La Risposta a interpello n. 80/E/26 dell’Agenzia delle Entrate apre alla possibilità di una proroga progressiva del regime fiscale di favore per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020, legata alla nascita di nuovi figli durante il periodo agevolato.
La proroga degli incentivi per il rientro dei ricercatori (art. 44 D.L. n. 78/2010) può essere estesa progressivamente dagli 8 fino agli 11 o 13 periodi d’imposta in caso di nascita di ulteriori figli. Il requisito della prole deve sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione, che si perfeziona con il versamento di una “fee” d’ingresso pari al 10% o 5% dei redditi agevolati. Fee legata ai soli rientri in Italia pre 2020.

Indice degli argomenti
Il quadro normativo per i ricercatori rientrati prima del 2020
Il regime di favore per docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia rappresenta una delle agevolazioni più impattanti del nostro sistema tributario, prevedendo l’esclusione dalla formazione del reddito del 90% degli emolumenti percepiti. Per chi è rientrato entro il periodo d’imposta 2019, la struttura dell’incentivo ha subito un’importante stratificazione normativa nel tempo, passando da una durata fissa a una estensibile sotto precise condizioni di radicamento nel territorio.
Dall’agevolazione ordinaria alla proroga del Decreto Crescita
Originariamente, per i soggetti rientrati in Italia fino al 2019, l’agevolazione era limitata a un periodo di 4 anni (l’anno del trasferimento più i tre successivi). Con l’introduzione del Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) e della successiva Legge di Bilancio 2022, il legislatore ha permesso anche a questi contribuenti “ante 2020” di allinearsi alle durate più estese previste per i nuovi arrivati.
L’estensione non è però automatica: richiede l’esercizio di un’opzione onerosa (la cosiddetta “fee” d’ingresso) e il possesso di requisiti specifici legati alla composizione del nucleo familiare o all’acquisto di un immobile residenziale. Nella nostra pratica professionale, abbiamo riscontrato che la criticità maggiore per i contribuenti risiede proprio nel “timing” di possesso di tali requisiti, specialmente quando la famiglia si allarga durante gli anni di fruizione del beneficio.
Estensione progressiva: cosa succede se nasce un figlio dopo la prima opzione?
La vera novità della Risposta n. 80/2026 riguarda la gestione della prole che aumenta nel tempo. L’Agenzia delle Entrate ha sposato una linea di “allungamento progressivo“.
Il caso analizzato riguarda un professore rientrato nel 2019 che aveva già pagato il 10% ad aprile 2023 avendo un solo figlio. Con la nascita di una seconda figlia ad agosto 2023, l’Istante temeva di aver perso l’occasione per la proroga più lunga.
L’Agenzia ha invece chiarito che:
- La prima opzione resta valida: Il versamento di aprile 2023 ha garantito la protezione fino all’ottavo periodo d’imposta (per il caso specifico, fino al 2026).
- È possibile una seconda opzione: Allo scadere degli 8 anni, il contribuente potrà versare un ulteriore 10% per spostare la scadenza all’undicesimo anno, poiché nel frattempo è maturato il requisito del secondo figlio.
La verifica del requisito dei figli al momento del versamento
Il principio cardine ribadito è che i requisiti devono essere posseduti al momento dell’esercizio dell’opzione.
- Se l’opzione si perfeziona con il versamento F24, è in quel preciso istante che si “fotografa” la situazione familiare.
- Eventuali figli nati dopo il versamento non possono essere conteggiati per quell’invio, ma aprono la strada a una nuova opzione futura.
Come e quando esercitare la nuova opzione di proroga
L’esercizio dell’opzione si perfeziona esclusivamente con il versamento di un importo “una tantum“. Questa “fee” d’ingresso deve essere calcolata sui redditi da lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia che sono stati oggetto di agevolazione nel periodo d’imposta precedente a quello del versamento.
Calcolo del versamento (10% o 5%) e scadenze F24
La determinazione dell’aliquota dipende dalla situazione familiare e patrimoniale al momento del pagamento:
- Versamento del 10%: Si applica se il ricercatore ha almeno un figlio minorenne (anche in affido) o è proprietario di un immobile residenziale in Italia.
