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Reclamo mediazione: come fare istanza per contestazioni fino a € 50.000

Fisco NazionaleRiscossione dei tributiReclamo mediazione: come fare istanza per contestazioni fino a € 50.000

Il contribuente che riceve un accertamento fiscale ha l’obbligo di presentare istanza di reclamo mediazione prima di proporre ricorso tributario se il valore della lite è inferiore o uguale al limite posto da Legislatore (soglia pari a 20 mila euro fino al 31 dicembre 2017). Per gli atti notificati a partire dal 1º gennaio 2018, è obbligatorio presentare preliminarmente istanza di reclamo mediazione, quando il valore degli stessi non è superiore a €. 50.000,00.

Il contribuente che riceve un accertamento fiscale ha l’obbligo (per gli atti notificati a decorrere dal 1º aprile 2012) di presentare istanza di reclamo mediazione prima di proporre il ricorso tributario. E’, infatti, inammissibile il motivo di ricorso proposto innanzi alla Commissione tributaria provinciale (C.T.P.) per il quale non sia stata preventivamente esperita la procedura del reclamo mediazione.

L’istituto del reclamo mediazione è uno strumento deflativo del contenzioso tributario introdotto al fine di prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice.

Il Legislatore è intervenuto con l’articolo 10 del D.L. n. 50/2017) aggiornando l’articolo 17-bis al D.Lgs. n. 546/1992, prevedendo, tra le altre cose, un aumento della soglia del valore della lite che impone l’obbligo della presentazione dell’istanza di reclamo mediazione prima di presentare il ricorso in commissione.

reclamo mediazione

Istanza di Reclamo mediazione: vantaggi

La fase del reclamo consiste nel necessario preventivo esame del ricorso tributario in sede amministrativa, con sospensione del termine per costituirsi in giudizio, limitato a provvedimenti di valore non superiore a €. 50.000,00 euro (art. 17-bis nel D.Lgs. 546/92, a partire dal 1° gennaio 2018).

In pratica, tra ente impositore e contribuente, si svolge, prima del giudizio, una fase amministrativa che consiste nell’esame della proposta di annullamento totale/parziale dell’atto, o nel tentativo di pervenire ad una mediazione.

Qualora tale fase abbia esito negativo, il procedimento riprende il corso ordinario (il contribuente deve depositare il ricorso presso la segreteria del giudice tributario, che, secondo le norme ordinarie, procederà all’istruzione della causa ed alla sua discussione).

I principali vantaggi del regime di reclamo/mediazione sono:
  • Possibilità di applicazione dell’istituto a tutti gli enti impositoriagli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/97 (c.d. concessionari privati), nonché alle controversie in materia catastale;
  • Rimodulazione del beneficio della riduzione delle sanzioni in modo favorevole al contribuente;
  • Presenza di regole ad hoc per il pagamento delle somme dovute a seguito di mediazione;
  • L’estensione anche alle cause reclamabili della possibilità di esperire la conciliazione giudiziale.
La ratio del procedimento di reclamo è rinvenibile nel deflazionare le controversie, e nello stimolare la loro soluzione stragiudiziale.

Quando si instaura la procedura di Reclamo mediazione?

L’onere di instaurare la fase amministrativa di reclamo come emerge dal dato positivo, è incondizionato, e quindi sussiste:
  • Nel caso in cui il contribuente non abbia nessuna intenzione di definire la controversia mediante mediazione;
  • Ove il contribuente abbia già tentato la via dell’accertamento con adesione o dell’autotutela;
  • Ove l’atto sia palesemente infondato o illegittimo, e l’unica soluzione corretta sarebbe quella di un suo annullamento, e ciò vale anche per il caso opposto, ovvero atto manifestamente fondato.

Reclamo mediazione: atti reclamabili

Il reclamo mediazione è obbligatorio, fermo restando il requisito del valore non superiore a €. 50.000,00 per gli atti degli enti impositori, quali:

  • Agenzie fiscali (Entrate, Dogane);
  • Enti locali (Comuni, Province);
  • Camere di commercio e Consorzi di bonifica.

Si può pertanto trattare di:

  • Avvisi di accertamento e rettifica;
  • Avvisi di maggior valore e di liquidazione delle imposte d’atto;
  • Atti di recupero dei crediti di imposta;
  • Atto di diniego/revoca di agevolazioni con cui viene contestata una maggiore imposta;
  • Atti irrogativi di sanzioni amministrative;
  • Atti ex art. 36 del DPR n. 602/73 notificati ai soci, amministratori e liquidatori di società;
  • Rifiuto espresso o tacito di restituzione dei tributi.
  • Ogni atto emanato dall’ente impositore autonomamente impugnabile.

Atti esclusi

Sono esclusi gli atti:

  • Di valore superiore a €. 50.000 a partire dal 2018;
  • Non impugnabili, anche gli atti di valore indeterminabile, salvo quelle di natura catastale, concernenti il classamento degli immobili e l’attribuzione della rendita catastale;
  • Di provvedimenti aventi ad oggetto “Sanzioni accessorie” (emessi ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 472/1997);
  • Riguardanti istanze ipoteca e sequestro conservativo (di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997).

Reclamo mediazione: determinazione del valore della lite

In merito alle modalità per la determinazione del valore della lite, il contribuente interessato, per verificare se ha l’obbligo di presentare il reclamo, dovrà fare riferimento unicamente all’importo del tributo oggetto di contestazione senza tener conto degli interessi e delle sanzioni.

Il valore della lite, infatti, va determinato prendendo a riferimento il solo importo dell’imposta contestata nell’atto impositivo impugnato, al netto degli interessi e delle sanzioni (art. 12 D.Lgs. n. 546/1992).

Qualora l’atto impugnato contenga più tributi, il valore della lite si identifica esclusivamente con quello relativo al tributo di cui si chiede l’annullamento.

Atti di sole sanzioni

Nel caso in cui l’atto ricevuto irroga solo sanzioni, il valore della lite è, invece, rappresentato dal valore di queste ultime. Vediamo alcuni esempi.

La società Alfa Srl a seguito del disconoscimento di un credito IRES riceve un atto di accertamento per maggiori imposte da versare pari a 18.000 euro oltre a sanzioni e interessi rispettivamente per 3.500 euro e 560 euro. Il valore della lite è di 18.000 euro. La società Alfa Srl ha l’obbligo di presentare il reclamo/mediazione rientrando il valore della lite nella soglia di ‘‘reclamabilità’’ posta dal legislatore.

La società Alfa Srl riceve un atto di accertamento per sole sanzioni per 15.000 euro. Il valore della lite è pari a 15.000 euro. La società ha l’obbligo di presentare il reclamo/mediazione rientrando l’atto impositivo impugnato nella soglia di ‘‘reclamabilità’’ posta dal legislatore.

Procedura di Reclamo mediazione

L’istruttoria relativa al procedimento di mediazione è attribuita ad apposite strutture. L’Ufficio, all’esito dell’istruttoria, può:

  • Accogliere, anche parzialmente, il reclamo;
  • Rigettare il reclamo;
  • Formulare una proposta di mediazione.

E` possibile instaurare un eventuale contraddittorio con il contribuente in base all’incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa.

In caso di accordo di mediazione, lo stesso si conclude con la sottoscrizione da parte dell’Ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale.

Il pagamento deve essere effettuato con il modello F24, anche tramite compensazione.

Pagamento non integrale

Nell’ipotesi in cui nei termini prescritti non venga effettuato il versamento integrale delle somme dovute (ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale), la mediazione non si perfeziona e l’atto originario, avverso il quale il contribuente ha proposto l’istanza, continua a produrre effetti.

Nell’eventualità in cui siano decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso e i termini di costituzione in giudizio delle parti decorrono dalla predetta data (n. 9 art. 17-bis aggiunto al D.Lgs. n. 546/1992).

Costituzione in giudizio

Qualora non si addivenga alla mediazione il contribuente può, infatti, costituirsi in giudizio entro 30 giorni a partire dalla data di scadenza del citato termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo.

La costituzione in giudizio si effettua depositando o trasmettendo alla Commissione Tributaria Provinciale il ricorso-reclamo che deve essere uguale a quello notificato all’Ufficio a pena di inammissibilità.

 

Casi particolari

Provvedimento di cancellazione o diniego di iscrizione all’anagrafe delle Onlus

Come anticipato, se la causa e` di valore indeterminabile e` esclusa dall’obbligo della proposizione del reclamo, come può essere nell’ipotesi di provvedimenti di cancellazione o di diniego di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus (art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997).

Pur tuttavia, qualora oltre al diniego è oggetto di contestazione anche il tributo o il maggior tributo accertato contestualmente con il provvedimento impugnato e/o le relative sanzioni irrogate con il medesimo atto, la procedura del reclamo diventa obbligatoria nei limiti previsti, in quanto il valore della controversia e` individuabile nel tributo o maggior tributo accertato, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Liti sulle cartelle di pagamento

Nelle liti sulle cartelle di pagamento, si pongono vari problemi in quanto il contribuente può impugnare sia il ruolo (atto emesso dell’ente impositore) sia la cartella di pagamento (atto proprio dell’Agente o Concessionario della riscossione).

L’articolo 19 del DLgs. n. 546/92 contempla tra gli atti impugnabili “il ruolo e la cartella di pagamento”, lasciando intendere che il ruolo, ovviamente, è contestato in sede di ricorso contro la cartella, e ciò è stato confermato anche dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 9/E/2012.

Inoltre, occorre considerare i nessi che intercorrono tra gli effetti dell’erronea chiamata in causa del legittimato passivo e il neo introdotto giudizio di reclamo.

La circ. Agenzia delle Entrate 19.3.2012 n. 9 ha fornito chiarimenti che, in certe ipotesi, non possono risultare soddisfacenti, specie sino a quando non saranno emanate specifiche direttive di Agenzia delle Entrate riscossione e non vi sarà un consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto.

Si evidenzia che non vi sono problemi nel caso in cui il contribuente sollevi solo vizi del ruolo: in tal caso, occorre proporre il reclamo.

Consulenza

Se avete bisogno di assistenza di un esperto per la predisposizione di un istanza di Reclamo mediazione nei confronti di un ente che ha emesso un atto tributario nei vostri confronti, potete usufruire del servizio di consulenza, con il quale potrò aiutarvi attraverso la stesura dell’istanza di reclamo da presentare poi all’ente impositore.

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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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