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Autotutela: cos’è e a cosa serve?

Con l'autotutela è possibile ottenere velocemente l'annullamento di un atto: un avviso di accertamento, una comunicazione di irregolarità o una cartella esattoriale.

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Il diritto di autotutela è un principio fondamentale nel diritto tributario che consente al contribuente di correggere eventuali errori o irregolarità nelle dichiarazioni fiscali o negli adempimenti tributari già effettuati.

L’autotutela è uno dei diritti messi a disposizione del contribuente quando si vede notificare un atto illegittimo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Può trattarsi, ad esempio, di un atto di accertamento o di constatazione, una comunicazione di irregolarità o una cartella esattoriale illegittimi. Tali atti devono essere annullati da parte dell’Amministrazione finanziaria. Quando questa non vi provvede autonomamente è compito del contribuente portare a conoscenza dell’errore l’ente che ha emesso l’atto. Tutto questo avviene tramite l’esercizio del potere di autotutela.

Da un punto di vista pratico l’autotutela è una istanza bonaria che il contribuente invia all’Amministrazione finanziaria per far valere un suo diritto. Questo consente di evitare il ricorso al giudice tributario. E’ per questo motivo che devi conoscere e saper utilizzare il potere di autotutela. In questa guida, infatti, ho intenzione di farti conoscere il potere di autotutela che puoi esercitare, spiegandoti i vantaggi che puoi ottenere. Inoltre ti spiegherò come poter redigere un’istanza in autotutela. Non perderti questo contributo se ti hanno appena notificato un atto illegittimo.

Che cos’è il potere di autotutela del contribuente?

Il diritto di autotutela è un principio fondamentale nel diritto tributario che consente al contribuente di correggere eventuali errori o irregolarità nelle dichiarazioni fiscali o negli adempimenti tributari già effettuati. Questo si basa sul presupposto che il contribuente abbia il diritto e il dovere di correggere volontariamente eventuali errori o omissioni nella propria posizione fiscale, anche se questi errori sono stati commessi in buona fede. Questo diritto è riconosciuto in molte giurisdizioni e mira a promuovere la correttezza e la trasparenza nell’adempimento degli obblighi fiscali.
È importante sottolineare che il diritto di autotutela ha dei limiti temporali. In genere, esistono termini di decadenza entro i quali il contribuente può esercitare tale diritto. Pertanto, è fondamentale agire tempestivamente e seguire le procedure previste dalla normativa fiscale per correggere gli errori.

L’autotutela è un istituto deflattivo del contenzioso tributario, previsto dall’art. 2-quater del D.L. n. 564/94 e dal D.M. 11 febbraio 1997 n. 37. Tale istituto prevede che l’Amministrazione finanziaria può annullare, modificare o sostituire un proprio atto che a seguito di riesame ritiene infondato o illegittimo. Quindi, attraverso l’autotutela l’Erario evita di ledere al contribuente con un atto viziato da irregolarità. Un corretto esercizio del potere di autotutela determina, indirettamente, un minor ricorso alla giustizia tributaria da parte del contribuente per far valere i propri diritti.

Detto questo, devi tenere presente che, comunque, ad oggi il potere di autotutela è scarsamente utilizzato dai contribuenti. Considera, infatti, che molto spesso gli Uffici, quando riscontrano l’emissione di un atto palesemente errato consigliano al contribuente che la cosa migliore è fare il ricorso tributario. Lo consigliano come unica soluzione alternativa al pagamento delle somme richieste. Niente di più sbagliato! Il contribuente in questi casi è mal consigliato.

Gli Uffici molto spesso confidano nel fatto che per importi non rilevanti il contribuente preferirà sempre pagare piuttosto che iniziare un ricorso tributario, sicuramente lungo e costoso. Naturalmente questo è a loro stretto vantaggio. Se ti trovi in questa situazione devi sapere che prima di intentare il ricorso tributario hai a disposizione uno strumento gratuito per risolvere la questione in modo bonario. Mi riferisco all’istituto dell’autotutela.

Per quali atti si può esercitare l’autotutela?

Laddove l’Amministrazione finanziaria prenda atto di aver commesso un errore nell’emissione di un documento, può correggerlo autonomamente. Pensa al caso più frequente di avvisi bonari o di avvisi di accertamento per imposte dirette o indirette, con palesi errori di notifica o di prescrizione. In questi casi l’Ufficio può autonomamente annullare il proprio operato e correggere l’errore riscontrato, senza necessità di attendere la decisione di un giudice. Questo potere di autocorrezione è disciplinato dal D.M. n. 37/1997.

L’atto illegittimo può essere annullato d’ufficio, in via autonoma, o su richiesta del contribuente. La presentazione dell’istanza in autotutela, tuttavia, non sospende i termini per la presentazione del ricorso dinanzi al giudice tributario. Questo poiché l’Autotutela è per l’Amministrazione una facoltà discrezionale. L’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente anche quello degli atti ad esso consequenziali e l’obbligo di rimborso delle somme riscosse in forza dei medesimi. In sostanza, quindi, quando ti trovi in una situazione di notifica di atto illegittimo puoi trasmettere all’Ufficio competente una semplice domanda in carta libera. Istanza contenente un’esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute. Il tutto per ottenere l’annullamento dell’atto, evitando il ricorso al giudice tributario. Vantaggio sicuramente non trascurabile.

Quali i termini di esercizio dell’autotutela?

L’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di esercitare il potere di autotutela anche nel caso in cui:

  • L’atto è divenuto definitivo per decorso del termine per ricorrere;
  • Vi è pendenza di giudizio;
  • Il ricorso tributario è stato presentato nei termini ma respinto con sentenza passata in giudicato.

