Quando riceviamo la notifica di un Processo Verbale di Constatazione (PVC) dobbiamo prestare molta attenzione. Si tratta di un atto procedimentale che contiene i rilievi che l’Amministrazione finanziaria, Guardia di Finanza o Agenzia delle Entrate, ha riscontrato nel corso di accesso presso l’attività del contribuente sottoposto a controllo.
In buona sostanza si tratta di una fase dove ancora non vengono indicate eventuali maggiori imposte da versare, con sanzioni ed interessi ma, piuttosto, viene notificato al contribuente un documento con rilievi che porteranno alla probabile emissione di un avviso di accertamento (e quindi di una fase di controversia fiscale). Se ci troviamo di fronte ad un documento così importante dobbiamo prestare la relativa attenzione ai comportamenti da adottare e non adottare in questa fase del processo di verifica fiscale.
La verifica fiscale deve concludersi con la redazione di un processo verbale affinché il contribuente possa esercitare il proprio diritto alla difesa. Con il processo verbale di constatazione si “chiudono” le operazioni di verifica, e si formalizza la contestazione dei rilievi inerenti alla maggiore pretesa fiscale e all’irrogazione delle sanzioni. In questo contributo vediamo, schematicamente, quali sono le principali scelte adottabili dal contribuente.
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Che cos’è il PVC – Processo Verbale di Constatazione?
Per capire come comportarci di fronte alla notifica di un PVC dobbiamo preliminarmente conoscere questo documento.
Il Processo Verbale di Constatazione (PVC) è un atto amministrativo con il quale l’Amministrazione finanziaria, al termine delle verifiche effettuate, condivide con il contribuente i risultati dell’attività svolta. La norma che disciplina il PVC è l’art. 24 della Legge n. 4/29, secondo la quale le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.
Entrando in dettaglio, nel corso dell’accesso, l’Amministrazione finanziaria provvede alla redazione di un processo verbale giornaliero, il quale sintetizza le attività compiute nel lasso temporale delle verifica giornaliera. Solo al termine della verifica viene redatto il PVC. Si tratta di un atto dichiarativo, sottoscritto dal funzionario titolare, che riporta tutte le operazioni svolte, i dati reperiti nella verifica e le eventuali dichiarazioni rese dal contribuente e da terzi. In buona sostanza, questo documento rappresenta un diario cronologico delle operazioni di verifica svolte ed assume valore probatorio per quanto riguarda tutti i fatti emersi e i documenti reperiti nella verifica fiscale.
Al termine della verifica fiscale, al contribuente deve essere rilasciata copia del processo verbale di constatazione, ex art. 12 della Legge n. 212/00.
Il PVC deve essere sempre emesso, altrimenti viene violato il diritto al contraddittorio al contribuente violando le disposizioni della Legge n. 212/00. |
A cosa serve il PVC?
Il PVC è un atto amministrativo che si forma al termine dell’attività di controllo nei confronti del contribuente. Il PVC assolve la funzione di:
- Documentare e rendicontare l’attività istruttoria posta in essere dagli Uffici verificatori;
- Individuare eventuali violazioni riscontrate sull’attività del contribuente verificato;
- Argomentare i rilievi mossi (in fatto ed in diritto), utili alla successiva attività accertativa;
- Individuare l’ammontare degli eventuali tributi evasi;
- Consentire al contribuente accertato di sviluppare argomentazioni difensive antecedenti alla notifica dell’avviso di accertamento (fase del c.d. “contraddittorio endoprocedimentale“).
Da sottolineare che il PVC potrebbe riguardare sia una singola annualità, ma anche più periodi di imposta (a seconda della tipologia di indagine effettuata dai verificatori). Questa seconda ipotesi è quella a cui si assiste più frequentemente nella realtà.
È possibile impugnare il PVC?
L’unico atto di natura provvedimentale che produce effetti giuridici per il contribuente è l’avviso di accertamento. Questo significa, indirettamente, che il Processo Verbale di Constatazione (PVC) non può essere impugnato. Il PVC, infatti, non rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 (vedasi anche la giurisprudenza della Corte di cassazione in merito).
