La trattenuta fiscale operata dal committente riduce l’IRPEF dovuta in dichiarazione, ma solo per i professionisti in regime ordinario. Ecco come documentarla e scomputarla correttamente in dichiarazione dei redditi.
Lo scomputo della ritenuta d’acconto è il meccanismo che consente al professionista in regime ordinario o semplificato di detrarre dall’IRPEF dovuta le somme già trattenute dal committente – sostituto di imposta (in dichiarazione dei redditi). Il professionista in regime forfettario ne è escluso per definizione. La base normativa è l’art. 22 del TUIR, in combinato con l’art. 25 del DPR n. 600/73.

I contribuenti in regime forfettario sono esclusi dall’applicazione della ritenuta d’acconto (L. n. 190/2014). Il committente non deve operare alcuna trattenuta e non vi e’ nulla da scomputare in dichiarazione. E’ necessario rilasciare apposita dichiarazione al committente.
Con la Certificazione Unica in mano, puoi scomputare integralmente la ritenuta subita al rigo RN33 del Modello Redditi PF. La CU e’ la prova ordinaria e sufficiente ai fini dell’Agenzia delle Entrate.
In assenza di CU, puoi scomputare la ritenuta producendo: fattura elettronica (file XML via SdI), documentazione bancaria (estratto conto o contabile bonifico) e, se richiesta in sede di controllo formale, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 36-ter DPR n. 600/73). Orientamento confermato dalla Risoluzione AdE n. 68/E/2009 e dalle Sezioni Unite Cassazione n. 10378/2019.
In assenza sia della CU sia di documentazione bancaria tracciabile, lo scomputo e’ a rischio. Il pagamento in contanti non consente di provare il nesso tra il compenso ricevuto e la ritenuta operata. E’ opportuno consultare un professionista prima di procedere con la dichiarazione.
Indice degli argomenti
- Chi è soggetto alla ritenuta d’acconto (e chi ne è escluso)
- Come si calcola la ritenuta d’acconto
- Lo scomputo in dichiarazione dei redditi
- La Certificazione Unica: strumento principale e alternative
- Profili critici e giurisprudenza aggiornata
- La ritenuta per il professionista estero
- Il versamento della ritenuta da parte del sostituto d’imposta
- La tua situazione presenta profili critici?
- Domande frequenti
Chi è soggetto alla ritenuta d’acconto (e chi ne è escluso)
Il perimetro soggettivo della ritenuta d’acconto non è uniforme: l’applicazione dipende sia dal regime fiscale del professionista sia dalla natura giuridica del committente. Prima di analizzare il meccanismo di calcolo e di scomputo, è necessario definire con precisione chi è coinvolto e chi ne rimane fuori.
Il regime forfettario: perché la ritenuta non si applica
I professionisti che operano in regime forfettario, introdotto dalla Legge n. 190/2014 e successivamente modificato, non sono soggetti all’applicazione della ritenuta d’acconto sui propri compensi. La ratio è strutturale: il forfettario determina il reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività ai ricavi, senza possibilità di portare in detrazione ritenute subite o altri oneri analitici. L’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per i primi cinque anni) assorbe l’intera imposizione sul reddito professionale.
Il professionista in regime forfettario è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta al committente, attestando la propria appartenenza al regime agevolato. In assenza di tale dichiarazione, il committente che riveste la qualifica di sostituto d’imposta potrebbe applicare per errore la ritenuta, generando una situazione che richiede successiva regolarizzazione.
Il sostituto d’imposta: chi è obbligato ad operare la ritenuta
L’obbligo di operare la ritenuta d’acconto grava sul sostituto d’imposta, figura disciplinata dall’art. 25 del DPR n. 600/73. Rientrano in questa categoria:
- gli imprenditori individuali e le società di qualsiasi forma;
- i lavoratori autonomi che si avvalgono di altri professionisti;
- gli enti pubblici e privati, anche non commerciali.
Non sono sostituti d’imposta le persone fisiche che non esercitano attività economica: un privato cittadino che commissiona una prestazione professionale non è tenuto ad operare alcuna ritenuta. In quel caso, il professionista incasserà il compenso lordo e provvederà autonomamente al versamento dell’imposta in sede dichiarativa.
Come si calcola la ritenuta d’acconto
Il calcolo della trattenuta fiscale sui compensi professionali è aritmeticamente semplice, ma presenta alcune insidie operative ricorrenti. Il punto di partenza è sempre l’individuazione della base imponibile, che non coincide necessariamente con il totale della fattura emessa dal professionista. In alcuni casi concorrono alla determinazione della base imponibile della ritenuta elementi con Iva, decurtazioni forfettarie (vedi il diritto di autore), ma anche marche da bollo.
Dal compenso lordo al netto: il metodo corretto
L’aliquota ordinaria della ritenuta d’acconto è pari al 20% del compenso lordo, ai sensi dell’art. 25, co. 1, del DPR n. 600/73. Il calcolo si esegue con due semplici moltiplicazioni:
- Netto = Lordo × 0,8
- Ritenuta = Lordo × 0,2
Esempio: su un compenso lordo di € 1.000, la ritenuta operata dal committente è pari a € 200 e il professionista incassa € 800. I restanti € 200 vengono versati dal sostituto d’imposta all’Erario entro il 16 del mese successivo al pagamento, utilizzando il modello F24 con codice tributo 1040.
Dal compenso netto al lordo: l’errore più comune
Accade frequentemente che le parti concordino il compenso al netto della ritenuta. In questo caso occorre risalire al lordo con l’operazione inversa. L’errore più diffuso consiste nell’aggiungere semplicemente il 20% al netto: questo calcolo è matematicamente scorretto e produce un risultato che non quadra.
Il metodo corretto prevede di dividere il netto per 0,8 — equivalente a moltiplicarlo per 1,25:
- Lordo = Netto ÷ 0,8
- Ritenuta = Netto × 0,25 oppure Lordo − Netto
Esempio: se il professionista si è accordato per un netto di € 800, il lordo corretto è € 1.000 (800 ÷ 0,8) e la ritenuta è € 200 (1.000 − 800). Aggiungere invece il 20% a 800 darebbe € 960, con una ritenuta errata di € 160.
Cosa non entra nella base imponibile della ritenuta
La base imponibile su cui applicare la trattenuta del sostituto d’imposta non coincide con il totale della fattura. Vanno esclusi dal calcolo:
| Voce | Inclusa nella base imponibile? |
|---|---|
| Compenso professionale | Sì |
| IVA | No — esclusa per definizione |
| Rivalsa contributiva INPS (4%) | No — non soggetta a ritenuta |
| Imposta di bollo (€ 2,00) | No — esclusa dal computo |
| Rimborso spese forfettario | Dipende — verificare il contratto |
| Quota di diritto d’autore (se prevista) | Sì, con decurtazione forfettaria del 25% o 40% a seconda dell’età |
L’IVA, in particolare, non concorre mai alla formazione della base imponibile della ritenuta: la trattenuta va sempre calcolata sul valore della prestazione al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Se desideri approfondire l’applicazione della ritenuta sui compensi transfrontalieri del professionista ti lascio a questo contenuto di approfondimento dedicato: Professionisti e ritenuta sui compensi transfrontalieri.
Lo scomputo in dichiarazione dei redditi
Il recupero dell’acconto IRPEF trattenuto dal committente avviene in sede di dichiarazione dei redditi, attraverso lo scomputo delle ritenute subite dall’imposta lorda dovuta. Il meccanismo è disciplinato dall’art. 22 del TUIR e si concretizza nella compilazione del Modello Redditi PF, al rigo RN33.
Il rigo RN33: struttura e compilazione
Il rigo RN33 del Modello Redditi PF è dedicato alla raccolta di tutte le ritenute subite dal contribuente sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La struttura del rigo prevede quattro colonne con funzioni distinte:
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| Col. 1 | Ritenute sospese per eventi eccezionali (già comprese in col. 4) |
| Col. 2 | Ritenute su contributi Unire per allevatori e ritenute Inail su redditi agrari |
| Col. 3 | Ritenute attribuite da società ex art. 5 TUIR che si sceglie di non utilizzare |
| Col. 4 | Totale ritenute scomputabili — qui confluisce la ritenuta d’acconto del professionista |
Per il professionista in regime ordinario, il dato da riportare in colonna 4 corrisponde al totale delle ritenute certificate dalla Certificazione Unica ricevuta dai sostituti d’imposta nel corso dell’anno.
Il principio di competenza e le ritenute a cavallo d’anno
L’art. 22 del TUIR stabilisce che si scomputano le ritenute operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi sui redditi che concorrono al reddito complessivo. Le ritenute operate successivamente alla presentazione della dichiarazione si scomputano nell’anno d’imposta in cui sono state effettivamente operate.
Questa regola acquista rilievo pratico per le prestazioni a cavallo d’anno: compensi maturati nell’esercizio precedente ma fatturati e incassati in quello successivo. In tali situazioni, il contribuente dispone di una facoltà di scelta, entro i limiti temporali previsti dalla norma.
Tabella delle casistiche operative a cavallo d’anno
La casistica più frequente riguarda i professionisti — e in particolare gli agenti di commercio, richiamati espressamente dall’art. 25-bis del DPR n. 600/73 — con provvigioni o compensi maturati a fine anno e liquidati nei mesi successivi. La tabella seguente sistematizza i tre scenari possibili:
| Scenario | Maturazione | Fatturazione e incasso | Anno di scomputo della ritenuta |
|---|---|---|---|
| A | Anno n | Anno n (entro il 31/12) | Anno n — nel Modello Redditi relativo ad n |
| B | Anno n | Anno n+1, incasso entro il 30/11 di n+1 | A scelta: anno n oppure anno n+1 |
| C | Anno n | Anno n+1, incasso dopo il 30/11 di n+1 | Obbligatoriamente anno n+1 |
Lo scenario B rappresenta la finestra di flessibilità più utile nella pratica: il professionista può scegliere di scomputare la ritenuta già nell’anno di maturazione del compenso, anticipando così il recupero fiscale, oppure rinviarlo all’anno successivo in funzione della propria posizione IRPEF complessiva. La scelta va esercitata in modo coerente con i redditi dichiarati e le ritenute certificate dalla CU.
La Certificazione Unica: strumento principale e alternative
La Certificazione Unica lavoro autonomo è il documento ordinario e sufficiente per esercitare il diritto allo scomputo della ritenuta d’acconto in dichiarazione. La sua assenza, tuttavia, non preclude automaticamente il recupero fiscale: esistono strumenti alternativi espressamente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate, la cui rilevanza è cresciuta significativamente con l’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.
Quando il sostituto non invia la CU: cosa fare
Il sostituto d’imposta è tenuto a trasmettere la Certificazione Unica al professionista entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Nello stesso termine deve inviarne copia all’Agenzia delle Entrate. In caso di mancata ricezione, il professionista deve attivarsi tempestivamente per sollecitare il sostituto, considerando che la dichiarazione dei redditi richiede questo dato per la corretta compilazione del rigo RN33.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 68/E/2009, ha chiarito che il professionista privo di certificazione può comunque scomputare la ritenuta subita, a condizione di essere in grado di documentare in modo inequivocabile l’avvenuta trattenuta. Il presupposto normativo per lo scomputo — come stabilito dall’art. 22 del TUIR — è che la ritenuta sia stata operata dal sostituto, non necessariamente che questi l’abbia già versata all’Erario.
La fatturazione elettronica come prova documentale
L’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) ha modificato sostanzialmente il quadro probatorio disponibile per il professionista. Nel file XML della fattura elettronica, la ritenuta d’acconto è esposta in un campo dedicato e strutturato — il blocco <DatiRitenuta> — che ne certifica l’importo, l’aliquota applicata e la causale in modo oggettivo e non alterabile.