Deve essere specificato, quindi, che l’autotutela può essere richiesta da parte del contribuente in qualsiasi momento, ma occorre specificare che essendo un potere discrezionale non comporta la sospensione dei termini per ricorrere davanti alle Commissioni tributarie competenti (come invece avviene con l’accertamento con adesione).

Quando un atto tributario può essere considerato illegittimo?

Al fine di farti comprendere meglio in quali fattispecie puoi utilizzare il potere di autotutela di seguito troverai l’indicazione dei casi più frequenti in cui puoi utilizzarla. In pratica, i casi più frequenti per i quali l’Amministrazione finanziaria si attiva per correggere un atto, attraverso la presentazione dell’istanza in autotutela si hanno quando l’illegittimità deriva principalmente da (art. 2 D.M. 37/1997):

  • Errore di persona nella notifica dell’atto. Situazione, frequente quando un atto è notificato al soggetto A, ma è intestato al soggetto B;
  • Evidente errore logico o di calcolo nella pretesa impositiva. Situazione in cui la pretesa tributaria non è calcolata in modo corretto all’interno dell’atto;
  • Errore sul presupposto dell’imposta. Situazione in cui l’imposta viene applicata in base ad un presupposto, ad esempio il percepimento di redditi, quando invece tali redditi non sono mai stati percepiti;
  • Doppia imposizione dello stesso tributo. Ad esempio viene notificata due volta la cartella esattoriale per il pagamento di uno stesso tributo relativo allo stesso anno;
  • Mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti dal contribuente. Situazione molto frequente. Soprattutto quando il contribuente effettua pagamenti utilizzando il Ravvedimento Operoso;
  • Mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza);
  • Sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  • Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria.

Possiamo dire che è illegittimo l’atto che presenta errori non attinenti all’esistenza o all’ammontare del credito tributario (es. carenza di motivazione, omessa indicazione delle aliquote, errata notifica, etc). Allo stesso modo un atto può essere considerato come infondato quanto il vizio deriva da errori su fatti oggetto di imposizione o alla qualificazione o quantificazione del reddito imponibile.

Chi può avviare la procedura di autotutela tributaria?

L’autotutela è una procedura che può essere attivata su richiesta:

  • Dell’Amministrazione finanziaria, a cura dell’organo che ha emanato l’atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d’ufficio;
  • Del contribuente destinatario dell’atto illegittimo;
  • Alla Direzione Regionale da cui dipende l’Ufficio che ha emesso l’atto in caso di inerzia di quest’ultimo o se l’importo dell’atto è superiore a 516.456,90 euro;
  • Dal Garante del Contribuente, il quale autonomamente o su istanza del contribuente può invitare l’Amministrazione finanziaria ad attivare tale procedura.

Di fatto, solitamente, è il contribuente attraverso la presentazione di istanza in carta semplice ad invitare l’Amministrazione finanziaria a riesaminare il procedimento e a dare avvio alla procedura.

Iter procedurale di presentazione dell’istanza di interpello

Attraverso la richiesta di esercizio del potere di autotutela, il contribuente ha la possibilità di chiedere all’ufficio di riesaminare un atto che deve essere modificato o annullato. La richiesta del contribuente può essere effettuata in carta libera, da presentare direttamente all’ufficio o da spedire a mezzo raccomandata A.R., o via email, seguendo le istruzioni (solitamente) riportate all’interno dell’atto notificato.

Il contribuente ha la possibilità anche di utilizzare il modello di istanza in autotutela reso disponibile dall’agenzia delle Entrate. L’istituto dell’autotutela consente all’Amministrazione finanziaria, anche in pendenza di giudizio o nei casi in cui le pretese di recupero sono ormai definitive e non più impugnabili, di annullare i propri atti illegittimi. In autotutela, nel rispetto dei cittadini, gli atti non corretti possono essere annullati sempre, senza limiti di tempo. Commettere degli errori in materia fiscale è aspetto che può accadere. Tuttavia, non tutti sono pronti a riconoscere l’errore. Per questo è importante

Istanza in autotutela: a chi deve essere indirizzato l’atto?

L’istanza in autotutela deve essere emessa nei confronti dell’Ente che ha emesso la comunicazione per la quale si intende ottenere un annullamento parziale o totale. Nel caso, ad esempio, di una istanza in autotutela per la notifica di una cartella esattoriale, la richiesta di annullamento deve essere indirizzata:

  • Direttamente all’Agente della riscossione – questo nel caso in cui il soggetto intende andare a contestare esclusivamente la legittimità della cartella esattoriale emessa. Ad esempio, il caso classico può essere quello di una mancata firma del responsabile, per un vizio di notifica, o per iscrizione ipotecaria per un credito inferiore ad €. 8.000,00;
  • All’Ente titolare della pretesa impositiva – questo in tutti i casi in cui il soggetto non intenda contestare la cartella esattoriale ma il contenuto della pretesa impositiva l’istanza di autotutela deve essere intestata all’Ente che ha emesso il documento che ha poi dato al concessionario l’incarico di riscuoterlo. Ad esempio, nel caso in cui la cartella esattoriale derivi da un atto emesso dall’Agenzia delle Entrate, dal Comune, o dall’INPS, deve essere nei confronti di uno di questi Enti che il soggetto è chiamato ad indirizzare la propria istanza. Per esempio, in caso di avviso di accertamento per l’IRPEF la richiesta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate, in caso di avvisi di accertamento per IMU, la richiesta deve essere indirizzata direttamente al Comune. In questi casi è sempre necessario mettere l’Agente della riscossione a conoscenza dell’istanza di autotutela presentata, spedendogli una copia della stesa.

Infine, nel caso, invece, di contravvenzioni per violazioni del codice della strada, la richiesta deve essere inoltrata anche alla Prefettura competente. Infine, può essere utile ricordare che, nel caso in cui ci si rivolga ad un Ufficio sbagliato (ad esempio al Concessionario della riscossione quando questi non è ente competente) l’ente deve “far da tramite” andando ad inoltrare l’istanza al corretto Ufficio.

Cosa deve essere indicato nell’istanza in Autotutela?

L’istanza in Autotutela predisposta dal soggetto interessato deve recare al suo interno alcuni elementi essenziali al fine di ottenere l’effetto sperato nei confronti dell’Ufficio. In particolare, gli elementi essenziali che deve contenere l’istanza sono quelli di seguito riportati:

  • Indicazione dell’atto di cui viene chiesto l’annullamento (totale o parziale). Di solito è sufficiente riportare la data di emissione dell’atto, quella di notifica ed il numero di protocollo identificativo dello stesso (per una sua rapida identificazione);
  • I motivi per cui si ritiene tale atto illegittimo e quindi annullabile. Tali motivazioni, per potere essere effettivamente prese in considerazione dall’Ufficio, devono essere opportunamente corredate da documentazione giustificativa. Ad esempio, se si ritiene che un atto è dovuto solo parzialmente si dovranno allegare le quietanze degli avvenuti pagamenti. Se si ritiene che un atto sia stato notificato in ritardo rispetto ai termini ultimi di accertamento è necessario andare allegare la notifica della raccomandata. In questo caso, allora, in sede di difesa potranno contestarsi, nel caso:
    • L’emissione di un nuovo atto sostitutivo di quello originario, ma nel quale siano state inserite modifiche sostanziali e/o vi sia una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio;
    • L’integrazione di accertamento attraverso un secondo atto che non si fondi su elementi nuovi o non conosciuti/conoscibili al momento del precedente accertamento;
    • L’illegittima riapertura dei termini per l’accertamento tramite tali atti sostitutivi o integrativi.

Possibili esiti dell’istanza di Autotutela

Dopo essere andanti ad analizzare il contenuto dell’istanza e l’atto oggetto di contestazione, l’Ufficio dovrebbe comunicare al contribuente la propria decisione di accoglimento o di rigetto dell’istanza di Autotutela presentata. Tuttavia, non sempre questo avviene e spesso gli Enti non forniscono alcun riscontro al contribuente. In questo caso deve essere prestata la massima attenzione. Infatti, il silenzio non può essere considerato come assenso all’istanza presentata. Inoltre, come già detto, la presentazione dell’istanza non interrompe i termini utili per la proposizione del ricorso alla Commissione tributaria competente.

Per questi motivo, è necessario evidenziare che l’atto emesso rimane ancora valido in assenza di un espresso annullamento e se siamo vicini alla scadenza dei termini per la proposizione del ricorso è bene affrettarsi ad effettuarne la presentazione. Nel caso in cui la comunicazione di accoglimento dell’istanza di autotutela dovesse pervenire dopo aver presentato il ricorso, non vi sono particolari problematiche, in quanto sarà cessata la materia del contendere e con essa anche il ricorso. In questo caso, quando il contribuente ottiene l’annullamento dell’atto impositivo ha diritto di ottenere il rimborso delle somme eventualmente già versate.

Autotutela prima del ricorso tributario

Contro l’atto impositivo viziato da errori, dunque, il contribuente può proporre sia l’istanza in autotutela all’Amministrazione finanziaria, che il ricorso tributario al giudice competente. Si tratta, però, di due procedimenti sostanzialmente diversi:

  • L’autotutela­­ è più celere, economica, può essere fatta direttamente dall’interessato e non richiede formule particolari. Viene presentata allo stesso organo che ha emanato l’atto viziato e che, pertanto, potrebbe non essere imparziale (nella maggior parte dei casi concreti è così). Certamente, quindi, esso tenderà a confermare la legittimità dei propri atti, salvo il caso di errori palesi ed incontestabili. L’autotutela è quindi opportuna nel caso di vizi palesi dell’atto, quali ad esempio il pagamento già avvenuto;
  • Il ricorso al giudice, invece, per quanto costoso (è necessario l’intervento di un avvocato, o di un dottore commercialista) e più lungo, apre un contraddittorio davanti a un giudice che è terzo e imparziale. In teoria nulla vieta di presentare contemporaneamente sia il ricorso in autotutela, sia quello in tribunale. Anche per via della più celere definizione del primo, il cittadino può sempre rinunciare alla causa in un secondo momento. Inoltre, la presentazione preventiva dell’istanza di autotutela consente al contribuente di poter fornire prova di aver voluto evitare il contenzioso, dimostrando che lo stesso è stato generato dall’eccessiva inerzia dell’Ufficio nel fornire una risposta all’autotutela presentata.

Quali sono gli effetti dell’autotutela?

La procedura di autotutela può concludersi con un atto autonomo rispetto al precedente emesso dall’Ufficio interessato. Tale documento può avere carattere eliminatorio (quindi favorevole al contribuente), oppure sostitutivo (quindi sfavorevole al contribuente).

In caso di esito favorevole al contribuente l’Ufficio interessato può:

  • Procedere all’annullamento dell’atto (totale o parziale). In questo caso viene emesso un secondo atto che abroga il precedente, dal quale dovranno risultare i motivi per cui l’atto è illegittimo. In caso di annullamento parziale, il nuovo atto deve dichiarare l’invalidità solo di una parte del provvedimento di primo grado conservando l’efficacia di quella non viziata, oppure sostituirà il precedente assumendo la forma di atto completamente autonomo;
  • Procedere ad una rinuncia. In questo caso l’Ufficio rivaluta la procedura di controllo decidendo di non avviare un accertamento e/o di non esercitare un’attività impositiva nei confronti del contribuente.

L’autotutela favorevole al contribuente consente di far decadere totalmente o parzialmente l’onere di pagare il quantum richiesto dall’Amministrazione finanziaria. In caso di autotutela sfavorevole al contribuente vi è l’emissione di un nuovo atto che integra o convalida il precedente. Anche in questo caso il nuovo atto deve essere adeguatamente motivato.

Esempio: istanza di richiesta di riesame in autotutela

Spett.le
Agenzia delle Entrate di ……….
Ufficio ………. Via ………. Cap ………. – Comune ……….
Pec: ……….
e p.c.
Direzione Regionale di ……….
Via ………. Cap ………. – Comune ………. Pec: ……….
Funzionario responsabile del procedimento Sig. ….

Oggetto: Richiesta di annullamento di atto illegittimo ai sensi dell’art. 2 quater del D.L. 564/1994 e del D.M. n. 37/1997

Io sottoscritt… ……….……….……….……….………. nat … a ……….……….……….……….……….……….………. il
……….……….………. residente in ……….……….……….……….………. via/piazza ……….……….……….……….………. tel.
……….……….………. email ……….……….……….………. codice fiscale ……….……….……….……….……….……….……….
(oppure per una ditta/società)
in qualità di titolare/legaleppresentante/altro (specificare) ……….……….……….……….………. della ditta/
società ……….……….……….……….………. con sede in ……….……….………. prov. ……….………. via ……….……….……….
codice fiscale/partita Iva ……….……….……….……….……….

PREMESSO
Che con ……….……….……….……….………. (comunicazione di irregolarità, cartella di pagamento, rigetto
istanza di rimborso, avviso di liquidazione, avviso di rettifica, avviso di accertamento, atto di contestazione,
altro) con n. / prot. ……….……….……….……….………. del ……….……….……….……….………. notificato
il ……….……….……….……….………. relativo all’anno d’imposta ……….……….……….……….………. Codesto Ufficio
contesta ……….……….……….……….……….:
1) ……….……….……….……….……….;
2) ……….……….……….……….……….;
3) ……….……….……….……….……….
Richiedendo, oltre al contributo omesso, anche, il pagamento delle relative sanzioni ed interessi.
FA PRESENTE
che tale provvedimento appare illegittimo per i seguenti motivi ……….……….……….……….……….
Per tali ragioni, il sottoscritto a tutela dei propri diritti
CHIEDE
a codesto Ufficio, in via principale di riesaminare, ove ritenuto opportuno, il provvedimento
sopra indicato e di procedere al suo annullamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 quater
del D.L. n. 564/1994, dal D.M. n. 37/1997.
Data e firma del contribuente
……….……….……….……….……….
Per facilitare la comprensione di quanto sopra esposto, in allegato alla presente, si consegnano:
1) copia di ……….……….……….……….………. (comunicazione di irregolarità, cartella di pagamento, rigetto
istanza di rimborso, avviso di liquidazione, avviso di rettifica, avviso di accertamento, atto di
contestazione, altro) con n. / prot. ……….……….……….……….………. del ……….……….……….……….……….
2) ……….……….……….……….………. (documentazione comprovante l’illegittimità del documento);
3) copia documento di riconoscimento
DELEGA
(se interessa)
alla presentazione di questa richiesta … signor ……….……….……….……….………. tipo documento
di riconoscimento ……….……….……….……….………. n. ……….……….……….……….………. rilasciato il
……….……….……….……….………. da ……….……….……….……….………. eleggendo domicilio presso lo Studio dello
stesso in ……….……….……….……….………. , via ……….……….……….……….………. n. ……….……….……….……….……….
Data e firma
……….……….……….……….……….

Scarica di seguito un modello di istanza in autotutela in formato word da utilizzare. Naturalmente, tale modello deve essere integrato ed adattato in relazione agli specifici vizi dell’atto che si vogliono evidenziare all’Amministrazione finanziaria per ottenere un annullamento totale o parziale.

Consulenza fiscale

L’autotutela rappresenta un meccanismo che consente al contribuente di chiedere la correzione, totale o parziale di atti ritenuti illegittimi. Un primo punto di rilievo emerso è la natura preventiva dell’autotutela, che permette ai contribuenti di individuare errori o omissioni e di porvi rimedio volontariamente. Questo approccio proattivo favorisce la trasparenza e la correttezza nel rapporto tra contribuente e fisco, riducendo il rischio di irregolarità e comportamenti scorretti.

Inoltre, l’autotutela si configura come un efficace strumento di semplificazione amministrativa. Consentendo al contribuente di autoregolarsi, si evitano complesse procedure di accertamento e contenzioso tributario, che comportano costi sia per il contribuente che per l’amministrazione fiscale. L’autotutela favorisce quindi una gestione più efficiente delle risorse e una riduzione dei tempi di risoluzione delle controversie.

Se hai letto questo articolo significa che molto probabilmente stai pensando di redigere una istanza in autotutela. Per questo se hai un dubbio, oppure se vuoi spiegarmi la tua situazione per capire se possiamo presentare per te un’istanza di autotutela agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, contattami!

Sarò a tua disposizione per una consulenza personalizzata. Potrai spiegarmi il tuo caso e ti spiegherò se ci sono gli estremi per agire con una istanza in autotutela. Nel caso potrai redigerla e seguire la pratica da solo. Oppure, se preferisci potremo pensare noi a tutto quanto.

Non aspettare, compila adesso il form di contatto seguente. Sarai ricontattato nel più breve tempo per una consulenza.

58 COMMENTI

  1. Buongiorno!
    In presenza di diversi avvisi di accertamento tutti relativi allo stesso argomento (P.V.C. della G.di F.), ma separati per anno di competenza (5 anni=5 avvisi di accertamento), l’istanza di autotutela può essere una per tutti gli avvisi?

  2. Salve, l’istanza di autotutela deve essere emessa per ogni singolo avviso di accertamento, che seguirà la sua procedura. Anche se dovesse presentare ricorso, dovrà presentare singoli ricorsi per ogni avviso, salvo poi chiedere l’eventuale ricongiunzione in commissione tributaria.

  3. Con l’istanza in autotutela, nell’ ipotesi ad es. di accoglimento totale, le spese di notifica sono sempre e comunque dovute?, qual’è il riferimento legislativo in merito? Grazie

  4. Se l’istanza è accolta totalmente no ci sono importi che rimangono da versare, nemmeno le spese di notifica.

  5. Buongiorno il 7 dicembre ho ricevuto un avviso di accertamento imu (5.000€ circa) anno 2014 per terreni agricoli dal comune che preciso essere parzialmente montano prima e dopo D.L. 4/2015
    premesso che all’epoca non ho pagato i fogli che prima erano considerati montani in considerazione anche della retroattività in materia fiscale art. 3 statuto contribuente ed invece ho pagato regolarmente l’imu sulle particelle che non era nei fogli classificati montani del citato comune.
    l’accertamento richiede un importo complessivo che non tiene conto dei pagamenti da me effettuati IN AUTOTUTELA ed in forza di ciò posso richiedere che venga annullato l’intero avviso di accertamento e che ne riemettano uno nuovo?
    Se ciò non fosse possibile inviare lo stesso l’istanza in autotutela e d inoltrare successivamente il ricorso contestando la retroattività CTP di Grosseto sentenza n. 402/4/2015, e facendo riferimento all’ordinanza n. 14156 del 16 dicembre 2015, il Tar del Lazio, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’art. 23 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge 24 marzo 2015, n. 34, nella parte in cui, alle lett. a) e b), prevede l’esenzione dall’IMU agricola per i terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat, disponendo, quindi, la sospensione del giudizio e l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale anche in attesa che quest’ultima si pronunci?
    grazie in anticipo per l’attenzione e la vostra risposta

  6. Quello che le posso dire in questo momento è che se lei presenta l’istanza in autotutela per i pagamenti effettuati l’Ufficio è chiamato a riemettere l’atto per i soli importi ancora dovuti. Per la questione del ricorso, per fornirle una risposta concreta sarebbe necessario analizzare tutta la situazione in dettaglio, al fine di evitare risposte parziali o non corrette.

  7. buongiorno, ho presentato un’istanza all’ag.entrate di roma(seguendo tutta la procedura)in autotutela e non intendo fare altri ricorsi, per cui la mia domanda e’ questa: nell’avviso mi davano 60 giorni di tempo per pagare con f24 che mi hanno allegato unitamente alla contestazione, per cui la scadenza e’ il 05-febbraio-2017. La mia istanza interrompe i termini dei 60 giorni ?(nel frattemoi ho avuto anche conferma che l’hanno ricevuta),e se entro il 05-02-17 non mi dovessero rispondere, come mi devo comportare? posso sollecitare una risposta all’uff.?

  8. L’istanza in autotutela non interrompe i 60 giorni dovuti per il pagamento. Se l’agenzia non accoglie l’autotutela non comunica niente al contribuente, quindi se non vuole fare ricorso le consiglio di pagare nei 60 giorni. E’ opportuno comunque chiamare l’ufficio per avere conferma che l’istanza non è stata accettata.

  9. BUongiorno, ho presentato un’istanza di autotutela nel giugno 2016 . Mi venivano contestati dei canoni rai non pagati. Ad oggi 1 febbraio 2017 non ho ancora ricevuto nessuna risposta dall’ente che ha emesso la cartella di pagamento. Cosa posso fare? Nel frattempo per non pagare ulteriori interessi ho pagato la cartella. Posso chiedere un rimborso? Grazie .

  10. Nelle istanza in autotutela l’Agenzia non risponde a meno che l’istanza non venga accolta. Bisogna fare attenzione perché i tempi di pagamento dell’atto non vengono sospesi, quindi se scadono possono essere avviate azioni esecutive (se si parla di cartelle di pagamento). Nel suo caso la non riposta corrisponde al non accoglimento. Ha fatto bene a pagare, ma non deve ricevere rimborsi, l’importo era dovuto.

  11. Ho ricevuto un avviso di accertamento ici anno 2011 per fabbricato non locato avendo la residenza anagrafica ancora presso la casa di mia suocera.l?appartamento in questione e’di proprietà mia e di mio marito al 50% ed abitato effettivamente da noi dal 1994 quando mio marito ha fatto denuncia all’uff. tributi.Tutte le utenze tranne quella dell’acqua sono intestate a mio marito.Posso presentare ,dato che mio marito è deceduto,come prova contraria alla mancanza di residenza,tutte le fatture intestate anche a lui?Ho presentato istanza di autotutela ,ma a tuttoggi non hanno risposto e tra 10 giorni scadono i termini per poter fare ricorso.Cosa mi conviene fare?Grazie

  12. E’ difficile dare una risposta ci sono troppo pochi elementi. Solo vedendo le carte nel dettaglio è possibile fornire qualche consiglio utile.

  13. Ho acquistato il 23/6/2014l un locale c2 come pertinenza con agevolazione prima casa.Il 28/8/2014 ho volturato l’uso del locale in c6 box con relativo paasso carraio.Il 7/10/2014 ho presentato dichiarazione imu del box come pertinenza casa principale. Il box si trova ad numero civico e strada diversi rispetto la casa principale,ma girato l’isolato a circa 100 metri.Il comune ha considerato il box altro fabbricato con aliquota ordinaria,Cosa posso fare? Grazie!

  14. Ma ho delle possibilità ?Il locale può trovarsi distante dall’abitazione?Se si quale?Graze!

  15. Si può fare un atto di autotutela anche per sostenere la prescrizione di cartelle esattoriali passati 5 anni dall’ ultimo avviso ricevuto?

  16. Si, può fare ma non verrà mai accolta dall’ufficio. In questi casi bisogna fare ricorso.

  17. Buongiorno
    è possibile presentare l’istanza in autotutela a più uffici della stessa amministrazione (es. AdE) se siamo ancora nei termini e la prima unità territoriale l’ha respinto?
    Grazie

  18. L’autotutela si presenta all’Ufficio che ha emesso l’atto. In ogni caso può tentare uffici diversi, solo se si tratta di comunicazioni di irregolarità, sicuramente non in caso di accertamenti fiscali.

  19. Si tratta di un accertamento da controllo automatizzato per omesso versamento acconti da 730/2016. Non riesco a capire la contestazione in quanto gli acconti scaturiti dal 730/2016 sono stati regolarmente trattenuti dal datore di lavoro ma l’ufficio territoriale al quale ho inviato l’autotutela respinge la richiesta. Secondo loro la contestazione è corretta poichè nel quadro F del 730/2016 non risultano acconti…non capisco. Nel 730/2016 non risultano acconti poichè nel 730/2015 era stato scelto di non pagarli volutamente e per quella scelta già è stata notificata (e pagata) una sazione l’anno scorso per omesso versamento…Riuscite a chiarirmi le idee?

  20. Senza visionare documentazione e dichiarazione, è impossibile capire se la pretesa richiesta è fondata.

  21. Ok, capisco. Se invio una seconda richiesta di autotutela alla direzione provicnciale posso incorrere in qualche sanzione o precludere ulteriori azioni di contenzioso future?

  22. Si ricordi che l’autotutela non ferma i termini per il ricorso. Si faccia assistere da un Commercialista.

  23. Buon pomeriggio,
    a maggio ho presentato al Comune un’istanza di riesame e annullamento di atto illegittimo in merito a una Tassa rifiuti 2007 e Ici 2008 relativi a un immobile che però avevo già venduto nel 2004. Avendo il Comune già affidato i ruoli a Equitalia (con conseguente emissione di cartelle di pagamento), nell’istanza ho indicato anche i numeri di ruolo, i numeri delle cartelle, i nomi dei nuovi proprietari e gli estremi dell’atto di vendita. Ho inoltre allegato copia della Comunicazione di Cessione del fabbricato fatta alla Questura e copia delle cartelle di pagamento, chiedendo l’annullamento degli atti e di comunicare con Equitalia perchè questa predisponesse lo sgravio totale delle cartelle. Non avendo ancora avuto risposta dall’Ente, vorrei cortesemente sapere se ho compilato in maniera corretta l’istanza e dopo quanto tempo, in caso di silenzio da parte dell’Ente, si considera rigettata l’istanza?

  24. Quello che deve tenere presente è il tempo utile per il ricorso, se non ha risposta entro quel termine deve presentare ricorso. La mancata risposta significa non accettazione, quindi volontà di andare eventualmente verso il ricorso. Verifichi che non siano già scaduti i termini per il ricorso. Altrimenti non potrà fare più niente. In questi casi è sempre opportuno affidarsi fin da subito a professionisti, per evitare questi errori.

  25. Grazie dell’immediata risposta! I tempi per un ricorso erano già abbondantemente trascorsi da anni, ma credevo di aver capito che l’autotutela si può comunque esercitare senza limiti di tempo, cito dal vostro articolo:
    “L’istituto dell’autotutela consente all’amministrazione finanziaria, anche in pendenza di giudizio o nei casi in cui le pretese di recupero sono ormai definitive e non più impugnabili, di annullare i propri atti illegittimi. In autotutela, nel rispetto dei cittadini, gli atti sbagliati si possono annullare sempre, senza limiti di tempo. Sbagliare in materia fiscale è la cosa più facile che possa capitare. Però, non tutti sono pronti a riconoscere l’errore.”
    In un caso di errore così palese come il mio (tasse su un immobile non mio), pensavo non ci fosse alcun problema nel correggere la svista! Possibile che l’unica via ora sia attendere un nuovo atto dell’amministrazione da poter impugnare? E perchè dovrei pagare io le conseguenze di un errore dell’amministrazione? Mi scuso per lo sfogo e vi ringrazio per la pazienza e per la cortesia nel rispondere.

  26. L’autotutela può essere sempre presentata ma credo che l’atto sia ormai già passato all’Agente della riscossione. A mio avviso adesso si può fare ben poco. Per fare valere i suoi diritti avrebbe dovuto presentare ricorso.

