Nel Quadro RT del modello Redditi PF devono essere dichiarate le plusvalenze e le minusvalenze di natura finanziaria derivanti da cessioni di partecipazioni (qualificate e non qualificate), di cui all’art. 67, co. 1, lett. da c)-bis a c)-quinquies del TUIR.
Con riferimento ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2021, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR sono assoggettate alla medesima imposta sostitutiva prevista per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis (art. 1, commi 999, 1000 e 1005, della legge n. 205 del 2017). Ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, deve essere utilizzato il codice tributo “1100”.
Nel quadro devono essere, inoltre, indicati i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 e successive modificazioni.
Indice degli Argomenti
- Quadro RT – Tassazione delle plusvalenze nel regime della dichiarazione
- Quadro RT – Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 20 o 26%
- Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26 per cento
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate
Quadro RT – Tassazione delle plusvalenze nel regime della dichiarazione
Il regime della dichiarazione si caratterizza per la tassazione in sede di dichiarazione dei redditi diversi di natura finanziaria. La disciplina vigente per la tassazione delle plusvalenze e delle minusvalenze finanziarie distingue, per le persone fisiche non imprenditori, il trattamento delle plusvalenze da realizzo soggette ad imposta sostitutiva (20 o del 26%) da quelle che concorrono (parzialmente o integralmente) alla formazione del reddito complessivo.
Con la scelta di questo tipo di regime di tassazione il contribuente deve accollarsi l’onere di indicare nella dichiarazione i redditi diversi di natura finanziaria, realizzati nel periodo di imposta, e di calcolare e versare l’imposta dovuta. Inoltre, vi è la possibilità di compensare plusvalenze e minusvalenze relative a rapporti intrattenuti con diversi intermediari nello stesso periodo d’imposta. Da non dimenticare gli obblighi legati al monitoraggio fiscale delle attività finanziarie eventualmente detenute all’estero, nonché la possibilità, per l’Amministrazione finanziaria di verificare la dichiarazione attraverso le comunicazioni che le banche, gli altri intermediari e i notai.
Quadro RT – Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 20 o 26%
Con riguardo alle plusvalenze e altri redditi di natura finanziaria indicati nell’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies) percepiti da persone fisiche residenti non imprenditori, la disciplina in vigore prevede l’assoggettamento a tassazione con ritenuta a titolo di imposta del 20%, se realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2014, e del 26%, se realizzati successivamente a quest’ultima data.
Sono assimilate a tali plusvalenze quelle realizzate mediante la cessione di titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, compresi quelli emessi da soggetti non residenti. Lo stesso trattamento si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate al capitale in società estere residenti in Stati non inseriti nella white list i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Si rammenta, al riguardo, che per titoli negoziati nei mercati regolamentati si intendono quelli negoziati nel mercati individuati dal D.Lgs. n. 58/ 1998 (Tuf), sia quelli di Stati appartenenti all’Ocse, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui tali mercati hanno sede.
Sono, inoltre, soggette ad imposta sostitutiva le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, qualora il valore dell’apporto di capitale sia pari o inferiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell’apporto sia pari o inferiore al 25% dell’ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l’associante sia una impresa minore.
I redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’art. 31 del DPR n. 600/ 1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella white list e da enti territoriali di tali Stati sono computati dal 1º luglio 2014 nella misura del 48,08% dell’ammontare realizzato, mentre nel primo semestre del 2014 erano computati nella misura del 62,5%. Tale disposizione, intende mantenere inalterato al 12,5% il prelievo fiscale sui proventi dei suddetti titoli.
Infine, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere (c.d. mercato del Forex) provenienti da depositi e conti correnti, effettuate da soggetti residenti, concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo di imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, sia stata superiore a €. 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui.
La base imponibile è determinata assumendo come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo e come costo della valuta quello determinato sulla base del cambio storico utilizzando in caso di acquisti della stessa valuta in tempi diversi il criterio Lifo. In mancanza della documentazione del costo, si assume come tale il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, nel periodo di imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze. L’intermediario è tenuto a rilasciare al contribuente apposita certificazione e ad effettuare le segnalazioni delle operazioni nel quadro SO della dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770).
Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26 per cento
Questa Sezione II-A deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento (art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).
La presente sezione va utilizzata anche per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all’art. 67, comma 1, lett. c del TUIR nonché le plusvalenze realizzate da investitoti non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs 4 marzo 2014, n. 44) superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo, realizzate a decorrere dal 1° gennaio. Per quanto concerne l’individuazione delle plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente Sezione e i criteri di determinazione della base imponibile si rinvia alle istruzioni della sezione I e della sezione III, fatte salve le precisazioni di seguito fornite. Ai sensi dell’art. 3, comma 13, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater) del TUIR sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui alla presente sezione realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità:
- a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;
- b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli artt. 68, comma 5, del TUIR e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
In caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 3, comma 15, del decreto-legge n. 66 del 2014, per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate a partire dal 1° luglio 2014, in luogo del costo o valore di acquisto o del valore determinato secondo quanto disposto dall’art. 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o dell’art. 2, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti, alla data del 30 giugno 2014.