La fattura elettronica transita obbligatoriamente per lo SdI, che ne attesta ricezione e data certa. Questo significa che il professionista dispone oggi di una prova documentale nativa, prodotta da un sistema gestito dall’Agenzia delle Entrate stessa, che collega in modo diretto il compenso fatturato alla ritenuta esposta. In assenza di Certificazione Unica, il file XML della fattura elettronica — unitamente alla documentazione bancaria attestante l’incasso del netto — costituisce un elemento probatorio di primario rilievo, difficilmente contestabile in sede di controllo formale.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Nei casi in cui l’Ufficio lo richieda in sede di controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del DPR n. 600/73, la documentazione alternativa alla CU deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il professionista attesta con tale dichiarazione:
- di aver emesso la fattura nei confronti del sostituto d’imposta (con copia allegata);
- di aver incassato il compenso al netto della ritenuta d’acconto, come risulta dalla documentazione bancaria;
- di non essere in possesso della Certificazione Unica;
- che non esistono altri pagamenti riferiti alla medesima fattura.
La documentazione bancaria utilizzabile a supporto comprende: estratto conto, contabile del bonifico ricevuto, assegno. L’obiettivo di questo corredo documentale è dimostrare il collegamento univoco tra la fattura emessa, il pagamento ricevuto al netto e la ritenuta operata dal committente. Con la fatturazione elettronica obbligatoria, questo collegamento è oggi più agevole da ricostruire rispetto al passato, riducendo l’esposizione al rischio in sede di controllo.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, DPR n. 455/00)
Il sottoscritto________________________ nato a il______ residente a______________ in via_________________ CF________________ P.I___________ consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76, DPR n. 455/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti DICHIARA
- Di aver emesso la fattura n.___ del____ nei confronti di ___________ come da copia allegata alla presente;
- Di aver incassato il corrispettivo di € in data al netto della ritenuta d’acconto di €_____, così come risulta dalla documentazione allegata;
- Di non essere in possesso della certificazione del sostituto, ex art. 4 D.P.R. 322/1998;
- Che la documentazione relativa al pagamento è riferita alla fattura richiamata e che non esistono altri pagamenti riferiti alla medesima fattura.
Luogo e data Firma________________
In alternativa, rispetto alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio il professionista può fare riferimento alla documentazione bancaria che riguarda il pagamento del compenso ricevuto:
- Estratto conto;
- Contabile del bonifico;
- Assegno ricevuto.
Di fatto, quindi, l’Amministrazione finanziaria prevede che lo scomputo delle ritenute subite dipenda da documentazione prodotta da soggetti terzi (sostituto di imposta, banca, o intermediario finanziario). Sul punto, è opportuno evidenziare che il presupposto per lo scomputo della ritenuta è che il sostituto di imposta abbia operato (e non anche versato) la ritenuta di acconto (art. 22 del TUIR). Infatti, qualora il soggetto che ha subito la ritenuta non la potesse scomputare dall’imposta dovuta sul reddito (in mancanza del versamento della stessa da parte del sostituto di imposta) si troverebbe in una situazione di doppia imposizione del reddito.
Profili critici e giurisprudenza aggiornata
Il nodo più controverso della disciplina riguarda il caso in cui il sostituto d’imposta abbia operato la ritenuta, trattenendola dal compenso del professionista, senza poi provvedere al relativo versamento all’Erario. Per anni la giurisprudenza ha oscillato tra posizioni opposte, fino alla pronuncia definitiva delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
La svolta delle Sezioni Unite n. 10378/2019
Con la sentenza n. 10378 del 2019, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto in via definitiva il contrasto giurisprudenziale che aveva caratterizzato la materia per oltre un decennio. Il principio di diritto affermato è netto: il contribuente che ha subito la ritenuta ha diritto allo scomputo anche nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta non abbia provveduto al versamento delle somme trattenute.
La motivazione poggia su un argomento sistematico di primaria importanza: il presupposto per lo scomputo, ai sensi dell’art. 22 del TUIR, è l’avvenuta operazione della ritenuta da parte del sostituto, ossia la materiale trattenuta dal compenso, e non il successivo versamento all’Erario. Negare lo scomputo al professionista che ha già subito la decurtazione del proprio compenso determinerebbe una doppia imposizione economica sul medesimo reddito, in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento tributario.
Le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che il soggetto sostituito non dispone di alcun potere coercitivo nei confronti del sostituto inadempiente: non può obbligarlo a versare quanto trattenuto né può in alcun modo supplire al suo inadempimento. Sarebbe quindi manifestamente irragionevole far ricadere sul professionista le conseguenze di un comportamento illecito altrui.
Questo orientamento supera definitivamente la precedente sentenza della Cassazione n. 12072/2008, che aveva invece negato la possibilità di scomputare le ritenute in assenza di certificazione, e consolida la tutela del contribuente sostituito su basi sistematiche solide.
Il caso limite: pagamento in contanti e assenza di CU
Nonostante la tutela rafforzata offerta dalle Sezioni Unite, rimane una situazione critica che il professionista deve gestire con particolare cautela: il caso in cui il compenso sia stato incassato in contanti e il sostituto non abbia rilasciato la Certificazione Unica.
In questa ipotesi il professionista si trova privo di entrambi gli strumenti probatori riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate — la documentazione bancaria e la CU — e non può avvalersi nemmeno della tracciabilità garantita dalla fatturazione elettronica per la parte relativa all’incasso. La fattura elettronica XML attesta la ritenuta esposta, ma non documenta le modalità di pagamento: senza un riscontro bancario che dimostri l’incasso al netto, il collegamento tra compenso ricevuto e ritenuta operata rimane difficile da provare in sede di controllo formale.
In questi casi è opportuno che il professionista:
- conservi con cura tutta la documentazione disponibile, inclusa la fattura elettronica con il blocco <DatiRitenuta> compilato;
- solleciti formalmente — preferibilmente per iscritto — il sostituto inadempiente, sia per il rilascio della CU sia per la regolarizzazione del versamento omesso;
- valuti con il proprio consulente l’opportunità di presentare un’istanza di autotutela o di interpello prima di procedere con la dichiarazione.
Il mancato versamento delle ritenute operate rimane un illecito imputabile esclusivamente al sostituto d’imposta, sanzionabile dall’Amministrazione finanziaria nei suoi confronti. Le Sezioni Unite del 2019 hanno confermato che questa responsabilità non può essere traslata sul professionista sostituito.
La ritenuta per il professionista estero
Regole distinte si applicano quando il prestatore della prestazione professionale non è fiscalmente residente in Italia. In questo caso il committente nazionale, nella veste di sostituto d’imposta, è comunque tenuto ad operare una ritenuta, la cui aliquota e natura variano in funzione della presenza o meno di una base fissa del professionista nel territorio italiano e del luogo di svolgimento della prestazione.
Le tre casistiche applicative
L’Agenzia delle Entrate e la prassi consolidata individuano tre scenari distinti, con trattamenti fiscali significativamente differenziati:
| Scenario | Condizione | Tipo di ritenuta | Aliquota | Base normativa |
|---|---|---|---|---|
| A | Professionista estero con base fissa in Italia | Ritenuta d’acconto | 20% | Art. 25, co. 1, DPR n. 600/73 — Risposta interpello AdE n. 429/E/2019 |
| B | Professionista estero senza base fissa, prestazione svolta in Italia | Ritenuta a titolo d’imposta | 30% | Art. 25, co. 2, DPR n. 600/73 |
| C | Professionista estero senza base fissa, prestazione svolta all’estero | Nessuna ritenuta | — | Art. 23, co. 1, lett. d), TUIR — R.M. 3.2.77 n. 12/762 |
Il ruolo delle Convenzioni contro la doppia imposizione
Lo scenario B merita un approfondimento specifico. La ritenuta a titolo d’imposta del 30% prevista dall’art. 25, co. 2, del DPR n. 600/73 per il professionista estero senza base fissa in Italia può risultare non dovuta — o dovuta in misura ridotta — in presenza di una Convenzione contro la doppia imposizione tra l’Italia e il paese di residenza del professionista.
L’art. 14 del Modello di Convenzione OCSE, nella sua formulazione standard, attribuisce la potestà impositiva sui redditi da lavoro autonomo allo Stato di residenza del professionista, salvo che questi disponga di una base fissa nell’altro Stato contraente. Ne consegue che, in presenza di una Convenzione che rispecchia il modello OCSE, il committente italiano non dovrebbe applicare la ritenuta del 30% al professionista estero privo di base fissa, a condizione che questi produca idonea documentazione attestante la propria residenza fiscale nel paese convenzionato — tipicamente il certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità competente estera.
Obblighi documentali del professionista estero
Il professionista non residente che intende avvalersi della protezione convenzionale è tenuto a fornire al committente italiano, prima dell’erogazione del compenso, la documentazione necessaria a giustificare la mancata applicazione o la riduzione della ritenuta. In assenza di tale documentazione, il sostituto d’imposta è tenuto ad applicare la ritenuta nella misura ordinaria prevista dalla normativa interna, a tutela della propria posizione nei confronti dell’Erario.
Il versamento della ritenuta da parte del sostituto d’imposta
L’obbligo di versamento della ritenuta d’acconto grava esclusivamente sul committente-sostituto d’imposta. Il professionista che ha subito la trattenuta non è in alcun modo coinvolto in questa fase: il suo ruolo si esaurisce nell’emissione della fattura e nel successivo scomputo in dichiarazione. Comprendere le regole che disciplinano il versamento è tuttavia utile per monitorare il comportamento del sostituto e per gestire correttamente le situazioni di inadempimento.
Termini e modalità di versamento
La ritenuta d’acconto operata dal sostituto deve essere versata all’Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento del compenso al professionista. Il versamento avviene esclusivamente tramite modello F24 in via telematica, attraverso i software Entratel o Fisconline oppure tramite home banking abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
| Soggetto | Codice tributo F24 |
|---|---|
| Professionisti (lavoratori autonomi) | 1040 |
| Agenti e rappresentanti di commercio | 1040 |
Nel campo mese di riferimento del modello F24 va indicato il mese in cui è avvenuto il pagamento della fattura al professionista, utilizzando i codici numerici da 01 a 12.
La ravvedimento operoso per omesso versamento
Il mancato versamento della ritenuta nei termini ordinari costituisce un illecito tributario a carico del sostituto d’imposta, sanzionabile dall’Amministrazione finanziaria. Il sostituto inadempiente può regolarizzare autonomamente la propria posizione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando di sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinariamente applicabili e degli interessi legali di mora calcolati sui giorni di ritardo.
È opportuno ribadire — anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 10378/2019 — che l’eventuale omesso versamento da parte del sostituto non produce conseguenze dirette sulla posizione del professionista sostituito. Quest’ultimo conserva in ogni caso il diritto allo scomputo della ritenuta subita, purché sia in grado di documentare l’avvenuta trattenuta. La responsabilità per l’omesso versamento rimane esclusivamente in capo al sostituto inadempiente, nei confronti del quale l’Amministrazione finanziaria può procedere con i propri strumenti di accertamento e riscossione.
La tua situazione presenta profili critici?
I casi più delicati, sostituto che non ha versato la ritenuta, Certificazione Unica mancante, compensi transfrontalieri con professionisti esteri, ritenute a cavallo d’anno, richiedono una valutazione individuale che tenga conto della documentazione effettivamente disponibile e della posizione complessiva in dichiarazione.
Compila il modulo di contatto seguente per metterti in contatto con noi e ricevere il preventivo per una consulenza in grado di risolvere la tua situazione.
Domande frequenti
L’aliquota ordinaria è il 20% del compenso lordo, ai sensi dell’art. 25, co. 1, DPR n. 600/73. Per i professionisti non residenti privi di base fissa in Italia l’aliquota sale al 30%, con natura di ritenuta a titolo d’imposta anziché d’acconto.
Sì. Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 10378/2019, hanno stabilito che il diritto allo scomputo dipende dall’avvenuta trattenuta sul compenso, non dal successivo versamento all’Erario. Negarlo comporterebbe una doppia tassazione del medesimo reddito, in contrasto con i principi dell’ordinamento tributario.
Dipende dalla tempistica di incasso. Se il compenso è stato incassato entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di maturazione, il contribuente può scegliere in quale dei due periodi d’imposta scomputare la ritenuta. Se l’incasso è avvenuto dopo tale data, lo scomputo è possibile solo nell’anno in cui la ritenuta è stata operata.