  27. Buongiorno,
    Ho ricevuto due settimane fa una riliquidazione del credito irpef risultante dalla dichiarazione 2016 (redditi 2015) con la quale è stata negata la deduzione per assegni alimentari ai figli disposta dal giudice ordinario (non in costanza di matrimonio). Tale facoltà sembrava essere legittima dopo avere consultato commercialista e pubblicazioni fiscali (era il primo anno che le riportavo in dichiarazione e mi era stato detto che non senza divorzio tali importi sono deducibili in esito a sentenza Cassazione).
    E’ consigliabile presentare istanza autotutela e contestuale reclamo/mediazione?
    Grazie in anticipo

  28. Certamente, presenti prima istanza di autotutela e poi entro la scadenza inizi a predisporre l’istanza di reclamo/mediazione.

  29. Buongiorno, sono una insegnante precaria e quindi, alla fine di giugno, il mio contratto scade. Negli anni, ho sempre presentato domanda di Naspi (o quello che c’era al tempo) per poi revocarla alla riassunzione. Nel 2016 ho tardato nella revoca e l’INPS mi ha chiesto indietro una somma che ho prontamente pagato. Purtroppo tale somma mi è stata di nuovo detratta dall’indennità di disoccupazione spettante nel 2017. Ho proposto ricorso in autotutela (secondo la circolare 146 del 15/12/06) il 12/10/17 ma, ad oggi, non ho avuto risposta. Entro quanto tempo deve o dovrebbe rispondere l’INPS? Entro quale data dovrò proporre ricorso in tribunale e di quale tipologia di ricorso si tratta? (amministrativo? tributario? previdenziale?).
    Può essere adito il giudice di pace, con minori spese?
    Grazie per la cortesia.
    Cordiali saluti.

  30. Salve Alessia, senza vedere i documenti non è possibile rispondere. Posso consigliarle di andare all’Inps al più presto.

  31. Buonasera, ho un’attività di bar e una tabaccheria. l’attività di bar viene esercitata da una s.n.c. di cui possiedo il 50% mentre la tabaccheria è svolta in forma di ditta individuale. In data 13/11/2017 ho ricevuto un avviso di accertamento ove l’Agenzia delle Entrate mi contesta (alla d.i.) maggiori redditi per € 40.000 disconoscendomi i costi relativi alla locazione che la tabaccheria paga al bar per l’uso dei locali. Nella rideterminazione del mio reddito personale pertanto mi viene contestato un maggior reddito derivante dall’attività di tabaccheria ma nel contempo non mi viene riconosciuto un minor reddito di partecipazione alla s.n.c.. Il quesito che volevo porvi è questo: avendomi notificato l’atto in data 13/11/2017 l’A.E. non sta violando il mio diritto all’autotutela?? Avendo 60 gg. il termine sarebbe il 12/01/2018 ma a quella data l’annualità 2012 sarebbe prescritta. Vi ringrazio anticipatamente.

  32. L’atto è stato notificato nei termini, quindi, la prescrizione è superata. Le consiglio di affidarsi ad un Commercialsita esperto per capire come muoversi in questa situazione.

  33. Salve, ho ricevuto due accertamenti a breve distanza l’uno dall’altro dal Comune di residenza. Uno riguarda una Ici del 2011 non pagata, inviato a mezzo poste private, che hanno restituito il plico all’Ente in Dicembre 2016, asserendo che l’indirizzo fosse sconosciuto. A seguito di ciò il Comune ha inviato una lettera ordinaria, nel decorso anno, invitandomi a ritirare tale accertamento, cosa che ho fatto ai primi del mese in corso. L’altro atto, concernente una IMU 2012, pagata parzialmente, arrivato tramite PPTT sempre ai primi del mese in corso , e quindi anche questa soggetta a prescrizione. Per ambedue i pagamenti ho proposto separate istanze in autotutela. Mi sono accorto, però, di aver citato un articolo di legge ( il 137 del c.p.c.) che non c’entra affatto ai fini della difesa. La domanda è: può tale errore inficiare la regolarità dell’ autotutela e di un eventuale ricorso alla Comm.ne Tributaria, o è del tutto ininfluente ? Posso invocare la prescrizione dei termini per la notifica tardiva in ambedue i casi? So che vi sono alcune sentenze contrastanti tra loro in materia di decorrenza di termini. Grazie

  34. Non sarà un articolo non corretto ad inficiare, eventualmente l’autotutela. Per quanto riguarda la prescrizione bisogna vedere perché per il comune l’atto è consegnato nei termini, poi il fatto che le poste abbiano sbagliato non è fatto imputabile al comune.

  35. Buonasera, a me e capitata una cosa un po’ strana perché in sede di autotutela il comune mi ha dato ragione mentre nella successiva riposta alla istanza di mediazione propedeutica al ricorso il Comune mi ha dato torto proponendomi comunque un accordo. Mi domando se conviene non rispondere alla mediazione e e fare cadere il ricorso essendo secondo me cessata la materia del contendere oppure rispondere comunque alla mediazione facendo presente che in autotutela con provvedimento di data anteriore e stata già accolta la mia domanda ed quindi cessata la materia del contendere.

  36. Se c’è stata chiusura in autotutela, perché si è andati avanti nella mediazione?! A questo punto se non si chiude la questione nella mediazione si dovrà presentare ricorso. Ormai, in fase di mediazione, non si può fare riferimento all’autotutela. Comunque, per capire meglio bisogna analizzare la situazione in dettaglio.

  37. Salve,
    Ho ricevuto una cartella esattoriale da parte di Serit pur vivendo all’estero (Germania). Ritengo che alcune richieste di pagamento siano cadute in prescrizione come ad esempio un presunto bollo in data 2010. Come posso fare a far ricorso? Autotutela? Come muovermi? Grazie

  38. Mi contatti in privato per una consulenza, posso analizzare la situazione ed indicarle come muoversi al meglio.

  39. Salve, ho ricevuto una cartella per un ricorso non accolto ad una multa presa nel 2013 per infrazione al Cds. Purtroppo la cartella mi è stata notificata tramite pec e quando l’ho vista erano da poco scaduti i 60 gg per la presentazione di qualunque ricorso….
    Io non ho ricevuto alcuna notifica per il rigetto del ricorso. Ho chiesto di verificare alla prefettura interessata ed effettivamente la comunicazione del rigetto era stata mandata solo tramite per al mio avvocato che era stato delegato a presentare ricorso. Nella delega però non avevo a suo tempo eletto domicilio presso l’avvocato, e questa cosa è stata verificata anche dalla prefettura.
    Mi è stato chiesto quindi di inviare loro un’stanza di autotutela dicendomi che avrebbero provveduto ad annullare la richiesta.
    Invece mi hanno respinto l’istanza con la motivazione che erano scaduti i termini per l’impugnazione della cartella.
    Non mi sembra regolare.
    Io posso andare in autotutela con l’ente creditore per chiedere, con evidente ragione, di annullare la cartella anche fuori dai 60 giorni, conferma?
    Come posso contattarla in privato?

    Ringrazio

  40. L’autotutela può essere sempre presentata, ma non è detto che sarà accolta. Può contattarmi tramite il form di contatto presente nella pagina di descrizione.

  41. Buongiorno,l’agenzia delle entrate mi ha recapitato un accertamento con raccomandata semplice di un debito che ho nei loro confronti per delle cartelle esattoriali. Tali cartelle sono ormai prescritte,posso io fare le domande di cancellazione del debito prima di un ulteriore loro atto di notifica?

  42. Se le cartelle sono prescritte può farlo, ma deve fare attenzione perché l’accettazione di quell’atto di per se interrompe la prescrizione.

  43. AdE mi ha notificato una cartella per tassazione separata IFR erogato da INPS (F.di Garanzia e Tesoreria) nel 2014. Non trovando corretto l’imponibile ho presentato istanza in autotutela allegando i documenti comprovanti le somme percepite. Mi sto accorgendo però ora (non senza difficoltà a comprendere i calcoli) che l’errore sembra dovuto ad INPS che nel calcolo del saldo TFR ha trattenuto due volte, sia dal F.do Garanzia che dal F.do Tesoreria) un anticipo di 3000 euro erogato nel 2013. Per cui la cartella AdE sarebbe corretta ma INPS deve integrarmi i 3000 euro indebitamente trattenuti.
    Cosa posso fare? Lascio che AdE mi dia risposta? E verso INPS come devo comportarmi oltre che chiedere i necessari chiarimenti allo sportello?

  44. Seguito mio precedente commento od.: L’INPS ha trattenuto due volte l’anticipo di 3000 euro ma nel 770 (anzi sembrano emessi tre successivi 770 integrativi) avrebbe dichiarato l’importo lordo dovuto ma senza tener conto
    del doppio anticipo trattenutomi. Quindi avrebbe dichiarato un importo ma ne ha liquidato un altro.

  45. Se l’errore è dell’Inps deve procedere con questo ente per ottenere una risposta. L’AdE in questo caso, a quanto scrive, non c’entra per ottenere riscontro.

  46. In caso di rettifica parziale di un avviso di accertamento a seguito di autotutela, non ripartono i 60 gg per procedere al pagamento?

    Gli importi dovuti sono stati rettificati e invece che pagare entro il 20/05 abbiamo pagato entro il 16/07 (60 gg dopo la data di ricezione del nuovo accertamento parziale.

    Ora ci hanno mandato una richiesta di sanzioni per superamento dei 60 gg.

    E’ corretto?

  47. I termini ripartono soltanto se l’atto di partenza viene riemesso dagli uffici. Soltanto in questo caso i termini ripartono. Per capire se ha agito correttamente deve verificare questo.

  48. Mi è stato notificato un accertamento di unico 2012 il 01/09/18 presentato il 24/09/18 il riesame parziale in autotutela, rinotificato dall’ente il 17/10/18 , ho chiesto in data 09/11/18 il rateizzo , mi hanno risposto che sono trascorsi i termini poichè il versamento della 1 rata andava versato entro il 01/11/2018 (termine dei 60 giorni della prima notifica).
    Mi chiedo i 60 giorni non partono dalla seconda e definitiva notifica del 17/10/18?

  49. Bisogna capire se è stato emesso un nuovo accertamento o se è stato modificato il precedente, nel caso l’atto rimane quello originario.

  50. L’ avviso di accertamento ultimo è diverso dal primo notificato il 01/09/18 per cui credo che i termini partono dal secondo?

  51. Buongiorno, mi è arrivata da un’ente di riscossione una cartella TARI 2014, preciso che io dal 2005 non risiedo più in quella città/regione, ma sono residente sempre in italia ma a ben 1000km di distanza, ho gia inoltrato delle PEC dove informavo sia l’agenzia di riscossione che l’ufficio tributi del comune che dal lontano 2005 non risiedo più in quella città, e inoltre l’abitazione è stata abbattuta gia diversi anni fa e quindi probabilmente anche il numero civico non esiste più. Mi conviene inviare ulteriori pec per autotutela o richiedere se il mio caso è stato annullato per un loro errore.

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