Il PVC, possiamo dire che rientra nel più ampio processo di accertamento e svolge la funzione di essere un atto propedeutico all’emissione di un avviso di accertamento che è un atto capace di andare ad incidere nella posizione fiscale del contribuente. E’ opportuno indicare che non sempre dal PVC si arriva all’avviso di accertamento. La fase istruttoria, difatti, ben potrebbe concludersi con un atto interno di archiviazione, ove l’Agenzia delle Entrate ritenga che dai dati acquisiti non emergano elementi in grado di fondare un atto impositivo o di irrogazione delle sanzioni.
Bisogna pensare, infatti, che l’Agenzia delle Entrate procede con l’avviso di accertamento solo qualora ritenga “fruttuosa” per lei la prosecuzione dell’indagine, guardando sempre la rapporto tra costi dell’indagine e benefici (in questo caso imposte le imposte violate).
Qual è il contenuto del PVC?
La norma espressamente prevede sia ai fini delle imposte dirette sia dell’IVA, che di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui devono risultare:
- Le ispezioni e le rilevazioni eseguite;
- Le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le relative risposte.
A norma della medesima disposizione, il processo verbale, inoltre, deve:
- Essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta, ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione;
- Essere fornito, in copia, al contribuente.
Il PVC deve essere compilato in modo chiaro e deve contenere tutti gli aspetti necessari ad un puntuale e completo assolvimento delle funzioni cui il documento stesso è preordinato. In particolare, nel Processo Verbale di Constatazione devono essere riportati i controlli conclusi con la constatazione di irregolarità, formali o sostanziali, per i quali dovrà essere fornita adeguata evidenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a base delle conclusioni dei verificatori.
Il processo verbale di constatazione, in quanto atto amministrativo, deve rispondere alle prescrizioni previste dall’art. 7 della Legge n. 212/00 che ha esteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dall’art. 3 della Legge n. 241/90 a tutti gli atti dell’Amministrazione Finanziaria. Infatti, la mancanza o la carenza della motivazione potrebbe determinare l’invalidità derivata dell’avviso di accertamento in conseguenza emanato, soprattutto nei casi in cui quest’ultimo richiami in maniera significativa il verbale.
Il PVC ha natura giuridica di atto pubblico (Cass. 10.2.2006 n. 2949). I PVC fanno fede fino a querela di falso. |
Cosa fare dopo la notifica del PVC?
Quando viene notificato un PVC è necessario capire, prima di tutto, se le contestazioni che vengono mosse e le relative motivazioni siano riscontrabili o meno. Questa è sicuramente la scelta più importante da fare che ti consiglio di valutare assieme ad un dottore Commercialista esperto e/o un legale. Capire se quanto viene contestato può essere più o meno fondato, infatti, può fare la differenza nella strategia più efficace da adottare. Le ipotesi da valutare sono sostanzialmente due:
- Le contestazioni dell’Amministrazione finanziaria sono concrete e motivate;
- Le contestazioni dell’Amministrazione finanziaria non sono fondate e/o correttamente motivate.
Vediamo, cosa fare entrambe le casistiche.
Cosa fare se le contestazioni dell’Amministrazione finanziaria sono concrete e motivate?
Quando le contestazioni mosse dall’Amministrazione finanziaria sono concrete e motivate la scelta da prendere è sicuramente quella di porre adesione al PVC, quindi pagare quanto dovuto, per evitare di finire in contenzioso. In questi casi prolungare la lite con un contenzioso (senza reali motivazioni) può portare a conseguenze come la condanna al rimborso delle spese legali, oltre a dover pagare gli onorari dei professionisti coinvolti.
Per l’adesione per intero ai rilievi contenuti nei verbali di constatazione occorre tenere presente quanto previsto dall’art. 5-quater del D.Lgs. n. 218/97 (introdotto dal D.Lgs. n. 13/24). Disposizione che opera per gli atti emessi a partire dal 30 aprile 2024. L’adesione completa al PVC comporta la riduzione delle sanzioni ad 1/6 del minimo edittale. Il versamento deve essere eseguito entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di definizione dell’accertamento. Gli importi dovuto possono essere pagati in 8 rate trimestrali, 16 rate se superano i 50.000 euro.
L’istanza di adesione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di consegna del verbale. Eventuali istanze presentate oltre tale termine devono considerarsi inammissibili. Deve essere evidenziato che sino alla comunicazione dell’atto di adesione e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione, i termini per l’accertamento restano sospesi.
