Sono cessioni intracomunitarie non imponibili ai fini IVA, secondo quanto disposto dall’art. 41 co. 1 lett. a) del D.L. n. 331/93, le cessioni a titolo oneroso di beni:
- Trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea dal cedente o dal cessionario (o da terzi per loro conto);
- Nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta, identificati ai fini IVA in un altro Stato dell’UE, ovvero nei confronti di enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all’art. 4 del DPR 633/72, non soggetti passivi d’imposta.
Uno degli aspetti maggiormente rilevanti per la non imponibilità della cessione intracomunitaria riguarda l’onere della prova del trasferimento in altro Paese UE del bene.
In particolare, l’impresa è chiamata a fornire l’indicazione che i beni sono usciti dal territorio dello Stato. Tale prova può essere fornita, ad esempio, attraverso l’esibizione del documento di trasporto (vedasi la Risposta a interpello n 100/E/2019). Questa situazione si verifica nel caso in cui il trasporto venga effettuato a cura del soggetto cedente. Tuttavia, quando il cedente non provvedere direttamente al trasporto della merce non può avere a disposizione il documento di trasporto. In questo caso, la prova del trasporto intracomunitario può essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.
La concreta applicazione della non imponibilità IVA dell’operazione è importante, in quanto consente al soggetto cedente di poter concorrere alla verifica dello status di “esportatore abituale“. Questa figura ha la possibilità, nei limiti del plafond disponibile, di rilasciare dichiarazioni di intento, per l’esenzione dell’IVA in acquisto (per i propri fornitori nazionali). Attraverso questa procedura l’operatore italiano ha la possibilità di evitare di finire in situazioni di credito IVA cronico, semplificando la sua gestione. Per maggiori informazioni sulla qualifica di esportatore abituale vi rimandiamo al seguente contributo: “Le operazioni con l’estero nella dichiarazione IVA“.
Per questo motivo, diventa fondamentale applicare correttamente il regime di non imponibilità IVA sulle cessioni intracomunitarie di beni, anche in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate presta particolarmente attenzione alla prova documentale delle operazioni di cessione di beni.
Il presupposto nella cessione intracomunitaria di beni
Nel regime degli scambi intracomunitari disciplinato dal D.L. n. 331/93, le cessioni di beni realizzate con operatori commerciali intracomunitari sono qualificate come “non imponibili” ai fini IVA. A tale proposito, l’articolo 41 del citato decreto definisce i presupposti, sul piano soggettivo ed oggettivo, che le cessioni devono presentare per godere della non imponibilità:
- Onerosità dell’operazione;
- Trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni che ne formano oggetto;
- Status di operatore economico dei contraenti, i quali devono intervenire in qualità di soggetti passivi di imposta. L’impresa deve verificare la validità del numero di identificazione IVA del proprio cliente nel sistema di controllo delle partite Iva comunitarie denominato VIES;
- Il cedente deve rispettare l’obbligo di presentazione dell’elenco riepilogativo Intrastat, riportante le informazioni relative alla cessione intracomunitaria effettuata;
- Movimentazione fisica dei beni dal territorio nazionale ad altro Stato della Comunità.
È sufficiente che manchi uno solo dei predetti requisiti che la cessione si considera effettuata ai fini IVA in Italia. Condizione indispensabile rimane sempre che l’operazione integri i presupposti (soggettivo, oggettivo e territoriale) richiamati dal DPR n. 633/72.
La prova della movimentazione fisica dei beni nel territorio UE
Il requisito che presenta il maggior profilo di criticità, per la non imponibilità, è certamente quello rappresentato da la prova della movimentazione fisica dei beni. L’azienda cedente, infatti, è chiamata a provare che i beni ceduti abbiano lasciato l’Italia per raggiungere un altro Paese comunitario. Sotto il profilo pratico, fornire questa prova non sempre è agevole. Le difficoltà legate alla precisa e corretta individuazione di tale evento, quindi ottenere la prova della fuoriuscita dei beni, sono riconducibili anche al fatto che:
- Per il perfezionamento della cessione intracomunitaria non assume rilevanza il fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente residente ovvero del cessionario stabilito nel Paese comunitario di destinazione dei beni;
- Nelle disposizioni interne non si rinvengono indicazioni normative circa i mezzi di prova cui l’operatore nazionale può fare affidamento per dimostrare l’effettivo arrivo a destinazione delle merci oggetto della transazione.