Il comma 5, lett. a), del citato art. 3 del decreto-legge n. 66 del 2014 ha modificato l’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 1997 prevedendo che i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento dell’ammontare realizzato. In tal caso, nei righi RT21 e RT22, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il 48,08 per cento del loro ammontare. Per i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, l’aliquota nella misura del 26 per cento, si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l’aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014 (art. 3, comma 12, del decreto-legge n. 66 del 2014, cfr. anche la circolare n. 19/E del 27 giugno 2014).
Le disposizioni fiscali applicabili ai fondi comuni di investimento immobiliare, contenute nell’articolo 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si intendono riferite anche alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44). Pertanto vanno indicate nella presente sezione i redditi derivanti da quote di partecipazione inferiori o uguali al 5 per cento del capitale.
Modalità di compilazione
I righi da RT21 a RT30 devono essere utilizzati per il calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e dal 1 gennaio 2018 le partecipazioni e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del presente periodo d’imposta con riferimento a plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014.
Nel rigo RT21, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi. La casella di colonna 1 del rigo RT22 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del decreto legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nella casella di colonna 2 del rigo RT22 va indicato:
- il codice 1, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell’opzione per l’affrancamento dei plusvalori di cui all’art. 2, comma 29, del decreto-legge n. 138 del 2011;
- il codice 2, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell’opzione per l’affrancamento dei plusvalori di cui all’art. 3, comma 15, del decreto legge n. 66 del 2014;
- il codice 3, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso di entrambe le suddette opzione.
Nel rigo RT22, colonna 3, indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento dell’importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT21.
Nel rigo RT23, colonna 2, indicare la differenza tra l’importo indicato nel rigo RT21 e l’importo di rigo RT22, colonna 3, se positivo. Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 e la colonna 2 non va compilata. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel rigo RT93. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle Sezioni III e IV del presente quadro, mentre possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nella Sezione I.
Nel rigo RT24, vanno riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT93 e nel rigo RT92, queste ultime per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare, del quadro RT del Modello Redditi che non sono state compensate con le plusvalenze della sezione I, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente sezione. In questo rigo, inoltre, possono essere portate in compensazione le eventuali minusvalenze derivanti dalla sezione I, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare nonché le eventuali minusvalenze della sezione III compensabili con le plusvalenze realizzate al primo gennaio. Le minusvalenze della sezione III non sono compensabili con riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate realizzate anteriormente al primo gennaio, ma il cui corrispettivo è incassato successivamente a tale data. Le minusvalenze indicate nel rigo RT94 del quadro RT del modello Redditi che non sono state compensate con le plusvalenze della sezione III, possono essere portate in compensazione con le plusvalenze della presente sezione realizzate a decorrere dal 1° gennaio. In particolare, riportare:
- In colonna 1, le minusvalenze derivanti da anni precedenti;
- In colonna 2, le minusvalenze derivanti dalla sezione I;
- In colonna 3, le minusvalenze derivanti dalla sezione III;
- In colonna 4, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3.
Nel rigo RT25, colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in colonna 1). Si precisa che qualora dette minusvalenze siano state realizzate in un regime di tassazione al 12,50 per cento, le stesse sono deducibili per un quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare, mentre se sono state realizzate in un regime di tassazione al 20 per cento, le stesse sono deducibili per un quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare. La somma degli importi di cui ai righi RT24, colonna 4, e RT25, colonna 2, non può essere superiore all’importo di cui al rigo RT23, colonna 2.
Nel rigo RT26 va indicato il risultato della seguente operazione: RT23, col. 2 – RT24, col. 4– RT25, col. 2
Nel rigo RT27 indicare l’imposta sostitutiva, pari al 26 per cento dell’importo di rigo RT26.
Nel rigo RT28, indicare l’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell’importo indicato nel rigo RT27, che non è stata utilizzata in compensazione nella Sezione I. A tal fine si deve tener conto delle eccedenze dell’imposta sostitutiva riportate nel rigo RX18, colonna 5 del quadro RX del Modello Redditi, al netto dell’importo già compensato ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.
Nel rigo RT29 indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta che è pari al seguente risultato: RT27 – RT28.
Nel rigo RT30 indicare l’ammontare delle plusvalenze ricomprese nel rigo RT23, realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR e contratti di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), del medesimo testo unico emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui comma 1 dell’articolo 47-bis del TUIR qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. b) del comma 2 dell’art. 47-bis del TUIR, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole.
Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività
La sezione II-B del modello deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze da cripto-attività e gli altri proventi, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta, di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2023, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento (art. 1, comma 126, della legge n. 197 del 2022).
Ai sensi dell’art. 68, comma 9-bis, del TUIR, aggiunto dall’art. 1, comma 126, lett. b), della legge n. 197 del 2022 le plusvalenze di cui alla lett. c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto.