In caso di mancato versamento delle somme dovute da parte del contribuente, l’ufficio provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme medesime ex art. 14 del DPR n. 602/73. |
Aspetti procedurali dell’adesione
Sotto il profilo procedurale il contribuente può aderire:
- Senza condizioni;
- Condizionando l’adesione alla rimozione di “errori manifesti“.
Per errori manifesti si intendono quelli individuali senza interpretazione o valutazione. Si tratta, quindi, di errori di calcolo. In caso di adesione non condizionata, entro i 60 giorni successivi l’Ufficio competente dell’agenzia delle Entrate deve provvedere a notificare l’accoglimento o il diniego della richiesta. Se l’adesione è condizionata, nei 10 giorni successivi, l’ufficio può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale. Il termine dei 60 giorni decorre dalla comunicazione effettuata all’Agenzia delle Entrate da parte dell’organo che ha redatto il verbale.
Caratteristiche dell’adesione al PVC
L’istituto deflattivo del contenzioso legato all’adesione al PVC presenta le seguenti caratteristiche:
- L’adesione è integrale. Il contribuente deve accettare tutto il contenuto del verbale di constatazione, senza poter discutere i singoli punti che gli sono contestati. Avvalersi di tale istituto significa rinunciare alla possibilità di instaurare un contenzioso con l’Amministrazione;
- Non è previsto contraddittorio tra ufficio e contribuente;
- L’adesione si può applicare a tutte le imposte purché il rilievo sia constatato nel verbale.
- Non si tratta di un atto di adesione ma, piuttosto, di atto di definizione. Quindi, un’espressione unilaterale del potere dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa fare se le contestazioni del PVC sono infondate?
Nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria ti abbia notificato un PVC con contestazioni infondate è necessario individuare le giuste opzioni di difesa da intraprendere. La cosa da dire è che in questo caso è necessario valutare bene tutte le opzioni a disposizione per difendersi. Ora, è impossibile individuare la scelta migliore in assoluto, anche perché ogni scelta ha sempre aspetti positivi ma anche negativi da valutare di volta in volta a seconda del soggetto e delle motivazioni contestate. Volendo schematizzare, le principali possibilità a disposizione per difendersi possono essere così riassunte:
- Presentazione di osservazioni e richieste all’Agenzia delle Entrate. Questa possibilità avviene entro 60 giorni dalla notifica del PVC, spiegando le ragioni per cui il contribuente ritiene di avere operato correttamente. Sul punto occorre valutare bene questa opzione al fine di evitare di anticipare elementi chiave della difesa;
- Attendere la notifica dell’avviso di accertamento. Questa è la soluzione più attendista, con l’obiettivo di sperare che non venga mai emesso l’avviso di accertamento prima dell’arrivo del termine decadenziale. Se poi l’avviso di accertamento viene notificato è sempre possibile difendersi in fase pre-giudiziale o giudiziale (attraverso un ricorso tributario);
- Presentare istanza di accertamento con adesione sul PVC. Si tratta, comunque, di un caso raramente conveniente rispetto all’adesione al PVC stesso, con riduzione delle sanzioni ad 1/5 del minimo edittale.
Modello Agenzia Entrate per adesione al PVC
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il modello per l’adesione al PVC (di seguito il link per poterlo scaricare gratuitamente). Il modello deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate (o alla Guardia di Finanza) mediante PEC, raccomandata a/r (con copia di documento di riconoscimento), oppure con consegna diretta.
Nel modulo devono essere indicate le generalità del contribuente, la data di consegna del documento, i periodi di imposta interessati e la firma.
Come comportarsi alla notifica del PVC: conclusioni e consulenza
Come hai potuto vedere la notifica del PVC è un momento importante per un contribuente, in quanto deve valutare quale sia per lui la migliore strategia da adottare, valutando preliminarmente la sostanza delle pretese impositive in esso contenute.
In questo senso è di fondamentale importanza valutare il tutto con un professionista esperto che sia in grado di mettere la sua esperienza al tuo servizio. In questi casi, il tempismo di intervento e la validità delle scelte adottate possono fare la differenza tra una soluzione positiva o meno della questione.
Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Quindi, se hai ricevuto un PVC o un avviso di accertamento, se sei ancora nei termini per impugnarlo oppure desideri ricevere un secondo parere sulla strategia difensiva adottata, contattarmi per una consulenza. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori.