La disciplina รจ stata oggetto di importanti modifiche ad opera della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha introdotto nuove regole sulla gestione aziendale del fondo e sulla previdenza complementare, stabilendo, in particolare, che a partire dal 2007, i lavoratori del settore privato sono tenuti ad effettuare la scelta sulla destinazione del proprio TFR, potendo optare se mantenerlo in azienda oppure destinarlo ad un fondo di previdenza complementare.
Regole parzialmente diverse sulla gestione del TFR valgono, invece, per le societร che hanno un numero di dipendenti uguale o superiore a 50, per le quali รจ previsto, sempre a partire dal 2007, lโobbligo di versare periodicamente le quote di TFR presso il Fondo Tesoreria gestito dallโINPS o a fondi pensione scelti dal dipendente.
Trattamento di fine rapporto (TFR)
La remunerazione spettante per legge ai lavoratori dipendenti viene corrisposta, oltre che periodicamente (in genere ogni mese) nellโarco dellโanno solare (retribuzione periodica), anche nel momento in cui sโinterrompe, per qualsivoglia ragione, il rapporto di lavoro (retribuzione differita). Questa seconda forma di retribuzione รจ rappresentata dal Trattamento di fine rapporto (o TFR), ovvero la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro, che matura progressivamente durante il periodo in cui รจ in essere il rapporto di lavoro e che viene annualmente accantonata in uno specifico fondo.
Ai sensi dellโart. 2424 cod. civ., il TFR costituisce, a livello contabile, lโunico fondo compreso nella classe C) della sezione del passivo dello Stato Patrimoniale, la cui specifica disciplina รจ contenuta nellโart. 2120 cod. civ. e nel principio contabile OIC 31 (edizione dicembre 2016), che interpreta ed integra quanto disposto dal legislatore, indicando le regole da seguire per la sua rilevazione contabile e per le informazioni necessarie da riportare nella Nota Integrativa.
Disciplina civilistica
La determinazione della quota maturataย
Secondo lโart. 2120, la quota da accantonare annualmente per il TFR deve essere โpari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5โ, in quanto, generalmente, al lavoratore vengono corrisposte da 13 a 14 mensilitร durante il periodo di lavoro in cui รจ in forza. Inoltre, la quota deve essere โ proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorniโ. Quindi:
se il lavoratore ha lavorato per un periodo non inferiore ad un anno, la quota maturata da accantonare annualmente sarร determinata nel modo seguente:ย ย ย
RETRIBUZIONE ANNUA / 13,5
se il lavoratore ha lavorato per un periodo inferiore ad un anno, la quota maturata da accantonare sarร calcolata in proporzione ai mesi di effettivo servizio lavorativo prestato, considerando, in accordo con il dettato legislativo, le frazioni di mese come mese intero se pari o superio...
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