Le plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero.
I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione. In caso di esercizio della facoltà di cui all’art. 1, comma 133, della legge n. 197 del 2022, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lett. c-sexies) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR.
Compilazione del quadro
Nel rigo RT31, indicare il totale dei corrispettivi percepiti ovvero il valore normale (in caso di permuta) realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate.
La casella di colonna 1 del rigo RT32 deve essere barrata nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell’opzione per la rideterminazione del valore di ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio ai sensi dell’art. 1, commi da 133 a 135, della legge n. 197 del 2022. Nel rigo RT32, colonna 2, indicare l’importo complessivo del costo o del valore di acquisto delle cripto-attività, ovvero del costo rideterminato.
Nel rigo RT33, colonna 2, indicare la differenza tra l’importo indicato nel rigo RT31 e l’importo di rigo RT32, colonna 2, se positiva. Tale differenza deve essere non inferiore a 2.000 euro. Se il risultato è negativo per un importo superiore a 2.000 euro riportare tale importo nella colonna 1 e la colonna 2 non va compilata. Le minusvalenze sono riportate in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, e vanno indicate nel rigo RT94, colonna 5. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle altre sezioni del presente quadro.
Nel rigo RT34, vanno indicate le minusvalenze degli anni precedenti da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente sezione.
Nel rigo RT35, colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in colonna 1).
La somma degli importi di cui ai righi RT34 e RT35, colonna 2, non può essere superiore all’importo di cui al rigo RT33, colonna 2. Nel rigo RT36, va indicato il risultato della seguente operazione: RT33, col. 2 – RT34 – RT35, col. 2.
Nel rigo RT37 indicare l’imposta sostitutiva, pari al 26 per cento dell’importo di rigo RT36. Nel rigo RT38, indicare l’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell’importo indicato nel rigo RT37. Nel rigo RT39 indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta che è pari al seguente risultato: RT37 – RT38.
Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate
La Sezione III deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti non residenti per dichiarare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate di cui all’art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR, nonché le plusvalenze realizzate da investitori non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo.
Le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso subiscono un diverso trattamento fiscale a seconda del periodo in cui la cessione è stata effettuata; infatti quelle poste in essere antecedentemente all’1 gennaio 2009, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare, mentre le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2017 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento del loro ammontare. Le plusvalenze poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14 per cento del loro ammontare. Le plusvalenze poste in essere a decorrere dal 1° gennaio devono essere indicate nella sezione II-A in quanto assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.
Modalità di compilazione
I righi da RT61 a RT67 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del presente periodo d’imposta.
Nel rigo RT61 colonna 2, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate, e di quote di partecipazione a fondi immobiliari superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo. Se le plusvalenze derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere antecedentemente all’1 gennaio 2009, deve essere indicato il codice 1 nel rigo RT61 colonna 1; se invece le plusvalenze derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere dall’1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2017 deve essere indicato il codice 2 nel rigo RT61 colonna 1; se invece le plusvalenze derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere dall’1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, deve essere indicato il codice 3 nel rigo RT61 colonna 1.
La casella di colonna 1 del rigo RT62 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni Nel rigo RT62 colonna 2 indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio previste dal D.Lgs. n. 461 del 1997 qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato.
Nel rigo RT63, colonna 2, indicare l’importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra l’importo del rigo RT61, colonna 2, e quello del rigo RT62, colonna 2, se positivo. La quota della plusvalenza esente, determinata nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 68, commi 6 bis e 6 ter del TUIR, introdotti con l’art. 3 del D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008 deve essere indicata in colonna 2. Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 e la colonna 2 non va compilata. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella colonna 5 del rigo RT94. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni I, II – A (se realizzate entro il 31 dicembre 2018) e IV del presente quadro.
Nel rigo RT64, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT94 del quadro RT del Modello Redditi, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate della presente Sezione.
Nel rigoRT65, indicare la differenza tra l’importo del rigo RT63 colonna 2 e quello del rigo RT64. Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel rigo RT94, suddivise per ciascun periodo d’imposta.
Nel rigo RT66, indicare l’ammontare imponibile ai fini dell’IRPEF, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN1, colonna 5, costituito dal 40 per cento dell’importo del rigo RT65 se nel rigo RT61 è indicato il codice 1 ovvero il 49,72 per cento dell’importo del rigo RT65 se nel rigo RT61 è indicato il codice 2 ovvero il 58,14 per cento dell’importo del rigo RT65 se nel rigo RT61 è indicato il codice 3.
Nel rigo RT67, indicare l’imposta sostitutiva versata anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.
Nel rigo RT69 indicare l’ammontare delle plusvalenze di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR, ricomprese nel rigo RT63, realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR e contratti di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), del medesimo testo unico emessi o stipulati da imprese o enti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell’articolo 47-bis del TUIR qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell’art. 47-bis del TUIR, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole.