5- septies, D.L. n. 16/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 44/2012):
- In caso di immobile locato, la riduzione percentuale di abbattimento del canone di locazione è del 35% (art. 37, comma 4-bis, TUIR), se superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%;
- Per gli immobili posseduti da imprese o da enti non commerciali, il reddito medio ordinario è ridotto del 50% e non si applica l’aumento di un terzo nel caso in cui siano a disposizione (art. 41 TUIR). Inoltre, per gli immobili posseduti da imprese e da queste locati qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35% risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito, sempre per le imprese, è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.
Il regime della cedolare secca è applicabile anche nel caso in cui l’immobile locato sia di interesse storico o artistico. In caso di redditi da locazione assoggettati a tassazione sostitutiva si applicano le regole ordinarie di tale regime.
Per approfondire: “Immobili di Interesse Storico Artistico: Vincoli e Tassazione“.
Immobili di società semplice
Per poter dichiarare la propria quota di reddito, i soci di società semplici, ai sensi dell’art. 5 del TUIR, devono essere in possesso del prospetto di riparto rilasciato dalla società. Il prospetto deve riportare le componenti reddituali del fabbricato da imputare al socio suddivise in:
- Reddito imponibile ai fini IRPEF. Può essere il caso dell’immobile di proprietà della società semplice esente IMI o concesso in affitto dalla società a terzi;
- Reddito non imponibile IRPEF. È il caso degli immobili non locati assoggettati ad IMU.
Per approfondire: “Società semplice immobiliare“.
Abitazione principale e pertinenze
Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente (art. 43 c.c.). In genere, dunque, l’abitazione coincide con la residenza anagrafica. In linea generale, il reddito dell’abitazione principale corrisponde alla rendita catastale rivalutata del 5%, rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso.
L’abitazione resta principale, anche quando il contribuente trasferisce la propria dimora abituale presso un istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l’abitazione non risulti locata (circolare 3 gennaio 2001, n. 1/E). Sono pertinenze le cose immobili di cui all’art. 817 c.c., classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
Tassazione degli immobili locati
Il D.Lgs. n. 23/11 ha introdotto la facoltà per il contribuente di scegliere l’applicazione di un regime tributario sostitutivo sul reddito da locazione (c.d. “cedolare secca sugli affitti”), relativamente alla tassazione del reddito fondiario per le persone fisiche proprietarie di immobili, ovvero titolari di diritti reali di godimento su unità immobiliari locate ad uso abitativo (art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).
Pertanto, la disciplina degli immobili locati è diversa a seconda che si applichi:
Tassazione IRPEF degli immobili locati
Nel caso di tassazione ordinaria IRPEF il dato da indicare in dichiarazione è quello risultante dal contratto di locazione al netto delle spese condominiali eventualmente comprese nel medesimo canone, ridotto forfettariamente:
- Del 5% ovvero;
- Del 25% per Venezia centro, Isole della Giudecca, di Murano e di Burano.
In caso di stipula di un contratto a canone concordato (art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998) sono previste alcune agevolazioni sia per il locatore che per il conduttore. In particolare, per quanto riguarda il locatore, il reddito effettivo (determinato effettuando il confronto tra rendita catastale rivalutata e il canone di locazione abbattuto del 5%-25%) è ulteriormente abbattuto del 30%.
Vediamo, di seguito due situazioni particolari.
Canoni di locazione percepiti da comproprietari
In caso di più comproprietari che affittano un immobile ad un soggetto terzo il reddito derivante dalla locazione deve essere imputato ad ogni proprietario in base alla percentuale di possesso. Qualora il contratto di locazione venga stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale, il canone rileva per tutti i comproprietari e/o contitolari.
Canoni di affitto non percepiti
I canoni di locazione immobiliare concorrono alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, indipendentemente dalla loro percezione. L’art. 26 del TUIR, applicabile alle locazioni di immobili abitativi, pone un limite a tale criterio, prevedendo la non concorrenza alla formazione del reddito dei canoni non percepiti in presenza di alcune condizioni. In particolare, i canoni non percepiti non sono soggetti a tassazione a partire dalla presentazione dell’intimazione di sfratto o ingiunzione di pagamento.
Locazioni a canone concordato
I contratto di locazione a canone concordato sono quelli definiti dall’art. 2, co. 3 della Legge n. 431/98. Questa tipologia contrattuale prevede che le parti possano aderire a contratti tipo definiti sulla base di accordi locali negoziati tra le organizzazioni tra proprietari ed inquilini. Tali accordi sono coordinati da una convenzione quadro a livello nazionale. Per ogni zona individuata viene individuato un valore minimo e massimo del canone. Il contratto a canone concordato ha una durata minima di tre anni, prorogabili di altri due, salva la facoltà di diniego del locatore. In caso di inerzia il contratto si considera prorogato di due anni in due anni. La stipulazione di contratti non assistiti dalle associazioni territoriali prevede che debba essere rilasciata da questi enti una attestazione. Questa rappresenta un elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni:
- Dell’aliquota agevolata del 10% in caso di opzione per la cedolare secca;
- Dell’abbattimento del 30% della base imponibile in caso di tassazione ordinaria.
Tassazione dei fabbricati a cedolare secca
Il D.Lgs. n. 23/11 ha introdotto la facoltà per il contribuente di scegliere l’applicazione di un regime tributario sostitutivo sul reddito da locazione (c.d. “cedolare secca sugli affitti”). Possibilità concessa relativamente alla tassazione del reddito fondiario per le persone fisiche proprietarie di immobili. Ovvero soggetti titolari di diritti reali di godimento su unità immobiliari locate ad uso abitativo (art. 3 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). Inoltre, la cedolare secca:
- E’ sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione ovvero sulla sua eventuale risoluzione o proroga;
- Può essere applicata anche ai redditi di locazioni “brevi” per i cui contratti di locazione, cioè, non sussiste obbligo di registrazione.
La cedolare secca, è fissata in misura pari al:
- 21% sui canoni di locazione a regime ordinario;
- 10% per quelli a regime concordato (o concertato). Contratti conclusi sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 Legge n. 431/1998). Nel caso occorre indicare nella Colonna 2, il Codice 8).
L’imposta sostitutiva deve essere applicata sull’intero canone di locazione percepito se questo è superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%, in caso contrario il reddito imponibile deve essere determinato dalla rendita catastale rivalutata.
Reddito da locazioni turistiche in dichiarazione dei redditi
Una particolare situazione di compilazione del quadro dei redditi da fabbricati è quella che riguarda le c.d. “locazioni turistiche“. Ai sensi del D.L. n. 50/2017 per locazioni brevi si intendono contratti di durata inferiore a 30 giorni. Stipulati esclusivamente per finalità turistiche, da parte di persone fisiche titolari o meno di diritto reale sull’immobile. Si tratta di locazioni non regolate dalla Legge n. 431/1998, ma direttamente dal codice civile. Per approfondimenti su questo tipo particolare di locazione vi rimandiamo al nostro contributo: “Locazione turistica: guida per sfruttarla al meglio“. In questo ambito, invece, adiamo ad analizzare la modalità di compilazione del quadro dei redditi da fabbricati per questo tipo di locazione.
Tassazione delle locazioni turistiche
I redditi di locazione ritratti dal contratto di locazione breve, possono fruire, ai sensi della disposizione normativa citata, dell’istituto della cedolare secca. Questo tramite l’applicazione della sola aliquota del 21%. Sempre che il contribuente decida di esercitare l’apposita opzione in sede di compilazione del quadro dei redditi da fabbricati della dichiarazione dei redditi. In caso contrario, i redditi concorrono alla determinazione del reddito complessivo da assoggettare alla tassazione progressiva IRPEF.
È possibile optare per la cedolare secca solo qualora siano destinati alla locazione breve non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta. In tutti gli altri casi l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale.
Il medesimo trattamento fiscale viene esteso, dalla disposizione normativa richiamata, anche ai redditi diversi percepiti dal contribuente a seguito della sublocazione dell’immobile dallo stesso condotto in affitto. Oppure dalla locazione da parte del comodatario dell’immobile concessogli in uso. Questo a condizione che la locazione o sublocazione rispettino le condizioni delle locazioni brevi. Anche per tali redditi, pertanto, il contribuente ha la facoltà di esercitare, al momento della compilazione del quadro RL della dichiarazione dei redditi, l’opzione per l’applicazione della cedolare secca. Oppure decidere di farli concorrere alla determinazione del reddito complessivo da assoggettare all’imposizione progressiva Irpef.
Novità! |
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Dal 1° gennaio 2024 l’aliquota della cedolare secca per le locazioni brevi sale dal 21% al 26% in caso di destinazione alla locazione dal secondo immobile per ciascun periodo di imposta. |
La ritenuta degli intermediari e redditi da fabbricati
Unitamente alle citate novità, l’articolo 4 ha introdotto un sistema volto a contrastare il fenomeno di evasione dei redditi derivanti dalle locazioni brevi. Nello specifico ha previsto l’obbligo in capo agli intermediari immobiliari o ai gestori dei siti on line che consentono di mettere in contatto l’offerta e la domanda di immobili alcuni obblighi. Faccio riferimento, in particolare, all’obbligo di comunicare i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite a decorrere dal 1º giugno 2017.
Nel caso in cui tali soggetti intervengano anche nella riscossione del corrispettivo viene, inoltre, previsto l’obbligo di effettuare, all’atto della corresponsione al beneficiario, una ritenuta. Si tratta di una ritenuta fiscale del 21% del corrispettivo lordo della locazione. Con conseguente obbligo di rilasciare al beneficiario la relativa certificazione del reddito allo stesso erogato e della ritenuta effettuata. La ritenuta subita può essere imputata a riduzione dell’importo della cedolare secca dovuta, oppure considerata quale versamento a titolo di acconto Irpef. Questo a seconda dell’effettuazione o meno da parte del contribuente dell’opzione per la cedolare secca per tali fattispecie reddituali.
Cedolare secca nelle locazioni turistiche
Il contribuente ha diritto di applicare l’istituto della cedolare secca:
- Sia ai redditi fondiari di locazione di immobili abitativi indicati nel quadro B;
- Sia alle ipotesi di sublocazione di immobili abitativi indicate nel quadro D dei redditi diversi.
Questi aspetti sono stati oggetto di un nostro specifico contributo a cui vi rimando: “Locazione breve turistica: il nuovo regime fiscale”. Inoltre, segnalo anche questa specifica analisi da parte dell’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 24/E/2017. Il quadro LC è stato introdotto al fine di consentire una liquidazione unitaria della cedolare secca dovuta dal contribuente. Questo in relazione a tutti i redditi per cui lo stesso possa validamente beneficiarne. Sia per i redditi inclusi nel quadro D che per quelli inclusi nel quadro RB inerenti il reddito da fabbricati. Questi costituisce, quindi, il quadro di liquidazione in cui confluisce l’imposta sostitutiva da cedolare secca determinata nel quadro dei redditi da fabbricati. Sia quella determinata sui redditi diversi da sublocazione o da locazione dell’immobile detenuto in comodato di cui al rigo RL10.
Esempio di compilazione
Per semplificare al massimo, prendiamo il classico esempio di una persona fisica (“non imprenditore“), che possiede un appartamento in una città d’arte. Appartamento per il quale ha dato mandato ad una agenzia turistica (o ad un portale web di prenotazioni) di concedere l’immobile in affitto ai turisti con contratti di durata inferiore a 30 giorni. Periodicamente l’agenzia emette fattura per la provvigione spettante al proprietario di casa.
Contestualmente versa allo stesso il ricavato degli affitti al netto della provvigione e al netto della ritenuta del 21%. Ritenuta che è calcolata anche sulla quota fatturata dall’agenzia, in quanto costo non deducibile dal proprietario. A questo punto il proprietario dell’immobile si trova con un compenso netto incassato e una fattura dell’agenzia (indeducibile analiticamente), e una ritenuta di acconto versata per suo conto. Al momento della dichiarazione dei redditi il proprietario dell’immobile è tenuto ad indicare i redditi derivanti dall’affitto turistico, in base a contratti di durata inferiore a 30 giorni, nel quadro dei redditi da fabbricati.
Compilazione del quadro B del modello 730: redditi da fabbricati
Il quadro B del modello 730/2024 si compone di due distinte sezioni:
- La sezione I, con i righi da B1 a B6 riguarda l’indicazione dei dati utili alla determinazione del reddito dei fabbricati;
- La sezione II, composta dal rigo B11 riguarda i dati relativi ai contratti di locazione e deve essere compilata nel caso di applicazione delle agevolazione per immobili siti in Abruzzo locati a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2009, le cui abitazioni siano distrutte o dichiarate inagibili (codice 14, col. 2 righi da B1 a B6).
SEZIONE I QUADRO B modello 730– Redditi dei fabbricati
Per ciascun immobile deve essere compilato un rigo del quadro B (da B1 a B6). Se nel corso del 2023 è variato l’utilizzo dell’immobile (abitazione principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o se a seguito di calamità è stato distrutto o dichiarato inagibile, vanno compilati più righi, uno per ogni situazione, barrando la casella “Continuazione” di colonna 8. In questa sezione devono essere indicati:
- I dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
- I dati degli immobili non concessi in locazione (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d’uso gratuito).
Se i righi del prospetto non sono sufficienti per indicare tutti i fabbricati deve essere compilato un quadro aggiuntivo.
Righi da B1 a B6
Per ciascun immobile indicare i dati di seguito descritti.
COLONNA | DESCRIZIONE |
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Colonna 1 (Rendita catastale): | Indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento della rendita verrà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta; se le rendite dei fabbricati sono state aggiornate, va indicata la nuova rendita. Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento. I soci di società semplici e di società equiparate (ai sensi dell’art. 5 del TUIR) che producono reddito di fabbricati, devono indicare in questa colonna il reddito attribuito dalla società e non la rendita catastale e devono indicare nella colonna 2 “Utilizzo” il codice 16 o 17. |
Colonna 2 (Utilizzo): | Indicare uno dei codici di seguito elencati (vedi tabella codici utilizzo), che individuano l’utilizzo dell’immobile. |
Colonna 3 (Periodo di possesso): | Indicare per quanti giorni è stato posseduto l’immobile (365 per l’intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all’uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore. Se l’immobile è stato parzialmente locato, i giorni in cui si è verificata la contemporanea locazione di porzioni dell’immobile vanno contati una sola volta. |
Colonna 4 (Percentuale di possesso): | Indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero). |
Colonna 5 (Codice canone): | Da compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione. Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 “Canone di locazione”: – 1 95% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria; – 2 75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano; – 3 100% del canone nel caso di opzione per il regime della cedolare secca; – 4 65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l’immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. |
Colonna 6 (Canone di locazione): | Da compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione. Riportare il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3, il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4. Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell’anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. L’ammontare del canone da indicare in questa colonna è determinato calcolando l’eventuale rivalutazione automatica sulla base dell’indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione. La somma va diminuita delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se comprese nel canone. Se il canone è riferito ad un contratto di locazione breve per cui si è optato per la cedolare secca, l’ammontare da indicare in questa colonna è pari al 100% del corrispettivo lordo pertanto la somma non va diminuita delle spese sostenute dal locatore e delle somme addebitate a titolo forfettario al locatario per prestazioni accessorie. La somma va diminuita delle spese per servizi accessori solo se sono sostenute direttamente dal conduttore o sono a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei consumi effettivamente sostenuti. Se si è in possesso della Certificazione Unica e il periodo di locazione si è interamente concluso nel 2023, riportare l’importo del corrispettivo indicato nel punto 14 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica qualora nella casella 4 è indicato l’anno “2023” e non risulta barrata la casella del punto 16 (locatore non proprietario). Se la casella del punto 4 risulta compilata ed è indicato l’anno 2023, l’importo indicato al punto 14, non deve essere riportato nella presente dichiarazione ma in quella relativa ai redditi. Se invece risulta barrata la casella di col. 16, l’importo va riportato nel rigo D4 del quadro D con il codice 10 (si rimanda alle istruzioni del quadro D) della presente dichiarazione. Per le locazioni avvenute nel 20231, l’importo della locazione breve va indicato anche se il corrispettivo lordo non è stato riscosso nel corso del 2023 e anche se non è presente nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica. Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023), riportare solo l’importo del corrispettivo lordo indicato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica relativo alle sole locazioni effettuate. Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella “Certificazione redditi – locazione brevi” ovvero nel caso di più certificazioni, è necessario aggregare i dati con riferimento a ciascun immobile sommando gli importi presenti nel punto “importo corrispettivo” della CU (punti 14, 114, 214, 314 e 414) per i quali le relative caselle “locatore non proprietario” (punti 16, 116, 216, 316 e 416) non risultano barrate e nella casella “Anno” (punti, 4, 104, 204, 304 e 404) è indicato l’anno “2020”. In alternativa, se risulta più agevole, è comunque possibile esporre i dati nel quadro B analiticamente per singolo contratto. Se l’immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo) il contribuente deve indicare soltanto la propria quota annua di locazione e nella colonna 7 “Casi particolari” deve essere indicato il codice “5”. Si ricorda che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di abitazioni non devono essere dichiarati se il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell’inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, i canoni non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.In tali casi la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione. Se il canone di locazione si riferisce, oltre che all’abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, in questa colonna per ciascuna unità immobiliare (abitazione e pertinenza) va indicata la relativa quota del canone; quest’ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula: Quota proporzionale del canone: (canone totale x singola rendita) (totale delle rendite) (canone totale x singola rendita) (totale delle rendite) |
Colonna 7 (Casi particolari): | Indicare uno dei seguenti codici relativi a situazioni particolari: – 1 se l’immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del Comune attestante la distruzione o l’inagibilità (vedi in Appendice la voce “Immobili inagibili”). Questo caso va indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”; – 3 se l’immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita (vedi in Appendice la voce “Immobili inagibili”). In questo caso va indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”; – 4 se l’immobile ad uso abitativo è concesso in locazione e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. In tali ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale; – 5 se l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente. |
Colonna 8 (Continuazione): | Barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente. |
Colonna 9 (Codice Comune): | Indicare il codice catastale del Comune dove si trova l’unità immobiliare rilevabile dall’elenco ‘Codici catastali comunali’ posto in calce all’Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato. |
Colonna 11 (Cedolare secca): | Barrare la casella nel caso di opzione per l’applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere barrata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo “Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella categoria catastale C/1 – Cedolare secca”. La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 “Utilizzo” è stato indicato uno dei seguenti codici: ‘3′ (canone libero), ‘4′ (equo canone), ‘8′ (canone concordato agevolato), ‘11′ (locazione parziale abitazione principale con canone libero), ‘12′ (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato) e ‘14′ (locazione agevolata immobile situato in Abruzzo). Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva con l’aliquota del 21% o del 10%. Si ricorda che l’esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell’unità abitativa vincola all’esercizio dell’opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa. |
Colonna 12 (Casi particolari IMU): | Indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l’applicazione dell’Imu: – 1 fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall’Imu o per il quale non è dovuta l’Imu per il 2023, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione; – 2 abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l’Imu per il 2023, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (“abitazioni di lusso”). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall’Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu; – 3 immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell’immobile concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2). Sono compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale pur non presenti nel quadro B. Se i dati del singolo fabbricato sono esposti su più righi, la presente colonna va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione relativa al singolo codice. Ad esempio, nel caso di immobile “di lusso” utilizzato come abitazione principale per una parte dell’anno e in seguito concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due righi in cui sono riportati i dati del fabbricato. |
Colonna 13 (Altri dati): | Barrare la casella nel caso di contratti di locazione a canone “concordato”, con opzione per la cedolare secca, stipulati o nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi o stipulati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righi da B1 a B6). |
Tabella: codici utilizzo immobile
CODICE UTILIZZO IMMOBILE | DESCRIZIONE |
---|---|
1 | immobile utilizzato come abitazione principale. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. Per l’abitazione principale spetta la deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare della rendita catastale della casa e delle sue pertinenze, calcolata tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell’anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale. La deduzione spetta anche quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono. La deduzione viene calcolata da chi presta l’assistenza fiscale. È bene ricordare che la deduzione per l’abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale. La deduzione per l’abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata. Se l’unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonna il codice 11 o 12. Il codice ‘1′, relativo all’abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi: quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono; nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata. Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l’immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale. Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a Imu (come ad esempio le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) non sono dovute Irpef e addizionali. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione; |
2 | immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari (vedi istruzioni al codice ‘10′). Si tratta, ad esempio, dell’immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari; |
3 | immobile locato in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o “patti in deroga”, oppure concesso in locazione a canone “concordato” in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice ‘8′. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”, chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 21 per cento; |
4 | immobile locato in regime legale di determinazione del canone (equo canone). Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”, chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 21 per cento; |
5 | pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina, ecc.) iscritta in catasto con autonoma rendita. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Se la pertinenza è assoggettata ad Imu nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2; |
8 | – immobile situato in un comune ad alta densità abitativa concesso in locazione a canone “concordato” (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini più rappresentative a livello nazionale. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile; nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30 per cento) l’imposta sostitutiva con l’aliquota agevolata del 10 per cento; – immobile, dato in locazione a canone “concordato” con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Per il 2020, se situato nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti o situato nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 in cui sia stata individuata una zona rossa. In questi casi va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e di colonna 13 “Stato di emergenza” e chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva con l’aliquota agevolata del 10 per cento”; |
9 | immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17. Ad esempio il codice ‘9′ va indicato nel caso di: – unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici; – pertinenza di immobile tenuto a disposizione; – immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all’estero o se l’immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune; – immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82; – abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un terzo; |
10 | abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica oppure unità in comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante; |
11 | immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o “patti in deroga”. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”, chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 21 per cento; |
12 | se: – l’immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone “concordato” è situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa. In questo caso se per il reddito da locazione si è optato per l’applicazione della tassazione ordinaria, l’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile. Se per il reddito da locazione si è optato per il regime della cedolare secca, va anche barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30%) l’imposta sostitutiva con l’aliquota agevolata del 10 per cento; – l’immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone “concordato” con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza o sono stati interessati dagli eventi sismici del 2016 (vedi istruzioni al codice ‘8′). In questo caso in questo caso devono essere barrate le caselle di colonna 11 “Cedolare secca” e di colonna 13 “Stato di emergenza”. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva con l’aliquota agevolata del 10 per cento; |
14 | immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. Va compilata la sezione II del quadro B. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 21 per cento; |
15 | immobile situato nella regione Abruzzo dato in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009; |
16 | reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso; |
17 | reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso. |
SEZIONE II QUADRO B modello 730– Dati dei contratti di locazione
È necessario compilare la presente sezione, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, nel solo caso in cui l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righi da B1 a B7).
Rigo B11
Colonna 1 (N. rigo Sezione I): indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un’unica rendita catastale, vanno compilati più righi della sezione II del quadro B, riportando in questa colonna il medesimo rigo della Sezione I.
Colonna 2 (Mod. n.): indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.
Colonne da 3 a 6 (Estremi di registrazione del contratto di locazione) vanno compilate se il contratto di locazione è stato registrato presso l’Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio non è indicato il codice identificativo del contratto. Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7 (Codice identificativo del contratto).
Colonna 3 (Data di registrazione): indicare la data di registrazione del contratto.
Colonna 4 (Serie), indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:
- 1T registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;
- 3 registrazione del contratto presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
- 3P registrazione telematica tramite Siria e Iris;
- 3T registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazione Web, Contratti online e modello RLI)
- 3A e 3B codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici.
Colonna 5 (Numero e sottonumero di registrazione): indicare il numero e l’eventuale sottonumero di registrazione del contratto.
Colonna 6 (Codice Ufficio): indicare il codice identificativo dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella tabella “Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive” presente nella sezione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.
Colonna 7 (Codice identificativo del contratto), indicare il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.
Colonna 8 (Contratti non superiori 30 gg.): barrare la casella nel caso di contratto di locazione non registrato di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno (per tale tipologia di contratto è previsto l’obbligo di registrazione solo in caso d’uso). Se è barrata questa casella, non vanno compilate né le colonne da 3 a 6 relative agli estremi di registrazione del contratto né la colonna 7 relativa al codice identificativo del contratto.
Colonna 9 (Anno di presentazione dichiarazione ICI/IMU): se per l’immobile è stata presentata la dichiarazione ICI oppure la dichiarazione Imu, indicare l’anno di presentazione.
Consulenza fiscale online
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