La disciplina fiscale connessa all’avvio di un’attività di agriturismo in Italia. L’agriturismo è una forma turistico ricettiva che può essere svolta dagli imprenditori agricoli, rispettando alcune regole. Tutti i consigli utili per chi vuole avviare questo tipo di attività.


L’agriturismo è una particolare forma di attività turistico ricettiva legata al territorio. Questa particolare forma di turismo continua a riscuotere negli anni l’apprezzamento di tutti coloro che sono in cerca di una vacanza diversa. Si tratta di un’esperienza fuori dai normali itinerari, che riesce a muovere flussi turistici non indifferenti, grazie anche alla bellezza e alla ricchezza di patrimonio ambientale e culturale del nostro Paese.

Tutto questo ha, naturalmente, portato ad una crescita di interesse, non solo da parte dei potenziali utilizzatori delle strutture, ma anche da parte degli imprenditori, o aspiranti tali. Quello che voglio premettere è che per aprire un agriturismo occorre necessariamente essere degli imprenditori agricoli, ovvero soggetti che possiedono già un’azienda agricola e vedono nell’agriturismo un valido metodo per diversificare i proventi dell’attività.

Oggi, però, un Agriturismo non è soltanto una azienda agricola che offre vitto e alloggio. E’, piuttosto, una struttura capace di far vivere all’ospite una esperienza di vita diversa, che probabilmente non rifarà per molto tempo. L’obiettivo è accogliere, ma soprattutto offrire un esperienza di vita non replicabile da casa. Detto questo, in questo articolo voglio andare a riepilogare schematicamente quali sono tutte le informazioni che ti occorrono per aprire un agriturismo.

Che cos’è un agriturismo?

Un’attività di agriturismo è caratterizzata dall’ospitalità effettuata dall’imprenditore agricolo (e dai suoi familiari), verso terzi. L’attività avviene all’interno dell’azienda agricola in connessione con l’attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, etc. Naturalmente, l’attività agricola deve restare prevalente rispetto all’attività di agriturismo. Rientrano nell’attività di agriturismo anche l’attività di somministrazione di pasti sul posto ed attività ricreative, culturali, di pratica sportiva e degustazione di prodotti agricoli.

Agriturismo e Svolgimento di Attività Agricola

Agriturismo e attività agricola sono due cose che vanno di pari passo. Tuttavia, l’attività agrituristica non deve sovrastare quella agricola. Devi sapere, infatti, che l’agriturismo è una struttura turistica ricettiva formata all’interno di un’azienda agricola in grado di accogliere il turista desideroso di una vacanza alternativa a contatto con la natura.

Per prima cosa, occorre valutare la disponibilità di edifici, locali e spazi aperti da destinare all’accoglienza degli ospiti. Gli spazi, infatti, devono essere adatti al tipo di servizio che intendi organizzare (alloggio, ristorazione, campeggio, attività culturali e ricreative). 

Per esempio, se si desideri allestire degli alloggi agrituristici, devi considerare la scelta fra l’offerta di camere o di appartamenti indipendenti (di questi ultimi, stabilendo la capacità ricettiva migliore). Tieni presente che puoi utilizzare per l’attività agrituristica soltanto gli edifici già esistenti nel fondo agricolo. Tranne rare eccezioni (es. costruzione di una piscina). Tuttavia, per capire come avviare un’attività agrituristica bisogna capire prima chi è l’imprenditore agricolo.

Attività agricola per il codice civile

Ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile:

E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali.
Nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività’ agricola esercitata. Ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge“.

Da questa definizione è possibile notare l’aspetto fondamentale della normativa. L’agriturismo in Italia è stato concepito come attività connessa e complementare a quella agricola. Quindi non è sufficiente che l’attività venga svolta in ambito rurale, ma è necessario che essa venga esercitata all’interno di un’azienda agricola. Deve trattarsi, quindi, di azienda agricola che offre, prodotti agricoli, materie prime, strutture e mano d’opera che occorrono per l’esercizio anche della connessa attività di agriturismo. Sostanzialmente, quindi, senza l’attività agricola non è possibile avviare un agriturismo.

Legame tra agricoltura e turismo: vantaggi

Questo legame fra azienda agricola e agriturismo permette all’imprenditore di usufruire di alcuni vantaggi di natura fiscale rispetto a coloro che esercitano attività turistico ricettive (come alberghi, ristoranti, pensioni, case vacanza, affittacamere, etc). Mi riferisco, in particolare, al regime di determinazione forfetaria dell’Iva, fissata al 10%. Devi sapere, infatti, che l’importo dell’Iva da versare viene determinato riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili nella misura del 50% del suo ammontare complessivo, a titolo di detrazione forfettaria.

Al pari di quanto previsto dalla disciplina in materia di Iva, anche ai fini reddituali l’agriturismo si avvale di un proprio regime di determinazione forfetaria, applicando al totale dei ricavi una percentuale di redditività pari al 25%. Per questo motivo se già hai una azienda agricola avviare un agriturismo non può che essere una opportunità da non sottovalutare e sfruttare adeguatamente.

Normativa per l’apertura

L’agriturismo è sottoposto ad una specifica disciplina giuridica, amministrativa e fiscale, che lo rende distinguibile da qualsiasi altra forma di attività turistica in ambiente rurale. La legislazione concernente l’attività agrituristica fa capo in larga misura a due interventi normativi. La Legge quadro nazionale n 730 del 5 dicembre 1985, “Disciplina dell’agriturismo“. Questa disciplina è stata novellata dalla Legge n. 96/06. Si tratta di una normativa dalla quale si ricavano informazioni per definire le caratteristiche che un agriturismo deve avere. Questi i punti principali della legge:

  • Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e accoglienza da parte dell’imprenditore agricolo;
  • E’ possibile assumere personale;
  • Si può somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente dalla produzione propria e altre aziende agricole della zona;
  • Organizzare degustazioni, escursioni, attività ricreative e didattiche;
  • Le regioni sono gli enti preposti al rilascio dei permessi a seconda delle caratteristiche del territorio;
  • L’attività agricola deve comunque prevalere rispetto all’attività ricettiva per non perdere lo status di agriturismo;
  • L’agriturismo può ricevere clienti durante l’intero anno;
  • Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è l’ente nazionale di riferimento;
  • Ci sono speciali programmi di promozione dedicati agli agriturismi.

Connessione e complementarietà delle attività

La normativa sopra citata, specifica che l’attività agrituristica deve essere esercitata in rapporto di connessione e complementarietà rispetto a quella agricola, che deve comunque rimanere principale. In pratica, l’agriturismo non può esistere se non esiste un’azienda agricola in esercizio e che le attività agrituristiche non possono prevalere sulle attività agricole.

Il principio della connessione e complementarietà implica che per le attività agrituristiche vengano utilizzate strutture ed infrastrutture in dotazione esclusiva dell’azienda agricola, come:

  • Fabbricati rurali;
  • Prodotti aziendali;
  • Strutture sportive;
  • Strutture ricreative o culturali legate al mondo agricolo.

Sono tollerate alcune eccezioni, entro certi limiti, purché si tratti di attività (piscina, campo da tennis) accessorie all’ospitalità e, in ogni caso, che non comportino il pagamento di un corrispettivo.

Attività agrituristiche da offrire agli ospiti

Le attività oggetto di Agriturismo sono quelle di ricezione e ospitalità esercitate attraverso l’utilizzazione dell’azienda agricola. In pratica si tratta di quelle attività che si pongono in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, allevamento del bestiame e silvicoltura. Ovvero attività tipiche dell’imprenditore agricolo, che devono rimanere prevalenti. Costituiscono in ogni caso oggetto dell’attività agrituristica:

  • L’offerta di ospitalità in alloggi o spazi aperti per la sosta dei turisti nell’azienda agricola;
  • La possibilità di somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona. Ivi compresi i prodotti a carattere alcolico. Classico esempio degli assaggi di vino nelle aziende viti vinicole;
  • Organizzare la degustazione di prodotti. Classico esempio dell’olio o del vino e dei prodotti agricoli fatti degustare agli ospiti durante il soggiorno;
  • Organizzare attività ricreative, culturali, sportive, didattiche, di escursione e di ippo-turismo finalizzate alla valorizzazione del territorio.

Accanto a queste possono essere offerte anche altre possibilità, ma devono comunque rimanere marginali rispetto a queste attività, che devono restare le prevalenti.

Come si avvia un Agriturismo?