- Versamento del 5%: Si applica nel caso più favorevole di almeno tre figli minorenni e contemporaneo possesso di un immobile residenziale.
La scadenza per il versamento è fissata al 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione agevolata. Per chi è rientrato nel 2019, la prima finestra si è chiusa il 30 giugno 2023. La vera novità della Risposta 80/2026 è che, per chi ha avuto un secondo figlio dopo il primo versamento, si apre una seconda finestra di pagamento al termine dell’ottavo anno di permanenza.
Tabella di marcia: scadenze e durata del beneficio
Prendendo come riferimento il caso del ricercatore rientrato nel 2019 analizzato dalla prassi, ecco come si articola l’estensione “a scaglioni”:
| Evento / Scadenza | Azione del contribuente | Durata totale agevolazione |
| 30 Giugno 2023 | Versamento 10% (1° figlio nato nel 2018) | Estensione a 8 anni (fino al 2026) |
| Agosto 2023 | Nascita 2ª figlia (successiva al 1° versamento) | Requisito per ulteriore proroga |
| 30 Giugno 2027 | Versamento ulteriore 10% (su redditi 2026) | Estensione a 11 anni (fino al 2029) |
| Entro 30 Giugno 2030 | Eventuale 3° versamento (se nasce un 3° figlio) | Estensione a 13 anni (fino al 2031) |
Consulenza rientro ricercatori e docenti
La gestione della proroga “a scaglioni” richiede una pianificazione finanziaria precisa, poiché il versamento della “fee” deve essere parametrato ai redditi dell’anno precedente e coordinato con le scadenze F24. Se hai avuto figli dopo il tuo rientro (pre 2020) o dopo il primo versamento del 10%, scopri come ottimizzare la tua posizione con la nostra consulenza dedicata. Un errore nel calcolo o nella tempistica del versamento potrebbe compromettere anni di agevolazione al 90%.
Vuoi rientrare in Italia con il Regime Impatriati?
Analizziamo la tua situazione, i requisiti, i rischi da valutare, calcoliamo il risparmio fiscale netto e la nostra esperienza nei controlli. Non rischiare di perdere l’agevolazione per un errore burocratico.
Domande frequenti
Il diritto all’agevolazione non viene meno. Come chiarito dalla Circolare 17/E/2022, il requisito della minore età deve sussistere solo al momento dell’esercizio dell’opzione. Una volta perfezionato il versamento, il beneficio prosegue per l’intera durata prevista (8, 11 o 13 anni) anche se il figlio compie 18 anni.
Sì. La Risoluzione n. 8/E/2026 ha confermato che è possibile fruire di un allungamento progressivo anche se l’evento (nascita del figlio) si verifica nel corso del periodo agevolabile. Non è quindi necessario essere già genitori al momento del trasferimento della residenza in Italia.
Per chi ha già esteso il regime a 8 anni, la nuova opzione deve essere esercitata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla conclusione dell’ottavo periodo d’imposta. Ad esempio, per un ricercatore rientrato nel 2019, il termine per il secondo versamento sarà il 30 giugno 2027.
No. L’aliquota ridotta del 5% è applicabile solo se, al momento del versamento, si possiedono già i requisiti dei tre figli minorenni e della proprietà immobiliare. Se i figli arrivano in momenti diversi, sarà necessario procedere con versamenti successivi del 10%.
Fonti e riferimenti normativi
- Articolo 44 del D.L. n. 78/2010: Disciplina base degli incentivi per ricercatori e docenti residenti all’estero.
- Articolo 5 del D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita): Introduzione della proroga del regime agevolato.
- Articolo 1, comma 763, Legge n. 234/2021: Estensione dell’opzione ai soggetti rientrati ante 2020.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 8/E del 23 febbraio 2026: Chiarimenti sull’estensione progressiva per nuovi nati.
- Risposta ad interpello n. 80 del 18 marzo 2026: Caso specifico sulla nascita del secondo figlio post-opzione.
- Provvedimento Direttore AdE prot. n. 102028/2022: Modalità tecniche e termini per il versamento della fee d’ingresso.