Nell’intento di fornire utili indicazioni operative alle imprese che realizzano con frequenza tali operazioni, riportiamo schematicamente, le principali indicazioni operative che sono giunte da parte dell’Amministrazione finanziaria in merito alla dimostrazione circa l’avvenuto trasferimento dei beni in una cessione intracomunitaria.
Strumenti di prova nelle cessioni intracomunitarie di beni
Per venire incontro agli operatori economici l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato quali possono essere i mezzi di prova sostitutivi a disposizione del cedente per provare la cessione intracomunitaria. Il riferimento, in particolare, riguarda quanto riportato nella Risoluzione n. 19/E/13. Per dimostrare l’avvenuta spedizione di merci in altro paese comunitario, occorre conservare la seguente documentazione fiscale e contabile:
- La fattura di vendita all’acquirente comunitario;
- Gli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate;
- Il documento di trasporto “CMR” firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e/o dal destinatario per ricevuta;
- La rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce.
Quanto alla tempistica con cui il contribuente è tenuto a acquisire la prova dell’avvenuto trasferimento all’estero dei beni venduti, viene stabilito che l’operatore debba acquisire e conservare i mezzi di prova con l’ordinaria diligenza. L’Amministrazione finanziaria può, infatti, pretendere che il contribuente si attivi “senza indugio” per comprovare la non imponibilità della cessione.
Il documento di trasporto CMR
Ai fini della prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria e dell’uscita dei beni dal territorio dello Stato, l’indicazione dell’esibizione del documento di trasporto è solo a titolo esemplificativo. Inoltre, la certificazione del cliente legata alla ricezione dei beni costituisce prova valida solo se acquisita congiuntamente ad altri documenti idonei ad integrare tutti gli elementi della lettera di vettura internazionale (CMR).
Nel caso in cui il CMR non rechi la firma del cessionario per ricevuta delle merci, può dimostrare l’avvenuta cessione intracomunitaria, lo stesso deve essere accompagnato da ulteriore documentazione a integrazione degli elementi di cui il CMR acquisito risulta carente (Risoluzione n. 477/E/08). Inoltre, nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.
Tutti i documenti suddetti assumono rilevanza giuridica solo ove essi vengano conservati congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante la riscossione del corrispettivo della transazione, alla documentazione relativa gli impegni contrattuali assunti e agli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari. La conservazione deve essere assicurata fino al termine stabilito per l’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, a norma dell’art. 57 DPR n. 633/72 (Risoluzione n. 345/E/07).
Ulteriori elementi di prova
Come abbiamo visto, il principale strumento di prova della cessione intracomunitaria è la lettera di vettura internazionale (cosiddetto CMR). Tale documento deve essere sottoscritto da tutti gli attori che entrano in gioco nell’operazione (cedente nazionale, acquirente comunitario, incaricati del trasporto). È però in carenza di tale documento o in presenza dello stesso non opportunamente sottoscritto che diventa importante valutare la sussistenza di ulteriori elementi di prova. Il tutto nella consapevolezza che soluzioni diverse possono comportare rettifiche ad opera degli organi verificatori.
L’ulteriore fonte di prova può derivare dal possesso di documenti derivanti da fonti diverse. In particolare, il cedente ha la possibilità di certificare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo (per suo conto), qualora questi risulti essere in possesso di almeno due elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal cedente e dal cessionario. Costituiscono esempio di questo tipo di documentazione (di cui deve essere in possesso il cedente) i seguenti:
- Una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; e
- Almeno due degli elementi di prova non contraddittori che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente.
L’acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione. Un’autorità fiscale può refutare la presunzione della nuova norma. Deve essere considerato che costituiscono validi elementi di prova della spedizione o del trasporto i seguenti elementi:
- Documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni. Ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;
- Una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità. Ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- Una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
Conclusioni
In questo articolo ho voluto riepilogare le principali indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria sulle prove di cessione intracomunitarie di beni. Ottenere la lettera di vettura, ovvero il documento di trasporto non è sempre semplice. Per questo motivo è opportuno conoscere quali possono essere gli ulteriori mezzi di prova ammessi dall’Agenzia delle Entrate.
L’ottenimento della non imponibilità IVA della cessione rappresenta, infatti, un requisito indispensabile per tantissime PMI italiane che possono ottenere plafond. Se hai dubbi o desideri che un esperto valuti la tua situazione in ambito IVA, contattami. Segui il link seguente e mettiti in contatto con me attraverso il servizio di consulenza fiscale online.