L’apertura di un agriturismo è riservata esclusivamente agli imprenditori agricoli. Per imprenditore agricolo si intende l’individuo che esercita una professione legata alla lavorazione del fondo e tutte le attività connesse. La Legge n. 96/06 regolamenta il settore in tutta la nazione ma ogni singola regione emana la propria legge regionale che disciplina la materia.

Le singole leggi regionali si devono attenere alle norme nazionali con differenti aggiunte come il piano regolatore regionale e particolari disposizioni regionali dettate dal territorio. Il principio cardine dell’apertura di agriturismo è quello di utilizzare le risorse dell’azienda agricola stessa quali i prodotti e le case ad uso aziendale. Un altra caratteristica è che l’attività agrituristica non deve superare le attività agricole vere e proprie calcolate in giornate lavoro.

Per svolgere l’attività di agriturismo è necessario:

  • L’iscrizione in un elenco regionale;
  • Il rilascio dell’autorizzazione comunale;
  • Essere in regola con le norme igienico-sanitarie, relativamente agli immobili e alle attrezzature per la produzione, preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande-

Requisiti amministrativi

Il primo passo per avviare concretamente un’attività di agriturismo è necessario provvedere all’iscrizione del soggetto abilitato all’esercizio dell’attività nell’elenco apposito. Si tratta di un elenco detenuto dall’amministrazione provinciale, la quale anche tramite sopralluogo, verifica la potenzialità agrituristica dell’azienda agricola. L’amministrazione provinciale è tenuta a pronunciarsi entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della domanda. Non esiste però un iter amministrativo unico per ottenerla. Ogni regione stabilisce le procedure e i documenti necessari in autonomia. In generale le regioni istituiscono elenchi regionali o provinciali dei soggetti idonei all’attività agrituristica. L’iscrizione a questi elenchi è subordinata alla verifica di alcuni requisiti. 

Una volta ottenuta l’autorizzazione è necessario andare a chiedere l’autorizzazione al Comune per l’esercizio dell’attività. Questo attraverso la compilazione e la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Senza la presentazione di questa comunicazione è precluso l’avvio dell’attività. Naturalmente, l’autorizzazione comunale specifica quali sono le attività agrituristiche consentite ed i periodi di esercizio durante l’anno (di solito non superiore a nove mesi). Se si possiedono i requisiti, e la domanda viene accettata, l’agriturismo dovrà necessariamente rispettare tutte le norme igienico sanitarie e sottoporsi al controllo delle autorità competenti (ASL).

Autorizzazione al Comune

Per ottenere l’autorizzazione l’operatore che intende avviare l’agriturismo deve fare domanda, su apposito modello, al Sindaco del Comune di residenza, allegando:

  • Certificato di iscrizione all’elenco provinciale degli operatori agrituristici nonché comunicazione del sostenimento del colloquio finale e risultanze del piano agrituristico;
  • Parere sanitario favorevole per i locali adibiti ad attività agrituristica;
  • Copie dei libretti sanitari del personale agrituristico;
  • Attestazione di frequenza al corso formativo di 100 ore;
  • Certificato generale del casellario giudiziario e comun-que documentazione comprovante l’assenza delle condizioni previste dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dell’art. 5 della Legge n. 59/63 per il diniego dell’autorizzazione.

La domanda deve indicare gli edifici e le strutture adibite ad uso agrituristico, le capacità ricettive e le tariffe che si intendono praticare.

Comunicazione di alloggiati e tariffe

Ottenute le autorizzazioni ed iniziata l’attività, sarà necessario annotare in un apposito registro le generalità delle persone alloggiate, comunicando arrivi e partenze all’autorità di pubblica sicurezza. Il titolare dovrà, inoltre, rispettare le modalità di esercizio dell’attività previste dall’autorizzazione. Di concerto dovrà comunicare, entro il 31 luglio, di ogni anno le tariffe che si intendono praticare per l’anno successivo. Osservare scrupolosamente le normative igienico sanitarie riveste una grande importanza per il settore.

Le leggi regionali, alle quali si invita fare riferimento, stabiliscono i requisiti in materia per gli immobili da destinare all’attività agrituristica, oltre che gli accurati controlli relativi alla somministrazione di cibi e bevande.

Requisiti fiscali

Accanto a questi adempimenti vi sono quelli consueti, che riguardano l’apertura della partita Iva, e l’iscrizione presso la Camera di Commercio. Oltre agli adempimenti INPS legati ai soggetti che svolgono l’attività agricola. Inoltre, deve essere tenuto in considerazione il fatto che esistono limitazioni nel numero delle camere e dei posti letto. Generalmente le camere devono essere inferiori a 10 per un totale di 30 posti letto. Le normative cambiano molto tra zone normali e zona considerate disagiate o montane. Appare quindi opportuno e doveroso verificare le singole normative applicabili in base alle normative regionali di settore.

Consigli per l’avvio dell’attività

Se vuoi aprire un’attività ai agriturismo deve tener presenti alcuni aspetti fondamentali per avviare un business model di successo. Il primo è sicuramente la scelta del luogo ove avviare l’attività. Se non possiedi un casale in campagna con annesso terreno agricolo, può essere utile rivolgerti alla propria Regione per vedere se esistono bandi per promuovere l’attività agricola.

E’ un aspetto che non tutti conoscono e sicuramente può essere un’occasione in più da sfruttare. Una volta avviata l’attività agricola il passo successivo non può che essere quello di raggiungere almeno il pareggio di bilancio tra ricavi e costi. Naturalmente devi capire su quali attività basare l’attività agricola, cercando quella a più alta redditività (se sei in zone collinari il viti e vino, se avete ampi spazi potrai avviare anche attività di pastorizia). Solo a questo punto potrai pensare di iniziare ad avviare un’attività agrituristica. La cosa principale da evitare a questo è investire tutte le somme a disposizione nella ristrutturazione dei locali, e nella creazione delle camere o del ristorante.

Marketing e Agriturismo

Se non si riesce a dedicare buona parte del budget alla pubblicità e alle strategie di marketing il rischio è quello di ritrovarsi con locali bellissimi, ma senza clienti che possano usufruirne. Oltre alla pubblicità chi intende avviare un agriturismo deve tenere presente che, vista la mole di concorrenza, per distinguersi dagli altri è fondamentale essere unici: specializzarsi in un segmento specifico della clientela e fornire il miglior servizio in assoluto per gli interessati. Solo in questo modo sarà possibile ricavarsi una piccola nicchia nel mercato dei turistico. Una volta scelta la nicchia, e pubblicizzata l’attività, non vi resta che organizzare tutti gli eventi legati alla specifica nicchia di mercato che volete soddisfare. Pensa agli amanti dei cavalli, delle passeggiate in campagna, di chi vuole passeggiare in bicicletta, gli amanti del vino o dell’olio, ecc. Ultimo consiglio, è quello di non dimenticare di coinvolgere nel progetto anche la popolazione locale. L’agriturismo è anche un locale, proprio per questo riuscire a farlo diventare un punto di riferimento anche per i locali più trasformarsi in un valore aggiunto, specialmente nei periodi di bassa stagione.

Agriturismo ed imposte sui redditi

Il reddito derivante dall’esercizio dell’attività agrituristica si considera, ai fini delle imposte sui redditi, quale reddito di impresa. Ovvero, reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo di una delle attività di cui all’articolo 55 del TUIR.

L’articolo 5 della Legge n. 413/91 ha previsto un particolare regime forfettario di determinazione del reddito dell’agriturismo, che consiste nell’applicare al totale dei ricavi derivanti dall’attività agrituristica, al netto dell’Iva, una percentuale di redditività del 25%. Questo senza tener conto di componenti negativi di costo registrati ed inerenti all’attività. I ricavi da prendere in considerazione sono solo quelli conseguiti nel periodo d’imposta, così come stabilito dall’articolo 109 del TUIR.

Il regime forfettario è applicabile ai redditi realizzati da imprenditori individuali, società di persone, enti non commerciali che svolgono attività di agriturismo. Restano esclusi, con la conseguenza che si applicherà il regime ordinario, le società di capitali, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno per attività principale l’esercizio di attività commerciali. In ogni caso ai soggetti che esercitano attività di Agriturismo non sono applicabili gli studi di settore.

Il regime forfettario non è un regime obbligatorio. L’imprenditore agricolo che intende iniziare l’attività agrituristica può valutare la convenienza ad adottare il regime ordinario. L’opzione non deve essere necessariamente espressa, ma può desumersi dal comportamento concludente del soggetto. L’opzione per il regime ordinario, invece, deve essere espressa nella prima dichiarazione Iva utile.

Disciplina Iva

Anche ai fini dell’Iva, l’articolo 5 della Legge n. 413/91 prevede un particolare regime forfettario di determinazione dell’imposta. I soggetti esercenti attività di agriturismo determinano l’Iva riducendo del 50% l’imposta relativa alle operazioni imponibili a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni.

Ad esempio, ipotizzando che nell’anno “n” si sia realizzato un Iva derivante da attività imponibili riguardanti l’agriturismo di 10.000 euro, l’Iva effettivamente da versare sarà di 5.000 euro, ossia il 50% dell’Iva sulle operazioni imponibili annuali.

In questo caso, a differenza per quanto visto ai fini delle imposte sui redditi, il regime forfettario Iva si applica a tutti i soggetti che esercitano l’attività agrituristica, ivi comprese le società di capitali. Anche ai fini Iva, il regime forfettario non è obbligatorio: l’imprenditore agricolo deve valutare la convenienza ad optare per il regime ordinario.

Se l’imprenditore agricolo si trova ad avviare una nuova attività sostenendo ingenti spese per l’approntamento dei locali, inclusi interventi di ristrutturazione, può avere interesse a detrarre l’Iva sugli acquisti in maniera ordinaria. Questo perché l’importo sarà verosimilmente maggiore al corrispondente 50% dell’Iva sulle operazioni attive effettuate.

L’attività agrituristica non rientra nel regime speciale Iva previsto dall’articolo 34 del DPR n. 633/72 per i produttori agricoli. In caso di esercizio congiunto dell’attività agricola e agrituristica l’imprenditore è obbligato a tenere la contabilità separata, ai sensi dell’articolo 36, comma 4, del DPR n 633/72, e che le due attività siano inserite in differenti quadri della dichiarazione IVA.

Attività di agriturismo autonoma rispetto a quella agricola ai fini Iva

Da un punto di vista pratico, la tesi che va per la maggiore è quella di considerare l’agriturismo attività autonoma rispetto a quella agricola, vista anche la disciplina in materia di autorizzazioni e controlli a cui è sottoposta, e così anche per quanto riguarda la tenuta della contabilità c’è dunque l’obbligo di utilizzare distinti registri Iva. Solo nel caso in cui entrambe le attività (agricola e di agriturismo) adottassero il regime ordinario Iva, sarebbe possibile tenere la contabilità unificata (pur restando consigliabili i distinti registri sezionali Iva).

Iva nei passaggi di beni da azienda agricola ad agriturismo

passaggi di beni prodotti dall’azienda agricola all’agriturismo devono essere fatturati e soggetti ad Iva (se l’attività agricola è in regime Iva normale sui passaggi interni si verserà tutta l’Iva che poi, con il regime forfait agrituristico, si detrarrà al 50% rendendo dunque necessaria la valutazione sulla convenienza o meno di adottare il regime ordinario anche per l’agriturismo, così da poter effettuare la detrazione intera). La detrazione dell’Iva per acquisti ad uso promiscuo va fatta nei limiti della parte imputabile a ciascuna attività (se non si adotta il regime forfetario).

Le liquidazioni Iva

Le liquidazioni Iva devono essere annotate separatamente nei rispettivi registri, mentre i versamenti possono coincidere se la periodicità è la stessa. La dichiarazione Iva deve essere predisposta tenendo presenti i due distinti registri sezionali. L’azienda agrituristica che supera i 400.000 euro di volume di affari, rientrando questa attività tra le prestazioni di servizi, ha l’obbligo delle liquidazioni Iva mensili.

Aliquote Iva per i servizi agrituristici

Le aliquote Iva da applicare ai servizi agrituristici sono il 10% per il pernottamento (alloggio e campeggio) e ristorazione, il 20% per gli altri servizi (culturali, sportivi, ricreativi). L’operatore è tenuto a rilasciare ai propri ospiti la ricevuta fiscale, sostituibile con fattura immediata. Se al momento del rilascio della ricevuta fiscale non avviene il pagamento, bisognerà annotare nella ricevuta “corrispettivo non pagato“. Nel caso questo avvenga perché poi si farà un’unica fattura ad un’eventuale agenzia di viaggio organizzatrice, nella stessa fattura si dovrà fare riferimento agli estremi delle relative ricevute emesse senza riscossione del corrispettivo. I corrispettivi delle ricevute fiscali emesse devono essere poi annotati nel Registro dei corrispettivi.

Tenuta della contabilità

Le imprese agricole devono certificare le operazioni effettuate mediante emissione di scontrino elettronico. All’ospite deve essere rilasciato un documento commerciale. Se richiesta deve essere rilasciata la fattura.

L’imprenditore agricolo che esercita attività di agriturismo avvalendosi del regime forfettario ottiene il vantaggio di semplificare la tenuta della contabilità. Infatti, ai sensi dell’articolo 18-ter del DPR n. 600/73 è obbligato a tenere unicamente i seguenti registri IVA:

  • Registro dei corrispettivi – in cui riportare gli incassi giornalieri riferiti all’attività agrituristica;
  • Registro degli acquisti –  in cui riportare le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati nell’attività agrituristica.

Volendo schematizzare gli adempimenti contabili dell’agriturismo possono essere così riassunti.

REGIME CONTABILEDESCRIZIONE
REGIME FORFETTARIO DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO ED IVADevono predisporre solo i registri Iva. Registro Iva acquisti e vendite e registro dei corrispettivi.
APPLICAZIONE DEGLI ALTRI REGIMI CONTABILI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO ED IVADevono predisporre tutti i registri e le scritture contabili previste per ogni tipo di attività commerciale ed in relazione al tipo di contabilità prescelto (semplificata o ordinaria).

Il regime forfettario di determinazione del reddito e dell’Iva può essere applicato dalle persone fisiche, dalle imprese familiari, dalle società di persone. Il regime forfettario non si applica alle società di capitali.

Ristoro nell’agriturismo: somministrazione di pasti e bevande

Nell’azienda agrituristica possono essere somministrati pasti e bevande utilizzando cibi ottenuti da produzioni aziendali, opportunamente trasformate in azienda o all’esterno, tenuto conto della gastronomia rurale. Rientrano fra le bevande somministrabili anche agli alcolici e i superalcolici purché tipici della tradizione regionale. Nell’utilizzo degli ingredienti per la preparazione dei cibi devono essere rispettati limiti percentuali di provenienza aziendale delle materie prime in termini di valore (60%) ritenendo come tale quello riferito al mercato locale. Per essere considerati di produzione aziendale gli animali devono rimanere in azienda per almeno un ciclo produttivo. Nella percentuale del 60% vanno ricompresi anche i prodotti aziendali trasformati in strutture esterne all’azienda ed in cooperative di conferimento. Non sono invece ricomprese le produzioni derivanti da contratti di soccida o comodato.

E’ tassativo che i prodotti che non provengono dall’azienda o da produttori agricoli non possano superare la quota del 15% in termini di valore sul totale delle materie prime utilizzate. Il limite massimo dei giorni di apertura per la sola ristorazione è fissato in 210 con una capienza massima di 60 posti a sedere o 160 giorni di apertura con capienza massima di 80 posti a sedere. L’elenco dei pasti offerti, con i relativi prezzi, deve essere esposto agli ospiti. I pasti offerti a chi usufruisce di alloggio non sono sottoposti ai limiti temporali suddetti.

Somministrazione di spuntini e bevande in agriturismo

La somministrazione di spuntini e bevande non ricade nei limiti temporali e di capienza. Resta comunque l’obbligo della prevalenza aziendale (51%) delle materie prime utilizzate. Sono considerati spuntini la colazione, i piatti freddi, i panini o i piccoli assaggi, non riferibili a pasti completi (per esempio polenta riscaldata, formaggi e salumi), serviti durante tutta la giornata. L’elenco degli spuntini, con i relativi prezzi deve essere esposto agli ospiti. La somministrazione di bevande e caffè è consentita solo a completamento del pasto o dello spuntino. 

La vendita dei prodotti aziendali in agriturismo

E’ consentito all’imprenditore agrituristico vendere i prodotti della propria azienda, anche ricavati da materie prime aziendali e trasformati da terzi con lavorazioni esterne, osservando le disposizioni igienico-sanitarie della Legge n. 283/62. I prodotti possono essere venduti anche a chi non usufruisce di altri servizi aziendali.

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